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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2403/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIA CRISTINA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“1) In data 01.08.1993 in Quartu Sant'Elena, Loc. Flumini, i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario e fissavano la loro residenza coniugale in Quartu Sant'Elena nella via delle Fresie
n.7;
2) Dall'unione matrimoniale nascevano due figli: , il 24.12.1993 a Cagliari, e , il Per_1 Per_2
19.10.1998 a Cagliari;
3) Con decreto emesso in data 12.07.2002 il Tribunale Ordinario di Cagliari omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti nanti l'intestato Tribunale del 13.06.2002;
4) Con sentenza n°3213/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari in Camera di Consiglio in data
11.11.2014, corretta il 25.11.2014, nella procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente e contraddistinta con il n°9287/2015, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra gli odierni ricorrenti in Quartu
Sant'Elena, Loc. Flumini, in data 01.08.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena al n°93, parte II, Serie A, anno 1993;
5) Con la medesima sentenza, passata in giudicato per mancata opposizione, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, l'intestato Tribunale disponeva, al punto 5), che il signor dovesse corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli , Pt_1 Per_2
minorenne, e , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_1
euro 775,00, pari a euro 387,50 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre del 2015. Si
stabiliva, inoltre, che entrambi i genitori avrebbero contribuito, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie mediche, per l'istruzione e sportive, documentate, dei figli, da concordarsi previamente;
Pag. 2 a 4 6) Con ricorso datato 14.04.2016 gli ex coniugi, congiuntamente, chiedevano che le condizioni di divorzio venissero parzialmente modificate. Si chiedeva, infatti, che, avendo la figlia maggiorenne raggiunta l'indipendenza economica, nel punto 5) della sentenza di divorzio venisse espunta la parte in cui veniva stabilito che il signor ovesse versare l'importo mensile di euro 387,50 a titolo Pt_1
di contributo per il mantenimento della medesima e la parte in cui veniva posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di sostenere le spese straordinarie della stessa
Parte_3
7) Con decreto emesso nella procedura V.G. contraddistinta con il n°8831/16 in data 11.04.2017, in calce al verbale di udienza, il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, provvedeva in conformità alle richieste formulate congiuntamente dagli ex coniugi di cui al precedente punto e revocava quindi il contributo per il mantenimento della figlia posto a carico del padre;
Per_1
8) Recentemente si è verificato un ulteriore mutamento riguardante, stavolta, la situazione del figlio
. Quest'ultimo, infatti, nel mese di marzo del 2024 si è trasferito in PO (è iscritto all'AIRE Per_2
dal dicembre del 2024) e ha un'occupazione stabile dal 7 ottobre 2024 dalla quale percepisce uno stipendio che gli consente di autosostentarsi, come da busta paga che si produce;
9) Tale modifica rende pertanto necessaria l'adozione di un provvedimento di revoca dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, provvedimento che con il presente atto i ricorrenti chiedono venga emesso con decorrenza dal mese di marzo del 2025. Si chiede, quindi, che nel punto
5) della sentenza di divorzio venga espunta la parte in cui viene stabilito che il signor ebba Pt_1
versare l'importo mensile di euro 387,50 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
e la parte in cui viene posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di sostenere le spese straordinarie dello stesso Parte_4
Tutto ciò premesso i signori e , rappresentati e difesi come sopra, Parte_1 Parte_2
RICORRONO
Pag. 3 a 4 affinché l'Ill.mo Tribunale voglia, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza di divorzio del Tribunale di Cagliari n°3213/2014, emessa in Camera di Consiglio l'11.11.2014, corretta il
25.11.2014, passata in giudicato per mancata impugnazione e già parzialmente modificata con decreto dell'11.04.2017
DISPORRE la revoca del contributo per il mantenimento posto a carico del signor Parte_1
in favore del figlio e, per l'effetto Parte_4
DISPORRE che il signor non debba corrispondere alcunché a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio , con decorrenza dal mese di marzo del 2025. Per_2
Con compensazione integrale delle spese del giudizio.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
che devono essere omologati. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a modifica di quanto disposto con sentenza n. 3213/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari il
11/11/2014, già modificata con decreto del medesimo Tribunale in data 11/04/2017 nel procedimento
RG 8831/2016,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16/05/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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