Articolo 1 della Legge 18 novembre 1964, n. 1265
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1964
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1963-64 e' istituita presso l'Universita' di Genova la Facolta' di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.
E' riconosciuta, a tutti gli effetti, la validita' dei corsi svolti di fatto dall'anno accademico 1962-63.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1964