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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3969/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 13/12/2024- udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell' art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Anna Cosima Inguscio
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcello Raho e Maria Lupoli CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 6/4/2020, il ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento e del proprio stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3, CP_ terzo comma, Legge 104/92, con condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il medesimo, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo
196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il
“ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2 Ai sensi della Legge n.18/80, infatti, la concessione dell'indennità di accompagnamento
è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la CP_2 titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza. Pertanto, la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Inoltre, l'art. 3 Legge 104/1992 stabilisce che “1.È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3.Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”
Orbene, il CTU Dott. nominato in questa fase procedimentale, nella Persona_1 relazione tecnica depositata il 2/10/2023 ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, non determina nel medesimo una impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, né uno stato di grave handicap.
Il CTU infatti, nella valutazione medico legale, conclude che “… il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro del Sig. in Parte_1 misura pari al 100%. Il Sig. non si trova né si è trovato Parte_1 nell'impossibilità di svolgere i comuni atti della vita quotidiana o di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore. Il Sig. non è in situazione Parte_1 di gravità ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3.”
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti.
Né dalla documentazione medica allegata alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 16/1/2024 e il 10/12/2024 emerge un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante tale da indurre al rinnovo della indagine peritale, in quanto trattasi di certificati medici antecedenti il deposito dell'elaborato peritale, avverso il quale non sono state proposte osservazioni, ad eccezione di un certificato rilasciato il 4/1/2024 dal
Centro di Salute Mentale di Nardò contenente esclusivamente una prescrizione di tre farmaci, con indicazione di prendere una compressa al giorno di ciascuno.
3 Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali, stanti la obbligatorietà dell'accertamento preventivo e la oggettiva difficoltà per il ricorrente di avere contezza con precisione del grado di invalidità da cui è affetto.
Non essendo stata versata in atti idonea dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. indicante il reddito del ricorrente e di ciascun componente il suo nucleo familiare, le CP_ spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte ricorrente
Lecce, li 13 Dicembre 2024 – 7 Gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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