Sentenza breve 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/03/2022, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00451/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2022, proposto da
IA NI De SC, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 106 del 5.1.2022, notificato in pari data, con cui il Responsabile SUAP del Comune di Taviano ha rigettato l’istanza della ricorrente di riconoscimento del diritto ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, al mantenimento delle strutture amovibili collocate su area di proprietà a servizio del locale commerciale di proprietà della stessa ricorrente sito nella Marina di Mancaversa, frazione del Comune di Taviano identificato nel Catasto Fabbricati al Fg. 16, p.lla 297, sub. 1, 2 e 3;
- dell’ordinanza demolizione/rimozione opere abusive del Responsabile del Settore Urbanistica n. 2 del 4.1.2022, notificata in data 10.1.2022, con cui è stato ingiunto “di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione delle opere edilizie mantenute in assenza di titolo abilitativo nonché di ogni altra opera edilizia non legittimata e al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza in dipendenza della pandemia da COV1D 19, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La sig.ra IA NI De SC è proprietaria e titolare di un locale commerciale per la vendita di prodotti alimentari, macelleria, frutta e verdura e preparazione e vendita di prodotti di gastronomia da asporto sita in Taviano, Marina di Mancaversa, in area classificata nel vigente PRG come zona B/3 “ contesto sub-costiero urbanizzato ”.
- In relazione a tale locale la sig.ra De SC ha conseguito, con provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Taviano n. 27 del 6.12.2010, l’autorizzazione unica per la installazione stagionale di una struttura precaria esterna da collocare in adiacenza al fabbricato (in corrispondenza di una zona scoperta facente parte della stessa unità immobiliare della sig.ra De SC) e da destinare a laboratorio per prodotti di gastronomia da asporto e per la vendita di prodotti alimentari.
- Il provvedimento è stato rinnovato con autorizzazione unica n. 9 del 25.6.2013 e, da ultimo, con autorizzazione unica n. 9 del 17.6.2015.
- Quest’ultima autorizzazione in particolare ha legittimato l’installazione della struttura precaria a servizio del locale commerciale ciclicamente nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
- L’autorizzazione è stata rilasciata in conformità al vigente regolamento comunale per l’installazione delle strutture precarie approvato con deliberazione del C.C. di Taviano n. 47 del 2005 e s.m.i., che prevede proprio il montaggio e l’utilizzazione continuativa di tali opere precarie per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno, salve specifiche deroghe per periodi ulteriori in relazione ad interventi finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici o di pubblica utilità.
- La struttura precaria in questione ha, peraltro, conseguito la prescritta autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste Matino Melissano Racale Taviano n. 14 in data 23.11.2010, previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni ed Attività Culturali del 30.8.2010 e detta autorizzazione paesaggistica è stata formalmente rinnovata con atto dell’Unione Jonica Salentina n. 2 del 24.1.2017.
- Avvalendosi di una delle ipotesi di deroga alla stagionalità contemplate dal regolamento comunale (art. 6.5), con istanza in data 25.9.2015 la sig.ra De SC ha chiesto di essere autorizzata al mantenimento della struttura precaria per l’intero anno, al fine di poterla utilizzare per la preparazione e vendita di piatti da asporto anche in altri periodi – come le festività natalizie e pasquali, nonché per i fine settimana – e per l’attività di catering a richiesta, offrendo in tal modo un servizio di pubblica utilità alle famiglie che risiedono nella Marina di Mancaversa durante il periodo invernale, e contribuendo altresì al processo di destagionalizzazione dell’offerta turistica.
- Il Responsabile del SUAP, riconoscendo la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico in relazione all’attività richiesta, ha predisposto, così come richiesto dal regolamento, la proposta n. 296 in data 13.10.2015 che è stata poi sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale, ai fini del rilascio del formale provvedimento autorizzativo; la Giunta ha, però, omesso di assumere una qualche determinazione, sicché con nota prot. n. 14005 in data 11.12.2015 lo stesso Responsabile del SUAP ha respinto l’istanza.
- Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, che è stato definito con sentenza di accoglimento n. 1333 del 9.8.2016.
- Per l’effetto, la domanda di mantenimento è stata accolta con deliberazione di G.C. n. 268 del 10.10.2016.
- La limitazione temporale ad un solo anno contenuta nella deliberazione di G.C. ha indotto la sig.ra De SC a presentare in data 14.10.2016 un’ulteriore istanza di mantenimento annuale della struttura.
- Anche la nuova istanza è stata accolta con deliberazione di G.C. n. 267 del 9.10.2017, valevole fino all’aprile del 2018.
- Da allora la ricorrente non ha presentato ulteriori domande di mantenimento.
- In tale contesto è accaduto che, a seguito di sopralluogo del 9.12.2021, il Corpo di Polizia Provinciale ha riscontrato l’insistenza, in un periodo dell’anno non coperto dall’atto autorizzativo (A.U. SUAP n. 9/2015), delle strutture precarie esterne in aderenza al locale commerciale e ne ha disposto il sequestro.
- Preso atto della contestazione, con istanza in data 22.12.2021, la sig.ra De SC ha chiesto al Comune di Taviano l’adozione di un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto al mantenimento delle strutture precarie (come detto, già autorizzate con vincolo di stagionalità) a servizio del supermercato della stessa istante fino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.
- Il SUAP del Comune di Taviano, con nota prot. n. 106 del 5.1.2022, ha, però, rigettato la richiesta.
- In particolare, il Responsabile del SUAP ha evidenziato che “ Indipendentemente dalle altre motivazioni che seguono, la richiesta non può essere accolta perché l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, ha previsto la conservazione della validità degli atti abilitativi comunque denominati fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, in modo automatico, senza la previsione di un ulteriore provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico, l’atto unico n. 9 del 17.05.2015 (ultimo atto rilasciato), non rientra tra gli “atti amministrativi in scadenza” per i quali si possa applicare la proroga dei termini di cui sopra, perché, essendo stato rilasciato per la realizzazione di strutture stagionali con la specifica condizione di permanenza limitata alla sola stagione estiva, ha già esplicato i suoi effetti autorizzativi e abilitativi, in quanto ha consentito con le relative comunicazioni di inizio e fine lavori, la completa realizzazione delle strutture. E’ evidente, quindi, che tale provvedimento, oramai privo di efficacia giuridica, non legittima né la realizzazione né il mantenimento delle strutture in argomento per gli anni successivi, per i quali l’interessata aveva l’obbligo di richiederlo, di anno in anno, nel pieno rispetto della disciplina di dettaglio contenuta nel regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio n. 47 del 26.04.2005 (modificato con delibere n. 66/2014 e n. 11/2015) ”.
- Nell’ulteriore corso del procedimento, il Responsabile del Settore Urbanistica ha notificato alla sig.ra De SC l’ordinanza demolizione/rimozione opere abusive n. 2 del 4.1.2022, ingiungendo “ di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione delle opere edilizie mantenute in assenza di titolo abilitativo nonché di ogni altra opera edilizia non legittimata e al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza ”.
- La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: A) Con riferimento al provvedimento prot. n. 106 del 5.1.2022 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del diritto al mantenimento delle strutture amovibili: 1. Violazione e falsa applicazione art. 10 bis legge n. 241/1990; 2. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal d.l. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; errata motivazione; contraddittorietà. Difetto di istruttoria; B) Con riferimento all’ordinanza di demolizione n. 2 del 4.1.2022: 3. Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001; insussistenza dei presupposti per la emissione della ordinanza di demolizione e sgombero impugnata.
Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- Preliminarmente occorre precisare che è inesatta l’affermazione contenuta nel provvedimento di rigetto dell’istanza della ricorrente, secondo cui l’Autorizzazione Unica n. 9/2015 avrebbe già esaurito integralmente i suoi effetti (nel provvedimento prot. n. 106 del 5.1.2022, infatti, si legge che l’atto unico è “ oramai privo di efficacia giuridica ”). In realtà, l’Autorizzazione Unica della sig.ra De SC, consente a quest’ultima di installare i manufatti precari a servizio dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno; il titolo abilitativo, quindi, non ha affatto una scadenza temporale, ma è un titolo ad effetti permanenti con vincolo di stagionalità.
- Deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, mosso avverso il provvedimento prot. n. 106 del 5.1.2022, il cui positivo apprezzamento comporta l’annullamento sia del provvedimento dianzi menzionato, sia dell’ordinanza di demolizione/rimozione n. 2 del 4.1.2022, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, in ragione dell’assorbimento.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- In ragione di quanto appena esposto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati, perché adottati in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO