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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3327/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3327/2025, promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Galli
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cinzia Stabile
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UR RI (CO), in data 1° maggio 2016
(anno 2016 n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 agosto 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare liberamente la loro residenza.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori. La residenza Per_1 Per_2 anagrafica dei bambini rimarrà presso la casa coniugale, ove attualmente risiedono. Terminato il ciclo di scuola primaria della figlia , i genitori si impegnano a Per_1 valutare congiuntamente e nell'interesse prevalente dei figli l'eventuale trasferimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione ed educazione dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
3) La casa coniugale, sita in Gornate Olona (VA) in via Primo Maggio n. 5, in comunione, sarà assegnata al marito, il quale continuerà a risiedervi. La moglie si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 agosto 2025, provvedendo contestualmente anche al trasferimento della propria residenza anagrafica. La signora avrà Parte_1 diritto ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, i seguenti beni: la cassapanca appartenuta al nonno, il tavolo in ciliegio, un servizio di piatti ed un servizio di bicchieri (con esclusione di quelli provenienti dalla famiglia ), la Parte_2 pentola di terracotta, la vaporiera, l'aspirapolvere Dyson, parte dell'abbigliamento dei figli ed una selezione dei giochi. Tutti gli altri beni presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità del marito.
4) La signora si impegna a trasferire al signor la propria quota Parte_1 Parte_2 del 50% della proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale, così identificata (cfr. doc. n. 6):
In Comune Amministrativo e Censuario di Gornate Olona - Via Primo Maggio n. 5, a parte di fabbricato, e precisamente:
a) unità immobiliare ad uso civile abitazione al piano primo (avente accesso, dal piano terra, attraverso scala in comune con altre unità immobiliari), composta da: cucina, lavanderia, ampio soggiorno, disimpegno, due camere (di cui una con cabina armadio), bagno e balcone;
il tutto censito in Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- Sezione GO, foglio 6, mappale 766 (settecentosessantasei), subalterno 14 (quattordici), Via Primo Maggio n.5, Piano 1, categoria A/3, classe 7, vani 5,5, superficie catastale totale: mq.136 (totale escluse aree scoperte: mq.132), Rendita Euro 340,86 (classamento e rendita proposti - D.M. 701/94);
b) appezzamenti di terreno rispettivamente censiti in Catasto Terreni di detto Comune come segue:
- foglio logico 9, mappale 531 (cinquecentotrentuno), seminativo, classe 4, di ettari 00.20.50, R.D. Euro 7,94, R.A. Euro 5,82; pagina2 di 6 - foglio logico 9, mappale 3027 (tremilaventisette), bosco ceduo, classe 2, di ettari 00.01.90, R.D. Euro 0,25, R.A. Euro 0,05, giusta Frazionamento in data 16 agosto 2002 n.2454.1/2002 (Pratica n.58496).
a fronte dell'impegno del Sig. di accollarsi, fin da subito, l'integrale mutuo Parte_2 ipotecario attualmente in essere su tale unità immobiliare (cfr. doc. n. 7).
Le spese notarili e di registrazione relative all'atto di trasferimento saranno interamente a carico del marito, il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio incaricato della stipula dell'atto.
La signora si impegna a trasferire al signor la propria quota pari Parte_1 Parte_2 al 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto esclusivamente nel momento in cui sarà liberata da ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Istituto di credito in occasione della stipula del contratto di mutuo a seguito di accollo liberatorio.
In caso di futura vendita del suddetto immobile da parte del signor , questi si Parte_2 impegna a versare ai figli il 50% del ricavato della vendita, detratto l'eventuale debito residuo del mutuo esistente al momento dell'alienazione. Tale importo sarà depositato su conti bancari intestati esclusivamente ai figli e:
− qualora la vendita avvenga prima del compimento della maggiore età dei figli, le somme saranno vincolate fino al compimento dei 18 anni,
− qualora i figli siano maggiorenni al momento della vendita, la somma verrà suddivisa in parti uguali, pari al 25% ciascuno, e versata direttamente sui rispettivi conti.
5) Il marito si impegna a versare alla moglie una somma complessiva pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), a titolo di contributo economico, una volta che la moglie avrà lasciato la casa coniugale. Tale somma verrà corrisposta mediante n. 12 rate mensili da euro 200,00 (duecento/00) ciascuna, con scadenza entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la moglie avrà lasciato l'abitazione coniugale. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla moglie.
6) I conti correnti bancari e/o postali, sia cointestati sia intestati singolarmente ai coniugi, come da documentazione allegata (doc. n. 8), verranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi, con riferimento al saldo alla data in cui la signora lascia la casa Parte_1 coniugale. La quota spettante alla signora sarà corrisposta mediante bonifico Parte_1 bancario ordinario su c/c bancario, entro 15 giorni dalla suddetta data. La stessa si impegna a non effettuare operazioni sul medesimo conto successivamente al riparto. Il signor curerà la procedura di estinzione del conto corrente, mentre la Parte_2 signora si renderà disponibile alla sottoscrizione degli atti di chiusura in Parte_1 occasione dell'appuntamento che verrà fissato dall'Istituto Bancario.
7) I minori e resteranno con la madre dal lunedì al mercoledì, con il Per_1 Per_2 padre dal giovedì al venerdì, mentre i fine settimana saranno alternati tra i genitori.
Nel periodo scolastico o di frequenza ai centri estivi, il padre (o persona da lui delegata) andrà a prendere i figli il giovedì, all'uscita da scuola o dal centro estivo, e li terrà con pagina3 di 6 sé fino al lunedì mattina, quando è il suo fine settimana di competenza, accompagnandoli direttamente a scuola o al centro estivo. Negli altri fine settimana (non di competenza paterna), la madre (o persona da lei delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione del padre il sabato mattina alle ore 8.30. Nel periodo in cui i figli non frequentano la scuola né i centri estivi, il padre (o persona da lui delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre il mercoledì sera alle ore 20.30, e li terrà con sé fino alla domenica sera, nel proprio fine settimana di competenza, riportandoli presso la residenza materna entro le ore 20.30. Negli altri fine settimana (non di competenza paterna), la madre (o persona da lei delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione del padre il sabato mattina alle ore 8,30.
Eventuali variazioni potranno essere concordate, preventivamente, tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per_1 Per_2
8) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato e comunicato tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
9) Le Parti convengono che i figli minori trascorreranno le seguenti festività e ricorrenze secondo la seguente modalità che ne garantiscono l'alternanza:
- Natale (25 dicembre) sarà trascorso con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
- Santo Stefano (26 dicembre) sarà trascorso con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) sarà trascorso con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari (per individuare l'anno pari/dispari si tiene conto quello del 31 dicembre);
- NI (5 gennaio e 6 gennaio) sarà trascorso con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- Pasqua: il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, il giorno di Pasquetta sarà trascorso con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
- Compleanno dei minori: il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore con cui il minore si trova secondo il calendario ordinario della collocazione, salvo diverso accordo tra le Parti che consenta la presenza di entrambi i genitori, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
Eventuali weekend "lunghi" e/o ponti verranno concordati almeno 15 giorni prima sempre nel rispetto del calendario ordinario della collocazione.
Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per l'organizzazione logistica degli spostamenti e per garantire ai figli la continuità affettiva e la serenità nelle suddette occasioni. pagina4 di 6 10) Dal mese successivo in cui la signora lascerà la casa coniugale, il padre Parte_1 verserà mensilmente alla madre l'importo di € 500,00= per ciascun figlio, per complessivi € 1.000,00=, a titolo di contributo al mantenimento dei figli sino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti. Detta somma sarà corrisposta in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario ordinario su c/c bancario intestato alla signora entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese e sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11) Dal momento in cui la signora lascerà la casa coniugale, il padre Parte_1 contribuirà, inoltre, nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie per i figli e secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” Per_1 Per_2 approvate dal Tribunale di Varese da intendersi integralmente richiamato.
12) La madre percepirà interamente l'assegno unico familiare relativamente ai figli. Qualora tale assegno verrà percepito dal padre, lo stesso sarà obbligato a girarlo al 100% alla madre. La madre si occuperà di inoltrare la richiesta, mentre il padre si impegna, previa richiesta da parte della madre, a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria e/o utile ai fini dell'ottenimento.
13) Per quanto attiene gli animali domestici, al marito resteranno affidati in via esclusiva i due cani, mentre alla moglie il coniglio.
14) I genitori si danno sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio per il rinnovo e/o rilascio del passaporto dei figli minori.
15) Le Parti si impegneranno reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
16) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
17) Le Parti hanno risolto le ulteriori questioni economico patrimoniali afferenti il rapporto matrimoniale e, quindi, nulla hanno più a pretendere reciprocamente e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
18) Le Parti dichiarano di voler intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e di coordinazione genitoriale, affidando l'incarico ad un professionista da nominare come Coordinatore Genitoriale che verrà individuato di comune accordo tra le parti. Le stesse si impegnano a sostenere le relative spese in misura paritaria, suddividendole al 50%.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 1° maggio 2016, in UR RI (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AT (CO) (anno 2016, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3327/2025, promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Galli
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cinzia Stabile
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UR RI (CO), in data 1° maggio 2016
(anno 2016 n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 agosto 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare liberamente la loro residenza.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori. La residenza Per_1 Per_2 anagrafica dei bambini rimarrà presso la casa coniugale, ove attualmente risiedono. Terminato il ciclo di scuola primaria della figlia , i genitori si impegnano a Per_1 valutare congiuntamente e nell'interesse prevalente dei figli l'eventuale trasferimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione ed educazione dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
3) La casa coniugale, sita in Gornate Olona (VA) in via Primo Maggio n. 5, in comunione, sarà assegnata al marito, il quale continuerà a risiedervi. La moglie si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 agosto 2025, provvedendo contestualmente anche al trasferimento della propria residenza anagrafica. La signora avrà Parte_1 diritto ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, i seguenti beni: la cassapanca appartenuta al nonno, il tavolo in ciliegio, un servizio di piatti ed un servizio di bicchieri (con esclusione di quelli provenienti dalla famiglia ), la Parte_2 pentola di terracotta, la vaporiera, l'aspirapolvere Dyson, parte dell'abbigliamento dei figli ed una selezione dei giochi. Tutti gli altri beni presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità del marito.
4) La signora si impegna a trasferire al signor la propria quota Parte_1 Parte_2 del 50% della proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale, così identificata (cfr. doc. n. 6):
In Comune Amministrativo e Censuario di Gornate Olona - Via Primo Maggio n. 5, a parte di fabbricato, e precisamente:
a) unità immobiliare ad uso civile abitazione al piano primo (avente accesso, dal piano terra, attraverso scala in comune con altre unità immobiliari), composta da: cucina, lavanderia, ampio soggiorno, disimpegno, due camere (di cui una con cabina armadio), bagno e balcone;
il tutto censito in Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- Sezione GO, foglio 6, mappale 766 (settecentosessantasei), subalterno 14 (quattordici), Via Primo Maggio n.5, Piano 1, categoria A/3, classe 7, vani 5,5, superficie catastale totale: mq.136 (totale escluse aree scoperte: mq.132), Rendita Euro 340,86 (classamento e rendita proposti - D.M. 701/94);
b) appezzamenti di terreno rispettivamente censiti in Catasto Terreni di detto Comune come segue:
- foglio logico 9, mappale 531 (cinquecentotrentuno), seminativo, classe 4, di ettari 00.20.50, R.D. Euro 7,94, R.A. Euro 5,82; pagina2 di 6 - foglio logico 9, mappale 3027 (tremilaventisette), bosco ceduo, classe 2, di ettari 00.01.90, R.D. Euro 0,25, R.A. Euro 0,05, giusta Frazionamento in data 16 agosto 2002 n.2454.1/2002 (Pratica n.58496).
a fronte dell'impegno del Sig. di accollarsi, fin da subito, l'integrale mutuo Parte_2 ipotecario attualmente in essere su tale unità immobiliare (cfr. doc. n. 7).
Le spese notarili e di registrazione relative all'atto di trasferimento saranno interamente a carico del marito, il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio incaricato della stipula dell'atto.
La signora si impegna a trasferire al signor la propria quota pari Parte_1 Parte_2 al 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto esclusivamente nel momento in cui sarà liberata da ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Istituto di credito in occasione della stipula del contratto di mutuo a seguito di accollo liberatorio.
In caso di futura vendita del suddetto immobile da parte del signor , questi si Parte_2 impegna a versare ai figli il 50% del ricavato della vendita, detratto l'eventuale debito residuo del mutuo esistente al momento dell'alienazione. Tale importo sarà depositato su conti bancari intestati esclusivamente ai figli e:
− qualora la vendita avvenga prima del compimento della maggiore età dei figli, le somme saranno vincolate fino al compimento dei 18 anni,
− qualora i figli siano maggiorenni al momento della vendita, la somma verrà suddivisa in parti uguali, pari al 25% ciascuno, e versata direttamente sui rispettivi conti.
5) Il marito si impegna a versare alla moglie una somma complessiva pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), a titolo di contributo economico, una volta che la moglie avrà lasciato la casa coniugale. Tale somma verrà corrisposta mediante n. 12 rate mensili da euro 200,00 (duecento/00) ciascuna, con scadenza entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la moglie avrà lasciato l'abitazione coniugale. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla moglie.
6) I conti correnti bancari e/o postali, sia cointestati sia intestati singolarmente ai coniugi, come da documentazione allegata (doc. n. 8), verranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi, con riferimento al saldo alla data in cui la signora lascia la casa Parte_1 coniugale. La quota spettante alla signora sarà corrisposta mediante bonifico Parte_1 bancario ordinario su c/c bancario, entro 15 giorni dalla suddetta data. La stessa si impegna a non effettuare operazioni sul medesimo conto successivamente al riparto. Il signor curerà la procedura di estinzione del conto corrente, mentre la Parte_2 signora si renderà disponibile alla sottoscrizione degli atti di chiusura in Parte_1 occasione dell'appuntamento che verrà fissato dall'Istituto Bancario.
7) I minori e resteranno con la madre dal lunedì al mercoledì, con il Per_1 Per_2 padre dal giovedì al venerdì, mentre i fine settimana saranno alternati tra i genitori.
Nel periodo scolastico o di frequenza ai centri estivi, il padre (o persona da lui delegata) andrà a prendere i figli il giovedì, all'uscita da scuola o dal centro estivo, e li terrà con pagina3 di 6 sé fino al lunedì mattina, quando è il suo fine settimana di competenza, accompagnandoli direttamente a scuola o al centro estivo. Negli altri fine settimana (non di competenza paterna), la madre (o persona da lei delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione del padre il sabato mattina alle ore 8.30. Nel periodo in cui i figli non frequentano la scuola né i centri estivi, il padre (o persona da lui delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre il mercoledì sera alle ore 20.30, e li terrà con sé fino alla domenica sera, nel proprio fine settimana di competenza, riportandoli presso la residenza materna entro le ore 20.30. Negli altri fine settimana (non di competenza paterna), la madre (o persona da lei delegata) andrà a prendere i figli presso l'abitazione del padre il sabato mattina alle ore 8,30.
Eventuali variazioni potranno essere concordate, preventivamente, tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per_1 Per_2
8) In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato e comunicato tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
9) Le Parti convengono che i figli minori trascorreranno le seguenti festività e ricorrenze secondo la seguente modalità che ne garantiscono l'alternanza:
- Natale (25 dicembre) sarà trascorso con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
- Santo Stefano (26 dicembre) sarà trascorso con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) sarà trascorso con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari (per individuare l'anno pari/dispari si tiene conto quello del 31 dicembre);
- NI (5 gennaio e 6 gennaio) sarà trascorso con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- Pasqua: il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, il giorno di Pasquetta sarà trascorso con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
- Compleanno dei minori: il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore con cui il minore si trova secondo il calendario ordinario della collocazione, salvo diverso accordo tra le Parti che consenta la presenza di entrambi i genitori, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
Eventuali weekend "lunghi" e/o ponti verranno concordati almeno 15 giorni prima sempre nel rispetto del calendario ordinario della collocazione.
Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per l'organizzazione logistica degli spostamenti e per garantire ai figli la continuità affettiva e la serenità nelle suddette occasioni. pagina4 di 6 10) Dal mese successivo in cui la signora lascerà la casa coniugale, il padre Parte_1 verserà mensilmente alla madre l'importo di € 500,00= per ciascun figlio, per complessivi € 1.000,00=, a titolo di contributo al mantenimento dei figli sino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti. Detta somma sarà corrisposta in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario ordinario su c/c bancario intestato alla signora entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese e sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11) Dal momento in cui la signora lascerà la casa coniugale, il padre Parte_1 contribuirà, inoltre, nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie per i figli e secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” Per_1 Per_2 approvate dal Tribunale di Varese da intendersi integralmente richiamato.
12) La madre percepirà interamente l'assegno unico familiare relativamente ai figli. Qualora tale assegno verrà percepito dal padre, lo stesso sarà obbligato a girarlo al 100% alla madre. La madre si occuperà di inoltrare la richiesta, mentre il padre si impegna, previa richiesta da parte della madre, a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria e/o utile ai fini dell'ottenimento.
13) Per quanto attiene gli animali domestici, al marito resteranno affidati in via esclusiva i due cani, mentre alla moglie il coniglio.
14) I genitori si danno sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio per il rinnovo e/o rilascio del passaporto dei figli minori.
15) Le Parti si impegneranno reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
16) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
17) Le Parti hanno risolto le ulteriori questioni economico patrimoniali afferenti il rapporto matrimoniale e, quindi, nulla hanno più a pretendere reciprocamente e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
18) Le Parti dichiarano di voler intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e di coordinazione genitoriale, affidando l'incarico ad un professionista da nominare come Coordinatore Genitoriale che verrà individuato di comune accordo tra le parti. Le stesse si impegnano a sostenere le relative spese in misura paritaria, suddividendole al 50%.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 1° maggio 2016, in UR RI (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AT (CO) (anno 2016, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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