Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di occupazione di urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, siccome il diritto all'indennità di occupazione (la quale va liquidata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità "virtuale" di espropriazione) matura al compimento di ogni singola annualità, a ciascuno di questi momenti deve essere calcolato il parametro di riferimento, che (per le aree fabbricabili) tiene conto, come termine da mediare, del valore venale attuale del bene (secondo il criterio di cui all'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992), passibile nel tempo di variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato immobiliare di riferimento; ne consegue che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo dell'occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione per commisurare ad essa l'indennità di occupazione in quel momento maturata ed esigibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI GI Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NO VA, in proprio e nella qualità di procuratore speciale dei minori De CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO DOSSI 15, presso l'avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO D'AURIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PERTOSA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/5862 proposto da:
COMUNE DI PERTOSA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso l'Avvocato MARIA ALESSANDRINI rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO STARACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
DE NO VA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 152/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 19/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Auria che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 19 aprile 2000, ha determinato nella misura di L. 103.698.840, l'indennità dovuta dal comune di Pertosa a TI De IN, anche n. q. di procuratrice dei figli RO, GI e DO De CO, per l'occupazione temporanea e d'urgenza di un terreno di loro proprietà disposta con decreto del 22 maggio 1990 e protrattasi fino al 1997, osservando: a) che l'indennità doveva calcolarsi con il criterio degli interessi legali sulll'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 5 bis dalla legge 359 del 1992, trattandosi di suolo edificatala;
b) che avendo quella stessa Corte in altro giudizio valutato l'immobile con riferimento all'anno 1983 ad un prezzo di L. 46.000 mq., era sufficiente rivalutare detto importo al 1997 in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per ottenerne il valore a tale data, pari a L. 98.600 mq..
Per la cassazione della sentenza la De IN, anche nella qualità ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste con controricorso il comune di Corsano, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, la De IN, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, si duole che la Corte di appello abbia determinato l'indennità di occupazione con il criterio degli interessi legali sull'indennità virtuale di espropriazione,invece di applicare i suddetti interessi sul valore venale dell'immobile,come ritenuto da una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Il ricorso è infondato.
La Corte di appello, infatti ha esattamente disatteso l'orientamento di questa Corte nel periodo successivo alla sentenza 223 del 1983 della Corte Costituzionale che determinava pur senza indicarne il supporto normativo, l'indennità per l'occupazione temporanea di aree edificabili in base al parametro degli interessi legali annui sul valore venale dell'immobile, e recepito il più recente indirizzo, ormai del tutto consolidato che ha avuto inizio con la recente decisione 493/1998 delle Sezioni Unite; le quali, risolvendo il contrasto insorto circa l'incidenza della normativa posta dall'art.
5 - bis d. l. n. 333/92 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 359/92) sulla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, hanno affermato che detta indennità deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per tale indennità. Ne deriva che, ove l'occupazione di un'area sia preordinata ad un'espropriazione la cui indennità è calcolata secondo il criterio fissato dal citato art.
5 - bis, l'indennità di occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del criterio indennitario espropriativo e che tale misura percentuale ben può corrispondere al saggio degli interessi legali.
Dopo questa ricostruzione del sistema di stima dell'indennizzo in esame, devono ormai considerarsi punti fermi: che ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili ingenera un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento provocato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella della perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato. E conseguentemente che in tale ipotesi, qualunque sia l'evento giuridico ablatorio del diritto di proprietà del privato sull'immobile (cessione volontaria, espropriazione formale, ovvero occupazione acquisitiva, nel caso verificatasi con riferimento all'area estesa mq. 8196), il quantum spettantegli a ristoro del suo diritto deve essere liquidato con riferimento a un valore da determinarsi secondo il criterio che dovrebbe essere adottato ai fini dalla liquidazione della indennità per la sua (eventuale) formale espropriazione.
È stato in tal modo delineato un sistema complessivo ed uniforme per la determinazione dell'indennità di occupazione (legittima), che prescinde dal modo di acquisizione della proprietà del bene da parte della P.A. espropriante (Cass. 11228/1998), ed anzi, dalla stessa acquisizione dell'immobile, ben potendo verificarsi l'ipotesi che l'espropriazione non possa più avere luogo e che l'amministrazione espropriante, avvalendosi dell'istituto nella sua originaria e fisiologica funzione di acquisire soltanto l'uso del bene per un periodo limitato nel tempo in funzione delle esigenze dell'intervento di p.u., al termine di esso lo restituisca al proprietario (Cass. sez. un. 28/2001). Ovvero quella specularmente inversa, ma identica nel risultato in cui sia invece il proprietario a chiedere la suddetta restituzione per averne acquisito il diritto: come esemplificativamente gli è consentito (Cass. sez. un. 7289/1986; 11462/1990; 1867/1991) nei casi in cui al termine dell'occupazione temporanea divenga altresì inefficace la dichiarazione di p. u. ex. art. 13 della legge 2359 del 1865, oppure la procedura acquisitiva abortisca senza espropriazione e senza irreversibile trasformazione dell'immobile.
Pertanto non giova alla ricorrente che la sentenza 499/2000 delle Sezioni Unite, in una fattispecie in cui all'occupazione temporanea del bene non era seguita la perdita della proprietà, abbia ritenuto inapplicabile il nuovo criterio di calcolo, riproponendo quello seguito fino al 1998 che commisurava l'indennizzo con riferimento al valore venale dell'immobile, perché questa decisione è rimasta isolata, avendo successivamente le stesse Sezioni Unite (sent. 28/2001 cit.), confermato l'orientamento più recente ed ormai del tutto consolidato: che l'indennità di occupazione legittima dev'essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione anche nei casi in cui, al termine del periodo di occupazione, l'area occupata venga restituita al suo proprietario, come è avvenuto nella fattispecie in relazione all'area estesa mq. 16285, in quanto la privazione del godimento del suolo trova pur sempre la sua giustificazione nella dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e, conseguentemente, permane il collegamento fra l'occupazione dal suolo e l'intervento di pubblica utilità che giustifica la liquidazione dell'indennità di occupazione con riferimento al medesimo valore dell'immobile assunto a base por la determinazione dell'indennità di espropriazione. Con il ricorso incidentale, il comune di Corsano, denunciando altra violazione dello stesso art. 5 bis censura la sentenza impugnata per aver calcolato il valore dell'immobile semplicemente rivalutando quello accertato nel 1983 in altra controversia, invece di determinarlo in base alla locale situazione di mercato, peraltro all'epoca dell'ablazione del bene.
Il motivo è fondato sotto entrambi i profili proposti. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 15328/2002; 320/2001) che le possibilità edificatorie, legali ed effettive, da considerare ex art. 5 bis della legge 359 del 1992 nell'ipotesi di occupazione temporanea e d'urgenza di cui alla seconda parte del comma 1^ dell'art. 71 della legge n. 2359 del 1865 ed all'art. 20 della legge n. 865 del 1971 vanno valutate al momento dell'adozione del decreto di occupazione che la dispone, nella specie avvenuta in data 22 maggio 1990: atteso che proprio l'emissione di tal a provvedimento, comportando il trasferimento in capo all'occupante di tutte le facoltà connesse al godimento del fondo, configura la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo, ex art. 42 cost. (Cass. 320/2001). Ha rilevato, altresì che siccome il diritto alla indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, a ciascuno di questi momenti deve essere calcolato il parametro di riferimento che (per le aree fabbricabili) tiene conto, come termine da mediare, del valore venale attuale del bene (secondo il criterio di cui al menzionato art. 5 bis), passibile nel tempo di variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato immobiliare di riferimento (nonché dell'aumento del costo della vita); con la conseguenza che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (Cass. 6102/2001;
320/2001; 13942/1999 cit.; 10561/1993) - fondata ripetesi anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo - per commisurare ad essa la indennità di occupazione in quel momento maturata ed esigibile, indipendentemente dall'ulteriore sviluppo della occupazione e dal tempo in cui sarà pronunciata l'espropriazione e determinata la relativa indennità (o in cui l'effetto traslativo sarà diversamente conseguito). Pertanto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale accertato che l'immobile De IN aveva alla data del decreto di occupazione (anno 1990), natura edificatoria per essere incluso in zona C/1 di completamento, è a tale data che doveva essere stimato il valore dell'immobile per calcolarne l'indennità di espropriazione, necessaria per la determinazione di quella di occupazione temporanea;
a meno che avesse accertato che detto valore era aumentato nelle annate successive, posto che in tal caso detto valore avrebbe dovuto essere calcolato alle singole scadenze annuali, che segnano il momento in cui matura il diritto alla indennità di occupazione e mantengono, ciascuna, una propria autonomia: per poi procedere al calcolo virtuale in tal modo attualizzato della indennità di espropriazione come parametro di riferimento cui commisurare la indennità di occupazione, che invece del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha determinato alla data di scadenza del periodo di occupazione temporanea individuato al 19 luglio 1997. Ma la Corte di appello ha errato pur dove ha recepito la valutazione dell'immobile compiuta con riferimento all'anno 1983, per poi aggiungervi l'importo dell'aumento del costo della vita verificatosi nei 14 anni successivi: avendo questa Corte ripetutamente escluso la legittimità di detto accertamento in quanto gli indici Istat riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non le quotazioni di mercato degli immobili, influenzate da altri eterogenei fattori, del tutto diversi da questi ultimi e con essi non fungibili;
con la conseguenza che il prezzo di mercato del bene oggetto di occupazione temporanea doveva essere accertato in concreto, in relazione a dati di fatto riferibili alla situazione immobiliare locale a ciascuna delle date di riferimento cui doveva essere calcolata la relativa indennità.
La sentenza impugnata, va pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra Corte di appello che si designa in quella di Napoli che si atterrà ai principi esposti e provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004