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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6347 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] CF Parte_1
e residente a [...], C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Gattuso ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio, sito in Castellammare di Stabia, alla Via Annunziatella, n.23, giusta procura allegata al fascicolo telematico
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: che l' , con comunicazione prot. 5100.08/10/2024.0816853 CP_1 CP_1 dell'08.10.2024, contestava a il rapporto di lavoro dalla stessa Parte_1 intrattenuto con la società ABBINGERC srl, per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.; che, in tale comunicazione, l'Ente affermava che, in seguito all'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022000269/DDL del 20.04.2022, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dalla ricorrente per il periodo dal 2.03.2020 al 4.02.2022 con la detta società ABBINGERC srl;
che, invero, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 2515/2024 del 5.04.2024 pronunciava l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione recante n. 2022000269/T01 del 20.04.2022, con contestuale dichiarazione della regolarità del rapporto di lavoro di e completa estinzione del Parte_1 procedimento sanzionatorio;
che, pertanto, il provvedimento di disconoscimento doveva ritenersi nullo, essendo stato annullato l'atto prodromico, ossia il verbale ispettivo n. 2022000269/T01 del 20.04.2022. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. 5100.08/10/2024.0816853 impugnato;
vittoria di spese e compensi professionali con CP_1 attribuzione.”
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, non avendo l' impugnato la CP_1 sentenza, con cui era stato annullato il verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro della odierna ricorrente. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** In punto di fatto va rilevato che, con sentenza n. 2515/2024 del 5.4.2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, passata in giudicato, è stato acclarato, in via definitiva, l' annullamento del verbale di accertamento del 20.04.2022 redatto nei confronti della società Abbingerc srl che aveva disconosciuto la regolarità del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e ( anche ) l' attuale ricorrente ( accoglie l'opposizione e per l'effetto dispone l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione recante n. 2022000269/T01 del 20.04.2022 con contestuale dichiarazione della regolarità dei rapporti di lavoro sopra indicati e completa estinzione del procedimento sanzionatorio). In conseguenza della statuizione predetta, il ricorso deve essere accolto. Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che non è stato emesso dall' alcun atto amministrativo di annullamento del CP_1 provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, impugnato con il presente giudizio, comunicato con missiva dell'8.10.2024, emessa in epoca addirittura successiva alla pronuncia resa dal Tribunale di Napoli - di cui si è innanzi detto, allorché era già evidente la infondatezza della pretesa dell' costringendo la parte a proporre il presente giudizio. CP_1 Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezion o deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1 2.697, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione all' avv. Luigi Gattuso. Si comunichi. Torre Annunziata, 30.6.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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