TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.335/2024
Oggi 15/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Nicola Sponza con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Stefano Perazzelli.
Le parti discutono oralmente la causa e si richiamano alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 335/2024 R.L. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nicola Sponza;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Maddalena Paroletti, Stefano Perazzelli, Lucia Spinoglio,
Raffaele Tamajo De Luca;
resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e/o nullo e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegrazione del ricorrenti nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
2 retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno di efficacia del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ovvero in quella ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento, fino a quello della effettiva reintegrazione. IN VIA SUBORDINATA 2) Nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda svolta in via principale voglia il giudice accertare e dichiarare il licenziamento impugnato comunque illegittimo, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo oggettivo e, di conseguenza, in applicazione della c.d tutela indennitaria “forte”, dichiarare la risoluzione dei rapporti di lavoro con effetto dalle date dei licenziamenti, con conseguente condanna della resistente in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva ritenuta di giustizia e computata tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità retributive, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. IN OGNI CASO 3) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'antistatario procuratore”.
Per la parte resistente: “Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso. In ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.8.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta in data 8/4/2002 con la qualifica di operaio livello 6° C.C.N.L. di categoria e di aver prestato attività lavorativa per la stessa fino all'intervenuto licenziamento per superamento del periodo di comporto del 12/1/2024, avendogli l'azienda contestato di aver accumulato 376 giorni di malattia nel corso degli ultimi 24 mesi.
2. Deduceva il ricorrente che a far data dall'agosto del 2015 aveva di fatto cessato di svolgere mansioni di operaio ed iniziato a svolgere funzioni impiegatizie, sino al 14/10/2021, dotato da ultimo, anche di scrivania, telefono, P.C. ed email aziendale. In data 15/10/2021 era stato allontanato dall'azienda in quanto sprovvisto dal Green Pass pur dichiarandosi disponibile al lavoro, ed al rientro dopo 6 mesi era stato avviato in altra sede e privato della propria posizione lavorativa oltre che riassegnato a mansioni inferiori di operaio.
3. Lamentava di essere stato destinato alla movimentazione di carichi fino a
40 kg in due persone senza istruzioni ed adeguata formazione, e di aver subito per tale ragione, un primo infortunio sollevando dei carichi
(riconosciuto come infortunio maggio 2022), assentandosi per CP_2
infortunio fino all'ottobre 2022 come riconosciuto anche dalle buste paga. Al rientro a lavoro non veniva sottoposto ad alcuna visita di controllo.
4. in data 28/6/2023 accusava l'ennesimo infortunio, in quanto, sollevando un carico, rimaneva immobile con un forte dolore a collo oltre che alle braccia. Rientrato sul lavoro, veniva sottoposto a visita da parte del
4 medico competente in data 7/11/2023 e veniva ritenuto idoneo con limitazione alla movimentazione di carichi superiore a 5 kg.
5. Al rientro al lavoro dopo le ferie, il 7.1.2024, dopo una settimana svolta alle dipendenze dell'Azienda passata asseritamente in una stanza in posizione coatta e protratta per 8 ore e 30 minuti senza alcun incarico da svolgere, gli era stata consegnata la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Quanto ai periodi di malattia, deduceva che l' con missiva del 20/5/2024 gli aveva comunicato CP_3
che i periodi di assenza dal lavoro dal 18/7/2022 al 4/9/2022 e dal
5/9/2022 al 7/11/2022 si dovevano qualificate come di propria competenza e non quindi riconducibili ad infortunio, differentemente da quanto comunicato con pec del 13.3.2024.
6. Tanto premesso in fatto, rilevava il ricorrente, l'illegittimità del licenziamento impugnato, evidenziando che la maggior parte delle assenze erano dovute ad infortuni causati dall'inosservanza del datore di lavoro al disposto dell'art. 2087 c.c. e dunque non conteggiabili, per giurisprudenza consolidata nel periodo di comporto. Osservava, in particolare, quanto al primo infortunio, di essere stato immesso senza gradualità alla movimentazione manuale di carichi pesanti senza adeguata formazione, riportando una conseguente e prevedibile lombalgia da sforzo. Inoltre, rientrato sul lavoro a novembre 2022 dopo il primo infortunio, era stato riavviato sul lavoro senza nemmeno previa visita del medico competente onde verificare l'idoneità a determinate mansioni in palese violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro.
7. Evidenziava ancora che al tempo della suddetta lettera di recesso datata
12/1/2024 l'assenza del lavoratore risultava ancora per la maggior parte qualificata come infortunio visto e considerato che la stessa aveva CP_3
5 modo di qualificarla in tal senso con pec del 13/3/2024 successiva al licenziamento e rilevava che i giorni di assenza riportati come riconducibili ad infortunio nei prospetti delle presenze allegati alle buste paga, consegnati al lavoratore, avevano creato in lui un ragionevole affidamento circa il numero di giorni ancora rimanenti per il superamento del periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato e necessità di disporre la reintegra.
8. Con rituale e tempestiva memoria difensiva, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale dopo aver ricostruito autonomamente le vicende del rapporto lavorativo del ricorrente, deduceva in merito alle assenze ricollegabili all'infortunio del 16.5.2022 che con comunicazioni successive nel tempo, l' aveva definito negativamente le ricadute CP_2
successive al primo periodo di assenza per infortunio, e dunque dal periodo di comporto erano stati esclusi solo i giorni di assenza intercorrenti fra il 17.5.2022 ed il 17.7.2022. Con riferimento all'assenza dal 28 giugno al 6 novembre 2023 per il secondo infortunio riferiva che la stessa era stata conteggiata ai fini del comporto, in quanto, con comunicazione del 5.10.2023 l' aveva definito negativamente la CP_2
pratica.
9. Riferiva dunque di aver proceduto a licenziare il ricorrente in quanto ai sensi dell'art. 47 del CCNL Industria Alimentare cessa per l'azienda l'obbligo di conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso durante i 24 mesi antecedenti il limite massimo di 12 mesi di assenze per malattia.
10. Tanto premesso in fatto deduceva la legittimità del licenziamento in quanto e avevano disconosciuto la natura infortunistica di CP_2 CP_3
tali assenze e controparte non aveva proposto un'espressa domanda di accertamento, né fornito il riscontro di adeguate allegazioni fattuali ed
6 istruttorie, volte a dimostrare che le assenze indicate nella lettera di licenziamento fossero di origine e natura professionale o che sussistesse la responsabilità del datore di lavoro nella causazione delle patologie lamentate dal ricorrente che ne avrebbero determinato l'assenza.
Contestato che il datore di lavoro fosse in qualche modo obbligato a preavvertire il lavoratore in ordine all'imminente superamento del periodo di comporto, rilevava altresì che mancavano comunque i presupposti per l'applicazione della tutela reintegratoria, non vertendo la fattispecie in materia di manifesta insussistenza del fatto.
11. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, ribadendo la correttezza del proprio operato, tenuto conto che e avevano disconosciuto CP_2 CP_3
la natura infortunistica delle assenze del lavoratore. Rilevava ancora la società che il ricorrente non solo non aveva dimostrato ma nemmeno richiesto al Giudice l'accertamento che le assenze indicate nella lettera di licenziamento fossero di origine e natura professionale e/o che sussistesse la responsabilità del datore di lavoro nella causazione delle patologie lamentate dal ricorrente. Rileva ancora che non vi era alcun obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore l'imminente superamento del periodo di comporto ed eccepiva ad ogni modo l'aliunde percepetum et percepiendum.
12. La causa veniva decisa all'udienza del 15.1.2025 senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto alla semplice acquisizione delle produzioni documentali delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7 14. La Corte di Cassazione ha già da tempo ritenuto la rilevanza costituzionale del principio della ragione più liquida come modalità di decisione delle controversie, ed evidenziato l'attitudine di un siffatto strumento, a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo.
15. E' stato difatti affermato (Cass. nr. 12002/2014), che: “Il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, e successivamente si sono posti sulla medesima linea, ulteriori arresti (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez.
5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
16. Nel caso di specie tali principi devono trovare applicazione, avendo rilievo decisivo il fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto, in base al principio di buona fede, comunicare al lavoratore che alcuni dei periodi di malattia in un primo momento riconducibili ad infortunio, in seguito a disconoscimento , sarebbero stati conteggiati nel periodo di CP_2
comporto.
17. In particolare, si rileva che il lavoratore aveva subito un infortunio sul lavoro in data 28.6.2023 che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro fino al 7.11.2023. La società convenuta ha affermato, nella propria memoria difensiva di aver tenuto conto di tale periodo ai fini del
8 comporto: “Si precisa sin d'ora che l'assenza dal 28 giugno al 6 novembre 2023” (punto nr. 28 della memoria difensiva), ed ha altresì allegato che “con comunicazione del 5 ottobre 2023 (doc. 22) l' CP_2
definiva negativamente la pratica, escludendo che l'assenza dal 28 giugno al 6 novembre costituisse infortunio e anticipando che sarebbe stata effettuata la segnalazione all' . CP_3
18. Tuttavia diversi elementi fattuali inducono lo scrivente a ritenere che il lavoratore non fosse a conoscenza dell'avvenuto disconoscimento dell'infortunio del lavoro ad opera dell' al momento in cui è CP_2
avvenuto il superamento del periodo di comporto.
19. In primo luogo, la comunicazione con la quale l' disconosce CP_2
l'infortunio del ricorrente è del 5.10.2023 (doc. 22 memoria difensiva di parte resistente), ma la stessa risulta indirizzata solo al datore di lavoro.
In secondo luogo, l'esame delle buste paga del ricorrente di ottobre, novembre e dicembre 2023 (doc. 34 del ricorso e dic. 28 memoria difensiva) indicano ancora un totale di nr. 67 giorni di assenza per infortunio, malgrado già il 5.10.2023 il datore di lavoro fosse venuto a sapere del disconoscimento da parte dell' per quanto sopra CP_2
evidenziato.
20. Risulta dunque che il datore di lavoro non abbia tempestivamente informato il lavoratore della circostanza in questione, ed anzi risulta che con una condotta per lo meno negligente, abbia continuato nelle buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2023, ad indicare che un periodo di assenza era riconducibile ad un infortunio, quando lo stesso era stato disconosciuto dall , ed era dunque semplice periodo di malattia, CP_2
da conteggiare nel periodo di comporto.
21. Ebbene, se è principio consolidato quello per cui, in assenza di una specifica previsione del C.C.N.L., sul datore di lavoro non gravi
9 l'obbligo di avvisare il lavoratore del prossimo superamento del comporto (per tutte Cass. 17/08/2018, n. 20761 e Cass. 28/06/2006, n.
14891), si deve anche evidenziare che tale obbligo sussista invece in condizioni particolari. La Corte di Cassazione ha difatti rilevato che:
“Sul piano strettamente giuridico, infine, la Corte distrettuale ha ritenuto, in linea generale, pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale laddove, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto;
ma ha concluso tuttavia che nel caso di specie un tale adempimento fosse, invece, necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro aveva fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga e quindi per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale” (Cass. nr. 22455/2024).
22. Ebbene, nel caso di specie, come già evidenziato, le buste paga inoltrate al lavoratore evidenziavano tutte che il periodo di assenza dal giugno
2023 al novembre 2023 era riportato con causale “infortunio ” e CP_2
dunque con assenza non computabile ai fini del comporto come per prassi osservata dal datore di lavoro (difatti il periodo di assenza relativa al primo infortunio non è stato inserito nel periodo di comporto, punto 13 memoria difensiva: “Si precisa sin d'ora che i giorni di assenza dal 17 maggio al 17 luglio 2022 non sono stati computati ai fini del comporto, trattandosi di infortunio”). Il lavoratore ha dunque fatto affidamento su tale indicazione, e spettava al datore di lavoro, una volta ricevuta in data
5.10.2024 dall' la notizia che l'infortunio era stato disconosciuto, CP_2
avvertire immediatamente il lavoratore sul fatto che tutto quel periodo
10 sarebbe stato invece computato ai fini del comporto. Il licenziamento intimato con condotta lesiva dell'affidamento ingenerato nel lavoratore deve essere dichiarato illegittimo.
23. Quanto alle conseguenze giuridiche, ai sensi dell'art. 18 c. 7 L.
20.05.1970, n. 300, così come modificato dalla L, n. 92/2012, che per il licenziamento intimato “in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile” richiama la disciplina di cui al comma quarto, all'accertata illegittimità del licenziamento consegue l'annullamento dello stesso, con conseguente obbligo per la società di provvedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante versamento di un'indennità “commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione”, ma, in ogni caso, non superiore a dodici mensilità. Pertanto, considerato il tempo trascorso dalla data del licenziamento, il risarcimento dev'essere quantificato nella misura massima ivi prevista, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle somme erogate a titolo risarcitorio.
24. Quanto all'aliunde perceptum vel percipiendum, parte resistente non ha allegato alcuna circostanza specifica, e dunque le richieste ex art. 210
c.p.c. hanno carattere esplorativo. Si deve quindi in questa sede ribadire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che afferma l'onere, a carico del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova
11 assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass.
3824/2022; Cass. n. 22679/2018; Cass. n. 9616/2015; Cass. n.
23226/2010). Non è quindi ammissibile una richiesta probatoria avente ad oggetto una ricerca casuale ed esplorativa, che non sia preceduta dall'allegazione in fatto dello svolgimento di una determinata attività lavorativa, la cui prova potrà essere data dal datore di lavoro anche con l'ausilio delle presunzioni semplici, del tutto impraticabili nel caso di specie.
25. Il ricorso deve dunque essere accolto con le disposizioni di cui punto 22)
e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato da parte resistente in data
12.1.2024 ed ordina alla società convenuta di procedere all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con adibizione alle stesse mansioni svolte all'atto del licenziamento o ad altre equivalenti;
2) condanna la società convenuta al risarcimento dei danni, che liquida in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle somme erogate a titolo risarcitorio;
3) condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente le spese di lite che quantifica in € 4.216,00 per compensi professionali, oltre accessori;
il tutto da distrarsi al procuratore antistatario.
Trieste, 15/1/2025
Il Giudice
dott. Paolo Ancora
12