Articolo 1 della Legge 23 luglio 1957, n. 666
Articolo 2
Versione
23 agosto 1957
Art. 1.
Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1 novembre 1952, n. 1349 , il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l' art. 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349 , e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.
Entrata in vigore il 23 agosto 1957