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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G.40/2024
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TO EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 40/2024 promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 03/12/2025
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Siniscalchi Mariacarmela Parte_1
Fideiussione - Polizza APPELLANTE fideiussoria c o n t r o
Codice: 140061 in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
on il patrocinio dell'avv. Bigi Giovanna Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2124/2023
pubblicata in data 17 ottobre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante 1 “in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Bergamo – Giudice di prime Cure - a favore della Sezione
Specializzata per le Imprese di BR, dinanzi al quale il procedimento
dovrà essere riassunto;
- in via subordinata nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
2114/2023 pubbl. il 17/10/2023 Repert. n. 3857/2023 del 17/10/2023 resa
inter partes dal Tribunale di BERGAMO, III Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Luca Verzeni, nel procedimento RG n. 4933/2022
notificata il 18.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
di primo grado che qui si riportano:
“- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dall'attore
in data 02.05.2008 all'allora , poi , Controparte_3 Controparte_4
ed ora , a garanzia delle obbligazioni assunte, da Controparte_2
(all. 2 nella produzione dell'attore: fideiussione); CP_5
- in via subordinata, dichiarare la nullità delle clausole B, D e F della
suindicata fideiussione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza della convenuta dal diritto
di esercitare nei confronti dell'attore l'azione ex art. 1957 c.c.;
- ordinare alla convenuta di annotare di cancellazione la corrispondente
annotazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia a carico
dell'attore;
- con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge ed attribuzione
allo scrivente procuratore antistatario."
2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio ed attribuzione allo
scrivente procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
“a. ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che la sottoscrizione in data 02.05.2008 a Napoli della fideiussione
n. 2008-00101718 a favore di (documento n.2 della Controparte_3
produzione dell'attore da mostrarsi) a garanzia delle obbligazioni assunte
dalla con la stipula del contratto di leasing n. 5025506 da CP_5
parte dell'attore il Sig. , è avvenuta contestualmente alla Parte_1
sottoscrizione del contratto di leasing n. 5025506 (documento n. 4 allegato
alla presente memoria);
2. Vero è che la sottoscrizione della fideiussione
Contr solidale n. 2008-00101718 a favore di era CP_3
condizione per la concessione da parte di del Controparte_3
leasing di cui al contratto n. 5025506;
3. Vero è che la mancata sottoscrizione della fideiussione solidale n. 2008-
00101718 a favore di avrebbe impedito l'acquisto Controparte_3
in leasing del macchinario oggetto del contratto n. 5025506.
4. Vero è che le clausole della fideiussione n. 2008-00101718 a favore di
3 (documento n.2 della produzione dell'attore da Controparte_3
mostrarsi) erano da accettarsi complessivamente essendo predisposte su un
modello precompilato, senza che sia stata prestata alcuna informativa
precontrattuale.
A testi si indicano i Sigg. e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
presenti all'atto della sottoscrizione contestuale del contratto di leasing e
della fideiussione.
b. di ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc alla convenuta
l'esibizione in giudizio delle fideiussioni accessorie ai contratti di leasing
stipulati nel maggio del 2008 da al fine di Controparte_3
dimostrare “la attuale, uniforme e generalizzata applicazione del modello
oggetto di sanzione” da parte della convenuta, diversamente da quanto
assunto in sede di comparsa di costituzione”.
Dell'appellata
“… contrariis reiectis:
- in via preliminare, per tutte le motivazioni sopra esposte, rigettare
l'eccezione di incompetenza irritualmente avanzata dall'opponente, in
quanto inammissibile, generica, e tardiva;
- in via principale e nel merito, previe le opportune declaratorie in fatto e in
diritto, rigettare l'appello avversario e ogni domanda, eccezione e istanza in
esso contenuta, in quanto inammissibili, generiche ed infondate, per i motivi
sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2114/2023 pubbl. il
17/10/2023 dal Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott. Luca
4 Verzeni;
- in ogni caso e in subordine, previe le opportune declaratorie in fatto e
diritto, confermare la legittimità, la validità e l'efficacia del contratto di
garanzia sottoscritto dal Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande di declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata in data 02
maggio 2008 da a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_1
con riferimento a contratto di locazione finanziaria, di Controparte_5
declaratoria di nullità delle clausole B, D ed F nonché di decadenza della ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. Controparte_2
1.1. Il Tribunale, in particolare:
ha qualificato la garanzia quale contratto autonomo, ha escluso che il garante possa sollevare eccezioni, salva la exceptio doli non oggetto di deduzione,
riguardo al compimento di attività abusiva da parte della concedente.
Nella prospettazione di una fideiussione ha, comunque, ritenuto che:
attesa la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta e alla rinunzia del garante a sollevare eccezioni, ha comunque escluso che si prospetti la lamentata nullità per conformità allo schema predisposto dall'ABI nel 2003
oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, attesa la mancata produzione del parere AGCM a cui la Banca d'Italia ha prestato adesione;
5 la fideiussione specifica è estranea rispetto allo schema contrattuale predisposto dall'ABI riguardante la sola fideiussione omnibus;
nel caso in esame non si pone questione circa l'applicazione delle clausole oggetto del predetto provvedimento, avendo rilievo la sola clausola di pagamento a prima richiesta rispetto alla quale va escluso il contrasto con l'art. 2 comma secondo lett. a) della legge n. 287/1990;
le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia non sono essenziali sì da condizionare la validità della garanzia prestata in quanto sul punto non vi è stata alcuna deduzione e prova che non Parte_1
avrebbe rilasciato la fideiussione in assenza delle stesse.
2. Ha proposto appello;
ha eccepito la incompetenza Parte_1
funzionale del Tribunale di Bergamo in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di BR e ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi.
2.1. quale procuratrice di ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto della eccezione d'incompetenza e dell'appello.
2.2. Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ. e alla udienza del 03 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante eccepisce in via preliminare la incompetenza funzionale del
Tribunale di Bergamo a favore della sezione specializzata in materia
6 d'impresa di BR riguardo alla domanda di nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI oggetto di vaglio da parte della Banca
d'Italia.
Evidenzia di avere sollevato la questione a seguito della sentenza della
Suprema Corte n. 6523/2021 nelle note dell'udienza del 22 novembre 2022
e che il Tribunale ha ritenuto di non condividere tale pronuncia invitandolo a rinunciare agi atti. Deduce che con altre pronunce (tra cui Cass. 3248/2023 e
35661/22) hanno ribadito la competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata e che la incompetenza funzionale può essere rilevata d'ufficio non oltre la udienza ex art. 183 cod.proc.civ.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata la incompetenza del Tribunale di
Bergamo con indicazione del giudice competente dinanzi al quale il processo dovrà proseguire ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.
1.1. La eccezione è manifestamente infondata.
Nelle note scritte redatte per la udienza del 22 novembre 2022 la difesa dell'attore ora appellante ha così dedotto: “preso atto dell'orientamento
giurisprudenziale che ha preso le mosse dall'arresto della Corte di
Cassazione Civile sez. VI, n. 6523 del 10/3/2021, chiede che il Tribunale
voglia dichiarare la propria incompetenza inderogabile per materia a favore
della Sezione Specializzate per le Imprese di BR , assegnando termine a
questo difensore per la riassunzione dinanzi al Giudice competente”.
Con il provvedimento emesso alla udienza del 22 novembre 2022 tenuta con modalità cartolare, il Tribunale ha esaminato la questione posta dalla difesa
7 dell'attore nella predetta nota ex art. 127 ter cod.proc.civ.: <
è codicisticamente previsto che la parte possa proporre eccezioni a se stessa,
rilevato che la convenuta nulla ha eccepito in ordine alla competenza del giudice adito,
rilevato che il giudice adito non solleva d'ufficio la questione relativa alla competenza funzionale del Tribunale di Bergamo, attesa la mancata condivisione della conclusione cui è giunta l'isolata sentenza della Suprema
Corte richiamata dall'attore nelle note scritte,
riservato ogni ulteriore provvedimento, invita l'attore (secondo cui sarebbe competente altro Tribunale) a rinunziare agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c. e la convenuta a valutare l'eventuale accettazione alla detta rinunzia,
rinvia la causa alla udienza del 10.01.2023, ore 9.00, per verificare se vi siano state rinunzia ed accettazione>>.
L'art. 38 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione temporis prevede al primo comma che <incompetenza per materia, valore e quella territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata>> e, al terzo comma, che <
materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art, 28
sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza>>.
Nel caso di specie la convenuta non ha eccepito la Controparte_6
incompetenza in comparsa di risposta e il Giudicante, ha escluso il rilievo d'ufficio della questione relativa alla competenza sulla domanda di
8 accertamento della nullità della fideiussione, affermando la propria competenza.
L'appellante non può, pertanto, dolersi del mancato rilievo d'ufficio della incompetenza da parte del Tribunale la cui competenza, pertanto è divenuta incontestabile, fermo restando, peraltro, il rilievo per cui in comparsa conclusionale in primo grado lo stesso appellante ha così dedotto: “In primis
si prende favorevolmente atto dell'orientamento del Tribunale di Bergamo
che si ritiene funzionalmente competente per la trattazione del giudizio,
aderendo in tal modo anche alle prospettazioni di parte convenuta che
giammai ha sollevato eccezione di incompetenza”.
2. Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha qualificato la garanzia quale contratto autonomo sulla base della mera presenza, nella fideiussione, della clausola di pagamento a prima richiesta.
Espone che il Giudicante non ha tenuto conto che tale clausola non preclude la possibilità di sollevare le eccezioni di nullità di annullabilità e di rescissione del contratto.
Deduce che dalla nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957
cod.civ. e della clausola di sopravvivenza che addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca che ha omesso di agire nel termine di sei mesi previsto da tale norma deriva la liberazione del fideiussore.
2. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria in quanto
9 presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è
del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque,
dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale,
sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore. La pronuncia della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia,
riscontrabili nel caso in esame: <
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod.
civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre
10 il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>>.
si è reso fideiussore solidale di “sino alla Parte_1 Controparte_5
concorrenza della somma complessiva di euro 424.905,00 a garanzia del
pagamento di tutti gli importi dovuti alla per capitale, Controparte_3
interessi anche se moratori, penali ed ogni altro accessorio, spese anche
giudiziarie, oneri tributari, eventuali premi di assicurazione nonché
qualsiasi altra somma che per effetto o comunque in connessione del predetto
contratto di locazione finanziarie, sue proroghe o rinnovazioni siano dovute
ad ogni titolo nessuno escluso ed anche a titolo risarcitorio da CP_5
e da chiunque dovesse subentrargli a qualsiasi titolo nei suoi rapporto
[...]
con voi”.
Da tale previsione si evince chiaramente la natura solidale dell'obbligazione
11 assunta dal garante in quanto tale prestazione è volta a tutelare l'interesse della concedente all'esatto adempimento della medesima prestazione principale con riferimento alle obbligazioni inerenti il contratto di locazione finanziaria.
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsarVi a semplice
richiesta qualsiasi somma da Voi incassata e da chiunque fosse versata a
fronte delle obbligazioni garantite”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare,
la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto
12 dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria>> (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
3. Ad ogni modo, si rileva come la qualificazione del negozio in termini di fideiussione anziché di contratto autonomo di garanzia e la fondatezza del primo motivo (con assorbimento del secondo motivo proposto solo in via subordinata per la ipotesi di conferma della natura di contratto autonomo di garanzia) non possono giovare all'appellante e determinare l'accoglimento del gravame.
In particolare, con il terzo motivo con cui l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto escluse dal provvedimento n. 55/2015 della
Banca d'Itala le fideiussioni specifiche e deduce che, ove si ritenga operante tale esclusione, verrebbe esclusa la presunzione che la fideiussione sia frutto di intesa vietata ma non sarebbe preclusa la possibilità di provarlo altrimenti
Deduce di avere fornito tale prova attraverso la produzione del contratto di leasing e della fideiussione nei quali non vi sono clausole contrattuali che compensino le criticità segnalata da Banca d'Italia così da far interrompere il rapporto causale tra intesa vietata e il modello ABI oggetto di censura posto che la fideiussione riproduce in modo pedissequo le clausole illegittime e che il testo è stato imposto senza possibilità di negoziazione.
Lamenta, poi, di avere articolato capitoli di prova testimoniale e di avere chiesto la emissione di un ordine di esibizione per provare che in assenza delle clausole vietate la banca non avrebbe sottoscritto la garanzia e non
13 avrebbe concesso il leasing.
3.1. Il terzo motivo è infondato.
3.2. La Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, rileva che la fideiussione in esame, essendo qualificabile come fideiussione specifica,
non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto con la normativa antitrust dall'ABI, in quanto, come già affermato dal Tribunale, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione ha trovato di recente riscontro nella pronuncia n.
1851/2025 della Corte di Cassazione:<
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine,
evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce>>.
In ogni caso, va rilevato che, con riferimento alla produzione del provvedimento di Banca d'Italia, non può essere attribuito ad esso valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale
14 sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo a fideiussioni stipulate in altro contesto temporale.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle relative clausole nei contratti di garanzia, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica,
ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento
15 contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'ordine di esibizione “delle fideiussioni accessorie ai contratti di leasing
stipulati nel maggio 2008 da al fine di dimostrare “la Controparte_3
attuale, generalizzata applicazione del modello oggetto di sanzione”…”,
oggetto d'istanza ribadita in questo grado, non è di certo funzionale al fine di fornire la prova richiesta in quanto dalla reiterata presenza delle clausole in questione negli schemi contrattuali adottati dalla concedente nel periodo coevo a quello della fideiussione sottoscritta dall'appellante non potrebbe comunque ricavarsi che essa sia il frutto della lamentata e pretesa intesa anticoncorrenziale.
La Corte, pur consapevole che le questioni in esame sono state rimesse alle
Sezioni Unite della Suprema Corte, a seguito del rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Siracusa, ritiene di confermare il proprio costante orientamento che trova, allo stato, conforto nella citata recente pronuncia della Corte di legittimità.
L'attesa della predetta pronuncia è resa inoltre superflua dal fatto che, per un verso, non è stata in alcun modo impugnata la statuizione con cui il Tribunale
ha rilevato, ritenendo ciò dirimente rispetto ad ogni questione, la mancata produzione del parere dell'AGCM al quale il provvedimento di Banca
d'Italia ha prestato adesione, quale atto amministrativo sottratto al principio
iurit novit curia.
3.3. Per altro verso vi è poi da considerare la concreta ricaduta dell'asserita
16 nullità delle clausole conformi al modello ABI in considerazione della natura dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e del fatto che in relazione alla pretesa della banca non vengono in rilievo le ulteriori clausole in questione, come accertato dal Tribunale senza censura sul punto.
Quanto alla dedotta nullità della garanzia, le argomentazioni che l'appellante svolge circa l'essere state tali clausole “imposte” dall'istituto bancario attraverso il modulo prestampato che le contiene non mina le considerazioni svolte dal Tribunale circa la mancata allegazione e prova che il fideiussore avrebbe senz'altro sottoscritto il testo della garanzia anche in assenza delle predette clausole, a lui non favorevoli.
Le prove articolate al riguardo, ribadite in questo grado, non attengono al profilo evidenziato dal Tribunale.
Quanto alla nullità parziale delle clausole, essa sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata in base all'orientamento seguito da questa Corte, che, anche per completezza di esame, si riporta.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice
richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
“istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi
17 prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 22346/17,
nella cui parte motiva la Corte di Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto: <
quale nella specie trova ancora più giustificazione […] nella circostanza che,
in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe
18 che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod.
civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>. E l'orientamento è stato ancora ribadito nella più recente sentenza n. 5179/2025, nella cui parte motiva è stato specificato che <
maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod.
iv. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale,
19 ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>>.
Tale interpretazione, peraltro, appare conforme con la ratio dell'art. 1957
cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass.
n. 1724/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia e di rimuovere la incertezza a suo carico,
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia o meno inadempiente. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo,
la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore
20 principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(>), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt.
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
4. Pertanto, l'appello va rigettato.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
21 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2114/2023 pubblicata in data 17 ottobre 2023;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TO EL US MA
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G.40/2024
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TO EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 40/2024 promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 03/12/2025
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Siniscalchi Mariacarmela Parte_1
Fideiussione - Polizza APPELLANTE fideiussoria c o n t r o
Codice: 140061 in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
on il patrocinio dell'avv. Bigi Giovanna Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2124/2023
pubblicata in data 17 ottobre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante 1 “in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Bergamo – Giudice di prime Cure - a favore della Sezione
Specializzata per le Imprese di BR, dinanzi al quale il procedimento
dovrà essere riassunto;
- in via subordinata nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
2114/2023 pubbl. il 17/10/2023 Repert. n. 3857/2023 del 17/10/2023 resa
inter partes dal Tribunale di BERGAMO, III Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Luca Verzeni, nel procedimento RG n. 4933/2022
notificata il 18.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
di primo grado che qui si riportano:
“- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dall'attore
in data 02.05.2008 all'allora , poi , Controparte_3 Controparte_4
ed ora , a garanzia delle obbligazioni assunte, da Controparte_2
(all. 2 nella produzione dell'attore: fideiussione); CP_5
- in via subordinata, dichiarare la nullità delle clausole B, D e F della
suindicata fideiussione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza della convenuta dal diritto
di esercitare nei confronti dell'attore l'azione ex art. 1957 c.c.;
- ordinare alla convenuta di annotare di cancellazione la corrispondente
annotazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia a carico
dell'attore;
- con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge ed attribuzione
allo scrivente procuratore antistatario."
2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio ed attribuzione allo
scrivente procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
“a. ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che la sottoscrizione in data 02.05.2008 a Napoli della fideiussione
n. 2008-00101718 a favore di (documento n.2 della Controparte_3
produzione dell'attore da mostrarsi) a garanzia delle obbligazioni assunte
dalla con la stipula del contratto di leasing n. 5025506 da CP_5
parte dell'attore il Sig. , è avvenuta contestualmente alla Parte_1
sottoscrizione del contratto di leasing n. 5025506 (documento n. 4 allegato
alla presente memoria);
2. Vero è che la sottoscrizione della fideiussione
Contr solidale n. 2008-00101718 a favore di era CP_3
condizione per la concessione da parte di del Controparte_3
leasing di cui al contratto n. 5025506;
3. Vero è che la mancata sottoscrizione della fideiussione solidale n. 2008-
00101718 a favore di avrebbe impedito l'acquisto Controparte_3
in leasing del macchinario oggetto del contratto n. 5025506.
4. Vero è che le clausole della fideiussione n. 2008-00101718 a favore di
3 (documento n.2 della produzione dell'attore da Controparte_3
mostrarsi) erano da accettarsi complessivamente essendo predisposte su un
modello precompilato, senza che sia stata prestata alcuna informativa
precontrattuale.
A testi si indicano i Sigg. e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
presenti all'atto della sottoscrizione contestuale del contratto di leasing e
della fideiussione.
b. di ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc alla convenuta
l'esibizione in giudizio delle fideiussioni accessorie ai contratti di leasing
stipulati nel maggio del 2008 da al fine di Controparte_3
dimostrare “la attuale, uniforme e generalizzata applicazione del modello
oggetto di sanzione” da parte della convenuta, diversamente da quanto
assunto in sede di comparsa di costituzione”.
Dell'appellata
“… contrariis reiectis:
- in via preliminare, per tutte le motivazioni sopra esposte, rigettare
l'eccezione di incompetenza irritualmente avanzata dall'opponente, in
quanto inammissibile, generica, e tardiva;
- in via principale e nel merito, previe le opportune declaratorie in fatto e in
diritto, rigettare l'appello avversario e ogni domanda, eccezione e istanza in
esso contenuta, in quanto inammissibili, generiche ed infondate, per i motivi
sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2114/2023 pubbl. il
17/10/2023 dal Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott. Luca
4 Verzeni;
- in ogni caso e in subordine, previe le opportune declaratorie in fatto e
diritto, confermare la legittimità, la validità e l'efficacia del contratto di
garanzia sottoscritto dal Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande di declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata in data 02
maggio 2008 da a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_1
con riferimento a contratto di locazione finanziaria, di Controparte_5
declaratoria di nullità delle clausole B, D ed F nonché di decadenza della ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. Controparte_2
1.1. Il Tribunale, in particolare:
ha qualificato la garanzia quale contratto autonomo, ha escluso che il garante possa sollevare eccezioni, salva la exceptio doli non oggetto di deduzione,
riguardo al compimento di attività abusiva da parte della concedente.
Nella prospettazione di una fideiussione ha, comunque, ritenuto che:
attesa la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta e alla rinunzia del garante a sollevare eccezioni, ha comunque escluso che si prospetti la lamentata nullità per conformità allo schema predisposto dall'ABI nel 2003
oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, attesa la mancata produzione del parere AGCM a cui la Banca d'Italia ha prestato adesione;
5 la fideiussione specifica è estranea rispetto allo schema contrattuale predisposto dall'ABI riguardante la sola fideiussione omnibus;
nel caso in esame non si pone questione circa l'applicazione delle clausole oggetto del predetto provvedimento, avendo rilievo la sola clausola di pagamento a prima richiesta rispetto alla quale va escluso il contrasto con l'art. 2 comma secondo lett. a) della legge n. 287/1990;
le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia non sono essenziali sì da condizionare la validità della garanzia prestata in quanto sul punto non vi è stata alcuna deduzione e prova che non Parte_1
avrebbe rilasciato la fideiussione in assenza delle stesse.
2. Ha proposto appello;
ha eccepito la incompetenza Parte_1
funzionale del Tribunale di Bergamo in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di BR e ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi.
2.1. quale procuratrice di ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto della eccezione d'incompetenza e dell'appello.
2.2. Il Consigliere Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ. e alla udienza del 03 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante eccepisce in via preliminare la incompetenza funzionale del
Tribunale di Bergamo a favore della sezione specializzata in materia
6 d'impresa di BR riguardo alla domanda di nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI oggetto di vaglio da parte della Banca
d'Italia.
Evidenzia di avere sollevato la questione a seguito della sentenza della
Suprema Corte n. 6523/2021 nelle note dell'udienza del 22 novembre 2022
e che il Tribunale ha ritenuto di non condividere tale pronuncia invitandolo a rinunciare agi atti. Deduce che con altre pronunce (tra cui Cass. 3248/2023 e
35661/22) hanno ribadito la competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata e che la incompetenza funzionale può essere rilevata d'ufficio non oltre la udienza ex art. 183 cod.proc.civ.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata la incompetenza del Tribunale di
Bergamo con indicazione del giudice competente dinanzi al quale il processo dovrà proseguire ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ.
1.1. La eccezione è manifestamente infondata.
Nelle note scritte redatte per la udienza del 22 novembre 2022 la difesa dell'attore ora appellante ha così dedotto: “preso atto dell'orientamento
giurisprudenziale che ha preso le mosse dall'arresto della Corte di
Cassazione Civile sez. VI, n. 6523 del 10/3/2021, chiede che il Tribunale
voglia dichiarare la propria incompetenza inderogabile per materia a favore
della Sezione Specializzate per le Imprese di BR , assegnando termine a
questo difensore per la riassunzione dinanzi al Giudice competente”.
Con il provvedimento emesso alla udienza del 22 novembre 2022 tenuta con modalità cartolare, il Tribunale ha esaminato la questione posta dalla difesa
7 dell'attore nella predetta nota ex art. 127 ter cod.proc.civ.: <
è codicisticamente previsto che la parte possa proporre eccezioni a se stessa,
rilevato che la convenuta nulla ha eccepito in ordine alla competenza del giudice adito,
rilevato che il giudice adito non solleva d'ufficio la questione relativa alla competenza funzionale del Tribunale di Bergamo, attesa la mancata condivisione della conclusione cui è giunta l'isolata sentenza della Suprema
Corte richiamata dall'attore nelle note scritte,
riservato ogni ulteriore provvedimento, invita l'attore (secondo cui sarebbe competente altro Tribunale) a rinunziare agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c. e la convenuta a valutare l'eventuale accettazione alla detta rinunzia,
rinvia la causa alla udienza del 10.01.2023, ore 9.00, per verificare se vi siano state rinunzia ed accettazione>>.
L'art. 38 cod.proc.civ. nel testo vigente ratione temporis prevede al primo comma che <incompetenza per materia, valore e quella territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata>> e, al terzo comma, che <
materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art, 28
sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza>>.
Nel caso di specie la convenuta non ha eccepito la Controparte_6
incompetenza in comparsa di risposta e il Giudicante, ha escluso il rilievo d'ufficio della questione relativa alla competenza sulla domanda di
8 accertamento della nullità della fideiussione, affermando la propria competenza.
L'appellante non può, pertanto, dolersi del mancato rilievo d'ufficio della incompetenza da parte del Tribunale la cui competenza, pertanto è divenuta incontestabile, fermo restando, peraltro, il rilievo per cui in comparsa conclusionale in primo grado lo stesso appellante ha così dedotto: “In primis
si prende favorevolmente atto dell'orientamento del Tribunale di Bergamo
che si ritiene funzionalmente competente per la trattazione del giudizio,
aderendo in tal modo anche alle prospettazioni di parte convenuta che
giammai ha sollevato eccezione di incompetenza”.
2. Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha qualificato la garanzia quale contratto autonomo sulla base della mera presenza, nella fideiussione, della clausola di pagamento a prima richiesta.
Espone che il Giudicante non ha tenuto conto che tale clausola non preclude la possibilità di sollevare le eccezioni di nullità di annullabilità e di rescissione del contratto.
Deduce che dalla nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957
cod.civ. e della clausola di sopravvivenza che addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca che ha omesso di agire nel termine di sei mesi previsto da tale norma deriva la liberazione del fideiussore.
2. Va rilevato che l'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria in quanto
9 presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto non è già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è
del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque,
dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale,
sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore. La pronuncia della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia,
riscontrabili nel caso in esame: <
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod.
civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre
10 il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>>.
si è reso fideiussore solidale di “sino alla Parte_1 Controparte_5
concorrenza della somma complessiva di euro 424.905,00 a garanzia del
pagamento di tutti gli importi dovuti alla per capitale, Controparte_3
interessi anche se moratori, penali ed ogni altro accessorio, spese anche
giudiziarie, oneri tributari, eventuali premi di assicurazione nonché
qualsiasi altra somma che per effetto o comunque in connessione del predetto
contratto di locazione finanziarie, sue proroghe o rinnovazioni siano dovute
ad ogni titolo nessuno escluso ed anche a titolo risarcitorio da CP_5
e da chiunque dovesse subentrargli a qualsiasi titolo nei suoi rapporto
[...]
con voi”.
Da tale previsione si evince chiaramente la natura solidale dell'obbligazione
11 assunta dal garante in quanto tale prestazione è volta a tutelare l'interesse della concedente all'esatto adempimento della medesima prestazione principale con riferimento alle obbligazioni inerenti il contratto di locazione finanziaria.
Il contratto di fideiussione, tra le condizioni particolari, reca la seguente disposizione: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsarVi a semplice
richiesta qualsiasi somma da Voi incassata e da chiunque fosse versata a
fronte delle obbligazioni garantite”. Tale previsione costituisce una clausola di pagamento “a semplice richiesta”, che, tuttavia, non determina la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo, in quanto dal testo contrattuale emerge come la prestazione oggetto della garanzia sia identificabile con l'obbligazione principale e come la volontà della parti non sia quella di indennizzare il creditore dall'eventuale inadempimento dell'obbligato principale, bensì di adempiere in luogo di quest'ultimo, nel caso in cui venga meno ai propri doveri contrattuali. Infatti, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare,
la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto
12 dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria>> (Cass. civ. sez VI, ord n. 27619/2022).
3. Ad ogni modo, si rileva come la qualificazione del negozio in termini di fideiussione anziché di contratto autonomo di garanzia e la fondatezza del primo motivo (con assorbimento del secondo motivo proposto solo in via subordinata per la ipotesi di conferma della natura di contratto autonomo di garanzia) non possono giovare all'appellante e determinare l'accoglimento del gravame.
In particolare, con il terzo motivo con cui l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto escluse dal provvedimento n. 55/2015 della
Banca d'Itala le fideiussioni specifiche e deduce che, ove si ritenga operante tale esclusione, verrebbe esclusa la presunzione che la fideiussione sia frutto di intesa vietata ma non sarebbe preclusa la possibilità di provarlo altrimenti
Deduce di avere fornito tale prova attraverso la produzione del contratto di leasing e della fideiussione nei quali non vi sono clausole contrattuali che compensino le criticità segnalata da Banca d'Italia così da far interrompere il rapporto causale tra intesa vietata e il modello ABI oggetto di censura posto che la fideiussione riproduce in modo pedissequo le clausole illegittime e che il testo è stato imposto senza possibilità di negoziazione.
Lamenta, poi, di avere articolato capitoli di prova testimoniale e di avere chiesto la emissione di un ordine di esibizione per provare che in assenza delle clausole vietate la banca non avrebbe sottoscritto la garanzia e non
13 avrebbe concesso il leasing.
3.1. Il terzo motivo è infondato.
3.2. La Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, rileva che la fideiussione in esame, essendo qualificabile come fideiussione specifica,
non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto con la normativa antitrust dall'ABI, in quanto, come già affermato dal Tribunale, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione ha trovato di recente riscontro nella pronuncia n.
1851/2025 della Corte di Cassazione:<
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine,
evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce>>.
In ogni caso, va rilevato che, con riferimento alla produzione del provvedimento di Banca d'Italia, non può essere attribuito ad esso valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale
14 sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo a fideiussioni stipulate in altro contesto temporale.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle relative clausole nei contratti di garanzia, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica,
ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento
15 contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'ordine di esibizione “delle fideiussioni accessorie ai contratti di leasing
stipulati nel maggio 2008 da al fine di dimostrare “la Controparte_3
attuale, generalizzata applicazione del modello oggetto di sanzione”…”,
oggetto d'istanza ribadita in questo grado, non è di certo funzionale al fine di fornire la prova richiesta in quanto dalla reiterata presenza delle clausole in questione negli schemi contrattuali adottati dalla concedente nel periodo coevo a quello della fideiussione sottoscritta dall'appellante non potrebbe comunque ricavarsi che essa sia il frutto della lamentata e pretesa intesa anticoncorrenziale.
La Corte, pur consapevole che le questioni in esame sono state rimesse alle
Sezioni Unite della Suprema Corte, a seguito del rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Siracusa, ritiene di confermare il proprio costante orientamento che trova, allo stato, conforto nella citata recente pronuncia della Corte di legittimità.
L'attesa della predetta pronuncia è resa inoltre superflua dal fatto che, per un verso, non è stata in alcun modo impugnata la statuizione con cui il Tribunale
ha rilevato, ritenendo ciò dirimente rispetto ad ogni questione, la mancata produzione del parere dell'AGCM al quale il provvedimento di Banca
d'Italia ha prestato adesione, quale atto amministrativo sottratto al principio
iurit novit curia.
3.3. Per altro verso vi è poi da considerare la concreta ricaduta dell'asserita
16 nullità delle clausole conformi al modello ABI in considerazione della natura dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e del fatto che in relazione alla pretesa della banca non vengono in rilievo le ulteriori clausole in questione, come accertato dal Tribunale senza censura sul punto.
Quanto alla dedotta nullità della garanzia, le argomentazioni che l'appellante svolge circa l'essere state tali clausole “imposte” dall'istituto bancario attraverso il modulo prestampato che le contiene non mina le considerazioni svolte dal Tribunale circa la mancata allegazione e prova che il fideiussore avrebbe senz'altro sottoscritto il testo della garanzia anche in assenza delle predette clausole, a lui non favorevoli.
Le prove articolate al riguardo, ribadite in questo grado, non attengono al profilo evidenziato dal Tribunale.
Quanto alla nullità parziale delle clausole, essa sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata in base all'orientamento seguito da questa Corte, che, anche per completezza di esame, si riporta.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice
richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
“istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi
17 prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 22346/17,
nella cui parte motiva la Corte di Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto: <
quale nella specie trova ancora più giustificazione […] nella circostanza che,
in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe
18 che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod.
civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>. E l'orientamento è stato ancora ribadito nella più recente sentenza n. 5179/2025, nella cui parte motiva è stato specificato che <
maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod.
iv. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale,
19 ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>>.
Tale interpretazione, peraltro, appare conforme con la ratio dell'art. 1957
cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass.
n. 1724/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia e di rimuovere la incertezza a suo carico,
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia o meno inadempiente. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo,
la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore
20 principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
4. Pertanto, l'appello va rigettato.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico
21 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2114/2023 pubblicata in data 17 ottobre 2023;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TO EL US MA
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