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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/08/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri ConIGliere
Dott. Stefano Risolo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4212 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cf ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Mariarosaria Gaudino (cf e dall'avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luigi Tuccillo in Napoli alla San Tommaso d'Aquino n. 15.
Per le comunicazioni fax 081/7041412
Pec Email_1
Email_2
Appellante
E
nata in Polonia a [...] il [...] ( cf ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Luciarosa Buono ( cf ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Barano d'Ischia (NA), alla Via Regina Elena, n. 78.
Per le comunicazioni: pec Email_3
Appellata
NONCHE'
Avv. Cibelli Maria ( cf ), con studio in Pozzuoli (NA) alla Traversa Solfatara 11, C.F._5 nominata curatrice speciale della minore nata a [...] il [...] nel Persona_1 procedimento di divorzio contenzioso tra (padre) e (madre). Parte_1 Controparte_1
Per le comunicazioni: Email_4 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente all'atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste nello stesso formulate.
L'appellata ha insistito per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.3.2022 presso il Tribunale di Napoli, aveva premesso: Parte_1
-che in data aveva contratto matrimonio con nata a [...] il Controparte_1
27.05.1980;
-che da detta unione erano nati i figli: il 30.07.2000; il 17.08.2001; il 26.10.2004 e Per_2 Per_3 Per_4 il 19.11.2007; Per_1
-che per dissidi ed incomprensioni sorti durante la convivenza coniugale, le parti avevano depositato ricorso per la separazione personale consensuale;
- che la suddetta separazione era stata omologata dal Tribunale di Napoli in data 20.07.2021 con apposito decreto che aveva recepito gli accordi intervenuti tra le parti, disponendo tra l'altro: “ 1. i coniugi liberamente ed espressamente concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e In ordine al diritto di abitazione prevalente, le parti dichiarano Per_4 Per_1 che essendo ormai da circa due anni intervenuta separazione di fatto e che i figli hanno spontaneamente deciso di vivere presso il padre e presso la madre, di essere d'accordo affinchè ciascun minore Per_4 Per_1 conservi il diritto di abitazione prevalente presso il già indicato genitore e, quindi, con diritto di Per_4 abitazione prevalente presso il padre, in Barano d'Ischia alla Via Cufa n. 20/A, e presso la madre in Per_1
Barano d'Ischia alla Via G. Garibaldi 17. La IG.ra ha già provveduto a lasciare la residenza coniugale CP_1 da un paio di anni e si è trasferita ad abitare all'indirizzo innanzi indicato unitamente alla figlia ed al Per_1 maggiore;
3. I coniugi concordano che ciascun genitore potrà tenere i minori con sé quando vorrà, Per_2 previo congruo preavviso e tenuto conto delle eIGenze scolastiche e sociali degli stessi nonché delle proprie eIGenze lavorative ….; 4. La casa coniugale sita in Barano d'Ischia (NA) alla Via Cufa n. 20/A, di proprietà dei genitori del è stata già rilasciata da tempo da entrambi i separandi coniugi e la IG.ra ha già Pt_1 CP_1 provveduto a ritirare tutti gli arredi, le suppellettili e ogni accessorio di sua pertinenza;
5. Il IG. , Parte_1 atteso che i figli e sono ormai maggiorenni ed anche economicamente autosuffcienti, si Per_2 Per_3 obbliga a versare alla IG.ra , quale assegno di contributo al mantenimento per la figlia la CP_1 Per_1 somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00).
6. La IG.ra , atteso che, come già Controparte_1 detto, i figli e ono ormai maggiorenni ed anche economicamente autosuffcienti, si obbliga Per_2 Per_3
a versare al IG. quale assegno di contributo al mantenimento per il figlio , la somma mensile Pt_1 Per_4 di Euro 300,00 (trecento/00).
7. Le parti si obbligano a corrispondere reciprocamente gli assegni così come indicati, mediante idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno 05 di ciascun mese. Gli stessi dovranno essere rivalutati annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ST ….; 8. Le parti espressamente si obbligano reciprocamente, inoltre, a provvedere al pagamento del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N. e sportive dei figli e purché previamente concordate ed idoneamente documentate Per_4 Per_1
e comunque come previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto al riguardo dalla Presidenza del Tribunale di
Napoli ed il COA di Napoli;
9. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto fra gli stessi esistente e di non avere beni in comune;
10. Le parti dichiarano, altresì, che tali patti e condizioni sono immediatamente esecutivi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
”; - che dall'udienza presidenziale, tenutasi il 24.06.2021 in modalità cartolare, i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati senza riconciliarsi o riprendere la convivenza coniugale, per cui era da presumersi che tra le parti non potesse più ricostituirsi la comunione spirituale e materiale;
-che purtroppo, durante il periodo intercorso dalla separazione, i rapporti tra i coniugi si erano incrinati;
-che alla luce di quanto rappresentato era necessario procedere alla dichiarazione giudiziale di divorzio del matrimonio contratto tra e , confermandosi però i patti e le Parte_1 Controparte_1 condizioni già intervenute in sede di separazione personale consensuale, posto che nessuna circostanza nuova era intervenuta.
Tanto premesso, nel concludere aveva chiesto al Tribunale di: Parte_1
- pronunciare il divorzio del matrimonio contratto tra le parti il 29.01.2000;
- confermare, in ordine all'affidamento e all'abitazione prevalente dei figli, quanto già concordato tra le parti in sede di separazione personale consensuale;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
- confermare anche quanto concordato e stabilito tra i divorziandi coniugi in sede di separazione, con riguardo agli assegni di mantenimento per la prole, reciprocamente previsti;
-confermare anche quanto stabilito e confermato in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie.
Il si era infine opposto a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile da parte della , attesa Pt_1 CP_1
l'autosufficienza economica della medesima e la sua capacità lavorativa.
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si era costituita , la quale con la propria comparsa di costituzione e risposta aveva Controparte_1 aderito alla richiesta di formalizzazione del divorzio, mentre aveva contestato la avversa richiesta di addebito delle spese di giudizio nei suoi confronti, non configurandosi nel caso di specie alcuna ipotesi di soccombenza.
La aveva quindi concluso chiedendo: CP_1
- la conferma, in ordine all'affidamento e all'abitazione prevalente dei figli, di quanto già concordato tra le parti in sede di separazione personale consensuale, con particolare riferimento a quanto previsto circa l'affidamento alla madre della figlia minore Per_1
- la conferma delle condizioni economiche relative al mantenimento della prole ed al regime delle spese straordinarie;
- la pronuncia del divorzio tra le parti;
- l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 14.6.2022, alla quale la resistente non era comparsa, il Presidente aveva confermato quanto pattuito tra le parti in sede di separazione.
Si era successivamente costituta la ed aveva chiesto reiterarsi gli accordi di cui al decreto di omologa. CP_1
Nel corso del procedimento era emersa la volontà della minore di ripristinare i rapporti con il padre Per_1 da tempo interrotti, per cui erano stati predisposti degli incontri in spazi neutri tra il padre e la figlia. A seguito di quanto sopra il padre aveva tuttavia rifiutato di avere contatti con i servizi e di incontrare la figlia in uno spazio neutro, per cui - appreso che il veva anche rifiutato il suo consenso affinchè la figlia potesse Pt_1 partecipare ad una gita scolastica a causa del suo insufficiente rendimento scolastico - il Tribunale con provvedimento del 7/05/2024 aveva disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza n. 7267 del 19.7.24, aveva anzitutto accolto la domanda di divorzio in quanto fondata.
CP_ Inoltre detta dopo aver premesso che l'unica figlia ancora minore di età era aveva condiviso e Per_1 fatto proprie tutte le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento del 7/05/2024 che aveva disposto l'affido esclusivo della predetta alla madre.
Il Tribunale aveva poi confermato il contributo al mantenimento della minore a carico del padre già concordato in sede di separazione che, attesa la rivalutazione monetaria maturata per legge, era divenuto pari ad € 320,00 cui andavano aggiunte la rivalutazione istat e le spese straordinarie per il 50%.
Infine il primo giudice aveva stabilito che nulla doveva invece disporsi a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne e convivente con il padre, dal momento che dalla Per_4 relazione dei Servizi Sociali risultava che lo stesso aveva lasciato gli studi e lavorava nel settore edile.
Le spese di lite erano state integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1-la violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c. con l'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti rilevanti posti a base della decisione;
2-la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Orbene, a sostegno della prima doglianza il ha posto in evidenza che il Tribunale aveva deciso che Pt_1 nulla doveva disporsi a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , senza Per_4 porre in essere alcun tipo di istruttoria, ma basandosi esclusivamente su un inciso della relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 06.06.2023, ove era stato riferito che aveva lasciato la scuola per lavorare;
Per_4 quanto sopra, senza alcun reale riscontro presso un ipotetico datore di lavoro, senza alcuna indagine presso l'Istituto scolastico ed infine senza procedere all'ascolto di e dei suoi genitori sulla specifica Per_4 circostanza.
In ogni caso il giovane , così come risultava dal certificato dell'Istituto Tecnico E. Mattei di Casamicciola Per_4
Terme, frequentava lo stesso risultando iscritto al quarto anno del corso di Amministrazione finanza e marketing ed inoltre aveva frequentato tale istituto per gli anni scolastici di seguito indicati: 2018/2019;
2019-2020; 2020/2021; 2021-2022; 2022-2023.
Solo per l'anno 2023-2024 ( settembre 2023- giugno 2024) non aveva frequentato la scuola avendo Per_4 ricevuto una seconda bocciatura ed in ogni caso, trascorso un anno, aveva deciso di ritornare a scuola provvedendo all'iscrizione per l'anno 2024-2025. (cfr. certificato in atti con allegati versamenti).
A ciò aveva aggiunto l'appellante che durante il breve lasso di tempo in cui non era andato a scuola, Per_4 non era stato mai assunto neanche come apprendista, per cui non vi erano elementi dai quali poter desumere che egli fosse diventato economicamente autosufficiente.
In ordine poi al secondo motivo di gravame avente ad oggetto la lamentata violazione del disposto di cui all'all'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, il ha evidenziato che sia il ricorrente - padre - che la Pt_1 resistente - madre - avevano chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, che per quanto qui rileva prevedevano il mantenimento in favore della minore a carico del padre per l'importo di Per_1
€300,00 mensili ed il mantenimento di a carico della madre per il pari importo di euro 300,00 con Per_4 rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'appellante ha quindi sottolineato che il Tribunale di Napoli aveva adottato la decisione in esame, pur avendo la richiesto che fossero confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e quindi CP_1 che permanesse a suo carico l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 300,00 Per_4 mensili. La predetta difatti non aveva mai chiesto la revoca dell'assegno in favore del figlio , che del Per_4 resto non era affatto economicamente autosufficiente ed aveva la seria intenzione di riprendere gli studi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il ripristino dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie a carico della madre. Per_4
La si è costituita in giudizio e preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame in ragione CP_1 della genericità e della mancanza di specifiche censure nei motivi di appello.
Ancora l'appellata ha dedotto la legittimità della disposta modifica delle condizioni economiche di cui si tratta e, di conseguenza, l'insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione.
Ciò in quanto era pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessava automaticamente nel momento in cui il predetto aveva raggiunto una stabile autosufficienza economica, ovvero quando lo stesso non perseguiva seriamente il percorso formativo.
Il giudice inoltre anche d'ufficio poteva e doveva disporre la modifica o la cessazione dell'assegno di mantenimento, quando nel corso dell'istruttoria emergeva il venir meno dei presupposti fondanti l'obbligo di corresponsione. Ebbene, nel caso di specie dalla istruttoria esperita era emerso che non era più in Per_4 età scolare, non frequentava alcuna istituzione educativa e lavorava stabilmente nel settore edile.
La ha quindi concluso chiedendo: che venisse dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità CP_1 dell'appello proposto dal che la sentenza impugnata venisse confermata ed eventualmente che Pt_1 venisse chiesto alla controparte di documentare l'iscrizione scolastica del giovane . Per_5
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la curatrice, la quale ha evidenziato che la propria nomina, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, riguardava solo la minore mentre l'attuale appello era relativo al figlio Persona_1 maggiorenne , per cui nulla poteva dedurre. Per_4
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, all'esito della scadenza del termine per note questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso si deve anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, a sostegno della quale la ha argomentato in ordine alla genericità ed alla mancanza di specifiche censure nei motivi di CP_1 gravame.
Si deve quindi rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Orbene, all'esito di tali considerazioni ritiene questa Corte che la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo il Pt_1 compiutamente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Tanto rilevato si devono ora esaminare i motivi di gravame afferenti al merito, che questa Corte ritiene di poter esaminare congiuntamente avendo entrambi ad oggetto la decisione assunta dal primo giudice di revocare il mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Per_4
Ciò posto, è opportuno anzitutto ricordare che in sede di separazione consensuale le parti si erano accordate
- tra l'altro - nel senso che il i era obbligato a versare alla , quale contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 per la figlia la somma mensile di Euro 300,00, mentre la si era obbligata a versare al Per_1 CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento per il figlio , un assegno mensile di euro 300,00. Le suddette somme Per_4 dovevano essere rivalutate annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ST ed inoltre le parti espressamente si erano obbligate reciprocamente a provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli e come Per_4 Per_1 meglio specificate in sede di omologa.
Va ancora ricordato che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti nei rispettivi atti di costituzione e nelle successive note avevano espressamente richiesto la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione sopra riportate e quindi, tra le altre, di quella che qui rileva.
Orbene il Tribunale sulla scorta di quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data
06.06.2023, ove si riferiva tra l'altro che aveva lasciato la scuola e che lavorava nell'edilizia, ha ritenuto Per_4 che quest'ultimo avesse raggiunto l'indipendenza economica e che sussistessero quindi i presupposti per la revoca del mantenimento in favore del predetto.
Premesso quanto sopra, in ordine alla questione afferente al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne si deve anzitutto chiarire in via di principio che la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza. Ciò in quanto il ruolo di supporto dei genitori, che pur si modula diversamente al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce nella società e quindi nel mondo del lavoro in modo indipendente ed autonomo, o comunque quando avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, dovendosi nella specie applicare il principio della
“autoresponsabilità” in quanto il mantenimento da parte dei genitori non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Si deve ancora precisare che quando il figlio raggiunge la maggiore età, il diritto al mantenimento non è più automatico, ma è rimesso alla valutazione del caso concreto.
Spetta difatti a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza ( ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento ), l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi contestate, anche attraverso presunzioni semplici ( cfr. Cass. Ord. n. 12121/2025).
Il giudice è quindi chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del genitore. Quanto sopra tenendo conto e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale come si è detto ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate (cfr.
Cass. n. 17947/23).
Va inoltre chiarito che, se si tratta di un figlio “neomaggiorenne” che sta proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, tale circostanza è già idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Diversamente, per il "figlio adulto" la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa (cfr. Cass sent. n 26875/2023 ).
Tanto rilevato si deve a questo punto evidenziare, quanto al caso concreto, che il mantenimento del giovane era stato già posto a carico della in sede di omologa della separazione, quando il predetto Per_4 CP_1 era ancora minorenne.
Con la proposizione da parte del el ricorso volto ad ottenere il divorzio, quest'ultimo ha chiesto - tra Pt_1
l'altro - la conferma degli accordi economici stabiliti in sede di separazione e quindi (tra questi) dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , che all'epoca era ancora minorenne. Per_4
Nel corso del giudizio di primo grado è divenuto maggiorenne e con la sentenza gravata in questa Per_4 sede, sulla scorta di quanto emerso dalla menzionata relazione dei SS, l'assegno di cui si tratta è stato revocato.
Orbene, si deve a questo punto sottolineare che alcuna contestazione vi è stata da parte della in CP_1 ordine alla richiesta del di confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che Pt_1 Per_4 anche una volta raggiunta la maggiore età da parte di quest'ultimo la resistente ha concluso negli stessi termini.
Si deve ancora evidenziare che la revoca dell'assegno di cui si tratta, più che da una iniziativa di ufficio avrebbe dovuto scaturire dalla domanda dell'interessata e cioè della , sulla quale gravava l'onere CP_1 della prova dei relativi presupposti.
Tanto rilevato, ritiene comunque questa Corte che vada attribuito valore preminente al merito della vicenda.
Si deve difatti considerare sul punto che è appena ventenne e può quindi ritenersi “neomaggiorenne”, Per_4 che attualmente sta proseguendo il percorso di studi superiori ( cfr la documentazione allegata dal Pt_1
e che tali circostanze sono già idonee a fondare il suo diritto al mantenimento.
A ciò deve aggiungersi per completezza che dagli atti in alcun modo emerge per quanto tempo abbia Per_4 lavorato, se per l'attività nell'edilizia di cui si è detto il predetto abbia avuto un contratto e di che tipo, quante erano le ore di lavoro e se e come sia stato retribuito.
In sostanza, non risulta acquisito alcun elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi Per_4 un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica da parte sua. Del resto, non ogni attività lavorativa è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'appello deve ritenersi fondato e va quindi accolto, per cui la sentenza di primo grado deve essere riformata ponendo a carico della madre l'assegno di mantenimento in favore del figlio oltre rivalutazione istat e spese generali al 50%. Per_4
Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che in ragione della materia di cui si tratta ed in specie delle questioni esaminate debba trovare conferma la compensazione delle stesse tra le parti, già disposta dal giudice di prime cure. Per le stesse ragioni si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per intero anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
7267/24 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata pone a carico della CP_1
l'assegno di mantenimento in favore del figlio , come stabilito in sede di omologa per l'importo di Per_4 euro 300,00 mensili con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Conferma nel resto.
- compensa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi.
Napoli, c.c. del 9.7.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri ConIGliere
Dott. Stefano Risolo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4212 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cf ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Mariarosaria Gaudino (cf e dall'avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luigi Tuccillo in Napoli alla San Tommaso d'Aquino n. 15.
Per le comunicazioni fax 081/7041412
Pec Email_1
Email_2
Appellante
E
nata in Polonia a [...] il [...] ( cf ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Luciarosa Buono ( cf ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Barano d'Ischia (NA), alla Via Regina Elena, n. 78.
Per le comunicazioni: pec Email_3
Appellata
NONCHE'
Avv. Cibelli Maria ( cf ), con studio in Pozzuoli (NA) alla Traversa Solfatara 11, C.F._5 nominata curatrice speciale della minore nata a [...] il [...] nel Persona_1 procedimento di divorzio contenzioso tra (padre) e (madre). Parte_1 Controparte_1
Per le comunicazioni: Email_4 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente all'atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste nello stesso formulate.
L'appellata ha insistito per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.3.2022 presso il Tribunale di Napoli, aveva premesso: Parte_1
-che in data aveva contratto matrimonio con nata a [...] il Controparte_1
27.05.1980;
-che da detta unione erano nati i figli: il 30.07.2000; il 17.08.2001; il 26.10.2004 e Per_2 Per_3 Per_4 il 19.11.2007; Per_1
-che per dissidi ed incomprensioni sorti durante la convivenza coniugale, le parti avevano depositato ricorso per la separazione personale consensuale;
- che la suddetta separazione era stata omologata dal Tribunale di Napoli in data 20.07.2021 con apposito decreto che aveva recepito gli accordi intervenuti tra le parti, disponendo tra l'altro: “ 1. i coniugi liberamente ed espressamente concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e In ordine al diritto di abitazione prevalente, le parti dichiarano Per_4 Per_1 che essendo ormai da circa due anni intervenuta separazione di fatto e che i figli hanno spontaneamente deciso di vivere presso il padre e presso la madre, di essere d'accordo affinchè ciascun minore Per_4 Per_1 conservi il diritto di abitazione prevalente presso il già indicato genitore e, quindi, con diritto di Per_4 abitazione prevalente presso il padre, in Barano d'Ischia alla Via Cufa n. 20/A, e presso la madre in Per_1
Barano d'Ischia alla Via G. Garibaldi 17. La IG.ra ha già provveduto a lasciare la residenza coniugale CP_1 da un paio di anni e si è trasferita ad abitare all'indirizzo innanzi indicato unitamente alla figlia ed al Per_1 maggiore;
3. I coniugi concordano che ciascun genitore potrà tenere i minori con sé quando vorrà, Per_2 previo congruo preavviso e tenuto conto delle eIGenze scolastiche e sociali degli stessi nonché delle proprie eIGenze lavorative ….; 4. La casa coniugale sita in Barano d'Ischia (NA) alla Via Cufa n. 20/A, di proprietà dei genitori del è stata già rilasciata da tempo da entrambi i separandi coniugi e la IG.ra ha già Pt_1 CP_1 provveduto a ritirare tutti gli arredi, le suppellettili e ogni accessorio di sua pertinenza;
5. Il IG. , Parte_1 atteso che i figli e sono ormai maggiorenni ed anche economicamente autosuffcienti, si Per_2 Per_3 obbliga a versare alla IG.ra , quale assegno di contributo al mantenimento per la figlia la CP_1 Per_1 somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00).
6. La IG.ra , atteso che, come già Controparte_1 detto, i figli e ono ormai maggiorenni ed anche economicamente autosuffcienti, si obbliga Per_2 Per_3
a versare al IG. quale assegno di contributo al mantenimento per il figlio , la somma mensile Pt_1 Per_4 di Euro 300,00 (trecento/00).
7. Le parti si obbligano a corrispondere reciprocamente gli assegni così come indicati, mediante idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno 05 di ciascun mese. Gli stessi dovranno essere rivalutati annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ST ….; 8. Le parti espressamente si obbligano reciprocamente, inoltre, a provvedere al pagamento del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N. e sportive dei figli e purché previamente concordate ed idoneamente documentate Per_4 Per_1
e comunque come previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto al riguardo dalla Presidenza del Tribunale di
Napoli ed il COA di Napoli;
9. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto fra gli stessi esistente e di non avere beni in comune;
10. Le parti dichiarano, altresì, che tali patti e condizioni sono immediatamente esecutivi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
”; - che dall'udienza presidenziale, tenutasi il 24.06.2021 in modalità cartolare, i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati senza riconciliarsi o riprendere la convivenza coniugale, per cui era da presumersi che tra le parti non potesse più ricostituirsi la comunione spirituale e materiale;
-che purtroppo, durante il periodo intercorso dalla separazione, i rapporti tra i coniugi si erano incrinati;
-che alla luce di quanto rappresentato era necessario procedere alla dichiarazione giudiziale di divorzio del matrimonio contratto tra e , confermandosi però i patti e le Parte_1 Controparte_1 condizioni già intervenute in sede di separazione personale consensuale, posto che nessuna circostanza nuova era intervenuta.
Tanto premesso, nel concludere aveva chiesto al Tribunale di: Parte_1
- pronunciare il divorzio del matrimonio contratto tra le parti il 29.01.2000;
- confermare, in ordine all'affidamento e all'abitazione prevalente dei figli, quanto già concordato tra le parti in sede di separazione personale consensuale;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
- confermare anche quanto concordato e stabilito tra i divorziandi coniugi in sede di separazione, con riguardo agli assegni di mantenimento per la prole, reciprocamente previsti;
-confermare anche quanto stabilito e confermato in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie.
Il si era infine opposto a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile da parte della , attesa Pt_1 CP_1
l'autosufficienza economica della medesima e la sua capacità lavorativa.
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si era costituita , la quale con la propria comparsa di costituzione e risposta aveva Controparte_1 aderito alla richiesta di formalizzazione del divorzio, mentre aveva contestato la avversa richiesta di addebito delle spese di giudizio nei suoi confronti, non configurandosi nel caso di specie alcuna ipotesi di soccombenza.
La aveva quindi concluso chiedendo: CP_1
- la conferma, in ordine all'affidamento e all'abitazione prevalente dei figli, di quanto già concordato tra le parti in sede di separazione personale consensuale, con particolare riferimento a quanto previsto circa l'affidamento alla madre della figlia minore Per_1
- la conferma delle condizioni economiche relative al mantenimento della prole ed al regime delle spese straordinarie;
- la pronuncia del divorzio tra le parti;
- l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 14.6.2022, alla quale la resistente non era comparsa, il Presidente aveva confermato quanto pattuito tra le parti in sede di separazione.
Si era successivamente costituta la ed aveva chiesto reiterarsi gli accordi di cui al decreto di omologa. CP_1
Nel corso del procedimento era emersa la volontà della minore di ripristinare i rapporti con il padre Per_1 da tempo interrotti, per cui erano stati predisposti degli incontri in spazi neutri tra il padre e la figlia. A seguito di quanto sopra il padre aveva tuttavia rifiutato di avere contatti con i servizi e di incontrare la figlia in uno spazio neutro, per cui - appreso che il veva anche rifiutato il suo consenso affinchè la figlia potesse Pt_1 partecipare ad una gita scolastica a causa del suo insufficiente rendimento scolastico - il Tribunale con provvedimento del 7/05/2024 aveva disposto l'affido esclusivo della minore alla madre.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza n. 7267 del 19.7.24, aveva anzitutto accolto la domanda di divorzio in quanto fondata.
CP_ Inoltre detta dopo aver premesso che l'unica figlia ancora minore di età era aveva condiviso e Per_1 fatto proprie tutte le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento del 7/05/2024 che aveva disposto l'affido esclusivo della predetta alla madre.
Il Tribunale aveva poi confermato il contributo al mantenimento della minore a carico del padre già concordato in sede di separazione che, attesa la rivalutazione monetaria maturata per legge, era divenuto pari ad € 320,00 cui andavano aggiunte la rivalutazione istat e le spese straordinarie per il 50%.
Infine il primo giudice aveva stabilito che nulla doveva invece disporsi a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne e convivente con il padre, dal momento che dalla Per_4 relazione dei Servizi Sociali risultava che lo stesso aveva lasciato gli studi e lavorava nel settore edile.
Le spese di lite erano state integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1-la violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c. con l'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti rilevanti posti a base della decisione;
2-la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Orbene, a sostegno della prima doglianza il ha posto in evidenza che il Tribunale aveva deciso che Pt_1 nulla doveva disporsi a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , senza Per_4 porre in essere alcun tipo di istruttoria, ma basandosi esclusivamente su un inciso della relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 06.06.2023, ove era stato riferito che aveva lasciato la scuola per lavorare;
Per_4 quanto sopra, senza alcun reale riscontro presso un ipotetico datore di lavoro, senza alcuna indagine presso l'Istituto scolastico ed infine senza procedere all'ascolto di e dei suoi genitori sulla specifica Per_4 circostanza.
In ogni caso il giovane , così come risultava dal certificato dell'Istituto Tecnico E. Mattei di Casamicciola Per_4
Terme, frequentava lo stesso risultando iscritto al quarto anno del corso di Amministrazione finanza e marketing ed inoltre aveva frequentato tale istituto per gli anni scolastici di seguito indicati: 2018/2019;
2019-2020; 2020/2021; 2021-2022; 2022-2023.
Solo per l'anno 2023-2024 ( settembre 2023- giugno 2024) non aveva frequentato la scuola avendo Per_4 ricevuto una seconda bocciatura ed in ogni caso, trascorso un anno, aveva deciso di ritornare a scuola provvedendo all'iscrizione per l'anno 2024-2025. (cfr. certificato in atti con allegati versamenti).
A ciò aveva aggiunto l'appellante che durante il breve lasso di tempo in cui non era andato a scuola, Per_4 non era stato mai assunto neanche come apprendista, per cui non vi erano elementi dai quali poter desumere che egli fosse diventato economicamente autosufficiente.
In ordine poi al secondo motivo di gravame avente ad oggetto la lamentata violazione del disposto di cui all'all'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, il ha evidenziato che sia il ricorrente - padre - che la Pt_1 resistente - madre - avevano chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, che per quanto qui rileva prevedevano il mantenimento in favore della minore a carico del padre per l'importo di Per_1
€300,00 mensili ed il mantenimento di a carico della madre per il pari importo di euro 300,00 con Per_4 rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'appellante ha quindi sottolineato che il Tribunale di Napoli aveva adottato la decisione in esame, pur avendo la richiesto che fossero confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e quindi CP_1 che permanesse a suo carico l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 300,00 Per_4 mensili. La predetta difatti non aveva mai chiesto la revoca dell'assegno in favore del figlio , che del Per_4 resto non era affatto economicamente autosufficiente ed aveva la seria intenzione di riprendere gli studi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il ripristino dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie a carico della madre. Per_4
La si è costituita in giudizio e preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame in ragione CP_1 della genericità e della mancanza di specifiche censure nei motivi di appello.
Ancora l'appellata ha dedotto la legittimità della disposta modifica delle condizioni economiche di cui si tratta e, di conseguenza, l'insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione.
Ciò in quanto era pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessava automaticamente nel momento in cui il predetto aveva raggiunto una stabile autosufficienza economica, ovvero quando lo stesso non perseguiva seriamente il percorso formativo.
Il giudice inoltre anche d'ufficio poteva e doveva disporre la modifica o la cessazione dell'assegno di mantenimento, quando nel corso dell'istruttoria emergeva il venir meno dei presupposti fondanti l'obbligo di corresponsione. Ebbene, nel caso di specie dalla istruttoria esperita era emerso che non era più in Per_4 età scolare, non frequentava alcuna istituzione educativa e lavorava stabilmente nel settore edile.
La ha quindi concluso chiedendo: che venisse dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità CP_1 dell'appello proposto dal che la sentenza impugnata venisse confermata ed eventualmente che Pt_1 venisse chiesto alla controparte di documentare l'iscrizione scolastica del giovane . Per_5
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la curatrice, la quale ha evidenziato che la propria nomina, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, riguardava solo la minore mentre l'attuale appello era relativo al figlio Persona_1 maggiorenne , per cui nulla poteva dedurre. Per_4
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, all'esito della scadenza del termine per note questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso si deve anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, a sostegno della quale la ha argomentato in ordine alla genericità ed alla mancanza di specifiche censure nei motivi di CP_1 gravame.
Si deve quindi rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Orbene, all'esito di tali considerazioni ritiene questa Corte che la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo il Pt_1 compiutamente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Tanto rilevato si devono ora esaminare i motivi di gravame afferenti al merito, che questa Corte ritiene di poter esaminare congiuntamente avendo entrambi ad oggetto la decisione assunta dal primo giudice di revocare il mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Per_4
Ciò posto, è opportuno anzitutto ricordare che in sede di separazione consensuale le parti si erano accordate
- tra l'altro - nel senso che il i era obbligato a versare alla , quale contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 per la figlia la somma mensile di Euro 300,00, mentre la si era obbligata a versare al Per_1 CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento per il figlio , un assegno mensile di euro 300,00. Le suddette somme Per_4 dovevano essere rivalutate annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ST ed inoltre le parti espressamente si erano obbligate reciprocamente a provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli e come Per_4 Per_1 meglio specificate in sede di omologa.
Va ancora ricordato che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti nei rispettivi atti di costituzione e nelle successive note avevano espressamente richiesto la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione sopra riportate e quindi, tra le altre, di quella che qui rileva.
Orbene il Tribunale sulla scorta di quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data
06.06.2023, ove si riferiva tra l'altro che aveva lasciato la scuola e che lavorava nell'edilizia, ha ritenuto Per_4 che quest'ultimo avesse raggiunto l'indipendenza economica e che sussistessero quindi i presupposti per la revoca del mantenimento in favore del predetto.
Premesso quanto sopra, in ordine alla questione afferente al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne si deve anzitutto chiarire in via di principio che la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza. Ciò in quanto il ruolo di supporto dei genitori, che pur si modula diversamente al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce nella società e quindi nel mondo del lavoro in modo indipendente ed autonomo, o comunque quando avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, dovendosi nella specie applicare il principio della
“autoresponsabilità” in quanto il mantenimento da parte dei genitori non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Si deve ancora precisare che quando il figlio raggiunge la maggiore età, il diritto al mantenimento non è più automatico, ma è rimesso alla valutazione del caso concreto.
Spetta difatti a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza ( ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento ), l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi contestate, anche attraverso presunzioni semplici ( cfr. Cass. Ord. n. 12121/2025).
Il giudice è quindi chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del genitore. Quanto sopra tenendo conto e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale come si è detto ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate (cfr.
Cass. n. 17947/23).
Va inoltre chiarito che, se si tratta di un figlio “neomaggiorenne” che sta proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, tale circostanza è già idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Diversamente, per il "figlio adulto" la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa è particolarmente rigorosa (cfr. Cass sent. n 26875/2023 ).
Tanto rilevato si deve a questo punto evidenziare, quanto al caso concreto, che il mantenimento del giovane era stato già posto a carico della in sede di omologa della separazione, quando il predetto Per_4 CP_1 era ancora minorenne.
Con la proposizione da parte del el ricorso volto ad ottenere il divorzio, quest'ultimo ha chiesto - tra Pt_1
l'altro - la conferma degli accordi economici stabiliti in sede di separazione e quindi (tra questi) dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , che all'epoca era ancora minorenne. Per_4
Nel corso del giudizio di primo grado è divenuto maggiorenne e con la sentenza gravata in questa Per_4 sede, sulla scorta di quanto emerso dalla menzionata relazione dei SS, l'assegno di cui si tratta è stato revocato.
Orbene, si deve a questo punto sottolineare che alcuna contestazione vi è stata da parte della in CP_1 ordine alla richiesta del di confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che Pt_1 Per_4 anche una volta raggiunta la maggiore età da parte di quest'ultimo la resistente ha concluso negli stessi termini.
Si deve ancora evidenziare che la revoca dell'assegno di cui si tratta, più che da una iniziativa di ufficio avrebbe dovuto scaturire dalla domanda dell'interessata e cioè della , sulla quale gravava l'onere CP_1 della prova dei relativi presupposti.
Tanto rilevato, ritiene comunque questa Corte che vada attribuito valore preminente al merito della vicenda.
Si deve difatti considerare sul punto che è appena ventenne e può quindi ritenersi “neomaggiorenne”, Per_4 che attualmente sta proseguendo il percorso di studi superiori ( cfr la documentazione allegata dal Pt_1
e che tali circostanze sono già idonee a fondare il suo diritto al mantenimento.
A ciò deve aggiungersi per completezza che dagli atti in alcun modo emerge per quanto tempo abbia Per_4 lavorato, se per l'attività nell'edilizia di cui si è detto il predetto abbia avuto un contratto e di che tipo, quante erano le ore di lavoro e se e come sia stato retribuito.
In sostanza, non risulta acquisito alcun elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi Per_4 un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica da parte sua. Del resto, non ogni attività lavorativa è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'appello deve ritenersi fondato e va quindi accolto, per cui la sentenza di primo grado deve essere riformata ponendo a carico della madre l'assegno di mantenimento in favore del figlio oltre rivalutazione istat e spese generali al 50%. Per_4
Quanto alle spese di lite, ritiene questa Corte che in ragione della materia di cui si tratta ed in specie delle questioni esaminate debba trovare conferma la compensazione delle stesse tra le parti, già disposta dal giudice di prime cure. Per le stesse ragioni si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per intero anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
7267/24 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata pone a carico della CP_1
l'assegno di mantenimento in favore del figlio , come stabilito in sede di omologa per l'importo di Per_4 euro 300,00 mensili con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Conferma nel resto.
- compensa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi.
Napoli, c.c. del 9.7.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)