Art. 1.
Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1 novembre 1952, n. 1349 , il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l' art. 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349 , e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.
Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1 novembre 1952, n. 1349 , il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l' art. 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349 , e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.