Art. 4.
Autorita' locali
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , si veda nelle note all'art. 3.
Autorita' locali
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , si veda nelle note all'art. 3.