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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 538/2023 promossa da:
cod. fisc. , nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cao, presso il cui studio in Cagliari, nella via Tuveri n. 54/b, è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1
legale in Nuoro in via Ichnusa n. 3, P. iva elett.te domiciliata in Nuoro, via Trento n. 5, P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Tiziana Cambone, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva,
- resistente -
Oggetto: differenze retributive.
All'udienza del 5.02.2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: I. In via principale:
In virtù di quanto illustrato al precedente Capo I, accertare il diritto del ricorrente all'applicazione al proprio rapporto di lavoro con Società Cooperativa di Vigilanza La UO Soc.
Coop. a r.l. del CCNL Multiservizi, livello II, con l'aggiunta dell'anzianità forfettaria maturata nei precedenti appalti e del superminimo anch'esso maturato nel precedente appalto e quindi vedersi
1 ricalcolata la retribuzione percepita dal 15.06.2018 e fino alla cessazione del rapporto, avvenuta il
16.10.2022, secondo le tabelle retributive ivi incluse per le ragioni esposte di diritto al precedente
Capo I;
e, per l'effetto, condannare Società Cooperativa di Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento al ricorrente delle relative differenze retributive (comprensive di 13° e 14° mensilità e TFR), pari a € 32.804,70, oltre interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo, o la diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio.
II. In via subordinata:
In virtù di quanto illustrato al precedente Capo II, accertare la illegittimità/inefficacia dell'art. 23 del CCNL “Sezione Servizi Fiduciari Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e di Servizi fiduciari” nella sua paga base tabellare conglobata, con riferimento al livello D, per violazione dell'art. 36 della Costituzione e, di conseguenza, accertare il diritto del dipendente a fruire del trattamento economico previsto dal CCNL Multiservizi (II livello); e, per l'effetto, condannare Società
Cooperativa di Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento al ricorrente delle relative differenze retributive (comprensive di 13° e TFR), pari a complessivi € 21.822,46, oltre interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo, o la diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio.
III. In via ulteriormente subordinata:
In virtù di quanto illustrato al precedente Capo III, accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata nel precedente appalto e quindi ad essere inquadrato sin dal giugno 2018 con il livello D del CCNL Servizi Fiduciari e con i 4 scatti di anzianità iniziali già maturati;
e, per l'effetto, condannare Società Cooperativa di Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento al ricorrente delle relative differenze retributive (comprensive di 13° e TFR), pari a € 5.933,19 lordi oltre interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo o la diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di averle anticipate”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a. IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande avanzate dal sig. Parte_1
nei confronti della Società Cooperativa di Vigilanza La UO a r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le argomentazioni di cui in narrativa;
b. Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.06.2023, ha convenuto in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la società di vigilanza La UO soc. coop. a r.l., esponendo in fatto:
- di essere stato dipendente della Vigilanza inizialmente con mansioni Controparte_2
di Guardia Particolare Giurata (nel prosieguo, G.P.G.) negli appalti di servizi presso le pubbliche amministrazioni di cui la cooperativa era affidataria, successivamente come portiere presso i locali dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, con applicazione del CCNL Multiservizi, II livello, come da Accordo del 21.03.2013, in base al base gli era stata anche garantita l'indennità forfettaria di anzianità maturata;
- di essere transitato alle dipendenze della con decorrenza dal Controparte_3
1.07.2013, con medesime mansioni, anzianità maturata e luogo di servizio, e applicazione del medesimo CCNL Multiservizi, II livello, con riconoscimento di un trattamento economico di €
1.395,31 lordi, compreso un superminimo di € 157,42;
- che, in seguito a un ulteriore cambio di appalto, il ricorrente era transitato alle dipendenze della odierna convenuta e, nell'Accordo, la nuova affidataria si era impegnata ad assumere i lavoratori indicati nell'allegato, fra cui il ricorrente, con efficacia dal 15.06.2018, peraltro applicando il livello D del CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”, in luogo del precedente CCNL
“Multiservizi”, il tutto senza nemmeno computare la pregressa anzianità;
- che, in conseguenza del CCNL applicato, il trattamento corrisposto all'esponente dalla cooperativa di vigilanza La UO era di € 950,00 lordi, con un incremento, dopo tre anni, di € 15,00 dovuto alla maturazione di uno scatto di anzianità, per un totale di € 965,00 (oltre a € 4,19 di retribuzione aggiuntiva corrisposta in alternativa all'adesione all'ente bilaterale), inferiore di oltre il
30% rispetto a quanto percepito dalla CP_3
- che il rapporto con la cooperativa La UO era cessato in data 15.10.2022, sempre per cambio di appalto, ed attualmente il era impiegato presso GSA - Gruppo Servizi Associati s.p.a.; Pt_1
- di avere richiesto alla odierna convenuta, tramite il proprio legale, con Pec del 13.04.2023, le differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL Multiservizi, livello II, in precedenza goduto dall'esponente, in quanto in ogni caso il trattamento corrisposto non era conforme ai minimi stabiliti dall'art. 36 Costituzione, ma, in risposta, con pec del 18.04.2023, la cooperativa La UO aveva sostenuto che la sottoscrizione del verbale di Accordo del 14.06.2018 da parte delle OO.SS. con la cooperativa subentrante, in ottemperanza alle disposizioni in materia di cambio di appalto,
3 precludesse qualsiasi contestazione in merito all'applicazione del CCNL “Multiservizi”.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha contestato innanzitutto l'efficacia e opponibilità nei propri confronti dell'Accordo del 14.06.2018, per difetto di ratifica ex art. 411 c.p.c., trattandosi di accordo vertente su diritti soggettivi del lavoratore (cambio di CCNL).
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari, poiché non vi era stata alcuna riduzione di organico, avrebbe dovuto esservi una mera cessione di contratto di lavoro tra la precedente affidataria dell'appalto (cooperativa ER) e la nuova affidataria (cooperativa La
UO) con l'integrale applicazione del precedente CCNL Multiservizi. Difatti, solamente in caso di possibile riduzione del personale impiegato, si poteva addivenire all'applicazione del CCNL Servizi
Fiduciari, in luogo del precedente CCNL Multiservizi, come alternativa al licenziamento di parte del personale già impiegato. Applicando al lavoratore il CCNL Multiservizi, livello II, con l'anzianità forfettaria maturata e il superminimo già riconosciuto dalla precedente affidataria, il totale delle differenze retributive ammontava a € 32.804,70 lordi (per differenze stipendiali € 23.563,43, per differenze 13° e 14° € 7.103,38, e per differenze TFR € 2.137,89).
In subordine, anche nel caso di applicazione della procedura di Accordo sindacale legittimata dalla necessità di fronteggiare la riduzione del fabbisogno di personale nel nuovo appalto, al lavoratore sarebbe spettato necessariamente il riconoscimento dell'anzianità pregressa nell'appalto.
Ad ogni modo, il trattamento retributivo corrisposto al ricorrente dalla cooperativa La UO era nettamente inferiore rispetto al minimo necessario per una vita libera e dignitosa ex art. 36 della
Costituzione, in quanto l'importo netto, senza straordinari, risultava al di sotto della fascia minima di povertà, potendosi tenere conto, come parametri di raffronto, delle soglie di povertà assoluta fissate dall'ISTAT nel periodo 2018/2021 (per un nucleo familiare di due persone - essendo il ricorrente coniugato con tale nata a [...] l'[...] - in una città del meridione con meno di Persona_1
50.000 abitanti, come Oristano), oltre che dell'importo del reddito di cittadinanza, della e della CP_4
CIGO.
Ciò era sufficiente a dimostrare l'illegittimità della retribuzione corrisposta al ricorrente e contenuta nel citato CCNL Servizi Fiduciari per violazione dell'art. 36 Cost., senza bisogno di ulteriori indagini sulla situazione concreta, anche familiare, del ricorrente.
Oltretutto, il CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla resistente per tutta la durata del rapporto con l'esponente era ampiamente scaduto, atteso che il suo termine di efficacia era stato espressamente fissato al 31.12.2015 e le stesse OO.SS. contraenti maggiormente rappresentative (FI Cgil,
Fisascat e avevano denunciato l'inattendibilità del trattamento retributivo ivi contenuto, così CP_5
4 manifestando chiaramente l'intenzione di non rinnovarlo alla sua scadenza.
Quale elemento di comparazione per quantificare le differenze maturate, il ricorrente ha indicato il
CCNL Multiservizi, che era quello applicato per lo stesso servizio nei due precedenti appalti, oltre a essere il contratto leader nel territorio isolano, come adeguato dal rinnovo del 9.07.2021, in quanto disciplinava i servizi di portierato negli enti pubblici di grandi dimensioni (peraltro vigilati dalla
Regione), fra cui la Cagliari e l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. Parte_2
Pertanto, considerando la differenza tra quanto avrebbe percepito con il livello II del CCNL
Multiservizi e senza considerare l'anzianità maturata, la quattordicesima e il superminimo in precedenza riconosciuto, all'odierno ricorrente spettava l'importo a titolo di differenze retributive di €
21.822,46 lordi, come da conteggio allegato (di cui € 14.452,47 per differenze stipendiali, € 5.882,51 per differenze 13° ed € 1.487,49 per differenze TFR).
In via ulteriormente subordinata, l'affidataria subentrante nel servizio, secondo quanto previsto dal
CCNL Servizi Fiduciari, avrebbe dovuto, quantomeno, mantenere al ricorrente “l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro”. Le differenze così maturate, computando differenze stipendiali, tredicesime e TFR, ammontavano a complessivi €
5.933,19 lordi (di cui € 4.194,33 per differenze stipendiali, € 1.273,62 per differenze 13° e 14° ed €
465,25 per differenze TFR).
Il ricorrente ha pertanto concluso affinché, gradatamente, la convenuta venisse condannata al pagamento delle differenze retributive, così calcolate:
a) in via principale, applicando il CCNL Multiservizi, livello II, con l'anzianità forfettaria maturata e il superminimo già riconosciuto dalla precedente affidataria;
b) in via subordinata, applicando il CCNL Multiservizi senza l'anzianità forfettaria maturata, il superminimo già riconosciuto dalla precedente affidataria e la quattordicesima;
c) in via ulteriormente subordinata, applicando il CCNL Servizi Fiduciari con gli scatti di anzianità già maturati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 31.10.2023, domandando il rigetto dell'avverso ricorso.
Innanzitutto, ha negato la sussistenza di alcun obbligo della società di vigilanza La UO di continuare ad applicare il CCNL Multiservizi, in quanto la lex specialis relativa all'appalto per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per tutte le amministrazioni della Regione
Autonoma della Sardegna del 2018 non aveva previsto l'applicazione di un determinato CCNL piuttosto che un altro e la scelta da parte dell'impresa di applicare il CCNL del 2013 CP_6
[...]
[...
[...] [...]
le cui connesse retribuzioni erano state considerate adeguate e coerenti con l'oggetto del
[...]
Lotto 2, si era resa in concreto necessaria per poter rientrare nei costi di cui all'appalto sopra citato.
D'altronde, il CCNL di settore applicabile per i lavoratori con mansioni di portiere, in Sardegna, da tutte le imprese che svolgevano servizi di portierato (meglio richiamate nella memoria in atti) era appunto quello c.d. Servizi Fiduciari, sottoscritto dalle maggiori rappresentanze sindacali, e nello stesso
CCNL Multiservizi vi è era una “clausola di cedevolezza” in favore del CCNL più specifico, come nel caso di specie, in cui la prestazione non fosse riferita a più tipologie di servizi, bensì al solo servizio di portierato e guardiania.
Non sussisteva dunque in capo alla convenuta alcun obbligo di mantenere il CCNL e i livelli di anzianità precedenti;
obbligo che avrebbe determinato un'indebita invasione nell'autonomia organizzativa dell'impresa subentrante, garantita dallo stesso articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 16 della Carta di Nizza.
Quanto all'accordo sindacale stipulato in data 14.06.2018 a seguito di cambio appalto, la convenuta ha sostenuto che si era reso obbligatorio attivare la procedura sindacale, al fine di salvaguardare il livello occupazionale, ai sensi degli artt. 2 e 5 del CCNL Servizi Fiduciari, e le dichiarazioni e le intese tra le organizzazioni sindacali erano state verbalizzate in un apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., che aveva prodotto gli effetti di una transazione validamente stipulata in sede sindacale e il cui contenuto era stato ratificato dal , il quale, quello stesso giorno, a conclusione Pt_1
delle operazioni, aveva sottoscritto il contratto di assunzione con la società La UO.
Il lavoratore non aveva impugnato in alcun modo l'accordo di che trattasi, prima del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., avvenuto nel giugno 2023, ben oltre il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, il 15.10.2022. Inoltre, in seguito alla sottoscrizione delle nuove condizioni contrattuali, vi era stata una lunga acquiescenza alle nuove condizioni contrattuali del ricorrente, che per circa 4 anni aveva svolto regolarmente la prestazione lavorativa, in totale assenza di qualsiasi contestazione, soprattutto in merito all'applicazione del CCNL Servizi Fiduciari o alla retribuzione percepita.
Neppure gli scatti di anzianità richiesti dal sig. alla società La UO erano dovuti, essendo Pt_1
stati prospettati sulla base di un'equiparazione di due CCNL che, al loro interno, presentavano regole diverse sulla maturazione degli scatti d'anzianità. Difatti, il CCNL Multiservizi, all'art. 95, che fra l'altro faceva salvi i cambi di appalto, prevedeva un unico scatto dopo quattro anni, mentre il CCNL
Servizi Fiduciari, all'art. 25, un massimo di 6 scatti, che maturavano ogni 3 anni. Non avrebbero potuto essere riconosciuti gli scatti di anzianità sulla base di un CCNL non applicato dalla società resistente e
6 che non erano stati riconosciuti neppure dall'impresa uscente ( . CP_3
Oltretutto, dal 2003 al 2013 il aveva svolto le mansioni di G.P.G. e, solo dal 2013, a seguito Pt_1
di demansionamento, mansioni di portiere.
Infine, la convenuta ha contestato che al lavoratore fossero state corrisposte somme retributive inferiori o in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 36. Al contrario, la datrice di lavoro aveva sempre corrisposto somme più che proporzionate e adeguate alla qualità e quantità del lavoro svolto. Oltretutto, dal raffronto tra le buste paga della e quelle della cooperativa La CP_3
UO emergevano leggerissime differenze, in certi casi addirittura in aumento.
Quanto alle sentenze citate dalla controparte, le stesse erano relative a casi concreti diversi da quello esaminato e, ad ogni modo, vi erano sentenze di segno contrario (in particolare, del Tribunale di
Milano), che avevano confermato che la retribuzione prevista per il livello D del CCNL Servizi
Fiduciari rispettava il dettato costituzionale.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Occorre premettere che, nel Disciplinare di gara della “Procedura aperta informatizzata per
l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” (prodotto sub doc. XIV fasc. resistente), è stata prevista, in conformità a quanto disposto dall'articolo 69 del D. Lgs. 163/2006, in merito alle procedure di cambio d'appalto, l'applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare, per le G.P.G. impiegate nell'appalto è stata prevista l'applicazione delle “disposizioni contenute nel CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza privata e servizi fiduciari”, mentre per i prestatori diversi dalle G.P.G. impiegati nel servizio,
è stato previsto che “le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi contratti collettivi”.
Con la partecipazione alla procedura, l'impresa aggiudicataria si è impegnata “ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall'espletamento del presente appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante”.
7 Nel caso di specie, , già dipendente della dal 2013 con mansioni di Parte_1 CP_3
portiere, è stato assunto con contratto stipulato il 14.06.2018 dalla odierna convenuta, risultata affidataria del servizio oggetto del Lotto 2 (relativo alle amministrazioni del Centro Sardegna, rientranti nel territorio di competenza delle Prefetture di Oristano e Nuoro), con sede di lavoro presso la Pt_3
di Oristano, a far data dal 15.06.2018, con qualifica di portiere inquadrato nel livello D del CCNL vigente Servizi Fiduciari (doc. 05 all. ricorso).
Sempre in data 14.06.2018 è stato concluso l'accordo sindacale tra FI CGIL, CP_7
la cooperativa ER (società uscente) e la società di vigilanza La UO (società CP_8
subentrante), in forza del quale le parti hanno previsto, ai sensi dell'art. 5 del CCNL per dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari, che la società subentrante avrebbe assunto il personale indicato nell'allegato A, fra cui l'odierno ricorrente, inquadrato nel livello D del medesimo CCNL, a tempo indeterminato full time.
Il citato art. 5, rubricato “Modalità di attuazione della Procedura” (v. CCNL 2023-2015 prodotto dal ricorrente sub doc. 11), così dispone:
“L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso.
Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art 7, comma 4 bis
Legge 28 febbraio 2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione.
Ad essi verranno mantenuti l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante.
L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché
8 tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. n. 223 del 1991.
Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 2 p. sez. un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con
l'impresa uscente e le OO.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente art. 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente.
L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l.
La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente c.c.n.l.
Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura”.
Secondo quanto sostenuto dalla società odierna convenuta, la conclusione dell'accordo del
14.06.2018 aveva prodotto gli effetti di una transazione validamente stipulata in sede sindacale dal lavoratore, che l'aveva ratificata sottoscrivendo il contratto di assunzione in pari data, senza poi lamentare alcunché, durante il rapporto con la società di vigilanza La UO, in ordine all'entità delle retribuzioni corrispostegli.
Al riguardo, l'art. 2113 c.c. stabilisce che “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
9 L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
È stato chiarito che l'art. 2113, comma 4 c.c., va inteso in senso rigoroso, nel senso cioè che soltanto le tipologie conciliative da essa indicate valgono a sottrarre la rinuncia o la transazione del lavoratore al regime della annullabilità sancito dallo stesso articolo e, nello stesso spirito interpretativo, quanto alle conciliazioni in sede sindacale di cui all'art. 411 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che
“questo tipo di conciliazione non è identificabile nell'accordo a contenuto transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, atteso che l'art. 411, ultimo comma, cod. proc. civ.
(menzionante la conciliazione predetta) fa riferimento alla diversa ipotesi di accordi - intesi alla definizione di una contesa già in atto o di una contesa potenziale - che i singoli lavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatari "ad hoc" muniti di specifico potere) con l'assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui il sindacato è garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori (Cass. 25 gennaio 1992 n.
827). Infatti è giurisprudenza costante che le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza d'interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione dei diritti di costoro che non sia stato oggetto di specifico mandato. Conseguentemente, in difetto di tale mandato, l'accordo sindacale intervenuto in sede aziendale a fini transattivi non obbliga i lavoratori che non lo abbiano sottoscritto alle rinunzie in esso previste, ne' è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall'art. 411 cod. proc. civ., il quale si riferisce (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziale libertà delle loro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni di stipula), agli accordi che gli stessi lavoratori, sia pur con l'assistenza dei sindacati, contraggono personalmente od a mezzo di mandatari ad hoc muniti di potere ai sensi degli artt. 1704 cod. civ., 1708 cod. civ., 1387 cod. civ., 1392 cod. civ.” (in questi termini, Cass. civ., Sez. L, Sentenza 11.12.1999, n.
13910; v. anche Cass. civ., Sez. L, Sentenza 26.02.1982, n. 1253).
Tali principi si devono ritenere ancora operanti, nonostante le modifiche introdotte agli artt. 410 e
411 c.p.c. dall'art. 31, l. 4.11.2010, n. 183, per cui, affinché possa ritenersi conclusa una conciliazione
10 da parte del lavoratore ex artt. 185, 410 e 411 c.p.c., riconducibile all'ultimo comma dell'art. 2113 e sottratta all'operatività del primo comma, è necessario che il lavoratore, la cui posizione viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), sottoscriva personalmente il negozio;
la transazione, infatti, in quanto contratto, “richiede l'incontro delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione” (Cass. civ., Sez. L, 18.08.2004,
n. 16168).
Lo stesso art. 5 del CCNL in esame, Sezione Servizi Fiduciari, ha stabilito espressamente che le intese eventualmente raggiunte all'esito dell'incontro con le OO.SS. avrebbero dovuto essere
“formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.”.
Nel caso in esame, non risulta che il lavoratore abbia mai sottoscritto alcuna transazione con la parte datoriale, né, tantomeno, un verbale di conciliazione con i crismi richiesti ex art. 411 c.p.c., essendosi limitato a firmare il contratto di assunzione stipulato in pari data (in quanto il cambio appalto avrebbe dovuto avvenire a decorrere dal giorno successivo), dove peraltro non vi è alcun richiamo all'accordo concluso dalle OO.SS. con le società interessate dal cambio appalto, ma, semplicemente, viene indicato il nuovo CCNL che sarebbe stato applicato al contratto individuale.
Pertanto, si deve escludere che al fosse impedito di contestare in questa sede la legittimità del Pt_1
trattamento economico e retributivo riservatogli dall'impresa subentrante, in forza di una asserita rinuncia e/o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c., mai intervenuta, i cui effetti non possono essere fatti discendere, per facta concludentia, dalla mera stipula del contratto di assunzione, in assenza di una espressa e specifica ratifica, in esso, del contenuto dell'accordo sindacale.
4.2. Chiarito quanto sopra, è fondata la censura sollevata dal ricorrente, secondo cui solamente in caso di possibile riduzione del personale impiegato, si poteva addivenire all'applicazione del CCNL
Servizi Fiduciari, in luogo del precedente CCNL Multiservizi.
Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, solamente qualora vi sia l'assunzione di uno o più lavoratori “in esubero” sarebbe legittima l'applicazione del CCNL Servizi Fiduciari, come alternativa al licenziamento di parte del personale già impiegato. Al di fuori di questi casi, ai sensi del primo comma dell'art. 5, vi sarebbe una mera cessione di contratto di lavoro tra la precedente affidataria dell'appalto (nella specie, la cooperativa e la nuova affidataria (nella specie, la CP_3 cooperativa La UO) con l'integrale applicazione del precedente CCNL Multiservizi.
La disciplina di riferimento è contenuta agli artt. 2 e ss. del CCNL Servizi Fiduciari.
L'art. 2 stabilisce che, al fine di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai
11 servizi fiduciari, le parti intendono istituire “una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli”.
Il successivo art. 3 prevede che: “In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ai lavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo: - l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- orari di servizio”.
Ai sensi dell'art. 4 “Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura”.
La procedura di subentro è invece disciplinata, come si è visto al precedente paragrafo, dall'art. 5, che, al comma 1, prevede un “passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso”, mentre il comma 2 stabilisce che, qualora il nuovo appalto comporti un esubero di unità lavorative rispetto a quelle richieste dalle precedenti condizioni contrattuali, prima di procedere all'assunzione nel limite previsto dal nuovo appalto, l'impresa subentrante dovrà promuovere un incontro con l'impresa uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
L'articolo 5 prosegue, ai successivi commi 3 e 4, individuando il trattamento economico e normativo e il meccanismo regolativo della anzianità lavorativa pregressa, con espresso riferimento “ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma”, cui deve essere garantito “il trattamento economico
e normativo stabilito dalla presente sezione” e il mantenimento degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal medesimo CCNL.
Effettivamente, dunque, la disciplina di cui ai commi 3 e 4 appare specificamente dettata con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 2 e, quindi, solamente per evitare il licenziamento dei lavoratori in esubero sarebbe stato consentito ricorrere all'accordo con i sindacati per salvaguardare il livello occupazionale, nel rispetto comunque dei minimi stabiliti dalla medesima Sezione del CCNL applicato, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 1, è previsto un obbligo di assunzione tramite passaggio “diretto e immediato” di lavoratori, senza periodo di prova, con mantenimento dei livelli
12 occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
In tal senso depone, oltre che il tenore letterale e la ratio della disposizione contrattuale, sopra richiamata, anche la considerazione per cui, a fronte della garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a sei mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione di diritto soggettivo, a cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere, che è tutelabile, in caso di inadempimento della cessionaria, con il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
Tale tutela richiede, evidentemente, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto e, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 c.c. non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale (Cass. civ., Sez. Lav.,10.05.2024, n. 12866; principi affermati dalla S.C. in ipotesi di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 4 CCNL Multiservizi, “di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali”, per cui è stata confermata la pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto che il risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione da parte dell'impresa subentrante, nell'ambito del c.d. cambio appalto, dovesse essere commisurato alla retribuzione goduta con la precedente appaltatrice, in luogo del minimo retributivo previsto dall'applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia).
Nel caso di inadempimento all'obbligo di cui agli artt. 4 e 5, comma 1, cit., al lavoratore spetta anche un risarcimento commisurato quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione, per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione.
Benché qui non si tratti dell'inadempimento tout court dell'impresa subentrante (in termini di rifiuto all'assunzione), l'obbligo previsto dalle citate disposizioni è il medesimo, salva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 5, ove, però, ne ricorrano i presupposti.
D'altro canto, se così non fosse, si dovrebbe ammettere che, nel caso di inadempimento all'obbligo di assunzione, il lavoratore avrebbe diritto a ottenere, tramite azione ex art. 2932 c.c., sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso con l'impresa affidataria con riconoscimento, a titolo risarcitorio, del medesimo trattamento retributivo di cui già godeva presso il precedente datore di lavoro, mentre nel caso di assunzione da parte dell'impresa subentrante, quest'ultima sarebbe libera di modificare in senso peggiorativo le condizioni economico – contrattuali.
Tali considerazioni valgono anche per l'ipotesi di applicazione di un diverso contratto collettivo da
13 parte dell'azienda uscente (nel caso di specie, la applicava il CCNL Multiservizi). CP_3
Ciò si desume sia dall'art. 2, cit., che detta “una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto”, sia in base al tenore del citato art. 5, comma 11, che ribadisce il carattere cogente della disciplina in esame per le imprese che applicano il CCNL di cui si discute. Neppure nell'art. 5, comma
12, d'altronde, è possibile scorgere una deroga alla disciplina in esame, atteso che una simile lettura vanificherebbe la portata dal comma 11 e, specificamente, la "cogen(za) della disciplina per le società che applicano il presente c.c.n.l.". D'altro canto, laddove le parti negoziali hanno voluto derogare agli obblighi previsti dall'art. 5, commi 1 e ss., lo hanno previsto espressamente, ad esempio nel comma 5, prevedendo che “L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio,
o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91”, mentre nessuna esplicita deroga è prevista nel comma 12, che fa derivare dall'eventualità che l'azienda uscente non applichi il contratto collettivo, unicamente la facoltà delle parti di “attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura”, allo scopo, ad esempio, di far valere la sussistenza delle condizioni di esenzione sopra indicate oppure ove sia in discussione il numero di unità lavorative da impiegare nel nuovo appalto (cfr. Cass. civ., Sez. L,
20.02.2023, n. 5260).
Occorre altresì considerare che il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, al comma 4-bis, introdotto dalla Legge di conversione 28.02.2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24 e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative".
È stata così introdotta un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24, comma 4, relativa al subentro nell'appalto di servizi.
Allo scopo, è stato previsto che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a
14 parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dalla L. n. 223 del 1991, art. 24. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva.
Tali considerazioni hanno condotto la Suprema Corte a interpretare gli artt. 24, 25 e 27 del medesimo CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi fiduciari, nel senso che tali disposizioni esigono l'effettivo e incondizionato subentro, al momento del recesso datoriale, del nuovo appaltatore nel servizio e il passaggio del lavoratore alle dipendenze dell'istituto di vigilanza subentrante, senza soluzione di continuità, quale garanzia di "certezza che il preesistente rapporto di lavoro (sia) destinato a rimanere immutato nelle originarie componenti retributive, classificatorie, logistiche e temporali, fatta salva la diversa imputabilità datoriale” (Cass. civ., Sez. L,
28.03.2022, n. 9932).
Non si può non rilevare che il precetto contenuto all'art. 27 del CCNL è del tutto speculare a quello di cui all'art. 5, comma 1 della Sezione Servizi Fiduciari, laddove è previsto che l'istituto subentrante nell'appalto procederà all'assunzione “con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova, del personale precedentemente impiegato nel servizio [...] con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso”.
Non si tratta, peraltro, di riconoscere nel caso in esame la tutela prevista dall'art. 2112 c.c. (neppure invocata dal ricorrente), mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve concludersi nel senso che l'odierno ricorrente avesse diritto a ricevere anche dall'istituto di vigilanza subentrante nell'appalto la medesima retribuzione goduta con la precedente appaltatrice, in luogo della retribuzione prevista dall'applicato CCNL Servizi
Fiduciari per i lavoratori svolgenti mansioni di portierato.
Difatti, secondo la disciplina contrattuale sopra richiamata, in un contesto di cambio appalto con
15 subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, i lavoratori dipendenti dell'impresa uscente impiegati da almeno sei mesi hanno diritto ad essere assunti a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore, salvo il caso in cui il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali.
Secondo quanto emerge dallo stesso accordo sindacale del 14.06.2018, nel caso in esame non sussisteva un problema di personale in esubero, rispetto alle prestazioni richieste oggetto dell'appalto.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, nelle premesse nn. 3 e 4, le parti avevano enunciato che le unità in precedenza impiegate erano tre e che le stesse erano da confermare, in ragione del numero di ore annuali dedotte in contratto, pari a 6500. Difatti, dividendo 6500 per il divisore annuo 2073 (ottenuto moltiplicando il divisore previsto in contratto, di 173, x 12 mensilità), si ottiene 3,13, sicché la dotazione organica di 3 unità era certamente necessaria per l'espletamento del servizio.
D'altronde, la circostanza che vi sia stato l'incontro con i sindacati di per sé non porta a concludere nel senso che, nel caso in esame, vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 2, in quanto, come si è visto, il successivo comma 12 prevede espressamente la facoltà di procedere al cambio appalto con la partecipazione delle OO.SS. nelle ipotesi, come quella in esame, di impresa uscente che non applichi il CCNL Servizi Fiduciari, anche al solo fine di individuare in maniera compartecipata il numero di lavoratori interessati dalla procedura, a prescindere dalla sussistenza di un pericolo concreto di licenziamento.
Ne consegue l'illegittimità dell'accordo sindacale predetto, nella parte in cui è stata prevista l'assunzione da parte della società subentrante del personale indicato nell'allegato A, fra cui l'odierno ricorrente, con inquadramento nel livello D del CCNL del 2013 per dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari, in violazione degli artt. 4 e 5, comma 1 del medesimo CCNL.
4.3. Applicando al lavoratore il CCNL Multiservizi, livello II, con l'anzianità forfettaria maturata
(di € 54,39) e il superminimo (di € 157,42) già riconosciuto dalla precedente affidataria, secondo quanto risulta dalle ultime buste paga emesse dalla prodotte ritualmente in giudizio (doc. CP_3
03 all. ricorso), il totale delle differenze retributive dovute al ricorrente per il periodo dal 15.06.2018 al
16.10.2022 ammonta a € 32.804,70 lordi, di cui € 23.563,43 per differenze stipendiali, € 7.103,38 per differenze 13° e 14°, ed € 2.137,89 per differenze TFR, come risultante dal conteggio analitico depositato in allegato al ricorso sub doc. 12 e non specificamente contestato dalla convenuta.
16 La Società Cooperativa di Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente Pt_1
della predetta somma, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.
[...]
429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo effettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica l'applicazione dei parametri medi con riferimento alle fasi introduttiva e di studio e di quelli minimi per la fase decisoria, di non speciale complessità, esclusa la fase istruttoria, non effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ricevere dalla convenuta Società Cooperativa di
Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l. il medesimo trattamento economico e contrattuale goduto con la precedente appaltatrice con applicazione del CCNL Multiservizi, livello II, tenuto conto dell'anzianità maturata e del superminimo anch'esso maturato nel precedente appalto, e la conseguente illegittimità dell'accordo sindacale del 14.06.2018, nella parte in cui è stata prevista l'assunzione del personale indicato nell'allegato A, fra cui l'odierno ricorrente, con inquadramento nel livello D del CCNL del
2013 per dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – Sezione Servizi
Fiduciari;
2) per l'effetto, condanna la Società Cooperativa di Vigilanza La UO Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
delle relative differenze retributive per il periodo lavorativo dal 15.06.2018 al 16.10.2022, per un totale di € 32.804,70 lordi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo effettivo;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi € 5.912,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Cao, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 05/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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