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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/09/2024 nella causa n. 1770/2022 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IANDOLO LUCA
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. RENNA FEDERICA
- opposto - Conclusioni All'udienza del 18/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto notificatogli ad istanza di per la somma Controparte_1 complessiva di € 7.259,10, di cui € 7.026,00 per sorta capitale, € 225,00 per atto di precetto, € 33,75 per rimborso forfettario ed € 10,35 per CPA al 4%, a causa del mancato versamento - per il periodo dal mese di novembre 2018 ad aprile 2022 - dell'assegno di mantenimento, pari a € 600,00 mensili, previsto in favore dei due figli minori dal decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi n. 1992/15 del 29/09/2015, indebitamente versato nella minor misura di
€ 447,00, nonché per il mancato pagamento - per il periodo dal 28/09/2017 al 14/04/2022- dell'ulteriore importo di € 753,00 a titolo di rivalutazione Istat. Preme tuttavia osservare come in corso di causa l'opponente abbia offerto
[…] banco iudicis, la somma ricevuta dall'INPS di € 6.886,04 erogata a titolo di conguaglio degli assegni familiari dal 01/07/2018 a 28/02/2022 ed € 600,00 per arretrati maggiorazione ANF, per un totale di € 7.486,04, a mezzo assegno circolare
[…] (v. memoria 183, n. 3), chiedendo, previa reiterazione della suddetta offerta,
[…] dichiararsi cessata la materia del contendere […] ferme le richieste già formulale nell'atto di citazione e nelle successive memorie, anche in punto di spese e di condanna ex art 96 cpc di parte opposta […] (v. da ultimo note del 13/09/2024). Dal canto suo parte opposta, preso atto […] che, dopo ripetuti contatti con L'INPS, gli arretrati, solo in corso di causa, sono stati recuperati e che il sig.re
, tramite il suo procuratore costituito, ha manifestato la volontà di Parte_1 corrispondere quanto dovuto […], ha dedotto che […] Per tale ragione è venuta meno la materia del contendere […], chiedendo […] l'estinzione del giudizio […], in uno alla compensazione delle spese […] Considerato, inoltre, che entrambi le parti non hanno prontamente provveduto a risolvere la questione tra loro e con l'INPS, e che questo ha pregiudicato soprattutto la sig.ra che avendo con sé i CP_1 figli, si è vista per mesi limitata economicamente […] (v. da ultimo note del 16/09/2024). Quanto sin qui riferito, pertanto, consente di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo entrambe le parti, a mezzo dei relativi procuratori, comunque rassegnato le medesime conclusioni sul punto.
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di
3 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Né a soluzioni dissimili potrebbero indurre le diverse richieste definitorie eventualmente formulate (v. in particolare, note scritte in sostituzione udienza di parte opposta), atteso che, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010). Sulle spese Venendo quindi alle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, la cui operatività nella fattispecie in esame è imposta dalla persistente conflittualità delle parti sul punto (v. rispettive conclusioni), si ritiene, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, di poter comunque provvedere all'integrale compensazione delle medesime. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come il primo motivo di opposizione (id est: NULLITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO PER GENERICITÀ […] mancando l'indicazione della formula esecutiva e della relativa data di apposizione al titolo esecutivo costituito dal ricorso per la separazione dei coniugi in uno al decreto di omologa n. 1992/2015 della separazione rg n. 1727/2015, limitandosi controparte all'indicazione della sola data di avvenuta notifica […]) fosse del tutto infondato, atteso che, in disparte la necessità normativamente prevista dei predetti dati esclusivamente nel caso di esecuzione avviata sulla base di decreto ingiuntivo (v. art. 654, 2° comma c.p.c.), costituisce principio pretoriamente acquisito l'affermazione secondo cui L'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (Cass. 12 marzo 1971, n. 700), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato
4 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. n. 11412/1992), è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (Cass. n. 3321/1992), elementi che, nel caso di specie, consentono senza dubbio di superare l'omissione lamentata, stante, tra l'altro, la difesa nel merito articolata dall'opponente. Quanto poi al secondo motivo (id est: NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INVALIDITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO PER INESISTENZA DEL CREDITO
VANTATO E CONSEGUENTEMENTE DEL DIRITTO DI PROCEDERE AD ESECUZIONE
FORZATA) non si può del pari non tenere conto del fatto che, al di là di ogni altra questione, delle somme richieste col precetto, anche a titolo di rivalutazione, l'opponente stesso, seppure in misura diversa e/o minore, non ha comunque negato in toto la debenza (v. scritti difensivi). A ciò deve infine aggiungersi che, se è vero che l'omesso (parziale) versamento poteva dirsi riconducibile al mancato conguaglio da parte dell'INPS degli assegni familiari per (asserita) mancata attivazione in tal senso ad opera della controparte (id est: mancata dichiarazione di rinuncia al beneficio), è altrettanto vero che, in presenza di un titolo comunque di diverso tenore, la condotta dell'onerato è dichiaratamente consistita nell'automatica ed unilaterale autoriduzione dell'importo ivi indicato.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 18/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
5
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/09/2024 nella causa n. 1770/2022 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IANDOLO LUCA
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. RENNA FEDERICA
- opposto - Conclusioni All'udienza del 18/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal
2 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto notificatogli ad istanza di per la somma Controparte_1 complessiva di € 7.259,10, di cui € 7.026,00 per sorta capitale, € 225,00 per atto di precetto, € 33,75 per rimborso forfettario ed € 10,35 per CPA al 4%, a causa del mancato versamento - per il periodo dal mese di novembre 2018 ad aprile 2022 - dell'assegno di mantenimento, pari a € 600,00 mensili, previsto in favore dei due figli minori dal decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi n. 1992/15 del 29/09/2015, indebitamente versato nella minor misura di
€ 447,00, nonché per il mancato pagamento - per il periodo dal 28/09/2017 al 14/04/2022- dell'ulteriore importo di € 753,00 a titolo di rivalutazione Istat. Preme tuttavia osservare come in corso di causa l'opponente abbia offerto
[…] banco iudicis, la somma ricevuta dall'INPS di € 6.886,04 erogata a titolo di conguaglio degli assegni familiari dal 01/07/2018 a 28/02/2022 ed € 600,00 per arretrati maggiorazione ANF, per un totale di € 7.486,04, a mezzo assegno circolare
[…] (v. memoria 183, n. 3), chiedendo, previa reiterazione della suddetta offerta,
[…] dichiararsi cessata la materia del contendere […] ferme le richieste già formulale nell'atto di citazione e nelle successive memorie, anche in punto di spese e di condanna ex art 96 cpc di parte opposta […] (v. da ultimo note del 13/09/2024). Dal canto suo parte opposta, preso atto […] che, dopo ripetuti contatti con L'INPS, gli arretrati, solo in corso di causa, sono stati recuperati e che il sig.re
, tramite il suo procuratore costituito, ha manifestato la volontà di Parte_1 corrispondere quanto dovuto […], ha dedotto che […] Per tale ragione è venuta meno la materia del contendere […], chiedendo […] l'estinzione del giudizio […], in uno alla compensazione delle spese […] Considerato, inoltre, che entrambi le parti non hanno prontamente provveduto a risolvere la questione tra loro e con l'INPS, e che questo ha pregiudicato soprattutto la sig.ra che avendo con sé i CP_1 figli, si è vista per mesi limitata economicamente […] (v. da ultimo note del 16/09/2024). Quanto sin qui riferito, pertanto, consente di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo entrambe le parti, a mezzo dei relativi procuratori, comunque rassegnato le medesime conclusioni sul punto.
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di
3 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Né a soluzioni dissimili potrebbero indurre le diverse richieste definitorie eventualmente formulate (v. in particolare, note scritte in sostituzione udienza di parte opposta), atteso che, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010). Sulle spese Venendo quindi alle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, la cui operatività nella fattispecie in esame è imposta dalla persistente conflittualità delle parti sul punto (v. rispettive conclusioni), si ritiene, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, di poter comunque provvedere all'integrale compensazione delle medesime. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come il primo motivo di opposizione (id est: NULLITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO PER GENERICITÀ […] mancando l'indicazione della formula esecutiva e della relativa data di apposizione al titolo esecutivo costituito dal ricorso per la separazione dei coniugi in uno al decreto di omologa n. 1992/2015 della separazione rg n. 1727/2015, limitandosi controparte all'indicazione della sola data di avvenuta notifica […]) fosse del tutto infondato, atteso che, in disparte la necessità normativamente prevista dei predetti dati esclusivamente nel caso di esecuzione avviata sulla base di decreto ingiuntivo (v. art. 654, 2° comma c.p.c.), costituisce principio pretoriamente acquisito l'affermazione secondo cui L'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (Cass. 12 marzo 1971, n. 700), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato
4 Tribunale di Avellino n. 1770/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. n. 11412/1992), è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (Cass. n. 3321/1992), elementi che, nel caso di specie, consentono senza dubbio di superare l'omissione lamentata, stante, tra l'altro, la difesa nel merito articolata dall'opponente. Quanto poi al secondo motivo (id est: NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ E/O INVALIDITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO PER INESISTENZA DEL CREDITO
VANTATO E CONSEGUENTEMENTE DEL DIRITTO DI PROCEDERE AD ESECUZIONE
FORZATA) non si può del pari non tenere conto del fatto che, al di là di ogni altra questione, delle somme richieste col precetto, anche a titolo di rivalutazione, l'opponente stesso, seppure in misura diversa e/o minore, non ha comunque negato in toto la debenza (v. scritti difensivi). A ciò deve infine aggiungersi che, se è vero che l'omesso (parziale) versamento poteva dirsi riconducibile al mancato conguaglio da parte dell'INPS degli assegni familiari per (asserita) mancata attivazione in tal senso ad opera della controparte (id est: mancata dichiarazione di rinuncia al beneficio), è altrettanto vero che, in presenza di un titolo comunque di diverso tenore, la condotta dell'onerato è dichiaratamente consistita nell'automatica ed unilaterale autoriduzione dell'importo ivi indicato.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 18/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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