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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.377/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nato in [...] il [...] e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luigi C.F._3
Russo (C.F. ) e domiciliati come in atti;
C.F._4
- RICORRENTI-
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Crocetta (C.F. ) e domiciliato C.F._6
come in atti;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Frattaminore (NA) alla via Spagnuolo n. 24;
-RESISTENTE NON COSTITUITA- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Pt_1
, e nei confronti di cui è stato
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
riunito quello presentato in data 7.2.2025 da;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante notifica a mezzo PEC perfezionatasi in data 19.12.2024;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dagli accertamenti delegati alla Guardia di finanza è emerso un volume d'affari per l'anno 2022 di € 379.354,12
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreti ingiuntivi per complessivi € 21.192,91, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla rilevante debitoria nei confronti dell' , accertata in Controparte_3
sede di istruttoria e pari ad € 1.257.277,62 (cfr. relazione della Guardia di finanza in atti);
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Frattaminore (NA) alla via Spagnuolo n. 24, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'avv. Carlo D'Amico, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 29.9.2025 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 19/03/2025
il Giudice estensore il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.377/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nato in [...] il [...] e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luigi C.F._3
Russo (C.F. ) e domiciliati come in atti;
C.F._4
- RICORRENTI-
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Crocetta (C.F. ) e domiciliato C.F._6
come in atti;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Frattaminore (NA) alla via Spagnuolo n. 24;
-RESISTENTE NON COSTITUITA- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Pt_1
, e nei confronti di cui è stato
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
riunito quello presentato in data 7.2.2025 da;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante notifica a mezzo PEC perfezionatasi in data 19.12.2024;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dagli accertamenti delegati alla Guardia di finanza è emerso un volume d'affari per l'anno 2022 di € 379.354,12
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreti ingiuntivi per complessivi € 21.192,91, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla rilevante debitoria nei confronti dell' , accertata in Controparte_3
sede di istruttoria e pari ad € 1.257.277,62 (cfr. relazione della Guardia di finanza in atti);
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Frattaminore (NA) alla via Spagnuolo n. 24, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'avv. Carlo D'Amico, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 29.9.2025 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 19/03/2025
il Giudice estensore il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio dott. Michelangelo Petruzziello