TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/08/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4776/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBANO Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO del Foro di Savona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Savona, via Paleocapa nr. 25/6
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa CO P.IVA_2
dall'avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Santa Barbara nr. 27
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
previ gli adempimenti richiesti e meglio visiti e ritenuti, pagina 1 di 8 previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta ex adverso proponenda, sussistendone gravi motivi ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo incompetente territorialmente il Giudice adito,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza e,
conseguentemente,
accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Savona ovvero del
Tribunale di Milano in quanto ivi ha sede l'ingiunta ed in quanto l'obbligazione fra le parti è ivi sorta ovvero ove deve essere eseguita l'obbligazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1586/2024 (Ruolo n. 4023/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data 03.10.2024, depositato il successivo 04.10.2024, su istanza di
[...]
TR
, CON RISERVA DI GRAVAME in punto competenza di cui
[...]
sopra, rigettare tutte le domande così come ex adverso proposte e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto riferito a pretesa creditoria assolutamente infondata, in fatto e in diritto per le ragioni tutte espresse in corso di causa;
in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c. e conseguentemente CO
dichiarare tenuta e, quindi, condannare al CO
risarcimento dei danni in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, danni da valutarsi e liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. dal Tribunale Ill.mo ovvero nella somma meglio vista e pagina 2 di 8 ritenuta e/o in corso di causa emergenda, il tutto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, per tutte le ragioni di cui in narrativa e nei limiti dello scaglione di valore individuato da parte ricorrente da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00;
con vittoria di spese, compensi, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Sentenza esecutiva a sensi di legge”.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“In via preliminare:
Concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
Previo rigetto di tutte le domande avversarie, anche formulate in via preli-
minare e/o pregiudiziale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, condannar C.F. e Parte_1
P. Iv , con sede in Savona, via della Calata nr. 12, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di € 24.827,00, oltre a €. 90,00 quali compe- Controparte_3
tenze versate per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile, agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 231/2002 dalla data della scadenza indicata nelle fatture sino al saldo effettivo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ”) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
al d.i. n. 1586/2024 R. Ing. (R.G. 4023/2024) emesso da questo Tribunale in data 03/04.10.24 con il quale le era stato ingiunto di pagare alla parte ricorrente
(d'ora in avanti ), entro quaranta giorni CO CP_1
dalla notifica, la somma di € 24.827, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione quale saldo insoluto della fornitura di materiali,
come da fattura nr. A46 di € 15.250,00 e fattura nr. A54 di € 9.577,00.
A fondamento della propria opposizione eccepiva, in via Pt_1
preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente ex art. 19 c.p.c. il Foro di Savona, sede della opponente o ex art. 20
c.p.c. sempre il Foro di Savona, luogo in cui l'obbligazione era sorta o il Foro di
Milano quale luogo ove doveva eseguirsi l'obbligazione, trattandosi peraltro di obbligazione pecuniaria non liquida.
Nel merito deduceva che la propria comunicazione inviata il 21.02.24
non poteva ritenersi una mera conferma di ordine bensì una nuova proposta modificativa del preventivo inviato da in quanto indicava importi, CP_1
destinazione della merce, termini essenziali e scadenze di pagamento e tale proposta era stata accettata, per fatti concludenti, dall'opposta con l'emissione della fattura di acconto nr. A13 del 22.02.24. Rilevava, poi, che l'opposta aveva effettuato la consegna (solo parziale) del materiale ordinato con estremo ritardo rispetto al termine essenziale pattuito del marzo 2024, fornendo beni non conformi alle caratteristiche richieste, come da corrispondenza intercorsa pagina 4 di 8 tra le parti, con conseguenti ingenti danni cagionati all'opponente, come confermato anche dalla comunicazione inviata in data 11.06.24 dal cliente finale Nat Power Italia s.p.a.. Concludeva quindi come in atti, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
II. Si costituiva in giudizio confermando la competenza dell'adito CP_1
Tribunale e nel merito ritenendo l'opposizione infondata. Concludeva come in atti, previa concessione della p.e. del d.i. opposto
III. Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto la causa era fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
con termine anteriore per note conclusive. All'udienza del 10.07.25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere respinta, così come la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente.
IV.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale non merita accoglimento.
Prima di tutto occorre sgombrare il campo dalla deduzione attorea circa il fatto che la comunicazione di a del 21.02.24 (doc. 1 Pt_1 CP_1
opponente) non sia una mera conferma dell'ordine come da offerta dell'opposta del 09.02.24, bensì una nuova proposta, accettata poi da per fatti CP_1
concludenti con l'emissione della fattura di acconto. Ciò è smentito da molteplici elementi. Intanto dallo stesso oggetto e dal contenuto della mail di risposta di : Pt_1
pagina 5 di 8 che reca, appunto, “conferma ordine” offerta (di allegata) in data CP_1
09.02.24 e come testo recita “offerta firmata”, non certo “nuova proposta”, di talché è evidente che l'offerta era stata accettata per come era stata formulata
(tanto che, per esempio, non erano stati mutati gli articoli e nemmeno il prezzo, elementi essenziali), salvo specificare la data di consegna, le modalità di saldo e il trasporto. Peraltro la precedente mail di dello stesso Pt_1
21.02.24 ore 17.44 recita “Le confermo il preventivo” (vedi estratto mail riprodotto sotto), quindi alcuna nuova offerta come risulta per tabulas dalle stesse comunicazioni invitate dalla opponente:
A fronte di ciò correttamente ha adito l'intestato Tribunale quale CP_1
forum destinatae solutionis di una obbligazione pecuniaria liquida ex art. 1182,
comma 3, c.c.. (il creditore ha sede in Vicenza, luogo in cui deve essere CP_1
adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio).
pagina 6 di 8 IV.
2. Quanto all'altro motivo di opposizione si deve confermare quanto già esposto nella ordinanza del 08.04.25, non essendo, nelle more, emersi fatti o deduzioni nuove che valgano a smentirlo. Anche a voler ammettere il ritardo nella fornitura dei beni da parte di non vi è contestazione sull'importo CP_1
delle fatture azionate e non risulta che il termine pattuito tra le parti fosse essenziale secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema. Infatti, secondo la stessa, neanche la dicitura “ entro e non oltre” (cfr. ex multis Cass. 32238/2019) vale a configurare un termine come essenziale e, nella fattispecie, tale dicitura non era neanche presente. Non è
contestato che la merce sia stata tutta ormai installata da tempo da parte di al cliente finale e, in mancanza di elementi di segno contrario, si Pt_1
deve presumere anche pagata dallo stesso. La lettera di Nat Power Italia s.r.l.
del 11 giugno 2024 (doc. 4) rappresenta una generica contestazione di ritardo che, in assenza di ulteriore seguito, non giova alle tesi attoree, e anzi semmai fa propendere, come detto, per un abbandono delle iniziali contestazioni da parte del cliente finale.
IV.
3. Anche la domanda risarcitoria della opponente formulata in via riconvenzionale, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere rigettata essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pagina 7 di 8 (scaglione € 5.201-26.000) al parametro medio per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria/trattazione essendo state depositate solo le memorie ex art. 171ter c.p.c. senza svolgimento di altra attività
istruttoria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1586/2024 R.
Ing. – R.G. 4023/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 03/04.10.24);
2) rigetta ogni altra domanda di parte opponente;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite Parte_1
della presente fase di opposizione che liquida in € 4.237 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 11/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4776/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARBANO Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO del Foro di Savona e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Savona, via Paleocapa nr. 25/6
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa CO P.IVA_2
dall'avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Santa Barbara nr. 27
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
previ gli adempimenti richiesti e meglio visiti e ritenuti, pagina 1 di 8 previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta ex adverso proponenda, sussistendone gravi motivi ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo incompetente territorialmente il Giudice adito,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza e,
conseguentemente,
accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Savona ovvero del
Tribunale di Milano in quanto ivi ha sede l'ingiunta ed in quanto l'obbligazione fra le parti è ivi sorta ovvero ove deve essere eseguita l'obbligazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
1586/2024 (Ruolo n. 4023/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data 03.10.2024, depositato il successivo 04.10.2024, su istanza di
[...]
TR
, CON RISERVA DI GRAVAME in punto competenza di cui
[...]
sopra, rigettare tutte le domande così come ex adverso proposte e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto riferito a pretesa creditoria assolutamente infondata, in fatto e in diritto per le ragioni tutte espresse in corso di causa;
in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c. e conseguentemente CO
dichiarare tenuta e, quindi, condannare al CO
risarcimento dei danni in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, danni da valutarsi e liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. dal Tribunale Ill.mo ovvero nella somma meglio vista e pagina 2 di 8 ritenuta e/o in corso di causa emergenda, il tutto oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, per tutte le ragioni di cui in narrativa e nei limiti dello scaglione di valore individuato da parte ricorrente da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00;
con vittoria di spese, compensi, oneri fiscali e previdenziali di legge.
Sentenza esecutiva a sensi di legge”.
PER LA PARTE CONVENUTA:
“In via preliminare:
Concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
Previo rigetto di tutte le domande avversarie, anche formulate in via preli-
minare e/o pregiudiziale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, condannar C.F. e Parte_1
P. Iv , con sede in Savona, via della Calata nr. 12, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di € 24.827,00, oltre a €. 90,00 quali compe- Controparte_3
tenze versate per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile, agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 231/2002 dalla data della scadenza indicata nelle fatture sino al saldo effettivo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ”) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
al d.i. n. 1586/2024 R. Ing. (R.G. 4023/2024) emesso da questo Tribunale in data 03/04.10.24 con il quale le era stato ingiunto di pagare alla parte ricorrente
(d'ora in avanti ), entro quaranta giorni CO CP_1
dalla notifica, la somma di € 24.827, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione quale saldo insoluto della fornitura di materiali,
come da fattura nr. A46 di € 15.250,00 e fattura nr. A54 di € 9.577,00.
A fondamento della propria opposizione eccepiva, in via Pt_1
preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente ex art. 19 c.p.c. il Foro di Savona, sede della opponente o ex art. 20
c.p.c. sempre il Foro di Savona, luogo in cui l'obbligazione era sorta o il Foro di
Milano quale luogo ove doveva eseguirsi l'obbligazione, trattandosi peraltro di obbligazione pecuniaria non liquida.
Nel merito deduceva che la propria comunicazione inviata il 21.02.24
non poteva ritenersi una mera conferma di ordine bensì una nuova proposta modificativa del preventivo inviato da in quanto indicava importi, CP_1
destinazione della merce, termini essenziali e scadenze di pagamento e tale proposta era stata accettata, per fatti concludenti, dall'opposta con l'emissione della fattura di acconto nr. A13 del 22.02.24. Rilevava, poi, che l'opposta aveva effettuato la consegna (solo parziale) del materiale ordinato con estremo ritardo rispetto al termine essenziale pattuito del marzo 2024, fornendo beni non conformi alle caratteristiche richieste, come da corrispondenza intercorsa pagina 4 di 8 tra le parti, con conseguenti ingenti danni cagionati all'opponente, come confermato anche dalla comunicazione inviata in data 11.06.24 dal cliente finale Nat Power Italia s.p.a.. Concludeva quindi come in atti, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
II. Si costituiva in giudizio confermando la competenza dell'adito CP_1
Tribunale e nel merito ritenendo l'opposizione infondata. Concludeva come in atti, previa concessione della p.e. del d.i. opposto
III. Concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto la causa era fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
con termine anteriore per note conclusive. All'udienza del 10.07.25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere respinta, così come la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente.
IV.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale non merita accoglimento.
Prima di tutto occorre sgombrare il campo dalla deduzione attorea circa il fatto che la comunicazione di a del 21.02.24 (doc. 1 Pt_1 CP_1
opponente) non sia una mera conferma dell'ordine come da offerta dell'opposta del 09.02.24, bensì una nuova proposta, accettata poi da per fatti CP_1
concludenti con l'emissione della fattura di acconto. Ciò è smentito da molteplici elementi. Intanto dallo stesso oggetto e dal contenuto della mail di risposta di : Pt_1
pagina 5 di 8 che reca, appunto, “conferma ordine” offerta (di allegata) in data CP_1
09.02.24 e come testo recita “offerta firmata”, non certo “nuova proposta”, di talché è evidente che l'offerta era stata accettata per come era stata formulata
(tanto che, per esempio, non erano stati mutati gli articoli e nemmeno il prezzo, elementi essenziali), salvo specificare la data di consegna, le modalità di saldo e il trasporto. Peraltro la precedente mail di dello stesso Pt_1
21.02.24 ore 17.44 recita “Le confermo il preventivo” (vedi estratto mail riprodotto sotto), quindi alcuna nuova offerta come risulta per tabulas dalle stesse comunicazioni invitate dalla opponente:
A fronte di ciò correttamente ha adito l'intestato Tribunale quale CP_1
forum destinatae solutionis di una obbligazione pecuniaria liquida ex art. 1182,
comma 3, c.c.. (il creditore ha sede in Vicenza, luogo in cui deve essere CP_1
adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio).
pagina 6 di 8 IV.
2. Quanto all'altro motivo di opposizione si deve confermare quanto già esposto nella ordinanza del 08.04.25, non essendo, nelle more, emersi fatti o deduzioni nuove che valgano a smentirlo. Anche a voler ammettere il ritardo nella fornitura dei beni da parte di non vi è contestazione sull'importo CP_1
delle fatture azionate e non risulta che il termine pattuito tra le parti fosse essenziale secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema. Infatti, secondo la stessa, neanche la dicitura “ entro e non oltre” (cfr. ex multis Cass. 32238/2019) vale a configurare un termine come essenziale e, nella fattispecie, tale dicitura non era neanche presente. Non è
contestato che la merce sia stata tutta ormai installata da tempo da parte di al cliente finale e, in mancanza di elementi di segno contrario, si Pt_1
deve presumere anche pagata dallo stesso. La lettera di Nat Power Italia s.r.l.
del 11 giugno 2024 (doc. 4) rappresenta una generica contestazione di ritardo che, in assenza di ulteriore seguito, non giova alle tesi attoree, e anzi semmai fa propendere, come detto, per un abbandono delle iniziali contestazioni da parte del cliente finale.
IV.
3. Anche la domanda risarcitoria della opponente formulata in via riconvenzionale, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere rigettata essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pagina 7 di 8 (scaglione € 5.201-26.000) al parametro medio per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria/trattazione essendo state depositate solo le memorie ex art. 171ter c.p.c. senza svolgimento di altra attività
istruttoria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1586/2024 R.
Ing. – R.G. 4023/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 03/04.10.24);
2) rigetta ogni altra domanda di parte opponente;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite Parte_1
della presente fase di opposizione che liquida in € 4.237 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 11/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 8 di 8