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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/09/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. AD NA Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1331 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
res. in Messina, Via Direzione Artiglieria n. 53/B, C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83, 3° c., c.p.c., al ricorso in via telematica, dall'Avv.to Maria Rita
IELASI, C.F. , presso il cui studio in Messina, Via CodiceFiscale_2
Piemonte n. 30, ha eletto domicilio, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-
9702593 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]
n. 1, cittadina italiana, rappresentata e difesa giusta procura in atti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° co. c.p.c. ed allegata alla busta telematica del relativo deposito, dall'avv. Fabio CASALINUOVO, C.F.
1 presso il cui studio in Messina, Via G. La Farina n. C.F._4
17 Is. 278, ha eletto domicilio, il quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.04.2025, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Messina la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5 maggio 1986, nonché la modifica delle CP_1
condizioni economiche stabilite in sede di separazione, con particolare riferimento all'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio
, oggi maggiorenne, essendo nato il [...]. Evidenziava che, Per_1
con sentenza n. 1648/2023, il Tribunale aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio , oltre alla partecipazione al 60% delle spese Per_1
straordinarie, ed un assegno di € 350,00 per il mantenimento del coniuge;
che, tuttavia, secondo quanto documentato, il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto dopo avere conseguito il diploma presso il Liceo Nautico Caio Duilio di Messina,. aveva svolto attività lavorativa continuativa dal 2022, dapprima come apprendista e successivamente come lavoratore dipendente, con redditi dichiarati e percezione di indennità di disoccupazione;
che dal 2024, risultava Per_1
impiegato nel settore marittimo, con ulteriori redditi e rapporti bancari intestati, che confermavano la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
che, inoltre, il figlio non conviveva più con la madre, la quale almeno dal mese di luglio 2023 aveva una relazione stabile
2 con altro uomo, ma risiedeva presso la nonna materna, circostanza che, secondo il ricorrente, escludeva la legittimazione della resistente a percepire l'assegno di mantenimento per conto del figlio. Il ricorrente rappresentava, poi una situazione economica personale gravata da numerosi oneri mensili, tra cui rate di finanziamenti, spese mediche e condominiali, che incidevano significativamente sul proprio reddito pensionistico. Alla luce di tali elementi, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , con decorrenza Per_1
retroattiva da giugno 2023, ovvero da data da determinarsi in via equitativa dal Giudice, e la restituzione delle somme indebitamente versate. In via istruttoria, richiedeva l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa alla posizione reddituale e patrimoniale del figlio, al fine di confermare l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/15.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, comparsa depositata il 16.07.2025 si costituiva la quale, pur non opponendosi alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente
, contestava integralmente la domanda di revoca Parte_1
dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne
, nonché le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla propria Per_1
condizione reddituale e patrimoniale. La resistente evidenziava che la cessazione dei rapporti tra il padre e il figlio non era riconducibile a una scelta autonoma di quest'ultimo, bensì a una condotta punitiva e ritorsiva del , maturata in seguito alla sua indicazione come testimone nel Parte_1
procedimento di separazione. Precisava, poi, che, sebbene la residenza anagrafica della resistente non coincidesse formalmente con quella del
3 figlio, la convivenza di fatto era rimasta invariata, essendo ella tuttora impegnata nella cura quotidiana del figlio, sia sotto il profilo materiale che affettivo. Quanto alla presunta autosufficienza economica del figlio
, la resistente riconosceva l'esistenza di esperienze lavorative, ma Per_1
ne sottolineava la natura saltuaria, precaria e non continuativa, evidenziando come i periodi di disoccupazione fossero stati prevalenti rispetto a quelli lavorativi. In particolare, sottolineava che il figlio aveva lavorato sulla base di brevi contratti stagionali e imbarchi marittimi di durata limitata, non idonei a garantire una stabilità reddituale tale da giustificare la revoca dell'assegno. Rappresentava inoltre che, nei periodi di inattività, il figlio aveva sempre fatto ritorno presso l'abitazione familiare, ricevendo assistenza dalla madre. La resistente contestava anche la rappresentazione della situazione economica del ricorrente, evidenziando incongruenze nella documentazione prodotta, tra cui l'omessa indicazione dei redditi più recenti e la sottovalutazione delle risorse effettivamente disponibili, tra cui ulteriori rapporti bancari e finanziari non dichiarati.
Eccepiva l'irrilevanza delle spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto di beni di lusso, come un'autovettura di elevato valore, ritenute non giustificabili in relazione agli obblighi di mantenimento. In merito alla propria condizione economica, la resistente dichiarava di percepire un reddito modesto derivante da attività di collaboratrice domestica, e di non disporre di ulteriori fonti di sostentamento, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento. Precisava che l'autovettura intestata alla resistente era in uso al figlio , che ne sosteneva le relative spese. Alla luce di quanto Per_1
esposto, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, ovvero, in subordine, una sua eventuale riduzione, e in ulteriore subordine, che la revoca decorresse dalla data della domanda. In ogni caso, chiedeva la conferma dell'assegno mensile disposto
4 in favore della coniuge, da quantificare in € 600,00 mensili, ovvero la sua rimodulazione in misura congrua.
Con comparsa depositata il 24.07.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. il ricorrente contestava la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente e, in particolare, evidenziava che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di importo addirittura superiore a quello dell'assegno di mantenimento in regime di separazione, come richiesto.
Con comparsa depositata il 05.09.20245 ai sensi dell'art. 473 bis .17
n. 2 c.p.c. ribadiva che il figlio viveva con lei e non era ancora CP_1
autonomo; negava di avere una relazione sentimentale con altro uomo ed evidenziava che l'assegno divorzile era stato chiesto in misura superiore rispetto all'assegno di separazione, tenuto conto della funzione composita di detto assegno.
Con comparsa depositata il 10.09.2025 il ricorrente ribadiva tutte le domande e deduzioni difensive già proposte, producendo modello
730/2025 da cui risultava un reddito lordo annuo di e 41.661,00 con una imposta netta di € 8.862,00.
All'udienza del 16.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c.
l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
5 Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da un anno sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina del 13.10.2022 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio contratto a
Messina il 05.05.1986, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 310 parte 2 serie A anno 1986.
6 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04.04.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 05.05.1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 310, parte 2 serie A, anno
1986, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. AD
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
22.01.2026 ore 11,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. AD NA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. AD NA Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1331 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
res. in Messina, Via Direzione Artiglieria n. 53/B, C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83, 3° c., c.p.c., al ricorso in via telematica, dall'Avv.to Maria Rita
IELASI, C.F. , presso il cui studio in Messina, Via CodiceFiscale_2
Piemonte n. 30, ha eletto domicilio, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-
9702593 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]
n. 1, cittadina italiana, rappresentata e difesa giusta procura in atti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° co. c.p.c. ed allegata alla busta telematica del relativo deposito, dall'avv. Fabio CASALINUOVO, C.F.
1 presso il cui studio in Messina, Via G. La Farina n. C.F._4
17 Is. 278, ha eletto domicilio, il quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.04.2025, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Messina la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5 maggio 1986, nonché la modifica delle CP_1
condizioni economiche stabilite in sede di separazione, con particolare riferimento all'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio
, oggi maggiorenne, essendo nato il [...]. Evidenziava che, Per_1
con sentenza n. 1648/2023, il Tribunale aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio , oltre alla partecipazione al 60% delle spese Per_1
straordinarie, ed un assegno di € 350,00 per il mantenimento del coniuge;
che, tuttavia, secondo quanto documentato, il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto dopo avere conseguito il diploma presso il Liceo Nautico Caio Duilio di Messina,. aveva svolto attività lavorativa continuativa dal 2022, dapprima come apprendista e successivamente come lavoratore dipendente, con redditi dichiarati e percezione di indennità di disoccupazione;
che dal 2024, risultava Per_1
impiegato nel settore marittimo, con ulteriori redditi e rapporti bancari intestati, che confermavano la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
che, inoltre, il figlio non conviveva più con la madre, la quale almeno dal mese di luglio 2023 aveva una relazione stabile
2 con altro uomo, ma risiedeva presso la nonna materna, circostanza che, secondo il ricorrente, escludeva la legittimazione della resistente a percepire l'assegno di mantenimento per conto del figlio. Il ricorrente rappresentava, poi una situazione economica personale gravata da numerosi oneri mensili, tra cui rate di finanziamenti, spese mediche e condominiali, che incidevano significativamente sul proprio reddito pensionistico. Alla luce di tali elementi, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , con decorrenza Per_1
retroattiva da giugno 2023, ovvero da data da determinarsi in via equitativa dal Giudice, e la restituzione delle somme indebitamente versate. In via istruttoria, richiedeva l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa alla posizione reddituale e patrimoniale del figlio, al fine di confermare l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/15.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, comparsa depositata il 16.07.2025 si costituiva la quale, pur non opponendosi alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente
, contestava integralmente la domanda di revoca Parte_1
dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne
, nonché le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla propria Per_1
condizione reddituale e patrimoniale. La resistente evidenziava che la cessazione dei rapporti tra il padre e il figlio non era riconducibile a una scelta autonoma di quest'ultimo, bensì a una condotta punitiva e ritorsiva del , maturata in seguito alla sua indicazione come testimone nel Parte_1
procedimento di separazione. Precisava, poi, che, sebbene la residenza anagrafica della resistente non coincidesse formalmente con quella del
3 figlio, la convivenza di fatto era rimasta invariata, essendo ella tuttora impegnata nella cura quotidiana del figlio, sia sotto il profilo materiale che affettivo. Quanto alla presunta autosufficienza economica del figlio
, la resistente riconosceva l'esistenza di esperienze lavorative, ma Per_1
ne sottolineava la natura saltuaria, precaria e non continuativa, evidenziando come i periodi di disoccupazione fossero stati prevalenti rispetto a quelli lavorativi. In particolare, sottolineava che il figlio aveva lavorato sulla base di brevi contratti stagionali e imbarchi marittimi di durata limitata, non idonei a garantire una stabilità reddituale tale da giustificare la revoca dell'assegno. Rappresentava inoltre che, nei periodi di inattività, il figlio aveva sempre fatto ritorno presso l'abitazione familiare, ricevendo assistenza dalla madre. La resistente contestava anche la rappresentazione della situazione economica del ricorrente, evidenziando incongruenze nella documentazione prodotta, tra cui l'omessa indicazione dei redditi più recenti e la sottovalutazione delle risorse effettivamente disponibili, tra cui ulteriori rapporti bancari e finanziari non dichiarati.
Eccepiva l'irrilevanza delle spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto di beni di lusso, come un'autovettura di elevato valore, ritenute non giustificabili in relazione agli obblighi di mantenimento. In merito alla propria condizione economica, la resistente dichiarava di percepire un reddito modesto derivante da attività di collaboratrice domestica, e di non disporre di ulteriori fonti di sostentamento, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento. Precisava che l'autovettura intestata alla resistente era in uso al figlio , che ne sosteneva le relative spese. Alla luce di quanto Per_1
esposto, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, ovvero, in subordine, una sua eventuale riduzione, e in ulteriore subordine, che la revoca decorresse dalla data della domanda. In ogni caso, chiedeva la conferma dell'assegno mensile disposto
4 in favore della coniuge, da quantificare in € 600,00 mensili, ovvero la sua rimodulazione in misura congrua.
Con comparsa depositata il 24.07.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. il ricorrente contestava la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente e, in particolare, evidenziava che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di importo addirittura superiore a quello dell'assegno di mantenimento in regime di separazione, come richiesto.
Con comparsa depositata il 05.09.20245 ai sensi dell'art. 473 bis .17
n. 2 c.p.c. ribadiva che il figlio viveva con lei e non era ancora CP_1
autonomo; negava di avere una relazione sentimentale con altro uomo ed evidenziava che l'assegno divorzile era stato chiesto in misura superiore rispetto all'assegno di separazione, tenuto conto della funzione composita di detto assegno.
Con comparsa depositata il 10.09.2025 il ricorrente ribadiva tutte le domande e deduzioni difensive già proposte, producendo modello
730/2025 da cui risultava un reddito lordo annuo di e 41.661,00 con una imposta netta di € 8.862,00.
All'udienza del 16.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il procuratore di parte ricorrente chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c.
l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
5 Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da un anno sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina del 13.10.2022 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio contratto a
Messina il 05.05.1986, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 310 parte 2 serie A anno 1986.
6 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04.04.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 05.05.1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 310, parte 2 serie A, anno
1986, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. AD
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
22.01.2026 ore 11,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. AD NA
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