Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Federazione UIL Scuola RUA, Federazione UIL Scuola RUA Toscana, DA Donati, CO RI, IL TT FO, CR LL, DA IO, CH OR, RA AL, RA UT, RT NI, CA OS, AM UA, OR OS, ER IS, CA VA, RA NI, AT RS, ER LE, EL EN, AR OM, LI L'AR, RI RA AN, LO CC, ER GH, IZ TO, RA VI, NA EN, CA AT, TA CC, RI TT MI, IO DA, BA LO, RO OS, LI NI, LA LV, ZI NT, MO SE, RI RA, CA RE, IN PE, AN AN, DA EL, IC EO, OM GI, RA CH, DA AN, IC RE, ER NC, ER RI, NA RI NA, RA AT, EL EL, RI OL, RA TI, RA IN, RT IN, BR IN, MO EN, NE UC, AO EN, RS LL, RI GE AR, AO DI, NA OL, MO NE, NA GE, NA CH AL, IO NG, UC DO, RI MO, EL TI, MA DO, NA IN, RI SA AL, SS La NA, ES NE, IL VO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Claudia Papini, LI Casini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati UC Bora e BA Mancino dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Firenze, p.zza Unità n. 1;
Provincia di Arezzo, Provincia di Massa Carrara, non costituiti in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli ARzzieri, 4;
nei confronti
Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli ARzzieri, 4;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della deliberazione della G.R. n. 1446/2023 del 4.12.2023 e relativo allegato A: Indirizzi regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/25;
- della deliberazione della G.R. n. 1/2024 del 4.1.2024 e relativo allegato (all.2 E 2BIS);
- del decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 133 del 14/12/2023 avente ad oggetto: Dimensionamento della Rete Scolastica per l'a.s. 2024/2025 – Fusione Istituto Secondario di II Grado "Giovagnoli" con altro istituto scolastico normo-dimensionato;
- della delibera del Consiglio provinciale di Massa Carrara n. 72 del 15/12/2023 avente ad oggetto: approvazione del piano provinciale del dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, anche quelli sconosciuti e/o non conoscibili dai ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 aprile 2024 :
- del D.D.G. dell’Ufficio regionale scolastico per la Toscana n. 44 del 13/02/2024, Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/25, pubblicato nel sito dell’URS Toscana in data 13/02/2024 e le tabelle allegate 1 e 2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell’Ufficio scolastico regionale Toscana e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’ Istituto Comprensivo Folgore Da San Gimignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. LA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti (sindacati del settore scolastico, docenti, genitori di alunni e genitori componenti dei vari Consigli d’Istituto, alunni maggiorenni, personale ATA) contestano gli accorpamenti disposti dalla Regione Toscana, con le delibere indicate in epigrafe, nell’ambito del dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025.
Con tali delibere, in particolare, l’I.C. Martini di S’NA di Stazzema è stato fuso con l’Istituto Comprensivo di Seravezza; L’I.C. Bonomi di Fosdinovo è stato fuso con l’Istituto Comprensivo Moratti di Fivizzano; l’I.C. G. Puccini di Pescaglia è stato fuso con I.C. Lucca Quinto; l’ISIS. G. Giovagnoli di Sansepolcro è stato fuso con ISIS Liceo Città di Piero.
Con il primo motivo, i ricorrenti eccepiscono la violazione dell’art. 19 comma 5-quater del D.L. n. 98/2011 e dell’art. 1, commi 1 e 4 del decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023; disposizioni che imporrebbero alla Regione di salvaguardare le istituzioni scolastiche situate in Comuni montani: la legge riconoscerebbe la specificità di tali istituzioni e pertanto le medesime avrebbero dovuto a priori essere escluse da operazioni di accorpamento e fusione.
Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono i vizi di eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà delle delibere regionali impugnate perché queste avrebbero inserito, tra le istituzioni scolastiche da dimensionare, istituti ricadenti in zone montane, salvaguardando invece altre istituzioni scolastiche insistenti in comuni non montani o parzialmente montani. Inoltre, le Province di Lucca ed Arezzo si sarebbero manifestate contrarie ai detti accorpamenti, come anche il Consiglio provinciale di Lucca, la Conferenza per l’educazione e l’istruzione della zona Valtiberina, la conferenza zonale della Lunigiana e il segretario regionale della Toscana della Federazione UIL Scuola RUA.
Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono il vizio di eccesso di potere, manifesta illogicità ed irrazionalità in relazione alla delibera regionale n. 1/2024; in particolare la parte ricorrente contesta la scelta della Regione di utilizzare, al fine di individuare le istituzioni scolastiche da accorpare, il criterio del numero più basso di alunni (inferiore a 600 o 400 per i comuni montani), senza preliminarmente escludere e quindi salvaguardare le Istituzioni insistenti in zone montane.
Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono l’ulteriore vizio di eccesso di potere, manifesta illogicità ed irrazionalità in relazione alla delibera regionale n. 1/2024, sostenendo che con la delibera n. 1446/2023 la Regione si era data il criterio di tutelare le istituzioni scolastiche delle aree interne periferiche ed ultraperiferiche, mentre con la successiva delibera n. 1/2024, l’Amministrazione non aveva considerato tale criterio ma si era limitata ad applicare il mero dato numerico.
I ricorrenti evidenziano poi le presunte conseguenze dannose a seguito degli accorpamenti di cui alla delibera n.1/2024 e precisamente:
- la governance degli istituti accorpati sarà unica;
- vi sarà un unico consiglio di istituto che non vedrà un aumento di componenti neppure a seguito del maggior numero di alunni, con minore rappresentatività anche ai fini dell’approvazione del piano triennale dell’offerta formativa;
- vi sarà una graduatoria unica per docenti e personale ATA e una riduzione dell’organico di diritto.
I ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti avverso il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana n. 44 del 13 febbraio 2024 (con il quale è stata recepita la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2024, di approvazione del piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/25) reiterando e richiamando le medesime censure di illegittimità già svolte in riferimento agli atti regionali.
Si sono costituiti il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Regionale scolastico per la Toscana, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la competenza della Regione Toscana nell’adozione dei provvedimenti in materia di dimensionamento della rete scolastica, ed argomentando in ordine all’inammissibilità e all’infondatezza nel merito del ricorso.
Si è costituita la Regione Toscana eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse in capo ai ricorrenti, e comunque difendendo nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con successiva memoria del 26 ottobre 2025, la Regione Toscana ha ulteriormente eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, evidenziando il superamento degli effetti degli atti impugnati in seguito all’adozione, da parte della Regione, con delibera del 20 gennaio 2025, del nuovo Piano dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2025/2026.
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio, in via preliminare, di dover confermare il proprio orientamento - assunto con la sentenza di questa Sezione del 18 luglio 2024, n. 935, passata in giudicato, avente ad oggetto identico ricorso - in ordine all’inammissibilità di tale tipologia di ricorsi per difetto d’interesse dei ricorrenti.
Quest’ultimi, infatti, costituiti da personale scolastico, genitori di alunni, alunni maggiorenni, genitori componenti i diversi Consigli d’Istituto, personale ATA, non risulta che possano subire alcun concreto pregiudizio dagli atti impugnati, questi ultimi volti a determinare una riorganizzazione della rete scolastica sul piano amministrativo.
D’altro canto spettava ai ricorrenti l’onere di allegare e fornire almeno un principio di prova, che avesse rilevanza concreta e non soltanto ipotetica, circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell’offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe alla realizzazione dei quattro accorpamenti oggetto di ricorso.
Peraltro, non è contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione impugnati non possano determinare alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, ai livelli occupazionali e alla consistenza della popolazione studentesca, o sul piano dell'offerta formativa, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 223 del 2023 resa in merito ai ricorsi presentati dalle Regioni, tra cui la Regione Toscana, avverso la nuova disciplina normativa in tema di criteri per la dotazione organica relativa ai dirigenti scolastici.
La Corte infatti, nell’escludere ogni lesione delle prerogative costituzionali attribuite alle Regioni in tema di dimensionamento, ha affermato che la riduzione degli organici ed i conseguenti necessari accorpamenti degli Istituti scolastici incidono solo sul numero delle istituzioni scolastiche autonome, ma non anche sull’articolazione dei plessi scolastici, ovvero sui punti ove il “servizio scolastico” viene erogato, che rimangono – nei casi dei previsti accorpamenti di cui si tratta – immutati; in altri termini la dislocazione dei plessi rimane inalterata, né vi è alcuna incidenza sull’offerta formativa. In particolare, la Corte ha affermato che l’accorpamento non comporta alcuna “ soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa distribuiti sul territorio regionale … la nuova normativa … precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde. Ciò, tuttavia, non significa, automaticamente, la perdita di progettualità formativa e di originalità didattica della comunità scolastica di riferimento, che, all’interno dei vari organi collegiali e nella creatività dei singoli docenti, rimane pienamente in grado di esprimersi ”.
In tema di legittimazione e d’interesse a ricorrere avverso atti del tipo di quelli qui impugnati, il Consiglio di Stato ha costantemente affermato che: “ in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell'amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001 n. 1958 e 21 febbraio 2001 n. 896). È pur vero però che, così riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai docenti, l'affermazione dell'esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione. Ciò vuol dire che, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che, in quanto appartenenti al personale docente degli istituti stessi, discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente - dall’attuazione dell’atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettarne il mero pericolo ” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 156; in termini analoghi, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2013, n. 5383).
Nel caso di specie, i lamentati pregiudizi che deriverebbero dagli accorpamenti disposti dalla Regione Toscana sono paventati dagli odierni ricorrenti in termini meramente ipotetici ed in maniera apodittica, e in ogni caso non sussistono; dagli accorpamenti infatti – come ben chiarito anche dalla Corte Costituzionale – a parte le conseguenze dirette che si producono sulla dirigenza scolastica, non deriva alcuna riduzione o soppressione del servizio erogato, rimanendo sostanzialmente inalterata l’offerta formativa.
Per tali ragioni il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad agire; rimanendo assorbita l’ulteriore questione pregiudiziale della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per effetto dell’approvazione, nelle more del giudizio, del nuovo Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026.
In ragione della soccombenza e considerata la perdurante insistenza della parte ricorrente sulla decisione del ricorso, nonostante il precedente specifico sfavorevole sopra citato, le spese di lite devono essere poste a carico della medesima parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza d’interesse.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alle due amministrazioni costituite in giudizio (statale e regionale) che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IA | DO IA |
IL SEGRETARIO