Articolo 4 della Legge 9 marzo 2022, n. 23
Articolo 3Articolo 5
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7 aprile 2022
Art. 4.

Autorita' locali

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , si veda nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 7 aprile 2022
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