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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15420 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II civile
Il Tribunale ordinario di Roma, II Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice TO FA, nell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando deposito della sentenza in data 4.11.2025 con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 22526 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(già , (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede legale in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords - County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni (C.F. ; del Foro di C.F._1 Email_1 Verona, Alessandro Di Carlo (C.F. ; C.F._2
del Foro di Milano, IA ST GO (C.F. Email_2 ; del Foro di Verona e Giulia C.F._3 Email_3 NI (C.F. ; del Foro di C.F._4 Email_4 Modena
ricorrente contro
, Controparte_1 intimato
Oggetto: ricorso per l'annullamento o la riduzione al minimo edittale dell'Ordinanza Ingiunzione n. 162/2025 ( ) Parte_3 emessa e notificata il 9 aprile 2025 dalla . Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente esponeva che in data 9 aprile 2025, la Controparte_2 di aveva notificato l'Ordinanza Ingiunzione n. 162/2025 ( CP_1 CP_3
1 2
09/04/2025-0050786-P) con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 28.750,00.
L'Ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione n. 15/2023 emesso il 27/12/2023 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Roma -
Ciampino per l'asserita violazione da parte del Vettore dell'art. 5 del d.lgs.
53/20181; attuazione della direttiva, UE, 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004. (18G00081 - Decreto PNR) in occasione del volo
FR8360 proveniente da Tirana in data 22/12/2023.
Col Verbale si contestava a che: “In data 22/12/2023 alle ore 15.00 circa Pt_1 si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), su segnalazione del Capo turno Frontiera, con il quale il verbalizzante ha appurato che in data 22.12.2023 in occasione del volo FR 8360 proveniente da Tirana (Albania) e diretto all'aeroporto di Roma-Ciampino con arrivo schedulato per le ore 09:40 veniva omesso l'inserimento dei dati PNR relativi al Sg. nato il [...] in [...], titolare del passaporto Parte_4 ordinario albanese nr. rilasciato in data 29.01.2021, valido fino al Numero_1
28.01.2031, destinatario della notifica di atti giudiziari. Tale omissione ha reso indisponibile per l'Ufficio che opera i controlli di frontiera i suddetti dati PNR”.
In data 28 dicembre 2023 il difensore aveva depositato istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 presso gli Uffici di Polizia di Frontiera presso lo scalo di Ciampino. In data 29 dicembre 2023, la Polizia di Frontiera aveva inviato copia del SIPA Report Data Quality Analysis (Report SIPA) oltre a copia del documento di viaggio presentato dal signor doc. 3). Pt_4
Secondo parte ricorrente, l'accertamento della violazione da parte della Polizia di
Frontiera avveniva sulla base di un documento – il SIPA Report Data Quality
Analysis appunto – che non era in alcun modo atto ad accertare o meno il trasferimento dei dati PNR. La Polizia di Frontiera non poteva, né avrebbe potuto, lamentare l'omessa trasmissione dei dati PNR.
La difesa di eccepiva: Pt_1
2 3
A) erroneità della violazione contestata: la polizia di frontiera non era legittimata al trattamento dei dati PNR. sulla mancata prova della violazione;
B) carenza e contraddittorietà motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. illegittimità dell'ordinanza. in subordine, rideterminazione della sanzione.
Concludeva chiedendo di disporre, ai sensi degli artt. 5 e 6 D. Lgs. 150/2011, la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza, da confermarsi in prima udienza, ricorrendo nel caso di specie l'evidente fondatezza dell'opposizione proposta e quindi le gravi e circostanziate ragioni richieste per legge. In via principale: Annullare l'Ordinanza in quanto illegittima per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensione. All'udienza del 6.10.2025 vi era un rinvio per perfezionare le notifiche;
all'udienza del 3.11.2025 la causa era posta in decisione sulla contumacia dell'Ente intimato.
Motivi della decisione
Il verbale di accertamento e contestazione nr.03/2019/BCS, è stato redatto il
15/04/2019 da Ufficiali/Agenti di P.G. in servizio presso l'ufficio di Polizia di
Frontiera presso l'Aeroporto di Pisa e notificato a nel verbale si contesta Pt_1 la violazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, accertato che
“per il volo FR 9746 da Fez del 07/04/2019 non inviava dati API/ Regarding flight FR 9746 arriving from Fez on the 07/04/2019 the airlines did not send API datas.”.
Parte ricorrente sostiene che: “la Direttiva PNR non ha abrogato la Direttiva API
e, ad ogni buon conto, per quanto si dirà, le previsioni del Decreto PNR confermano, anche nell'attuale quadro normativo (che ha abrogato il Decreto
API) che la Polizia di Frontiera non è in alcun modo legittimata al trattamento dei Dati PNR, ma soltanto al trattamento dei Dati API”.
Si osserva in primo luogo che la Polizia di Frontiera è indubbiamente legittimata a vigilare e sanzionare ogni tipo di violazione amministrativa, sia in ordine al
3 4
trattamento dei Dati PNR, sia il diverso trattamento dei Dati API. Solo i responsabili del trattamento dei dati API e PNR sono differenti, ma entrambi i set di dati devono essere trasmessi al Sistema Informativo Unificato, il quale provvede poi a smistarli alle autorità competenti.
L'obbligo di trasmissione dei dati completi del passeggero, in ogni caso, rimane in capo al vettore e la polizia giudiziaria\amministrativa ha competenza generale ed onnicomprensiva. Nel verbale si fa espresso riferimento la violazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, accertato che “per il volo FR 9746 da Fez del 07/04/2019 non inviava dati API/ Regarding flight FR 9746 arriving from Fez on the 07/04/2019 the airlines did not send API datas”.
L'esistenza fattuale della violazione è consacrata in un verbale di constatazione, atto pubblico non oggetto di querela di falso e, pertanto, esso è allo stato incontestabile.
Nell'atto impugnato si legge che il verbalizzante ha appurato che in data
22/12/2023 in occasione del volo FR8360 proveniente da Tirana (Albania) e diretto all'aeroporto di Roma-Ciampino con arrivo schedulato per le ore 9:40 veniva omesso l'inserimento dei dati PNR relativi al Sig. nato il Parte_4
5/03/1973 in Albania, titolare del passaporto ordinario albanese n. Numero_1 rilasciato in data 29/01/2021, valido fino al 28/01/2031, destinatario della notifica di atti giudiziari. Tale omissione aveva reso indisponibile per l'ufficio che opera i controlli Frontiera i suddetti dati PNR.
La violazione sussiste e la norma contestata appare condivisibile.
Appare parimenti condivisibile, invece, la deduzione defensionale secondo la quale il Sig. risulta aver fatto regolare ingresso sul territorio italiano. Pt_4
L'ingresso in Italia soddisfaceva i requisiti previsti dal Testo Unico Immigrazione applicabili ai cittadini extracomunitari in arrivo, con ragionevole assenza di rischio di immigrazione irregolare.
Sempre parte ricorrente, in relazione ad altre analoghe violazioni della medesima norma, ha esibito diverse ordinanze sanzionatorie ove, proprio per la medesima fattispecie di lieve entità, era stata applicata la sanzione di euro 5.000.
L'art. 24 del Dlgs21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei
4 5
dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile
2004 prevede al comma1 “Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro
a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta…..”
Trattasi, nella fattispecie, di un fatto di lieve entità frutto di probabile errore materiale del compilatore, per il quale appare equo comminare – anche in questo caso - la sanzione minima di euro 5.000,00.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al giudice (Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) determinarne l'entità, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Trattasi di un solo passeggero in relazione ad una quantità di voli notoriamente considerevole effettuata dal medesimo vettore aereo;
giova anche porre attenzione alla sanzione irrogata in casi analoghi, in relazione alla medesima violazione
(Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844).
Per questi motivi
questo giudice riduce la sanzione alla fattispecie edittale minima di euro 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti della parte intimata
[...] Controparte_1
, con ricorso così decide:
[...]
a) riduce la sanzione pecuniaria da irrogare, in relazione all'atto impugnato in oggetto indicato, in euro 5.000,00;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 04/11/2025 Il giudice
TO FA
5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II civile
Il Tribunale ordinario di Roma, II Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice TO FA, nell'udienza del 03/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando deposito della sentenza in data 4.11.2025 con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 22526 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(già , (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 procuratore speciale, con sede legale in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords - County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni (C.F. ; del Foro di C.F._1 Email_1 Verona, Alessandro Di Carlo (C.F. ; C.F._2
del Foro di Milano, IA ST GO (C.F. Email_2 ; del Foro di Verona e Giulia C.F._3 Email_3 NI (C.F. ; del Foro di C.F._4 Email_4 Modena
ricorrente contro
, Controparte_1 intimato
Oggetto: ricorso per l'annullamento o la riduzione al minimo edittale dell'Ordinanza Ingiunzione n. 162/2025 ( ) Parte_3 emessa e notificata il 9 aprile 2025 dalla . Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente esponeva che in data 9 aprile 2025, la Controparte_2 di aveva notificato l'Ordinanza Ingiunzione n. 162/2025 ( CP_1 CP_3
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09/04/2025-0050786-P) con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 28.750,00.
L'Ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione n. 15/2023 emesso il 27/12/2023 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Roma -
Ciampino per l'asserita violazione da parte del Vettore dell'art. 5 del d.lgs.
53/20181; attuazione della direttiva, UE, 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004. (18G00081 - Decreto PNR) in occasione del volo
FR8360 proveniente da Tirana in data 22/12/2023.
Col Verbale si contestava a che: “In data 22/12/2023 alle ore 15.00 circa Pt_1 si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), su segnalazione del Capo turno Frontiera, con il quale il verbalizzante ha appurato che in data 22.12.2023 in occasione del volo FR 8360 proveniente da Tirana (Albania) e diretto all'aeroporto di Roma-Ciampino con arrivo schedulato per le ore 09:40 veniva omesso l'inserimento dei dati PNR relativi al Sg. nato il [...] in [...], titolare del passaporto Parte_4 ordinario albanese nr. rilasciato in data 29.01.2021, valido fino al Numero_1
28.01.2031, destinatario della notifica di atti giudiziari. Tale omissione ha reso indisponibile per l'Ufficio che opera i controlli di frontiera i suddetti dati PNR”.
In data 28 dicembre 2023 il difensore aveva depositato istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 presso gli Uffici di Polizia di Frontiera presso lo scalo di Ciampino. In data 29 dicembre 2023, la Polizia di Frontiera aveva inviato copia del SIPA Report Data Quality Analysis (Report SIPA) oltre a copia del documento di viaggio presentato dal signor doc. 3). Pt_4
Secondo parte ricorrente, l'accertamento della violazione da parte della Polizia di
Frontiera avveniva sulla base di un documento – il SIPA Report Data Quality
Analysis appunto – che non era in alcun modo atto ad accertare o meno il trasferimento dei dati PNR. La Polizia di Frontiera non poteva, né avrebbe potuto, lamentare l'omessa trasmissione dei dati PNR.
La difesa di eccepiva: Pt_1
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A) erroneità della violazione contestata: la polizia di frontiera non era legittimata al trattamento dei dati PNR. sulla mancata prova della violazione;
B) carenza e contraddittorietà motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. illegittimità dell'ordinanza. in subordine, rideterminazione della sanzione.
Concludeva chiedendo di disporre, ai sensi degli artt. 5 e 6 D. Lgs. 150/2011, la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza, da confermarsi in prima udienza, ricorrendo nel caso di specie l'evidente fondatezza dell'opposizione proposta e quindi le gravi e circostanziate ragioni richieste per legge. In via principale: Annullare l'Ordinanza in quanto illegittima per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensione. All'udienza del 6.10.2025 vi era un rinvio per perfezionare le notifiche;
all'udienza del 3.11.2025 la causa era posta in decisione sulla contumacia dell'Ente intimato.
Motivi della decisione
Il verbale di accertamento e contestazione nr.03/2019/BCS, è stato redatto il
15/04/2019 da Ufficiali/Agenti di P.G. in servizio presso l'ufficio di Polizia di
Frontiera presso l'Aeroporto di Pisa e notificato a nel verbale si contesta Pt_1 la violazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, accertato che
“per il volo FR 9746 da Fez del 07/04/2019 non inviava dati API/ Regarding flight FR 9746 arriving from Fez on the 07/04/2019 the airlines did not send API datas.”.
Parte ricorrente sostiene che: “la Direttiva PNR non ha abrogato la Direttiva API
e, ad ogni buon conto, per quanto si dirà, le previsioni del Decreto PNR confermano, anche nell'attuale quadro normativo (che ha abrogato il Decreto
API) che la Polizia di Frontiera non è in alcun modo legittimata al trattamento dei Dati PNR, ma soltanto al trattamento dei Dati API”.
Si osserva in primo luogo che la Polizia di Frontiera è indubbiamente legittimata a vigilare e sanzionare ogni tipo di violazione amministrativa, sia in ordine al
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trattamento dei Dati PNR, sia il diverso trattamento dei Dati API. Solo i responsabili del trattamento dei dati API e PNR sono differenti, ma entrambi i set di dati devono essere trasmessi al Sistema Informativo Unificato, il quale provvede poi a smistarli alle autorità competenti.
L'obbligo di trasmissione dei dati completi del passeggero, in ogni caso, rimane in capo al vettore e la polizia giudiziaria\amministrativa ha competenza generale ed onnicomprensiva. Nel verbale si fa espresso riferimento la violazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, accertato che “per il volo FR 9746 da Fez del 07/04/2019 non inviava dati API/ Regarding flight FR 9746 arriving from Fez on the 07/04/2019 the airlines did not send API datas”.
L'esistenza fattuale della violazione è consacrata in un verbale di constatazione, atto pubblico non oggetto di querela di falso e, pertanto, esso è allo stato incontestabile.
Nell'atto impugnato si legge che il verbalizzante ha appurato che in data
22/12/2023 in occasione del volo FR8360 proveniente da Tirana (Albania) e diretto all'aeroporto di Roma-Ciampino con arrivo schedulato per le ore 9:40 veniva omesso l'inserimento dei dati PNR relativi al Sig. nato il Parte_4
5/03/1973 in Albania, titolare del passaporto ordinario albanese n. Numero_1 rilasciato in data 29/01/2021, valido fino al 28/01/2031, destinatario della notifica di atti giudiziari. Tale omissione aveva reso indisponibile per l'ufficio che opera i controlli Frontiera i suddetti dati PNR.
La violazione sussiste e la norma contestata appare condivisibile.
Appare parimenti condivisibile, invece, la deduzione defensionale secondo la quale il Sig. risulta aver fatto regolare ingresso sul territorio italiano. Pt_4
L'ingresso in Italia soddisfaceva i requisiti previsti dal Testo Unico Immigrazione applicabili ai cittadini extracomunitari in arrivo, con ragionevole assenza di rischio di immigrazione irregolare.
Sempre parte ricorrente, in relazione ad altre analoghe violazioni della medesima norma, ha esibito diverse ordinanze sanzionatorie ove, proprio per la medesima fattispecie di lieve entità, era stata applicata la sanzione di euro 5.000.
L'art. 24 del Dlgs21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei
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dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile
2004 prevede al comma1 “Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro
a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta…..”
Trattasi, nella fattispecie, di un fatto di lieve entità frutto di probabile errore materiale del compilatore, per il quale appare equo comminare – anche in questo caso - la sanzione minima di euro 5.000,00.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al giudice (Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) determinarne l'entità, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Trattasi di un solo passeggero in relazione ad una quantità di voli notoriamente considerevole effettuata dal medesimo vettore aereo;
giova anche porre attenzione alla sanzione irrogata in casi analoghi, in relazione alla medesima violazione
(Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844).
Per questi motivi
questo giudice riduce la sanzione alla fattispecie edittale minima di euro 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti della parte intimata
[...] Controparte_1
, con ricorso così decide:
[...]
a) riduce la sanzione pecuniaria da irrogare, in relazione all'atto impugnato in oggetto indicato, in euro 5.000,00;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 04/11/2025 Il giudice
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