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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6614 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Liparoto, attore
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lamberti, Controparte_1
Convenuta
* * * * * *
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato Il Sig. Pt_1
proponeva opposizione ex art.615 I comma C.p.c.
[...] avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza della Sig.ra contenente l'intimazione a pagare all'istante la Controparte_1 complessiva somma di Euro 24.240,92 oltre competenze legali, interessi e spese consequenziali.
Tale credito trova fondamento nel mancato pagamento, totale o parziale, da parte dell'odierno opponente ed in favore dell'opposta, delle somme dallo stesso dovute a titolo di mantenimento della convenuta e della figlia comune per i periodi indicati nel suddetto atto di precetto, in forza di quanto previsto dal provvedimento del Tribunale di Palermo notificato contestualmente all'atto di precetto opposto.
Avverso tale atto proponeva opposizione l' eccependo: Pt_1 in via pregiudiziale, la irregolarità della notifica, “considerato che l'odierno opponente è titolare di un indirizzo PEC che avrebbe consentito la notifica dell'impugnato atto di precetto in maniera agevole e secondo la procedura di legge vigente”, nel merito, contestando “il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, perché il credito vantato dalla Sig.ra
non corrisponde al diritto contestato, ma anzi Controparte_1 dalla ricostruzione fatta tra accrediti e addebiti sui conti del ricorrente emerge come vi sia, anzi, una inversione di pretese”.
Rileva infatti l'opponente che, dalla data di deposito del ricorso per separazione, nel mese di giugno 2020, fino al mese di maggio 2021, egli ha continuato a coabitare con la moglie e la figlia provvedendo a tutti i loro bisogni ed esigenze familiari;
rileva inoltre che, nella ricostruzione del credito vantato dalla in atto di precetto, non si è tenuto conto di accrediti CP_1 effettuati dall' sul conto corrente comune, nonché di Pt_1 ulteriori pagamenti dallo stesso effettuati per acquisti, utenze ed altro, ivi comprese le rate di un mutuo contratto dai coniugi.
Rileva ancora che la , fin dal mese di gennaio 2023 CP_1 fino all'agosto 2023 compreso, ha percepito nella sua interezza l'assegno familiare.
Chiedeva quindi, prospettate due ipotesi di calcolo tra le somme versate dall' e richieste dalla , “in via Pt_1 CP_1
2 preliminare sospendersi l'esecuzione a norma dell'articolo 624
c.p.c., perché concorrono gravi motivi;
in via pregiudiziale dichiararsi inefficace l'atto di precetto impugnato per la denunciata irregolarità della notifica e per
l'insussistenza del credito vantato;
nel merito comunque dichiararsi la inesistenza del credito vantato dalla sig.ra ; CP_1 per l'effetto accertarsi e dichiararsi il maggior credito maturato dal sig. nella somma di € 43.484,95 nell'ipotesi “I”, Pt_1 oppure nella somma di € 25.703,61 cosi come nella ipotesi “II”,
o in quella somma comunque ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'opposta formulando eccezioni preliminari e, contestato quanto asserito da controparte, chiedeva di:
“Rigettare la richiesta avanzata di sospensiva ex art 624 cpc …; rigettare la spiegata opposizione perché inammissibile ed improcedibile in forza delle eccezioni preliminari e di tutto quanto esposto in premessa ….. Rigettare altresì la domanda avanzata dal sig. relativa al riconoscimento del maggior Pt_1 credito maturato … con conferma in toto del credito vantato dalla sig.ra in atto di precetto notificato il 14 marzo CP_1
2024”.
Con provvedimento del 16.9.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da parte opponente.
All'udienza del 14 novembre 2024, i procuratori delle parti rappresentavano che, nelle more del procedimento, parte attrice aveva avviato un tentativo di mediazione e pertanto, concordemente, chiedevano un rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 30.1.2025, parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa formulati, mentre parte convenuta chiedeva che la causa venisse decisa insistendo nelle eccezioni preliminari formulate o, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze
3 avversarie, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori da lei formulati.
Con provvedimento dell'8.2.2025 il giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni ivi indicate e rinviava la causa all'udienza del 3.4.2025 per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., nella quale le parti, riportandosi ai rispettivi atti, chiedevano che la causa venisse decisa.
Motivi della decisione
Ritenuta preliminarmente la competenza del Giudice adito, in ordine alle eccezioni preliminari formulate dalle parti, queste vanno rigettate.
Quanto alla presunta irregolarità della notifica dell'atto di precetto, formulata da parte attrice, che sostiene avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo PEC, va rilevato che tale strumento è obbligatorio, secondo il disposto dell'art. 3 ter della L.53/1994 e succ. mod. ed integr., soltanto nell'ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi/registri riconosciuti ex lege per la ricerca degli indirizzi di PEC, il che non risulta nel caso in esame.
Altrettanto infondate sono le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta: quanto alla tardività dell'opposizione poiché, diversamente da quanto asserito dall'opposta,
l' contesta il contenuto dell'atto di precetto sia nell'an Pt_1 che nel quantum, e pertanto l'opposizione, ai sensi dell'art.615
C.p.c., risulta correttamente proposta nei termini di legge;
quanto alla mancanza di procura per genericità, non si rileva, dall'esame della stessa, alcuna irregolarità che possa determinarne la pretesa invalidità nel proporre e coltivare il giudizio odierno;
4 quanto, infine, al mancato esperimento preventivo della procedura di mediazione, tale irregolarità risulta sanata in corso di causa (vedasi verbale di udienza del 14.11.2024).
Ciò premesso, va quindi rilevato l'evidente principio dell'onere della prova incombente sull'attore, considerato quanto affermato dalla Cassazione in numerose sentenze, per le quali
“il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo un "prius" logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo" (Cass. civ. Sez. VI - 3,
16 luglio 2019, n. 19039 e, più di recente, sul punto, Cass., sez.
II civ., ord. 22.06.2022, n. 2015)”.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha provato di aver effettuato i pagamenti delle somme dovute per le causali di cui all'atto di precetto, non potendo i versamenti ed i pagamenti di cui all'elencazione contenuta in atto di citazione potersi imputare all'assolvimento dell'obbligo di cui al provvedimento giudiziale posto alla base della intimazione di cui all'atto di precetto, a nulla rilevando le eventuali diverse causali per le quali sono stati effettuati.
Nessuna rilevanza ha, peraltro, l'asserita autosufficienza economica raggiunta dalla in quanto la materia del CP_1 presente contendere ha ad oggetto diritti che non rientrano
5 nella disponibilità dei soggetti attivi e passivi della prestazione, e non può essere rimessa alla discrezionalità delle parti ma richiede, in presenza di fatti sopravvenuti, doversi ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (tra le altre, Cass., sez.
III,02.07.2019, n. 17689), così come avvenuto con l'ordinanza del 1.10.2023 resa dal Tribunale di Palermo (all.10 atto di citazione) a seguito della quale veniva meno l'obbligo per l' di versare quanto precedentemente stabilito in favore Pt_1 della;
non è pertanto possibile far risalire, come CP_1 preteso dall' , la cessazione del mantenimento disposto Pt_1 in favore della a far data dal suo asserito CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica.
L' , inoltre, espone di aver sostenuto in proprio le rate Pt_1 di mutuo relative ai finanziamenti accesi in comune (50%) con la finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione della CP_1 casa coniugale, sottacendo che, come si legge all'art.5 dell'accordo di separazione tra gli stessi intervenuto (all.1 comparsa di risposta): “Il sig. continuerà a Parte_1 pagare la quota parte di competenza della moglie (pari al 50%) del mutuo gravante sulla casa coniugale”; dall'esame degli atti la volontà delle parti appare far riferimento ad entrambi i finanziamenti accesi dalle parti e finalizzati all'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale.
Ancora, per quanto attiene alla percezione da parte della dell'intero importo dell'assegno unico per il periodo CP_1 gennaio/agosto 2023, va rilevato che l' ha sempre Pt_1 acconsentito acchè la moglie ne percepisse l'intero importo
(all.3 comparsa di risposta e verbale di udienza presidenziale
5.5.2023).
Per quanto attiene infine alla domanda, formulata da parte attrice per la prima volta nella sua memoria ex art.171 ter n°1
C.p.c., in ordine ad una pretesa occupazione sine titulo della
6 casa coniugale da parte della , questa non può trovare CP_1 accoglimento nel presente giudizio ma, semmai, il suo accertamento può essere richiesto in separato giudizio soggetto ad altro rito.
Conseguentemente, l'opposizione formulata da Parte_1 nei confronti di va rigettata e le relative
[...] Controparte_1 domande disattese.
In ordine alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dott. Roberto Lanza, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande tutte formulate da nei Parte_1 confronti di confermando in ogni sua parte Controparte_1
l'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che vengono Controparte_1 quantificate in complessivi Euro 3.397,00
(tremilatrecentonovantasette/00) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Palermo, il 14 aprile 2025
Il Giudice On.
Dott. Roberto Lanza
Il presente provvedimeto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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