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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25083 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia NO
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._2
Francesca NN (C.F. ), C.F._3
- attrice –
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Egidio Mammone
(C.F. , Vincenzo Gambardella (C.F. C.F._4
e Giuseppe Fratto (C.F. ), C.F._5 C.F._6
- convenuta – oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per : «si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi Parte_1
rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione»; per «Voglia l'Ill.mo Giudice, Controparte_1
disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così
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1 provvedere: accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo all'odierna concludente e, conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice per l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario e i paventati danni»;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra , in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia NO , adiva l'intestato Tribunale al fine di Persona_1
fare accertare la responsabilità dell' Controparte_1
per l'omessa diagnosi sulla NO del “tumore di
[...] Persona_1
Wils”, che aveva comportato un “sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro da 4 cm a 7 cm” e un ritardo di due anni nell'esecuzione dell'intervento chirurgico;
per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla NO (“maggior danno rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico- sportivo” e da essa attrice (“danno morale ed esistenziale riflesso”) in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
2. L'attrice esponeva, quindi, quanto segue: che, in data 17.05.2015, aveva condotto la figlia NO , interessata da una Persona_1
sintomatologia dolorosa addominale e da febbre elevata, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Zagarolo, ove i sanitari avevano diagnosticato una “appendicite acuta”; che, pertanto, la NO era stata trasferita presso l'ED San Camillo Forlanini di Roma;
che in detto ultimo nosocomio i sanitari, dopo avere visitato la paziente, avevano relazionato
“(…) la bambina è stata studiata successivamente mediante ecografia
CEUS che ha permesso di escludere la presenza di una formazione vascolarizzata confermando i fenomeni flogistici già descritti … Stante la normalizzazione del quadro clinico, la bambina veniva dimessa in buone
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2 condizioni generali, con nuovo controllo ecografico da effettuarsi in data
31.05 in dimissione protetta alle ore 11.00”; che, al contrario, era evidente che la “cisti” fosse vascolarizzata e, probabilmente, il convincimento che non lo fosse, aveva tratto in “errore” i sanitari curanti che non avevano adottato alcun trattamento chirurgico, limitandosi a trattare i “fenomeni flogistici-supportativi” con antibioticoterapia;
che, ancorché il ragionamento fosse stato circoscritto a una “cisti complessa”, sarebbe stato doveroso chiarire il quadro istologico della neoformazione;
che, diversamente, i sanitari, non avendo riscontrato più febbre e sintomi addominali, avevano disposto la dimissione della paziente;
che, a seguito del decorso “di due anni di benessere” (sino al giugno 2017), il pediatra di famiglia aveva dato indicazione all'attrice di fare eseguire nuovamente gli esami alla NO;
che, pertanto, la NO era stata condotta presso il
Policlinico Umberto I ove, all'esito degli esami, i sanitari avevano formulato la corretta diagnosi di “tumore di Wils”; che alla NO _1
, a guarigione clinica avvenuta, erano residuati postumi permanenti
[...]
così descritti nella relazione medico-legale del consulente di parte: “il tumore di LM o nefroblastoma, è un tumore maligno di origine embrionaria che deriva dall'abbozzo dei reni. Può svilupparsi più frequentemente su un rene (monolaterale) o su entrambi (bilaterale) caratteristico dell'età pediatrica. La diagnosi di nefroblastoma avviene quasi sempre attraverso la diagnosi per immagine (ecografia, TAC, RMN).
In 7 casi su 10 il tumore insorge in pazienti di età inferiore a 5 anni.
L'elaborazione di approcci multidisciplinari con chemio terapia pre e post operatoria ha permesso di migliorarne le possibilità di cura, ottenendo una sopravvivenza dell'80-90%. E' pacifico che il tumore era presente agli accertamenti eseguiti nel 2015 presso l'ospedale ” dove la CP_1
massa fu misurata in circa 4 cm di diametro. La massa asportata nel 2017 misurava circa 7 cm. I solerti consulenti amici di controparte mi faranno cortesemente sapere che il rene, in ogni caso, andava incontro ad
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3 asportazione e, dunque, non c'è maggior danno. Contro tale osservazione
è possibile citare preliminarmente l'ordinanza 7260/2019 della
Cassazione Civile, che si allega per la consultazione. Se la diagnosi è tardiva il paziente va risarcito. Come detto in precedenza, statisticamente la sopravvivenza dei soggetti affetti da tumore di LM è dell'80-90%. Il primo approccio clinico presso l'ospedale “S. Camillo” in Roma è del
17/05/2015. L'intervento di nefrectomia è stato effettuato in data
24/07/2017. Il ritardo dell'intervento ha prodotto un sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro longitudinale.
E', peraltro, evidente che la terapia di tale patologia non può essere che chirurgica. L'intervento doveva essere eseguito se la diagnosi fosse stata posta correttamente nel 2015. Il maggior danno risarcibile è rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico-sportivo, con danno morale ed esistenziale riflesso per i familiari. L'ordinanza prima citata chiarisce perfettamente le problematiche relative al ritardo di diagnosi”; che, stante l'inadempimento dei sanitari del era Controparte_1
stata avviata nei confronti della convenuta la procedura di mediazione, poi conclusasi negativamente;
che, pertanto, l'attrice era stata costretta ad avviare il presente giudizio al fine di fare accertare la responsabilità della convenuta per le conseguenze pregiudizievoli subite da CP_2
essa stessa attrice e dalla figlia NO a causa e in conseguenza dell'omessa diagnosi della patologia tumorale.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 20.6.2023, si costituiva in giudizio l' deducendo: la Controparte_1
correttezza diagnostica atteso che nel maggio 2015, all'esito degli esami ecografici eseguiti sulla NO, la formazione cistica non era vascolarizzata;
che, infatti, quanto precisato aveva trovato conferma, fra l'altro, nella circostanza che per oltre due anni, sino all'anno 2017, la NO aveva goduto di buone condizioni di salute senza alcuna
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4 manifestazione di dolore addominale e/o di febbre;
che, in ogni caso, anche volendo aderire alla tesi attorea, secondo cui la cisti fosse vascolarizzata già nell'anno 2015 e che, conseguentemente, fosse necessario il trattamento chirurgico, gli esiti sarebbero stati, comunque, quelli di un intervento di nefrectomia identico a quello successivamente eseguito presso il Policlinico Umberto;
che, pertanto, anche nell'ipotesi di una diagnosi tempestiva, la NO avrebbe ugualmente dovuto _1
sopportare la perdita del rene, con identici effetti di quelli residuati due anni dopo;
che, quindi, alcun errore ovvero omissione avrebbero potuto essere addebitati alla convenuta;
che, inoltre, i danni lamentati CP_2
da parte attrice, oltre a essere formulati in maniera del tutto generica, erano risultati insussistenti e, in ogni caso, non provati, con conseguente rigetto della domanda attorea.
4. Con decreto del 3.7.2023 il decidente, all'esito delle verifiche preliminari, confermava la data di udienza indicata in citazione, disponendone la trattazione scritta.
5. All'udienza del 11.10.2023 il decidente, ritenuto necessario dover disporre la Ctu medico-legale, nominava i consulenti tecnici d'ufficio - assegnando i quesiti - e rinviava la causa per il giuramento e per la fissazione del calendario delle operazioni peritali;
all'udienza del
22.11.2023 il decidente, verificato il compiuto giuramento da parte dei
Ctu, fissava il calendario delle operazioni peritali e rinviava la causa per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio; successivamente era depositata la Ctu medico-legale e all'udienza del 5.6.2024 il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni;
con decreto del 3.12.2024 il decidente, a rettifica della precedente ordinanza, dovendo applicare l'art. 189 Cpc trattandosi di procedimento soggetto al rito della legge Cartabia, riteneva che l'udienza già fissata per il giorno 18.12.2024 potesse essere adoperata dalle Parti per gli adempimenti di cui all'art. 189 n. 1) Cpc e fissava la successiva
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5 udienza del 27.3.2025 per la decisione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
all'udienza del 18.12.2024 il decidente, lette le note depositate dalle parti, confermava l'udienza già fissata per la decisione.
6. All'udienza del 27.3.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
8. Preliminarmente, si deve disporre lo stralcio delle memorie ex art.183, comma VI, Cpc depositate da parte attrice rispettivamente il 19.7.2023 e il 13.9.2023 in quanto irrituali, risultando il presente procedimento soggetto al rito Cartabia.
9. Quanto al merito della domanda risarcitoria, nel presente giudizio la sig.ra , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla Parte_1
figlia NO , ha chiesto l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione della responsabilità dell' Controparte_1
per l'omessa diagnosi sulla NO del “tumore di
[...] Persona_1
Wils”, che aveva comportato un “sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro da 4 cm a 7 cm” oltre che un ritardo di due anni nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di nefrectomia;
per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla NO (“maggior danno rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico-sportivo” e da essa attrice (“danno morale ed esistenziale riflesso”) in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
10. Deve, innanzitutto, premettersi, quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della Struttura sanitaria, che per giurisprudenza consolidata il danno subito dal paziente costituisca un
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6 rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura, la quale compie scelte e organizza autonomamente le risorse materiali e umane di cui deve necessariamente dotarsi per potere adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti. Quindi, nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la Struttura sanitaria si avvale ovvero di cui consente l'operatività intramuraria, la concorrente responsabilità di quest'ultima con il medico deriva - quale soggetto tenuto alla complessiva gestione e organizzazione dell'impresa sanitaria - anche dal non avere esercitato un adeguato e preventivo controllo sulla preparazione professionale dei medici che lavorano (a qualsiasi titolo) come suoi ausiliari;
e, infatti, la Struttura sanitaria
(pubblica ovvero privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente quali l'utilizzo della sala chirurgica,
l'assistenza pre e post operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo; tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la Struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente dei danni (da questo patiti) per fatto proprio, ex art. 1218 Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della , ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 Cc, CP_2
ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (v.
Cass. n. 16720/2012 e Cass. n. 7768/2016); resta poi irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della Struttura sanitaria, in quanto lo stesso è, comunque, considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (v. Cass. n. 18610/2015).
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7 11. Premessi i principi sull'onere probatorio, quanto al merito della domanda occorre rilevare come la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
in data 17.5.2015 la NO , stante la comparsa di Persona_1
febbre elevata e dolore addominale, era stata condotta presso il pronto soccorso dell'ED di Zagarolo, ove i sanitari avevano posto la posta la diagnosi di sospetta appendicite acuta;
la NO era stata trasferita, quindi, per una consulenza chirurgica all'ED ove, alle CP_1
ore 23.50 dello stesso giorno, era stata ricoverata presso il reparto di chirurgia e urologia pediatrica con la diagnosi di “sospetta massa renale”; all'ingresso del P.S. dell'ED , la NO si era CP_1
presentata con “…febbre 38,3°… addome trattabile con dolenzia diffusa, senza resistenza peritoneale …”; i sanitari avevano eseguito, quindi, un'ecografia addominale che aveva evidenziato “… formazione solida renale destra di circa 4 cm di diametro, strutturata da iperecogenicità … in prima ipotesi di pertinenza renale e/o surrenale … Indicata prosecuzione diagnostica con metodiche di 2 livello, TC o RMN…”; il 18.5.2015, gli esami avevano evidenziato elementi di GO (globuli bianchi 20.730, neutrofili 16.400, proteina C reattiva 11,05 (vn 1 mg/dl); il 24.5.2015, a seguito di terapia antibiotica, le condizioni generali erano migliorate, la febbre era scomparsa e gli indici di GO si erano ridotti;
i sanitari avevano eseguito un'ecografia con contrasto CEUS (Contrast Enhanced
Ultra Sound) che aveva documentato la netta riduzione della raccolta al polo inferiore del rene destro;
i sanitari avevano posto, quindi, l'ipotesi diagnostica di ”…cisti renale complicata, con rottura contenuta, sanguinamento sottocapsulare contiguo in fase di organizzazione e riassorbimento...”; il 27.5.2015 la NO era stata dimessa in buone condizioni generali e con indicazione di continuare la terapia antibiotica in atto (augmentin) sino al nuovo controllo e di eseguire un nuovo esame ecografico CEUS il 31.5.2015 in regime di dimissione protetta;
il
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8 31.5.2015, alla visita di controllo, era emersa una significativa riduzione degli indici di GO (globuli bianchi 12.610, neutrofili 8.250, proteina C reattiva 0,62 vn 1 mg/dl) ed era stata eseguita l'ecografia CEUS con contrasto programmata, che aveva escluso la presenza di una formazione vascolarizzata, confermando la riduzione a 2,4 cm della formazione precedentemente segnalata all'esame ecografico eseguito il 24.5.2015; nel referto era stato indicato “…si consiglia rivalutazione clinica e controllo ecografico con contrasto e Risonanza Magnetica tra 1 mese…”; non risulta agli atti che i controlli richiesti, da eseguirsi dopo 1 mese dalla dimissione dall'ED al fine di valutare l'evoluzione del CP_1
quadro clinico, (controllo ecografico con contrasto e RMN), siano stati eseguiti;
dalla dimissione avevano fatto seguito due anni di relativo benessere con saltuari episodi di dolore addominale (secondo anche quanto allegato da parte attrice); nell'anno 2017 la NO era stata sottoposta, presso il reparto di pediatria del Policlinico Umberto I, ad esami e all'esito degli stessi era emersa la presenza del tumore di LM nel rene destro;
il 24.7.2017 la NO era stata sottoposta, quindi, all'intervento di nefrectomia destra, senza esiti (v. documentazione medica e Ctu).
12. Dunque, premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta occorre tenere CP_2
conto degli esiti della consulenza tecnica medico-legale redatta nel presente giudizio dal dott. (specialista in medicina legale) e Persona_2
dal prof. (specialista in chirurgia e urologia). Persona_3
In particolare, i Ctu, visitata la NO, hanno accertato che “l'esame obiettivo d , oggi quindicenne, ha mostrato la normale crescita e _1
la presenza di una cicatrice addominale ben consolidata, esito della nefrectomia destra eseguita 7 anni fa, con normale funzione del rene sinistro… in conclusione, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere
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9 una diagnosi precoce di Tumore di LM al momento del ricovero il 17
Maggio 2015 presso la Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'AL
[...]
. In particolare, l'evoluzione clinica delle due aree a contenuto CP_1
liquido e non vascolarizzate diagnosticate nel rene destro dalle ecografie eseguite (con e senza mezzo di contrasto) presso l'ED San Camillo,
è stata caratterizzata da una progressiva riduzione delle dimensioni nelle ecografie eseguite nella settimana di ricovero della raccolta inferiore da 4 cm il 17 maggio 2015 a 2,4 cm il 31 maggio 2015. Questo andamento clinico supporta la diagnosi ecografica di “…cisti renale destra complicata, con rottura contenuta, sanguinamento sottocapsulare contiguo in fase di organizzazione e riassorbimento … con assenza di vascolarizzazione al mezzo di contrasto…”. Va ricordato che nelle tre ecografie eseguite (di cui 2 con contrasto), non si è mai riscontrata la presenza di flusso ematico all'interno della cisti. Ipotizzare una lesione neoplastica di 2 cm da iniziale tumore di LM non vascolarizzata è difficile da sostenere, considerandone la caratteristica velocità di crescita della neoplasia. In ogni caso, il controllo ecografico con contrasto o con
RMN a distanza di 1 mese avrebbe consentito di porre un eventuale sospetto diagnostico precoce di tumore di LM ed eventuali approfondimenti diagnostici non invasivi o bioptici. Ma ciò non fu fatto per i suddetti motivi che andranno eventualmente valutati al di fuori della responsabilità dei sanitari” (v. Ctu pag. 31-32).
Dunque, relativamente ai quesiti posti dal giudicante, i Ctu hanno condivisibilmente e con accurata precisione risposto e accertato:
a) quanto alla diagnosi che “la formulazione della diagnosi fu corretta e tempestiva. In 24 ore il quadro clinico di “Cisti renale complicata da sanguinamento” fu diagnosticato e la terapia antibiotica introdotta”;
b) quanto al quesito se l'intervento di nefrectomia fosse stato eseguito con ritardo (il 24.7.2017) rispetto a una diagnosi correttamente formulata,
i Ctu hanno accertato che “l'intervento di nefrectomia effettuato in data
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10 24.7.2017 non è correlabile con il quadro clinico del 2015. Infatti, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere la diagnosi precoce di
Tumore di LM al momento del ricovero il 17 Maggio 2015 presso
Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'ED . Nella CP_1
documentazione presentata dalla parte attrice non è presente la cartella clinica del ricovero nel 2017 presso il Policlinico Umberto I, quindi non è possibile conoscere il dettaglio dell'intervento eseguito nel 2017. Tuttavia, il dato biologico del comportamento del Tumore di LM, rende improbabile che i due eventi siano correlabili;
c) quanto alla scelta del trattamento che “la scelta del trattamento conservativo, in presenza delle due raccolte ematiche nel rene destro, con somministrazione di terapia antibiotica, fu corretta e coerente con le linee guida dell'epoca. È bene ricordare che l'intervento di nefrectomia effettuato in data 24.7.2017 non è correlabile con il quadro clinico del
2015, in base ai dati disponibili nella documentazione clinica presentata.
Infatti, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere la diagnosi precoce di Tumore di LM al momento del ricovero il 17 Maggio 2015 presso la
Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'AL . Inoltre, nella CP_1
documentazione presentata dalla parte Attrice non è presente la cartella clinica del ricovero nel 2017 presso il Policlinico Umberto I, quindi non è possibile conoscere il dettaglio dell'intervento eseguito nel 2017. Da ciò si deduce che la stessa parte attrice ritenga che i due quadri clinici (2015 e
2017) siano indipendenti. Inoltre, il comportamento biologico del Tumore di LM, con la sua rapida crescita, rende improbabile che i due eventi siano correlabili. Infatti, i tempi di raddoppio del tumore di LM possono essere stimati in 11, 12 e 13 giorni per i primi tre raddoppi dalla diagnosi, successivamente le stime del tasso di raddoppio della crescita del tumore di LM variano tra i 17 e 40 giorni”;
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11 d) quanto all'esecuzione del trattamento che “l'iter diagnostico e il trattamento eseguito durante il ricovero nel 2015 fu condotto in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla Scienza medica, in relazione alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale al tempo del fatto. Nel 2015 non vi erano elementi per sospettare e sostenere la presenza di un tumore renale, in particolare il tumore di LM, per l'assenza della vascolarizzazione all'interno delle due cisti del rene destro (evidenziata dalle ecografie allora eseguite) e per la rapida riduzione delle dimensioni delle due cisti renali nel rene destro, dopo somministrazione di terapia antibiotica. Pertanto, non vi erano elementi per indicare la nefrectomia destra nel 2015”;
e) quanto ai postumi i Ctu hanno ribadito che “premesso che i trattamenti eseguiti nel 2015 e nel 2017 furono corretti e conformi alle linee guida dell'epoca possiamo affermare che non sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”;
f) quanto, infine, al danno biologico i Ctu hanno concluso accertando che
“non essendovi stato maggior danno, non esiste danno biologico. Il ritardo dell'esecuzione dell'intervento non è dovuto a responsabilità medica ed i motivi del ritardo diagnostico del tumore di LM andranno eventualmente valutati al di fuori della responsabilità dei sanitari” (v. Ctu pag. 32-35).
Inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice, dott.
NN, secondo il quale “…la diagnosi dell'ospedal CP_1
alla fine dopo quattro ecografie dell'addome completo e una Tc total body, fa riferimento ad una formazione rotondeggiante medio renale destro di circa 3-5 cm, diagnosi sposata dai consulenti di ufficio, che non hanno certamente avuto modo di prendere visione degli esami. Inoltre, la presenza di leucocitosi neutrofilia ha consigliato l'esecuzione di una terapia antibiotica che ha avuto i suoi effetti positivi in un'infezione non
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12 meglio identificata. Non vennero eseguiti altri esami né prescritta altra terapia. Il volume della massa diminuì così come vi fu un abbassamento della febbre, segni inequivocabili appunto di un'infezione…In data
06.06.2017 (da notare 2 anni dopo il ricovero a avvenuto nel CP_1
2015, nota CTU) la bambina venne trasportata presso il Policlinico
Umberto I°, dove, a seguito di ecografia dell'apparato urinario e Tc torace addome e pelvi, venne posta diagnosi di "Tumore di LM" e quindi sottoposta ad intervento di "Nefrourectomia destra … non riusciamo a comprendere la diversa impostazione diagnostica tra i due ricoveri”, i Ctu hanno risposto e ulteriormente chiarito che “la possibilità della presenza del tumore di LM fu presa in considerazione già in Pronto Soccorso, durante il ricovero presso i dal 17 al 27 Maggio 2015, vista CP_1
l'età della bambina, 5 anni e la presenza di una massa nel rene destro.
Questa ipotesi fu poi esclusa per le caratteristiche cliniche della massa, che si riduceva di volume durante il ricovero progressivamente, sia con il riassorbimento della componente ematica della massa renale, sia con l'effetto della terapia antibiotica. Per la corretta diagnosi furono eseguite ripetute ecografie addominali, una TC del cranio, dell'addome e del torace. I risultati non supportavano il sospetto della presenza del tumore di LM. La diagnostica effettuata durante il ricovero fu invece adeguata a porre la diagnosi di “Cisti renale complicata da sanguinamento e infezione” e a escludere la presenza del tumore di LM. Per maggior sicurezza venne programmata in dimissione protetta, dopo un mese dalla dimissione, la visita di controllo con l'esecuzione di esami ematochimici e strumentali. In tale occasione, si documentò la significativa riduzione degli indici di GO, e con un'ecografia CEUS con contrasto si escluse la presenza di una formazione vascolarizzata (sospetta neoplasia), confermando la riduzione a 2,4 cm della massa non vascolarizzata, segnalata all'esame ecografico eseguito il 24 Maggio 2015 prima della dimissione. Il referto della visita di controllo concludeva con: “…si
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13 consiglia rivalutazione clinica e controllo ecografico con contrasto e
Risonanza Magnetica tra 1 mese…”. Questa indicazione non venne mai seguita, a causa di lunghe attese nel Sistema Sanitario Nazionale, come riferito dalla RE d in corso di CTU. Dalla dimissione seguirono _1
due anni di benessere della NO , con saltuari Persona_1
episodi di dolore addominale. Per tale motivo, il Pediatra curante inviò la IOe presso la Pediatria del Policlinico Umberto I a Roma dove, dagli esami eseguiti, si riscontrò la presenza del tumore di LM nel rene destro. Correttamente, il 24/7/2017 la IO , di 7 anni all'epoca _1
dei fatti, venne sottoposta all'intervento di nefrectomia destra, senza esiti. Per quanto ora esposto non è condivisibile, l'affermazione del Dr
NN nelle note critiche contro deduttive alla bozza di CTU: “…Non riusciamo a comprendere la diversa impostazione diagnostica tra i due ricoveri. E' evidente comunque che presso l'ospedale " è CP_1
stato commesso un errore diagnostico e terapeutico…”. Il dott.
NN tralascia il dato che la “diversa impostazione diagnostica” avvenne 2 anni dopo (24/7/2017) e che i controlli prescritti alla dimissione da non furono effettuati. A supporto dell'importanza delle CP_1
caratteristiche temporali nello sviluppo del tumore di LM, nella letteratura scientifica è nota la rapidità dello sviluppo del tumore di
LM. In particolare, il tasso di crescita delle neoplasie in genere è misurato come tempo di raddoppio delle dimensioni del tumore. Nel caso del tumore di LM il tempo di raddoppio delle dimensioni misurate alla diagnosi può esseredi 11, 12 e 13 giorni per i primi tre raddoppi dalla diagnosi, vale a dire che nei primi 36 giorni dalla diagnosi, le dimensioni del tumore possono aumentare di 6 volte. Successivamente i tempi di raddoppio si stimano in 17-40 giorni. È evidente che se il tumore di LM fosse stato già presente nel Maggio 2015, quando la bambina venne dimessa, nel Luglio 2017 avrebbe raggiunto dimensioni mostruose,
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14 avendo raddoppiato le proprie dimensioni 30 volte. Ciò è molto poco probabile, e va dimostrato” (v. Ctu pag. 37-39).
Ulteriormente, quanto all'osservazione del Ctp di parte attrice, secondo il quale “non si comprende come sia stata effettuata dagli ausiliari del magistrato, la diagnosi riportata in assenza degli esami di competenza radiologica effettuati presso il ". Molto verosimilmente, i Ctu CP_1
si sono fidati ciecamente di quanto riportato dai colleghi radiologi del
"San Camillo…", il Collegio ha risposto che alle operazioni peritali “erano presenti il dotto (per la parte attrice), la dott.ssa Persona_4
medico legale, il dott. direttore Persona_5 Persona_6
della radiologia e il dott direttore della chirurgia pediatrica Persona_7
del (per la parte convenuta). Si è discusso il caso con CP_1
particolare attenzione agli esami diagnostici radiologici eseguiti, documentati dai referti. Non è emersa la necessità di chiedere la presenza di un CTU Radiologo e di richiedere le immagini. I referti radiologici erano chiari e coerenti con un'evoluzione clinica benigna. Va rilevato che il dott. NN non ha depositato le immagini, né le depositò dopo l'incontro per le operazioni peritali della CTU. È evidente che, se le immagini fossero state depositate. sarebbero state esaminate. I referti erano presenti nella cartella clinica e non vi fu dubbio che non fossero corrispondenti alla realtà” (v. Ctu pag. 40).
13. Dunque, esaminati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio, il decidente deve rilevare, innanzitutto, il perfetto allineamento dei Ctu nominati dott. e prof. alle prescrizioni Per_2 Per_3
di cui all'art.15 della legge 24 del 2017; l'aver il legislatore imposto, infatti, la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tener in conto
«l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, la massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-
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15 scientifici riversati al processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse;
il decidente, rileva altresì la chiarezza, la completezza, la coerenza e l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio
– rimasta, peraltro, priva di seria confutazione – per cui evidenzia di condividerne integralmente gli esiti e le conclusioni.
14. Quindi, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato: a) che i sanitari dell'ED San Camillo Forlanini abbiano compiuto la corretta diagnosi di “cisti renale complicata da sanguinamento” e che abbiano adottato il corretto trattamento terapeutico (“terapia antibiotica”); b) che l'intervento di nefrectomia effettuato in data 24.7.2017 non sia correlabile con il quadro clinico della paziente alla data del ricovero presso l'ED (luglio 2015); infatti, deve al detto riguardo CP_1
evidenziarsi che non sussistano elementi clinici o radiografici che possano far ritenere che già nell'anno 2015 i sanitari avrebbero potuto (e dovuto) diagnosticare il tumore di LM.
Per tutte le ragioni esposte la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere rigettata in quanto infondata.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, difficoltà media vista la complessità del caso), del numero e dell'importanza delle questioni trattate e delle fasi svolte.
16. Le spese di Ctu, redatta nel presente giudizio, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
- Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni ulteriore deduzione ed eccezione - così provvede:
1) rigetta la domanda la domanda di parte attrice;
_____________________________________________________________________
16 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio, come liquidata in atti, a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 11.4.2025.
Il Presidente
Alberto Cisterna
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17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25083 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia NO
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._2
Francesca NN (C.F. ), C.F._3
- attrice –
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Egidio Mammone
(C.F. , Vincenzo Gambardella (C.F. C.F._4
e Giuseppe Fratto (C.F. ), C.F._5 C.F._6
- convenuta – oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per : «si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi Parte_1
rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione»; per «Voglia l'Ill.mo Giudice, Controparte_1
disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così
_____________________________________________________________________
1 provvedere: accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo all'odierna concludente e, conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice per l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario e i paventati danni»;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra , in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia NO , adiva l'intestato Tribunale al fine di Persona_1
fare accertare la responsabilità dell' Controparte_1
per l'omessa diagnosi sulla NO del “tumore di
[...] Persona_1
Wils”, che aveva comportato un “sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro da 4 cm a 7 cm” e un ritardo di due anni nell'esecuzione dell'intervento chirurgico;
per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla NO (“maggior danno rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico- sportivo” e da essa attrice (“danno morale ed esistenziale riflesso”) in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
2. L'attrice esponeva, quindi, quanto segue: che, in data 17.05.2015, aveva condotto la figlia NO , interessata da una Persona_1
sintomatologia dolorosa addominale e da febbre elevata, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Zagarolo, ove i sanitari avevano diagnosticato una “appendicite acuta”; che, pertanto, la NO era stata trasferita presso l'ED San Camillo Forlanini di Roma;
che in detto ultimo nosocomio i sanitari, dopo avere visitato la paziente, avevano relazionato
“(…) la bambina è stata studiata successivamente mediante ecografia
CEUS che ha permesso di escludere la presenza di una formazione vascolarizzata confermando i fenomeni flogistici già descritti … Stante la normalizzazione del quadro clinico, la bambina veniva dimessa in buone
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2 condizioni generali, con nuovo controllo ecografico da effettuarsi in data
31.05 in dimissione protetta alle ore 11.00”; che, al contrario, era evidente che la “cisti” fosse vascolarizzata e, probabilmente, il convincimento che non lo fosse, aveva tratto in “errore” i sanitari curanti che non avevano adottato alcun trattamento chirurgico, limitandosi a trattare i “fenomeni flogistici-supportativi” con antibioticoterapia;
che, ancorché il ragionamento fosse stato circoscritto a una “cisti complessa”, sarebbe stato doveroso chiarire il quadro istologico della neoformazione;
che, diversamente, i sanitari, non avendo riscontrato più febbre e sintomi addominali, avevano disposto la dimissione della paziente;
che, a seguito del decorso “di due anni di benessere” (sino al giugno 2017), il pediatra di famiglia aveva dato indicazione all'attrice di fare eseguire nuovamente gli esami alla NO;
che, pertanto, la NO era stata condotta presso il
Policlinico Umberto I ove, all'esito degli esami, i sanitari avevano formulato la corretta diagnosi di “tumore di Wils”; che alla NO _1
, a guarigione clinica avvenuta, erano residuati postumi permanenti
[...]
così descritti nella relazione medico-legale del consulente di parte: “il tumore di LM o nefroblastoma, è un tumore maligno di origine embrionaria che deriva dall'abbozzo dei reni. Può svilupparsi più frequentemente su un rene (monolaterale) o su entrambi (bilaterale) caratteristico dell'età pediatrica. La diagnosi di nefroblastoma avviene quasi sempre attraverso la diagnosi per immagine (ecografia, TAC, RMN).
In 7 casi su 10 il tumore insorge in pazienti di età inferiore a 5 anni.
L'elaborazione di approcci multidisciplinari con chemio terapia pre e post operatoria ha permesso di migliorarne le possibilità di cura, ottenendo una sopravvivenza dell'80-90%. E' pacifico che il tumore era presente agli accertamenti eseguiti nel 2015 presso l'ospedale ” dove la CP_1
massa fu misurata in circa 4 cm di diametro. La massa asportata nel 2017 misurava circa 7 cm. I solerti consulenti amici di controparte mi faranno cortesemente sapere che il rene, in ogni caso, andava incontro ad
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3 asportazione e, dunque, non c'è maggior danno. Contro tale osservazione
è possibile citare preliminarmente l'ordinanza 7260/2019 della
Cassazione Civile, che si allega per la consultazione. Se la diagnosi è tardiva il paziente va risarcito. Come detto in precedenza, statisticamente la sopravvivenza dei soggetti affetti da tumore di LM è dell'80-90%. Il primo approccio clinico presso l'ospedale “S. Camillo” in Roma è del
17/05/2015. L'intervento di nefrectomia è stato effettuato in data
24/07/2017. Il ritardo dell'intervento ha prodotto un sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro longitudinale.
E', peraltro, evidente che la terapia di tale patologia non può essere che chirurgica. L'intervento doveva essere eseguito se la diagnosi fosse stata posta correttamente nel 2015. Il maggior danno risarcibile è rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico-sportivo, con danno morale ed esistenziale riflesso per i familiari. L'ordinanza prima citata chiarisce perfettamente le problematiche relative al ritardo di diagnosi”; che, stante l'inadempimento dei sanitari del era Controparte_1
stata avviata nei confronti della convenuta la procedura di mediazione, poi conclusasi negativamente;
che, pertanto, l'attrice era stata costretta ad avviare il presente giudizio al fine di fare accertare la responsabilità della convenuta per le conseguenze pregiudizievoli subite da CP_2
essa stessa attrice e dalla figlia NO a causa e in conseguenza dell'omessa diagnosi della patologia tumorale.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 20.6.2023, si costituiva in giudizio l' deducendo: la Controparte_1
correttezza diagnostica atteso che nel maggio 2015, all'esito degli esami ecografici eseguiti sulla NO, la formazione cistica non era vascolarizzata;
che, infatti, quanto precisato aveva trovato conferma, fra l'altro, nella circostanza che per oltre due anni, sino all'anno 2017, la NO aveva goduto di buone condizioni di salute senza alcuna
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4 manifestazione di dolore addominale e/o di febbre;
che, in ogni caso, anche volendo aderire alla tesi attorea, secondo cui la cisti fosse vascolarizzata già nell'anno 2015 e che, conseguentemente, fosse necessario il trattamento chirurgico, gli esiti sarebbero stati, comunque, quelli di un intervento di nefrectomia identico a quello successivamente eseguito presso il Policlinico Umberto;
che, pertanto, anche nell'ipotesi di una diagnosi tempestiva, la NO avrebbe ugualmente dovuto _1
sopportare la perdita del rene, con identici effetti di quelli residuati due anni dopo;
che, quindi, alcun errore ovvero omissione avrebbero potuto essere addebitati alla convenuta;
che, inoltre, i danni lamentati CP_2
da parte attrice, oltre a essere formulati in maniera del tutto generica, erano risultati insussistenti e, in ogni caso, non provati, con conseguente rigetto della domanda attorea.
4. Con decreto del 3.7.2023 il decidente, all'esito delle verifiche preliminari, confermava la data di udienza indicata in citazione, disponendone la trattazione scritta.
5. All'udienza del 11.10.2023 il decidente, ritenuto necessario dover disporre la Ctu medico-legale, nominava i consulenti tecnici d'ufficio - assegnando i quesiti - e rinviava la causa per il giuramento e per la fissazione del calendario delle operazioni peritali;
all'udienza del
22.11.2023 il decidente, verificato il compiuto giuramento da parte dei
Ctu, fissava il calendario delle operazioni peritali e rinviava la causa per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio; successivamente era depositata la Ctu medico-legale e all'udienza del 5.6.2024 il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni;
con decreto del 3.12.2024 il decidente, a rettifica della precedente ordinanza, dovendo applicare l'art. 189 Cpc trattandosi di procedimento soggetto al rito della legge Cartabia, riteneva che l'udienza già fissata per il giorno 18.12.2024 potesse essere adoperata dalle Parti per gli adempimenti di cui all'art. 189 n. 1) Cpc e fissava la successiva
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5 udienza del 27.3.2025 per la decisione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni prima della detta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
all'udienza del 18.12.2024 il decidente, lette le note depositate dalle parti, confermava l'udienza già fissata per la decisione.
6. All'udienza del 27.3.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
8. Preliminarmente, si deve disporre lo stralcio delle memorie ex art.183, comma VI, Cpc depositate da parte attrice rispettivamente il 19.7.2023 e il 13.9.2023 in quanto irrituali, risultando il presente procedimento soggetto al rito Cartabia.
9. Quanto al merito della domanda risarcitoria, nel presente giudizio la sig.ra , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla Parte_1
figlia NO , ha chiesto l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione della responsabilità dell' Controparte_1
per l'omessa diagnosi sulla NO del “tumore di
[...] Persona_1
Wils”, che aveva comportato un “sovraccarico funzionale del rene controlaterale con aumento di diametro da 4 cm a 7 cm” oltre che un ritardo di due anni nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di nefrectomia;
per l'effetto, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla NO (“maggior danno rappresentato dal periodo di malattia e da una perdita di chances correlate al periodo scolastico, ludico-ginnico-sportivo” e da essa attrice (“danno morale ed esistenziale riflesso”) in conseguenza del predetto inadempimento qualificato.
10. Deve, innanzitutto, premettersi, quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della Struttura sanitaria, che per giurisprudenza consolidata il danno subito dal paziente costituisca un
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6 rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura, la quale compie scelte e organizza autonomamente le risorse materiali e umane di cui deve necessariamente dotarsi per potere adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti. Quindi, nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la Struttura sanitaria si avvale ovvero di cui consente l'operatività intramuraria, la concorrente responsabilità di quest'ultima con il medico deriva - quale soggetto tenuto alla complessiva gestione e organizzazione dell'impresa sanitaria - anche dal non avere esercitato un adeguato e preventivo controllo sulla preparazione professionale dei medici che lavorano (a qualsiasi titolo) come suoi ausiliari;
e, infatti, la Struttura sanitaria
(pubblica ovvero privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente quali l'utilizzo della sala chirurgica,
l'assistenza pre e post operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo; tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e, conseguentemente, a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. n. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la Struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente dei danni (da questo patiti) per fatto proprio, ex art. 1218 Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della , ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 Cc, CP_2
ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (v.
Cass. n. 16720/2012 e Cass. n. 7768/2016); resta poi irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente ovvero che non sia dipendente della Struttura sanitaria, in quanto lo stesso è, comunque, considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (v. Cass. n. 18610/2015).
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7 11. Premessi i principi sull'onere probatorio, quanto al merito della domanda occorre rilevare come la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
in data 17.5.2015 la NO , stante la comparsa di Persona_1
febbre elevata e dolore addominale, era stata condotta presso il pronto soccorso dell'ED di Zagarolo, ove i sanitari avevano posto la posta la diagnosi di sospetta appendicite acuta;
la NO era stata trasferita, quindi, per una consulenza chirurgica all'ED ove, alle CP_1
ore 23.50 dello stesso giorno, era stata ricoverata presso il reparto di chirurgia e urologia pediatrica con la diagnosi di “sospetta massa renale”; all'ingresso del P.S. dell'ED , la NO si era CP_1
presentata con “…febbre 38,3°… addome trattabile con dolenzia diffusa, senza resistenza peritoneale …”; i sanitari avevano eseguito, quindi, un'ecografia addominale che aveva evidenziato “… formazione solida renale destra di circa 4 cm di diametro, strutturata da iperecogenicità … in prima ipotesi di pertinenza renale e/o surrenale … Indicata prosecuzione diagnostica con metodiche di 2 livello, TC o RMN…”; il 18.5.2015, gli esami avevano evidenziato elementi di GO (globuli bianchi 20.730, neutrofili 16.400, proteina C reattiva 11,05 (vn 1 mg/dl); il 24.5.2015, a seguito di terapia antibiotica, le condizioni generali erano migliorate, la febbre era scomparsa e gli indici di GO si erano ridotti;
i sanitari avevano eseguito un'ecografia con contrasto CEUS (Contrast Enhanced
Ultra Sound) che aveva documentato la netta riduzione della raccolta al polo inferiore del rene destro;
i sanitari avevano posto, quindi, l'ipotesi diagnostica di ”…cisti renale complicata, con rottura contenuta, sanguinamento sottocapsulare contiguo in fase di organizzazione e riassorbimento...”; il 27.5.2015 la NO era stata dimessa in buone condizioni generali e con indicazione di continuare la terapia antibiotica in atto (augmentin) sino al nuovo controllo e di eseguire un nuovo esame ecografico CEUS il 31.5.2015 in regime di dimissione protetta;
il
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8 31.5.2015, alla visita di controllo, era emersa una significativa riduzione degli indici di GO (globuli bianchi 12.610, neutrofili 8.250, proteina C reattiva 0,62 vn 1 mg/dl) ed era stata eseguita l'ecografia CEUS con contrasto programmata, che aveva escluso la presenza di una formazione vascolarizzata, confermando la riduzione a 2,4 cm della formazione precedentemente segnalata all'esame ecografico eseguito il 24.5.2015; nel referto era stato indicato “…si consiglia rivalutazione clinica e controllo ecografico con contrasto e Risonanza Magnetica tra 1 mese…”; non risulta agli atti che i controlli richiesti, da eseguirsi dopo 1 mese dalla dimissione dall'ED al fine di valutare l'evoluzione del CP_1
quadro clinico, (controllo ecografico con contrasto e RMN), siano stati eseguiti;
dalla dimissione avevano fatto seguito due anni di relativo benessere con saltuari episodi di dolore addominale (secondo anche quanto allegato da parte attrice); nell'anno 2017 la NO era stata sottoposta, presso il reparto di pediatria del Policlinico Umberto I, ad esami e all'esito degli stessi era emersa la presenza del tumore di LM nel rene destro;
il 24.7.2017 la NO era stata sottoposta, quindi, all'intervento di nefrectomia destra, senza esiti (v. documentazione medica e Ctu).
12. Dunque, premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta occorre tenere CP_2
conto degli esiti della consulenza tecnica medico-legale redatta nel presente giudizio dal dott. (specialista in medicina legale) e Persona_2
dal prof. (specialista in chirurgia e urologia). Persona_3
In particolare, i Ctu, visitata la NO, hanno accertato che “l'esame obiettivo d , oggi quindicenne, ha mostrato la normale crescita e _1
la presenza di una cicatrice addominale ben consolidata, esito della nefrectomia destra eseguita 7 anni fa, con normale funzione del rene sinistro… in conclusione, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere
_____________________________________________________________________
9 una diagnosi precoce di Tumore di LM al momento del ricovero il 17
Maggio 2015 presso la Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'AL
[...]
. In particolare, l'evoluzione clinica delle due aree a contenuto CP_1
liquido e non vascolarizzate diagnosticate nel rene destro dalle ecografie eseguite (con e senza mezzo di contrasto) presso l'ED San Camillo,
è stata caratterizzata da una progressiva riduzione delle dimensioni nelle ecografie eseguite nella settimana di ricovero della raccolta inferiore da 4 cm il 17 maggio 2015 a 2,4 cm il 31 maggio 2015. Questo andamento clinico supporta la diagnosi ecografica di “…cisti renale destra complicata, con rottura contenuta, sanguinamento sottocapsulare contiguo in fase di organizzazione e riassorbimento … con assenza di vascolarizzazione al mezzo di contrasto…”. Va ricordato che nelle tre ecografie eseguite (di cui 2 con contrasto), non si è mai riscontrata la presenza di flusso ematico all'interno della cisti. Ipotizzare una lesione neoplastica di 2 cm da iniziale tumore di LM non vascolarizzata è difficile da sostenere, considerandone la caratteristica velocità di crescita della neoplasia. In ogni caso, il controllo ecografico con contrasto o con
RMN a distanza di 1 mese avrebbe consentito di porre un eventuale sospetto diagnostico precoce di tumore di LM ed eventuali approfondimenti diagnostici non invasivi o bioptici. Ma ciò non fu fatto per i suddetti motivi che andranno eventualmente valutati al di fuori della responsabilità dei sanitari” (v. Ctu pag. 31-32).
Dunque, relativamente ai quesiti posti dal giudicante, i Ctu hanno condivisibilmente e con accurata precisione risposto e accertato:
a) quanto alla diagnosi che “la formulazione della diagnosi fu corretta e tempestiva. In 24 ore il quadro clinico di “Cisti renale complicata da sanguinamento” fu diagnosticato e la terapia antibiotica introdotta”;
b) quanto al quesito se l'intervento di nefrectomia fosse stato eseguito con ritardo (il 24.7.2017) rispetto a una diagnosi correttamente formulata,
i Ctu hanno accertato che “l'intervento di nefrectomia effettuato in data
_____________________________________________________________________
10 24.7.2017 non è correlabile con il quadro clinico del 2015. Infatti, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere la diagnosi precoce di
Tumore di LM al momento del ricovero il 17 Maggio 2015 presso
Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'ED . Nella CP_1
documentazione presentata dalla parte attrice non è presente la cartella clinica del ricovero nel 2017 presso il Policlinico Umberto I, quindi non è possibile conoscere il dettaglio dell'intervento eseguito nel 2017. Tuttavia, il dato biologico del comportamento del Tumore di LM, rende improbabile che i due eventi siano correlabili;
c) quanto alla scelta del trattamento che “la scelta del trattamento conservativo, in presenza delle due raccolte ematiche nel rene destro, con somministrazione di terapia antibiotica, fu corretta e coerente con le linee guida dell'epoca. È bene ricordare che l'intervento di nefrectomia effettuato in data 24.7.2017 non è correlabile con il quadro clinico del
2015, in base ai dati disponibili nella documentazione clinica presentata.
Infatti, dall'analisi della documentazione disponibile non si ravvedono elementi clinici o radiografici che potessero sostenere la diagnosi precoce di Tumore di LM al momento del ricovero il 17 Maggio 2015 presso la
Chirurgia e Urologia Pediatrica dell'AL . Inoltre, nella CP_1
documentazione presentata dalla parte Attrice non è presente la cartella clinica del ricovero nel 2017 presso il Policlinico Umberto I, quindi non è possibile conoscere il dettaglio dell'intervento eseguito nel 2017. Da ciò si deduce che la stessa parte attrice ritenga che i due quadri clinici (2015 e
2017) siano indipendenti. Inoltre, il comportamento biologico del Tumore di LM, con la sua rapida crescita, rende improbabile che i due eventi siano correlabili. Infatti, i tempi di raddoppio del tumore di LM possono essere stimati in 11, 12 e 13 giorni per i primi tre raddoppi dalla diagnosi, successivamente le stime del tasso di raddoppio della crescita del tumore di LM variano tra i 17 e 40 giorni”;
_____________________________________________________________________
11 d) quanto all'esecuzione del trattamento che “l'iter diagnostico e il trattamento eseguito durante il ricovero nel 2015 fu condotto in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla Scienza medica, in relazione alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale al tempo del fatto. Nel 2015 non vi erano elementi per sospettare e sostenere la presenza di un tumore renale, in particolare il tumore di LM, per l'assenza della vascolarizzazione all'interno delle due cisti del rene destro (evidenziata dalle ecografie allora eseguite) e per la rapida riduzione delle dimensioni delle due cisti renali nel rene destro, dopo somministrazione di terapia antibiotica. Pertanto, non vi erano elementi per indicare la nefrectomia destra nel 2015”;
e) quanto ai postumi i Ctu hanno ribadito che “premesso che i trattamenti eseguiti nel 2015 e nel 2017 furono corretti e conformi alle linee guida dell'epoca possiamo affermare che non sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”;
f) quanto, infine, al danno biologico i Ctu hanno concluso accertando che
“non essendovi stato maggior danno, non esiste danno biologico. Il ritardo dell'esecuzione dell'intervento non è dovuto a responsabilità medica ed i motivi del ritardo diagnostico del tumore di LM andranno eventualmente valutati al di fuori della responsabilità dei sanitari” (v. Ctu pag. 32-35).
Inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice, dott.
NN, secondo il quale “…la diagnosi dell'ospedal CP_1
alla fine dopo quattro ecografie dell'addome completo e una Tc total body, fa riferimento ad una formazione rotondeggiante medio renale destro di circa 3-5 cm, diagnosi sposata dai consulenti di ufficio, che non hanno certamente avuto modo di prendere visione degli esami. Inoltre, la presenza di leucocitosi neutrofilia ha consigliato l'esecuzione di una terapia antibiotica che ha avuto i suoi effetti positivi in un'infezione non
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12 meglio identificata. Non vennero eseguiti altri esami né prescritta altra terapia. Il volume della massa diminuì così come vi fu un abbassamento della febbre, segni inequivocabili appunto di un'infezione…In data
06.06.2017 (da notare 2 anni dopo il ricovero a avvenuto nel CP_1
2015, nota CTU) la bambina venne trasportata presso il Policlinico
Umberto I°, dove, a seguito di ecografia dell'apparato urinario e Tc torace addome e pelvi, venne posta diagnosi di "Tumore di LM" e quindi sottoposta ad intervento di "Nefrourectomia destra … non riusciamo a comprendere la diversa impostazione diagnostica tra i due ricoveri”, i Ctu hanno risposto e ulteriormente chiarito che “la possibilità della presenza del tumore di LM fu presa in considerazione già in Pronto Soccorso, durante il ricovero presso i dal 17 al 27 Maggio 2015, vista CP_1
l'età della bambina, 5 anni e la presenza di una massa nel rene destro.
Questa ipotesi fu poi esclusa per le caratteristiche cliniche della massa, che si riduceva di volume durante il ricovero progressivamente, sia con il riassorbimento della componente ematica della massa renale, sia con l'effetto della terapia antibiotica. Per la corretta diagnosi furono eseguite ripetute ecografie addominali, una TC del cranio, dell'addome e del torace. I risultati non supportavano il sospetto della presenza del tumore di LM. La diagnostica effettuata durante il ricovero fu invece adeguata a porre la diagnosi di “Cisti renale complicata da sanguinamento e infezione” e a escludere la presenza del tumore di LM. Per maggior sicurezza venne programmata in dimissione protetta, dopo un mese dalla dimissione, la visita di controllo con l'esecuzione di esami ematochimici e strumentali. In tale occasione, si documentò la significativa riduzione degli indici di GO, e con un'ecografia CEUS con contrasto si escluse la presenza di una formazione vascolarizzata (sospetta neoplasia), confermando la riduzione a 2,4 cm della massa non vascolarizzata, segnalata all'esame ecografico eseguito il 24 Maggio 2015 prima della dimissione. Il referto della visita di controllo concludeva con: “…si
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13 consiglia rivalutazione clinica e controllo ecografico con contrasto e
Risonanza Magnetica tra 1 mese…”. Questa indicazione non venne mai seguita, a causa di lunghe attese nel Sistema Sanitario Nazionale, come riferito dalla RE d in corso di CTU. Dalla dimissione seguirono _1
due anni di benessere della NO , con saltuari Persona_1
episodi di dolore addominale. Per tale motivo, il Pediatra curante inviò la IOe presso la Pediatria del Policlinico Umberto I a Roma dove, dagli esami eseguiti, si riscontrò la presenza del tumore di LM nel rene destro. Correttamente, il 24/7/2017 la IO , di 7 anni all'epoca _1
dei fatti, venne sottoposta all'intervento di nefrectomia destra, senza esiti. Per quanto ora esposto non è condivisibile, l'affermazione del Dr
NN nelle note critiche contro deduttive alla bozza di CTU: “…Non riusciamo a comprendere la diversa impostazione diagnostica tra i due ricoveri. E' evidente comunque che presso l'ospedale " è CP_1
stato commesso un errore diagnostico e terapeutico…”. Il dott.
NN tralascia il dato che la “diversa impostazione diagnostica” avvenne 2 anni dopo (24/7/2017) e che i controlli prescritti alla dimissione da non furono effettuati. A supporto dell'importanza delle CP_1
caratteristiche temporali nello sviluppo del tumore di LM, nella letteratura scientifica è nota la rapidità dello sviluppo del tumore di
LM. In particolare, il tasso di crescita delle neoplasie in genere è misurato come tempo di raddoppio delle dimensioni del tumore. Nel caso del tumore di LM il tempo di raddoppio delle dimensioni misurate alla diagnosi può esseredi 11, 12 e 13 giorni per i primi tre raddoppi dalla diagnosi, vale a dire che nei primi 36 giorni dalla diagnosi, le dimensioni del tumore possono aumentare di 6 volte. Successivamente i tempi di raddoppio si stimano in 17-40 giorni. È evidente che se il tumore di LM fosse stato già presente nel Maggio 2015, quando la bambina venne dimessa, nel Luglio 2017 avrebbe raggiunto dimensioni mostruose,
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14 avendo raddoppiato le proprie dimensioni 30 volte. Ciò è molto poco probabile, e va dimostrato” (v. Ctu pag. 37-39).
Ulteriormente, quanto all'osservazione del Ctp di parte attrice, secondo il quale “non si comprende come sia stata effettuata dagli ausiliari del magistrato, la diagnosi riportata in assenza degli esami di competenza radiologica effettuati presso il ". Molto verosimilmente, i Ctu CP_1
si sono fidati ciecamente di quanto riportato dai colleghi radiologi del
"San Camillo…", il Collegio ha risposto che alle operazioni peritali “erano presenti il dotto (per la parte attrice), la dott.ssa Persona_4
medico legale, il dott. direttore Persona_5 Persona_6
della radiologia e il dott direttore della chirurgia pediatrica Persona_7
del (per la parte convenuta). Si è discusso il caso con CP_1
particolare attenzione agli esami diagnostici radiologici eseguiti, documentati dai referti. Non è emersa la necessità di chiedere la presenza di un CTU Radiologo e di richiedere le immagini. I referti radiologici erano chiari e coerenti con un'evoluzione clinica benigna. Va rilevato che il dott. NN non ha depositato le immagini, né le depositò dopo l'incontro per le operazioni peritali della CTU. È evidente che, se le immagini fossero state depositate. sarebbero state esaminate. I referti erano presenti nella cartella clinica e non vi fu dubbio che non fossero corrispondenti alla realtà” (v. Ctu pag. 40).
13. Dunque, esaminati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio, il decidente deve rilevare, innanzitutto, il perfetto allineamento dei Ctu nominati dott. e prof. alle prescrizioni Per_2 Per_3
di cui all'art.15 della legge 24 del 2017; l'aver il legislatore imposto, infatti, la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tener in conto
«l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, la massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-
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15 scientifici riversati al processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse;
il decidente, rileva altresì la chiarezza, la completezza, la coerenza e l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio
– rimasta, peraltro, priva di seria confutazione – per cui evidenzia di condividerne integralmente gli esiti e le conclusioni.
14. Quindi, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato: a) che i sanitari dell'ED San Camillo Forlanini abbiano compiuto la corretta diagnosi di “cisti renale complicata da sanguinamento” e che abbiano adottato il corretto trattamento terapeutico (“terapia antibiotica”); b) che l'intervento di nefrectomia effettuato in data 24.7.2017 non sia correlabile con il quadro clinico della paziente alla data del ricovero presso l'ED (luglio 2015); infatti, deve al detto riguardo CP_1
evidenziarsi che non sussistano elementi clinici o radiografici che possano far ritenere che già nell'anno 2015 i sanitari avrebbero potuto (e dovuto) diagnosticare il tumore di LM.
Per tutte le ragioni esposte la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere rigettata in quanto infondata.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, difficoltà media vista la complessità del caso), del numero e dell'importanza delle questioni trattate e delle fasi svolte.
16. Le spese di Ctu, redatta nel presente giudizio, devono porsi definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
- Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni ulteriore deduzione ed eccezione - così provvede:
1) rigetta la domanda la domanda di parte attrice;
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16 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio, come liquidata in atti, a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 11.4.2025.
Il Presidente
Alberto Cisterna
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