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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Giovanazzi e domiciliati presso il suo studio in Mori (TN) Via G. Marconi, n. 2 giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.10.2012 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 03.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Parte_1
Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11 con i figli minori e ad ella essa verrà assegnata;
3. I figli minori siano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza presso la casa già familiare sita in Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11;
4. I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche dei figli, del loro rendimento scolastico e di quant'altro li riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita dei figli. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
5. Le parti concordano che gestiranno i figli secondo il seguente calendario di visita, salva la possibilità di modificarlo concordemente pag. 2 di 5 ogniqualvolta ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori;
5.1 il calendario ordinario prevede che i figli stiano con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo;
5.2 nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con comunicazione del suddetto periodo entro il mese di maggio di ogni anno;
5.3 nel corso delle vacanze pasquali e natalizie, delle festività e dei ponti infra-annuali, prendendo come riferimento il calendario scolastico dei minori, i figli trascorreranno metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
5.4 ciascun genitore terrà con sé i figli minori il giorno del proprio compleanno;
il padre anche il giorno della Festa del Papà e la madre anche il giorno della Festa della Mamma;
5.5. ciascun genitore terrà con sé i figli con alternanza annuale il giorno del compleanno dei minori;
6. Stante l'affidamento paritetico e il calendario formulato secondo il principio di bigenitorialità le parti prevedono il mantenimento diretto dei figli nei periodi di competenza di ciascuno;
7. Le spese straordinarie dei figli minori e , Per_1 Per_2
individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale
Forense saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previo accordo per tutte quelle uguali o superiori ad euro 150,00 ciascuna fatta eccezione per quelle indifferibili e urgenti;
8. L'assegno regionale al nucleo familiare e/o quello universale e ogni altra diversa erogazione e/o sussidio, contributo, borsa di studio in favore pag. 3 di 5 dei minori o del nucleo, sono messi a disposizione della madre che ne curerà la gestione nell'interesse dei figli;
9. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. La signora diviene unica ed esclusiva proprietaria degli Parte_1
immobili tavolarmente identificati in C.C. Dro, P.T. 3924, II, p.ed. 1355,
p.m. 13 (casa coniugale), p.m. 24 (garage), p.m. 33 (cantina), p.m. 46
(posto auto) siti in Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11;
11. Tutti gli arredi e corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità della moglie, salvo i beni personali e personalissimi del marito che costui ritirerà dall'abitazione;
12. Il contratto di mutuo stipulato in data 03.11.2015 con Intesa
Sanpaolo Spa e rinegoziato successivamente con il medesimo Istituto di credito sarà adempiuto della sola signora e resterà a suo Parte_1
carico. si impegna al pagamento in via esclusiva di tutte le rate CP_1
residue, degli interessi e delle spese previste. Ella si impegna anche a richiedere all'Istituto di credito, la delibera di accollo liberatorio in favore del marito;
13. Il signor dichiara di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_2
14. Le parti concordano che il denaro liquido sul conto corrente cointestato n. 19795/1000/00003018 aperto presso la CP_2
con un saldo al 31.12.2024 di euro 80.806,95 (doc. 17) sia
[...]
attribuito per euro 25.403,00 alla signora e per euro Parte_1
55.403,00 al signor;
Parte_2
pag. 4 di 5 15. Le parti concordano che la proprietà della vettura Suzuki Grand
Vitara targata EG589FW e della vettura Volkswagen T5 California targata
EY016WS siano entrambe attribuite al signor;
Parte_2
16. I coniugi dichiarano che con il presente ricorso hanno regolamentato e definito ogni aspetto economico-patrimoniale relativo al loro matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione, l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, fatto salvo quanto qui pattuito;
17. Le parti sono solidamente tenute al pagamento delle spese legali che ripartiranno tra loro al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Giovanazzi e domiciliati presso il suo studio in Mori (TN) Via G. Marconi, n. 2 giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 13.10.2012 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 03.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Parte_1
Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11 con i figli minori e ad ella essa verrà assegnata;
3. I figli minori siano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza presso la casa già familiare sita in Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11;
4. I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche dei figli, del loro rendimento scolastico e di quant'altro li riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita dei figli. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
5. Le parti concordano che gestiranno i figli secondo il seguente calendario di visita, salva la possibilità di modificarlo concordemente pag. 2 di 5 ogniqualvolta ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori;
5.1 il calendario ordinario prevede che i figli stiano con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo;
5.2 nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con comunicazione del suddetto periodo entro il mese di maggio di ogni anno;
5.3 nel corso delle vacanze pasquali e natalizie, delle festività e dei ponti infra-annuali, prendendo come riferimento il calendario scolastico dei minori, i figli trascorreranno metà delle suddette vacanze con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi;
5.4 ciascun genitore terrà con sé i figli minori il giorno del proprio compleanno;
il padre anche il giorno della Festa del Papà e la madre anche il giorno della Festa della Mamma;
5.5. ciascun genitore terrà con sé i figli con alternanza annuale il giorno del compleanno dei minori;
6. Stante l'affidamento paritetico e il calendario formulato secondo il principio di bigenitorialità le parti prevedono il mantenimento diretto dei figli nei periodi di competenza di ciascuno;
7. Le spese straordinarie dei figli minori e , Per_1 Per_2
individuate secondo le più aggiornate linee guida del Consiglio Nazionale
Forense saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previo accordo per tutte quelle uguali o superiori ad euro 150,00 ciascuna fatta eccezione per quelle indifferibili e urgenti;
8. L'assegno regionale al nucleo familiare e/o quello universale e ogni altra diversa erogazione e/o sussidio, contributo, borsa di studio in favore pag. 3 di 5 dei minori o del nucleo, sono messi a disposizione della madre che ne curerà la gestione nell'interesse dei figli;
9. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. La signora diviene unica ed esclusiva proprietaria degli Parte_1
immobili tavolarmente identificati in C.C. Dro, P.T. 3924, II, p.ed. 1355,
p.m. 13 (casa coniugale), p.m. 24 (garage), p.m. 33 (cantina), p.m. 46
(posto auto) siti in Dro (TN), via Giacomo Floriani, n. 11;
11. Tutti gli arredi e corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità della moglie, salvo i beni personali e personalissimi del marito che costui ritirerà dall'abitazione;
12. Il contratto di mutuo stipulato in data 03.11.2015 con Intesa
Sanpaolo Spa e rinegoziato successivamente con il medesimo Istituto di credito sarà adempiuto della sola signora e resterà a suo Parte_1
carico. si impegna al pagamento in via esclusiva di tutte le rate CP_1
residue, degli interessi e delle spese previste. Ella si impegna anche a richiedere all'Istituto di credito, la delibera di accollo liberatorio in favore del marito;
13. Il signor dichiara di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_2
14. Le parti concordano che il denaro liquido sul conto corrente cointestato n. 19795/1000/00003018 aperto presso la CP_2
con un saldo al 31.12.2024 di euro 80.806,95 (doc. 17) sia
[...]
attribuito per euro 25.403,00 alla signora e per euro Parte_1
55.403,00 al signor;
Parte_2
pag. 4 di 5 15. Le parti concordano che la proprietà della vettura Suzuki Grand
Vitara targata EG589FW e della vettura Volkswagen T5 California targata
EY016WS siano entrambe attribuite al signor;
Parte_2
16. I coniugi dichiarano che con il presente ricorso hanno regolamentato e definito ogni aspetto economico-patrimoniale relativo al loro matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione, l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, fatto salvo quanto qui pattuito;
17. Le parti sono solidamente tenute al pagamento delle spese legali che ripartiranno tra loro al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5