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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola di Francesco - Presidente - dott. Federica Abiuso - Giudice rel- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., e 473 bis.51 c.p.c. n. RG 3179/2024 promosso con ricorso depositato da (c.f. ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giampietro Berti,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio del procuratore nominato in Rovigo, Via Mazzini, 30
RICORRENTI visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“ I figli (C.F.: ) e (C.F.: Persona_1 C.F._3 Persona_2
) verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione C.F._4
presso la residenza della madre sita a Rovigo (RO) in via Giotto n. 71, Lettera A;
il Sig.
[...]
Per_ Per_ potrà vedere e stare con i figli ed con le seguenti modalità: due fine settimana Parte_1
(alternati) al mese, dal venerdì alle ore 17:00 circa alla domenica alle 16:00;ogni settimana il padre trascorrerà con i bambini due pomeriggi a settimana, individuati nelle giornate di martedì e giovedì (quando il padre non trascorrerà il fine settimana con i bambini) e di lunedì e mercoledì
(quando il padre, invece, trascorrerà il fine settimana con i figli), dalle ore 17:30, con pernottamento presso l'abitazione paterna (madre e padre si alterneranno nell'accompagnare i figli presso l'abitazione paterna, nel massimo rispetto del benessere psicofisico e dei bisogni dei bambini, per poi portarli a scuola la mattina seguente, salvo esigenze particolari dei genitori da concordare preventivamente); durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno, il sig. Parte_1
1 potrà trascorrere con i bambini sette giorni, alternando con la madre il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e l'ultimo dell'anno; il padre, inoltre, potrà trascorrere due giorni con i bambini durante le festività pasquali, alternando con la sig.ra i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
Pt_2
durante le vacanze estive - da concordare preventivamente tra i genitori e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno - il padre potrà tenere presso di sé i figli per due settimane, anche non consecutive, garantendo un quotidiano aggiornamento telefonico alla madre (in occasione del quale la stessa potrà parlare direttamente con i bambini) e tenendo sempre conto dei bisogni e
Per_ Per_ delle esigenze di e anche la madre dovrà garantire un quotidiano aggiornamento telefonico al padre (in occasione del quale lo stesso potrà parlare direttamente con i figli) trascorreranno le vacanze estive con la sig.ra le ulteriori festività religiose o civili più Pt_2
importanti dovranno essere trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
il calendario delle visite del padre sarà, in ogni caso, suscettibile di modifiche e variazioni dettate dalle esigenze dei figli minori e/o dei genitori e tali variazioni saranno, direttamente, concordate tra gli stessi;
i sig.ri e dovranno comunicare ogni variazione del recapito telefonico e della Pt_2 Parte_1
residenza e, comunque, gli eventuali spostamenti in altre località - che esulino dalla gita "fuori porta" in giornata avendo con sé i minori;
il padre e la madre si impegnano a mantenere e proseguire l'educazione sino ad ora impartita;
il Sig. entro il giorno 20 di ogni mese, si Parte_1
Per_ obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_2
Per_ ed mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN:
[...] la somma di: • € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, la cui regolamentazione per praticità viene riportata qui di seguito: 1) SPESE MEDICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter; oltre a quanto disciplinato con Protocollo adottato dal Tribunale di
Padova, i ricorrenti convengono di suddividere al 50% anche le spese relative alla mensa scolastica e al doposcuola, specificando che le stesse sono da considerarsi spese che richiedono il preventivo accordo;
i ricorrenti, in considerazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, concordano fin d'ora che l'assegno di mantenimento verrà ridotto ad € 250,00 mensili complessivi non appena la sig.ra otterrà un'occupazione lavorativa stabile a tempo Parte_2 pieno con stipendio netto mensile di almeno € 1.000,00; il pagamento delle spese straordinarie avverrà entro il giorno 20 del mese successivo rispetto all'anticipazione delle predette spese e, quindi, alla trasmissione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le sostiene;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che le propone dovrà darne comunicazione per iscritto (tramite e-mail, PEC, whatsapp, sms,..) all'altro genitore, il quale potrà manifestare il proprio motivato dissenso entro quindici giorni;
in difetto di risposta entro tale termine la spesa si intenderà approvata;
10.l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra i ricorrenti prestano comunque fin d'ora il reciproco consenso (qualora Parte_2
ve ne fosse necessità) al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio e di analoghi documenti (es. documento d'identità) per i figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-8-2024 genitori di Parte_1 Parte_2
Per_
e nati rispettivamente il 29.1.2015 e il 26.9.2027, hanno chiesto all'intestato Persona_2
tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sui predetti minori, nati dall'unione di fatto cessata nell'anno 2022.
Con ordinanza dell'8.10.2024, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la convivenza è cessata;
pertanto non essendo le stesse legate da un vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra enunciato, sia conforme alla legge e Per_ Per_ Per_ risponda all'interesse dei figli minori e e adeguato a garantire accesso allo stesso ad
3 una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da e ex art. 337-bis e ss. c.c. e 38 Parte_1 Parte_2
disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, così provvede:
RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 22.10.2024
Si comunichi.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola di Francesco - Presidente - dott. Federica Abiuso - Giudice rel- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., e 473 bis.51 c.p.c. n. RG 3179/2024 promosso con ricorso depositato da (c.f. ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giampietro Berti,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio del procuratore nominato in Rovigo, Via Mazzini, 30
RICORRENTI visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“ I figli (C.F.: ) e (C.F.: Persona_1 C.F._3 Persona_2
) verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione C.F._4
presso la residenza della madre sita a Rovigo (RO) in via Giotto n. 71, Lettera A;
il Sig.
[...]
Per_ Per_ potrà vedere e stare con i figli ed con le seguenti modalità: due fine settimana Parte_1
(alternati) al mese, dal venerdì alle ore 17:00 circa alla domenica alle 16:00;ogni settimana il padre trascorrerà con i bambini due pomeriggi a settimana, individuati nelle giornate di martedì e giovedì (quando il padre non trascorrerà il fine settimana con i bambini) e di lunedì e mercoledì
(quando il padre, invece, trascorrerà il fine settimana con i figli), dalle ore 17:30, con pernottamento presso l'abitazione paterna (madre e padre si alterneranno nell'accompagnare i figli presso l'abitazione paterna, nel massimo rispetto del benessere psicofisico e dei bisogni dei bambini, per poi portarli a scuola la mattina seguente, salvo esigenze particolari dei genitori da concordare preventivamente); durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno, il sig. Parte_1
1 potrà trascorrere con i bambini sette giorni, alternando con la madre il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e l'ultimo dell'anno; il padre, inoltre, potrà trascorrere due giorni con i bambini durante le festività pasquali, alternando con la sig.ra i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
Pt_2
durante le vacanze estive - da concordare preventivamente tra i genitori e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno - il padre potrà tenere presso di sé i figli per due settimane, anche non consecutive, garantendo un quotidiano aggiornamento telefonico alla madre (in occasione del quale la stessa potrà parlare direttamente con i bambini) e tenendo sempre conto dei bisogni e
Per_ Per_ delle esigenze di e anche la madre dovrà garantire un quotidiano aggiornamento telefonico al padre (in occasione del quale lo stesso potrà parlare direttamente con i figli) trascorreranno le vacanze estive con la sig.ra le ulteriori festività religiose o civili più Pt_2
importanti dovranno essere trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
il calendario delle visite del padre sarà, in ogni caso, suscettibile di modifiche e variazioni dettate dalle esigenze dei figli minori e/o dei genitori e tali variazioni saranno, direttamente, concordate tra gli stessi;
i sig.ri e dovranno comunicare ogni variazione del recapito telefonico e della Pt_2 Parte_1
residenza e, comunque, gli eventuali spostamenti in altre località - che esulino dalla gita "fuori porta" in giornata avendo con sé i minori;
il padre e la madre si impegnano a mantenere e proseguire l'educazione sino ad ora impartita;
il Sig. entro il giorno 20 di ogni mese, si Parte_1
Per_ obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_2
Per_ ed mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN:
[...] la somma di: • € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, la cui regolamentazione per praticità viene riportata qui di seguito: 1) SPESE MEDICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter; oltre a quanto disciplinato con Protocollo adottato dal Tribunale di
Padova, i ricorrenti convengono di suddividere al 50% anche le spese relative alla mensa scolastica e al doposcuola, specificando che le stesse sono da considerarsi spese che richiedono il preventivo accordo;
i ricorrenti, in considerazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, concordano fin d'ora che l'assegno di mantenimento verrà ridotto ad € 250,00 mensili complessivi non appena la sig.ra otterrà un'occupazione lavorativa stabile a tempo Parte_2 pieno con stipendio netto mensile di almeno € 1.000,00; il pagamento delle spese straordinarie avverrà entro il giorno 20 del mese successivo rispetto all'anticipazione delle predette spese e, quindi, alla trasmissione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le sostiene;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che le propone dovrà darne comunicazione per iscritto (tramite e-mail, PEC, whatsapp, sms,..) all'altro genitore, il quale potrà manifestare il proprio motivato dissenso entro quindici giorni;
in difetto di risposta entro tale termine la spesa si intenderà approvata;
10.l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra i ricorrenti prestano comunque fin d'ora il reciproco consenso (qualora Parte_2
ve ne fosse necessità) al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio e di analoghi documenti (es. documento d'identità) per i figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-8-2024 genitori di Parte_1 Parte_2
Per_
e nati rispettivamente il 29.1.2015 e il 26.9.2027, hanno chiesto all'intestato Persona_2
tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sui predetti minori, nati dall'unione di fatto cessata nell'anno 2022.
Con ordinanza dell'8.10.2024, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la convivenza è cessata;
pertanto non essendo le stesse legate da un vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra enunciato, sia conforme alla legge e Per_ Per_ Per_ risponda all'interesse dei figli minori e e adeguato a garantire accesso allo stesso ad
3 una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da e ex art. 337-bis e ss. c.c. e 38 Parte_1 Parte_2
disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 10 dicembre 2012, così provvede:
RECEPISCE le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni, da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo il 22.10.2024
Si comunichi.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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