Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10015/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 06/07/1960 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BIONDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ALLOCCA PASQUALE
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da usura psicofisica
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.7.2024 parte istante ha dedotto di essere dipendenti dell'ente resistente;
di aver lavorato oltre il limite massimo di ore di straordinario previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
di aver diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal notevole numero di ore di straordinario svolte dal 2013 al 2023 liquidabile in misura pari alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, di aver diritto ad € 40.041,62.
Essi hanno quindi agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento degli importi indicati con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, ha deciso la causa con sentenza.
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Sussiste, quindi, la responsabilità datoriale in base all'art. 2087 c.c. e, pertanto, la prescrizione ha carattere decennale e non quinquennale. Per tali ragioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione anche in considerazione degli atti di diffida allegati al ricorso ed alla circostanza che la pretesa risarcitoria può ritenersi maturata solo a seguito del notevole superamento del limite di ore di straordinario in notevole lasso temporale.
Nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il superamento del limite di ragionevolezza in considerazione sia del notevole numero di ore di lavoro contabilizzate nei prospetti paga in atti sia della protrazione di tale superamento per un elevato numero di anni. D'altra parte, non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Non si condividono, come già affermato da codesto Ufficio (cfr. sent 4414/24 Tribunale di Napoli Nord), quindi, le deduzioni formulate da parte resistente sul punto.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, invece, risultano condivisibili i conteggi formulati da parte resistente in quanto parte ricorrente ha considerato la retribuzione giornaliera e non quella oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario e non al valore della retribuzione per il lavoro straordinario (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Per tali ragioni, deve ritenersi che al ricorrente spetta la somma complessiva di euro 4.018,90.
Vanno, altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo,
2 decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Gli interessi compensativi, infatti, costituiscono il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie. Deve essere, infine, rigettata l'eccezione di compensazione formulata da parte ricorrente in quanto l'importo percepito a titolo di retribuzione ha la funzione di remunerare il lavoro straordinario svolto mentre la somma spettante a titolo risarcitorio è connessa ad un diverso titolo (lesione del diritto al riposo del lavoratore).
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: CP_
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento dei seguenti Controparte_1 importi: € 4.018,90 in favore di , oltre interessi legali compensativi sulla somma rivalutata Parte_1 anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza e con successivo riconoscimento dei soli interessi legali sull'importo così determinato dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo
2. rigetta per il resto
3. compensa le spese di lite
Si comunichi.
Aversa, 16/01/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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