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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3491/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3491/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Franco De Franchis e per parte resistente l'avv. Rocco Lentini. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, insistono nelle domande ed eccezioni formulate e chiedono che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, alle ore 18.00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
, nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in in Via G. Carducci n. 2 presso lo studio dell'avv. Franco De CP_1
Franchis, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, sito in , cod. fisc. Controparte_1 CP_1
, in persona del suo amministratore p.t., Rag. elettivamente P.IVA_1 Controparte_2 domiciliato in , Via G. Alessi n.25, presso lo studio dell'Avv. Rocco Lentini, che lo CP_1 rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18.03.24, il signor si Parte_1 rivolgeva al Tribunale di Palermo, esponendo:
- di essere creditore nei confronti del della somma di € Controparte_1
1.707,21 in forza della sentenza n. 973/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 09.04.2022, CP_1 non impugnata e passata in giudicato;
- di aver ripetutamente richiesto all'amministratore del Condominio, in mancanza di adempimento spontaneo ed in osservanza di quanto disposto dall'art.63 disp. att. c.c., di indicare a quali dei proprietari esclusivi/condomini dovesse essere indirizzata la richiesta di pagamento ed in quale misura, al fine di poter procedere pro – quota contro ognuno di essi singolarmente ed individualmente;
- l'amministratore del Condominio, tuttavia, benché obbligato per legge, aveva sempre disatteso alla richiesta.
L'istante chiedeva, pertanto, nelle conclusioni del ricorso che il convenuto fosse CP_1 obbligato a fornirgli ogni informazione necessaria per la conoscenza dei soggetti condomini obbligati nei propri confronti, indicando la misura del credito dovuto da ognuno, sino alla concorrenza dell'intera somma avanzata, ovvero, a fornire comunque i dati anagrafici dei condomini tutti, compresa l'indicazione delle relative quote millesimali, con condanna del resistente al pagamento delle spese di pagina 2 di 4 lite e con richiesta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di determinare in favore di esso ricorrente una somma di denaro da porsi a carico del resistente per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Si costituiva il con comparsa del 3/6/2024, impugnando Controparte_1
e contestando l'avversa domanda. Lo stesso eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010 e l'incompetenza per valore del Tribunale di Palermo;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte ricorrente con condanna alle spese di lite, per non avere mai ricevuto una richiesta formale di comunicazione dei dati dei condomini morosi e la cessazione della materia del contendere con la soccombenza virtuale del ricorrente, avendo il
Condominio depositato agli atti del giudizio i documenti richiesti.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 16 gennaio 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, va osservato che, nella fattispecie, si configura una domanda di condanna all'adempimento di un obbligo di fare, ossia la consegna dell'elenco dei condomini morosi, formulata da un soggetto estraneo al Condominio. Appare chiaro come non si tratti dunque di una controversia di natura condominiale e che non sia pertanto obbligatoria la mediazione, comunque esperita in occasione del giudizio avanti al Giudice di Pace di Palermo, conclusosi con la sentenza di condanna dell'odierno resistente al pagamento di una somma a favore del NN. Soltanto in comparsa conclusionale il resistente ha eccepito tardivamente l'obbligatorietà della negoziazione assistita, eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata a pena di decadenza non oltre la prima udienza. Va tuttavia osservato che nella fattispecie che ci occupa non è previsto il previo esperimento della negoziazione assistita.
Ugualmente, infondata è l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale, atteso che oggetto del presente giudizio non è il pagamento della somma di € 1.707,21, bensì l'esecuzione di un obbligo di fare da parte del Condominio, per la quale è competente il Tribunale.
Nel merito, si osserva che, riguardo alle obbligazioni contrattualmente assunte da un condominio, la giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze rese a Sezioni Unite n. 9148 del
08/04/2008 e n. 24832 del 08/10/2008, ha chiarito che, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze, chiariscono che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur CP_1 sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse. La sentenza n. 9148 del 2008, che per prima ha composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, testualmente afferma che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del , quest'ultima viceversa è divisibile pro quota e quindi suscettibile di CP_1 esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della pagina 3 di 4 rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente”.
Nel caso che ci occupa, a fronte della documentazione allegata agli atti dal ricorrente, attestante l'esistenza del credito in favore della ditta istante, è quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio ha l'obbligo di comunicare al creditore del i dati CP_1 dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risulta eseguito, nonostante la richiesta di parte ricorrente, sebbene formulata tramite email semplice, prima all'instaurazione della presente controversia.
Considerato che il ha allegato agli atti del presente giudizio la email con la quale CP_1 aveva chiesto all'amministratore la consegna dell'elenco dei condomini morosi, sebbene non con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, va ricordato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riconosce il valore almeno indiziario ai nuovi mezzi tecnologi utilizzati ormai comunemente nelle comunicazioni.
In considerazione poi della circostanza che i documenti richiesti e allegati agli atti dal resistente, soltanto al momento della costituzione in giudizio, non indicano i condomini morosi nel pagamento delle quote rispettivamente ripartite per il pagamento della somma spettante all'odierno ricorrente, né le quote millesimali di ciascuno, non può ritenersi cessata la materia del contendere. Va, pertanto, ordinato al resistente la consegna della documentazione richiesta dal signor NN, CP_1 condannando lo stesso al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di penale per ogni mese di ritardo nell'adempimento del presente provvedimento.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno lasciate a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Ordina al in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore, di consegnare al ricorrente l'elenco dei condomini morosi nel pagamento della somma dovuta a quest'ultimo in forza della sentenza n. 973/2022, con l'indicazione delle quote da ciascuno dovute o delle relative quote millesimali;
.- Condanna il resistente al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di penale per ogni mese di ritardo nell'adempimento del presente provvedimento;
.- Condanna altresì il in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 130,87 per spese, € 1.661,40 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 16 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3491/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Franco De Franchis e per parte resistente l'avv. Rocco Lentini. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, insistono nelle domande ed eccezioni formulate e chiedono che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, alle ore 18.00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
, nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in in Via G. Carducci n. 2 presso lo studio dell'avv. Franco De CP_1
Franchis, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE contro
, sito in , cod. fisc. Controparte_1 CP_1
, in persona del suo amministratore p.t., Rag. elettivamente P.IVA_1 Controparte_2 domiciliato in , Via G. Alessi n.25, presso lo studio dell'Avv. Rocco Lentini, che lo CP_1 rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18.03.24, il signor si Parte_1 rivolgeva al Tribunale di Palermo, esponendo:
- di essere creditore nei confronti del della somma di € Controparte_1
1.707,21 in forza della sentenza n. 973/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 09.04.2022, CP_1 non impugnata e passata in giudicato;
- di aver ripetutamente richiesto all'amministratore del Condominio, in mancanza di adempimento spontaneo ed in osservanza di quanto disposto dall'art.63 disp. att. c.c., di indicare a quali dei proprietari esclusivi/condomini dovesse essere indirizzata la richiesta di pagamento ed in quale misura, al fine di poter procedere pro – quota contro ognuno di essi singolarmente ed individualmente;
- l'amministratore del Condominio, tuttavia, benché obbligato per legge, aveva sempre disatteso alla richiesta.
L'istante chiedeva, pertanto, nelle conclusioni del ricorso che il convenuto fosse CP_1 obbligato a fornirgli ogni informazione necessaria per la conoscenza dei soggetti condomini obbligati nei propri confronti, indicando la misura del credito dovuto da ognuno, sino alla concorrenza dell'intera somma avanzata, ovvero, a fornire comunque i dati anagrafici dei condomini tutti, compresa l'indicazione delle relative quote millesimali, con condanna del resistente al pagamento delle spese di pagina 2 di 4 lite e con richiesta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di determinare in favore di esso ricorrente una somma di denaro da porsi a carico del resistente per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Si costituiva il con comparsa del 3/6/2024, impugnando Controparte_1
e contestando l'avversa domanda. Lo stesso eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010 e l'incompetenza per valore del Tribunale di Palermo;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte ricorrente con condanna alle spese di lite, per non avere mai ricevuto una richiesta formale di comunicazione dei dati dei condomini morosi e la cessazione della materia del contendere con la soccombenza virtuale del ricorrente, avendo il
Condominio depositato agli atti del giudizio i documenti richiesti.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 16 gennaio 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, va osservato che, nella fattispecie, si configura una domanda di condanna all'adempimento di un obbligo di fare, ossia la consegna dell'elenco dei condomini morosi, formulata da un soggetto estraneo al Condominio. Appare chiaro come non si tratti dunque di una controversia di natura condominiale e che non sia pertanto obbligatoria la mediazione, comunque esperita in occasione del giudizio avanti al Giudice di Pace di Palermo, conclusosi con la sentenza di condanna dell'odierno resistente al pagamento di una somma a favore del NN. Soltanto in comparsa conclusionale il resistente ha eccepito tardivamente l'obbligatorietà della negoziazione assistita, eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata a pena di decadenza non oltre la prima udienza. Va tuttavia osservato che nella fattispecie che ci occupa non è previsto il previo esperimento della negoziazione assistita.
Ugualmente, infondata è l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale, atteso che oggetto del presente giudizio non è il pagamento della somma di € 1.707,21, bensì l'esecuzione di un obbligo di fare da parte del Condominio, per la quale è competente il Tribunale.
Nel merito, si osserva che, riguardo alle obbligazioni contrattualmente assunte da un condominio, la giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze rese a Sezioni Unite n. 9148 del
08/04/2008 e n. 24832 del 08/10/2008, ha chiarito che, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze, chiariscono che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur CP_1 sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse. La sentenza n. 9148 del 2008, che per prima ha composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, testualmente afferma che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del , quest'ultima viceversa è divisibile pro quota e quindi suscettibile di CP_1 esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della pagina 3 di 4 rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente”.
Nel caso che ci occupa, a fronte della documentazione allegata agli atti dal ricorrente, attestante l'esistenza del credito in favore della ditta istante, è quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio ha l'obbligo di comunicare al creditore del i dati CP_1 dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risulta eseguito, nonostante la richiesta di parte ricorrente, sebbene formulata tramite email semplice, prima all'instaurazione della presente controversia.
Considerato che il ha allegato agli atti del presente giudizio la email con la quale CP_1 aveva chiesto all'amministratore la consegna dell'elenco dei condomini morosi, sebbene non con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, va ricordato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riconosce il valore almeno indiziario ai nuovi mezzi tecnologi utilizzati ormai comunemente nelle comunicazioni.
In considerazione poi della circostanza che i documenti richiesti e allegati agli atti dal resistente, soltanto al momento della costituzione in giudizio, non indicano i condomini morosi nel pagamento delle quote rispettivamente ripartite per il pagamento della somma spettante all'odierno ricorrente, né le quote millesimali di ciascuno, non può ritenersi cessata la materia del contendere. Va, pertanto, ordinato al resistente la consegna della documentazione richiesta dal signor NN, CP_1 condannando lo stesso al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di penale per ogni mese di ritardo nell'adempimento del presente provvedimento.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno lasciate a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Ordina al in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore, di consegnare al ricorrente l'elenco dei condomini morosi nel pagamento della somma dovuta a quest'ultimo in forza della sentenza n. 973/2022, con l'indicazione delle quote da ciascuno dovute o delle relative quote millesimali;
.- Condanna il resistente al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di penale per ogni mese di ritardo nell'adempimento del presente provvedimento;
.- Condanna altresì il in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 130,87 per spese, € 1.661,40 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 16 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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