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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2772/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2772/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Caporale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Francesco Petrarca
n. 24, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in qualità di mandataria di – CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione - polizza fideiussioria
CONCLUSIONI:
PER Email_1
pagina 1 di 10 “In via preliminare in istruttoria –
-Rinnovare la CTU grafologica e per effetto
Nel merito
In via principale
-Accogliere l'appello e in riforma della sentenza nr.231/2023 emessa e pubblicata in data
10.03.2023, dal Tribunale Civile di Varese revocare il decreto ingiuntivo n.144/2018, provvisoriamente esecutivo ex art.642 c.p.c. emesso dal Tribunale Civile di Varese in data
16.01.2018 e pubblicato il 17.01.2018; Contro
-In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
-Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. direttamente in favore del procuratore anticipatario.”
PER WDS SPA:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni tutte esposte negli atti di causa, così decidere:
- in via preliminare: pronunciarsi sull'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello;
- in via principale, nel merito: accertare l'infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, respingere il gravame proposto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
opponente in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
231/2023, pubblicata in data 10.3.2023, con la quale il Tribunale di Varese ha confermato il decreto ingiuntivo n. 144/2018 emesso in favore di sulla base della ritenuta CP_1 autografia della firma apposta dall'opponente sul contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria.
pagina 2 di 10 Vicende processuali
1) Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2018 Parte_1
con il quale il Tribunale di Varese lo aveva condannato, in qualità di garante della sig.ra
, al pagamento in favore di – mandataria di Controparte_3 CP_1 Parte_2
, a sua volta procuratrice speciale di cessionaria in blocco dei
[...] Controparte_2
crediti della finanziaria della somma di euro 37.948,37, quale debito Parte_3
residuo di un contratto di credito al consumo, stipulato dalla debitrice principale con la finanziaria cedente.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria e che, conseguentemente, la firma ivi presente doveva considerarsi apocrifa;
- che, in ogni caso, non vi era prova del credito, non avendo la ricorrente dimostrato l'avvenuta erogazione del capitale;
- che sul capitale asseritamente finanziato sarebbero stati illegittimamente applicati interessi usurari e anatocistici;
- che controparte non aveva dimostrato l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta con la finanziaria.
Disconosceva, dunque, la firma apposta sul contratto di finanziamento, concludendo per la revoca del decreto opposto.
2) Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti e le eccezioni CP_1 dell'opponente, formulava istanza di verificazione della firma disconosciuta e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3) Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica grafologica, il Tribunale di
Varese, con sentenza n. 231/2023:
- accertava l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto della cessione in blocco, riconoscendo, per l'effetto, la legittimazione attiva di CP_1
- accertava altresì, aderendo alle conclusioni del nominato CTU, l'autografia della firma apposta dal sig. , in qualità di co-obbligato, sul contratto di finanziamento;
Parte_1
- riteneva provato il credito, avendo parte opposta dimostrato per tabulas l'avvenuta erogazione della somma oggetto del finanziamento;
pagina 3 di 10 - disattendeva le doglianze relative alla pretesa applicazione di interessi usurari e anatocistici perché generiche;
- conseguentemente, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo;
- condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ex art. 96 co. 3 c.p.c., liquidata in un ammontare pari ad un quarto delle spese processuali.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il sig. , formulando un Parte_1 unico motivo di appello con il quale è stata lamentata l'erroneità della CTU grafologica espletata in corso di causa in quanto contrastante con le risultanze della CTP di parte da esso prodotta nel giudizio di primo grado (CTP dott.ssa del 10.7.2018), nonché con le Per_1
due ulteriori consulenze di parte redatte in vista del giudizio di appello (una, datata 15.9.2024, redatta sempre dalla dott.ssa e l'altra, a firma della dott.ssa del 4.10.2023). Per_1 Per_2
In particolare, parte appellante si è lamentata che il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze dell'espletata CTU, ancorché il consulente d'ufficio non avesse dato atto, né tanto meno replicato, alle divergenti conclusioni cui era pervenuta la CTP dott.ssa Per_1
Queste, sinteticamente, le contestazioni mosse all'operato del CTU:
- il nominato consulente ha utilizzato quale firma comparativa non già quella riportata sull'originale della carta d'identità del sig. bensì su una mera fotocopia scarsamente Pt_1
intellegibile;
- il CTU avrebbe sottovalutato la circostanza per cui la firma del sig. fosse stata Pt_1 apposta con una penna differente (anche nel colore dell'inchiostro) rispetto a quella utilizzata per la compilazione dei dati della richiedente (la sig.ra ); Controparte_3
- il consulente ha concluso per l'autografia della firma pur avendo dato atto che il calibro della firma in verificazione fosse “medio”, mentre quello delle firme comparative “piccolo e irregolare”;
- il consulente non avrebbe esaminato l'incidenza pressoria, né illustrato la consistenza del tracciato;
- il CTU avrebbe altresì sottovalutato le oggettive discrepanze tra le firme verificande e quelle comparative quanto a modalità sottoscrittive, gestualità, pendenza, grado di curvità, distanziamento tra i singoli tracciati, concavità e stile.
pagina 4 di 10 L'appellante ha, dunque, concluso per le revoca del decreto opposto, previa rinnovazione della CTU grafologica.
5) Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, instando per la conferma dell'impugnata sentenza. In particolare, parte appellata ha evidenziato come controparte non avesse nominato un consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, né mosso osservazioni critiche a seguito della ricezione della bozza della consulenza da parte del CTU, avanzando contestazioni al riguardo solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni. Ha concluso, duque, per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, nonché per la condanna di parte appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c.
6) Con ordinanza del 27.2.2024, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 16.4.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in CP_1
maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
8) Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la stessa è da ritenersi superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando al giudizio corso ordinario.
9) Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli CP_1
pagina 5 di 10 oggetto della cessione in blocco;
parte appellante, infatti, non ha formulato alcuna censura sul punto.
10) Parimenti hanno assunto carattere di definitività le statuizioni con le quali il Tribunale ha disatteso le doglianze relative al difetto di prova del credito, nonché quelle afferenti alla pretesa applicazione di interessi usurari e anatocistici. Il sig. , infatti, ha Parte_1
prestato sul punto acquiescenza alla sentenza di primo grado, rinunciando a riproporre siffatte contestazioni in sede di gravame.
11) Le doglianze di parte appellante si appuntano esclusivamente sulla pretesa erroneità e non attendibilità delle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, in quanto contrastanti con le valutazioni operate dai consulenti di parte. Il riferimento è, in particolare, alla consulenza della CTP dott.ssa già prodotta in primo grado – e sul quale il CTU non ha preso Per_3 posizione – nonché alle due successive (e conformi) consulenze prodotte in grado di appello, contenenti rilievi critici in ordine all'operato del CTU.
12) L'appello è del tutto infondato per le ragioni di seguito esposte.
13) Il Tribunale, a fronte del disconoscimento operato dal sig. e della Parte_1
conseguente istanza di verificazione proposta da ha dato corso ad una CP_1 consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se la firma apposta, come coobbligato, sul contratto di finanziamento stipulato da , fosse o meno riferibile Controparte_3 all'opponente . Parte_1
All'udienza di nomina del CTU, dott.ssa il Tribunale, in ossequio al disposto di cui Per_4 all'art. 195 c.p.c., ha assegnato al consulente termine fino all'11.6.2021 per l'invio di una bozza di relazione alle parti, nonché termine a queste ultime fino al 12.7.2021 per la formulazione di osservazioni critiche.
Il sig. tuttavia, non ha trasmesso al consulente, entro il termine assegnato, le proprie Pt_1
deduzioni sulla relazione del consulente, rinunciando altresì alla facoltà di nominare per le operazioni peritali un consulente di parte, salvo dolersi, in comparsa conclusionale, che il
CTU – e conseguentemente il giudice – non avesse tenuto conto delle contrastanti conclusioni contenute nella perizia di parte della dott.ssa Per_1
14) Sul punto giova anzitutto premettere che, ancorché l'odierno appellante abbia sostenuto di aver prodotto la perizia di parte in allegato all'atto introduttivo del giudizio, dal fascicolo telematico di primo grado risulta che, al contrario, siffatta consulenza sia stata depositata solo pagina 6 di 10 in data 22.6.2022 e, dunque, in un momento ampiamente successivo rispetto al deposito della consulenza (avvenuto in data 6.9.2021).
Alla prima udienza di trattazione successiva al deposito della CTU, infatti, il Tribunale ha rigettato l'istanza di convocazione a chiarimenti del consulente, avanzata da parte opponente, evidenziando come “non risulta[sse] depositata in atti alcuna consulenza tecnica di parte” (cfr. ordinanza 27.1.2022).
Durante la fase di svolgimento delle operazioni peritali, dunque, la consulenza di parte della dott.ssa non risultava versata in atti, sicché il CTU non avrebbe avuto la materiale Per_1
possibilità di visionarla.
In ogni caso, quand'anche la CTP fosse stata effettivamente presente in atti al momento dell'avvio delle operazioni peritali, il CTU non sarebbe stato, comunque, tenuto a prendere posizione sul relativo contenuto, atteso che quest'ultimo non era stato trasfuso in osservazioni ex art. 195 c.p.c. Si richiama sul punto la sentenza n. 5624/2022, resa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, ove si legge che, in caso di mancata prospettazione al consulente d'ufficio di rilievi critici, “il CTU non dovrà depositare nel termine lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato”.
La consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa risulta, conseguentemente, esente da vizi Per_4
procedimentali.
15) Quanto al merito, la stessa risulta logica, coerente e debitamente motivata.
Il CTU, infatti, all'esito di indagini accurate e tecnicamente corrette, avvalendosi di una pluralità di scritture di comparazione ed avendo sottoposto il sig. ad un esaustivo Pt_1
saggio grafico da questi rilasciato su quattro fogli acquisiti agli atti delle operazioni peritali, ha concluso per l'autografia della firma dopo aver riscontrato plurime corrispondenze formali, costruttive e gestuali tra le firme in verifica e quelle in comparazione.
In particolare, il CTU ha individuato, pur nella variabilità dei modelli esecutivi, una serie di analogie tra le firme verificande e quelle autografe quanto a intellegibilità (“scarsa”), quanto a gestione dello spazio grafico (“Nello spazio disponibile viene privilegiata la zona sinistra, lasciando comunque in avvio un margine visibile”), quanto a tratteggio (prevalentemente ascendente), quanto a tenuto del rigo (irregolare), quanto a inclinazione (“pendente verso destra”), quanto a direzione (“morbidamente parallela”), quanto a costruzione dell'engramma pagina 7 di 10 iniziale (“con il vertice sinistro asolato, il vertice destro ripassato, il plateau concavo e il gesto in uscita ascendente”), quanto a stile (“presenza di un'asteggiata che si sviluppa nella parte superiore e inferiore ed è variabilmente asolata al vertice e alla base”) quanto a distanziamento tra le lettere (“ampio ma irregolare”) e quanto a costruzione degli occhielli
(“occhiello costruito a rotazione antioraria, con apertura sul lato sinistro e asolato al vertice”).
Il CTU ha altresì fornito una plausibile spiegazione delle variabilità riscontrate, riconducendole al notevole arco temporale intercorso tra la prima firma comparativa (risalente al 2005) e il saggio grafico (rilasciato nel 2021), nonché al “temperamento nervoso e alla gestualità poco accurata del Sig. (Cfr. consulenza pag. 26). Pt_1
Tali considerazioni, ampiamente motivate e stese in esito al raffronto con uno spettro sufficientemente ampio di scritture comparative, appaiono esenti da vizi logici e, pertanto, merita condivisione la scelta del giudice di porle a fondamento della propria decisione.
16) Né in senso contrario depongono le ulteriori perizie di parte prodotte dall'odierno appellante in sede di gravame. Tali consulenze, pur sottraendosi alla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. (in quanto meri atti difensivi), si sostanziano, di fatto, in plurime eccezioni critiche all'operato del CTU che, come tali, sarebbe stato opportuno fossero proposte in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c.
La citata norma, come novellata dalla l. 69/2009, infatti, ha procedimentalizzato l'espletamento della CTU imponendo al giudice la fissazione di tre termini (uno per la trasmissione della bozza di relazione alle parti, uno per le osservazioni ed uno per il deposito della relazione finale, comprensiva della replica alle deduzioni critiche), nell'ottica di una progressiva formazione della consulenza in collaborazione tra le parti.
Tale procedimentalizzazione, oltre a garantire la piena esplicazione del principio del contraddittorio, mira, evidentemente, ad una accelerazione della fase istruttoria, facendo sì che il giudice, all'udienza successiva al deposito della relazione, conosca già i rilievi delle parti avverso i risultati degli accertamenti peritali, nonché le repliche e le controdeduzioni dell'ausiliare e sia, quindi, posto in grado di esercitare tempestivamente i poteri attribuitigli dall'art. 196 cod. proc. civ. (ossia valutare la necessità o l'opportunità - qualora ritenesse fondate le critiche mosse dalle parti all'elaborato del c.t.u. – di chiedere chiarimenti al consulente nominato, disporre una rinnovazione della consulenza ovvero sostituire il pagina 8 di 10 consulente d'ufficio, avendo a disposizione gli elementi necessari per compiere siffatta valutazione).
Una tale ratio acceleratoria risulterebbe se non vanificata, quanto meno compromessa, dalla proposizione di osservazioni critiche successivamente allo spirare dei termini fissati dal giudice all'udienza di nomina del consulente, con evidenti ripercussioni anche in termini di ragionevole durata del processo.
17) In disparte tali – doverose– considerazioni, ciò che assume rilevanza dirimente nel caso in esame è la circostanza per cui anche le consulenze di parte prodotte in sede di gravame non sono idonee, ad avviso della Corte, a scalfire la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Il consulente, infatti, si è determinato nel senso dell'autografia della firma motivando alla stregua delle importanti analogie riscontrate tra le firme verificande e quelle comparative, tra cui: l'apposizione oscura e in un unico termine, l'assenza di accuratezza formale,
l'inclinazione pendente verso destra, gli engrammi ben distanziati, l'andamento ascendente,
l'ordine appositivo con l'alternanza di percorsi analoghi, la forma e la costruzione della maiuscola iniziale e dell'asteggiata.
Trattasi di argomentazioni logiche, lineari e prive di incongruenze, come tali idonee a fondare il convincimento della Corte in ordine all'autografia della firma.
18) Tale conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla circostanza – allegata da
[...]
e rimasta incontestata – per cui il contratto di finanziamento fosse stato accompagnato CP_1 dalla copia della carta d'identità del sig. da quella del suo codice fiscale e dalla sua Pt_1
busta paga, documenti questi prodotti in causa dalla parte opposta nel giudizio di primo grado.
Non avendo l'odierno appellante fornito alcuna spiegazione idonea a giustificare come siffatti documenti – di carattere strettamente personale– possano essere pervenuti nella disponibilità Contro di deve presumersi che gli stessi siano stati consegnati dal medesimo all'atto Pt_1
della sottoscrizione del finanziamento.
D'altronde nulla è stato replicato sul punto neanche nel giudizio di appello, nel corso del quale, oltretutto, il sig. ha rinunciato a depositare la comparsa conclusionale, non Pt_1
avendo così replicato, conseguentemente, alle difese contenute nella comparsa di
Contro costituzione di pagina 9 di 10 19) In definitiva, le condivisibili conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado, unitamente agli ulteriori elementi indiziari di cui è dato conto, inducono la Corte al rigetto dell'appello.
20) Non merita invece accoglimento la domanda di condanna avanzata da parte appellata ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie ipotesi di mala fede o colpa grave in seno al sig. Pt_1
21) Al rigetto dell'appello consegue la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna del sig. al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, Pt_1 tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al
DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata. Va, poi, disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellata, avv. Teodora Teofilatto, dichiaratasi anticipataria.
22) Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 231/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Teodora Teofilatto;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2772/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Caporale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Francesco Petrarca
n. 24, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in qualità di mandataria di – CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione - polizza fideiussioria
CONCLUSIONI:
PER Email_1
pagina 1 di 10 “In via preliminare in istruttoria –
-Rinnovare la CTU grafologica e per effetto
Nel merito
In via principale
-Accogliere l'appello e in riforma della sentenza nr.231/2023 emessa e pubblicata in data
10.03.2023, dal Tribunale Civile di Varese revocare il decreto ingiuntivo n.144/2018, provvisoriamente esecutivo ex art.642 c.p.c. emesso dal Tribunale Civile di Varese in data
16.01.2018 e pubblicato il 17.01.2018; Contro
-In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
-Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. direttamente in favore del procuratore anticipatario.”
PER WDS SPA:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni tutte esposte negli atti di causa, così decidere:
- in via preliminare: pronunciarsi sull'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello;
- in via principale, nel merito: accertare l'infondatezza dei motivi di appello e, per l'effetto, respingere il gravame proposto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
opponente in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
231/2023, pubblicata in data 10.3.2023, con la quale il Tribunale di Varese ha confermato il decreto ingiuntivo n. 144/2018 emesso in favore di sulla base della ritenuta CP_1 autografia della firma apposta dall'opponente sul contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria.
pagina 2 di 10 Vicende processuali
1) Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2018 Parte_1
con il quale il Tribunale di Varese lo aveva condannato, in qualità di garante della sig.ra
, al pagamento in favore di – mandataria di Controparte_3 CP_1 Parte_2
, a sua volta procuratrice speciale di cessionaria in blocco dei
[...] Controparte_2
crediti della finanziaria della somma di euro 37.948,37, quale debito Parte_3
residuo di un contratto di credito al consumo, stipulato dalla debitrice principale con la finanziaria cedente.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria e che, conseguentemente, la firma ivi presente doveva considerarsi apocrifa;
- che, in ogni caso, non vi era prova del credito, non avendo la ricorrente dimostrato l'avvenuta erogazione del capitale;
- che sul capitale asseritamente finanziato sarebbero stati illegittimamente applicati interessi usurari e anatocistici;
- che controparte non aveva dimostrato l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta con la finanziaria.
Disconosceva, dunque, la firma apposta sul contratto di finanziamento, concludendo per la revoca del decreto opposto.
2) Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti e le eccezioni CP_1 dell'opponente, formulava istanza di verificazione della firma disconosciuta e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3) Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica grafologica, il Tribunale di
Varese, con sentenza n. 231/2023:
- accertava l'inclusione del credito controverso tra quelli oggetto della cessione in blocco, riconoscendo, per l'effetto, la legittimazione attiva di CP_1
- accertava altresì, aderendo alle conclusioni del nominato CTU, l'autografia della firma apposta dal sig. , in qualità di co-obbligato, sul contratto di finanziamento;
Parte_1
- riteneva provato il credito, avendo parte opposta dimostrato per tabulas l'avvenuta erogazione della somma oggetto del finanziamento;
pagina 3 di 10 - disattendeva le doglianze relative alla pretesa applicazione di interessi usurari e anatocistici perché generiche;
- conseguentemente, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo;
- condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ex art. 96 co. 3 c.p.c., liquidata in un ammontare pari ad un quarto delle spese processuali.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il sig. , formulando un Parte_1 unico motivo di appello con il quale è stata lamentata l'erroneità della CTU grafologica espletata in corso di causa in quanto contrastante con le risultanze della CTP di parte da esso prodotta nel giudizio di primo grado (CTP dott.ssa del 10.7.2018), nonché con le Per_1
due ulteriori consulenze di parte redatte in vista del giudizio di appello (una, datata 15.9.2024, redatta sempre dalla dott.ssa e l'altra, a firma della dott.ssa del 4.10.2023). Per_1 Per_2
In particolare, parte appellante si è lamentata che il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze dell'espletata CTU, ancorché il consulente d'ufficio non avesse dato atto, né tanto meno replicato, alle divergenti conclusioni cui era pervenuta la CTP dott.ssa Per_1
Queste, sinteticamente, le contestazioni mosse all'operato del CTU:
- il nominato consulente ha utilizzato quale firma comparativa non già quella riportata sull'originale della carta d'identità del sig. bensì su una mera fotocopia scarsamente Pt_1
intellegibile;
- il CTU avrebbe sottovalutato la circostanza per cui la firma del sig. fosse stata Pt_1 apposta con una penna differente (anche nel colore dell'inchiostro) rispetto a quella utilizzata per la compilazione dei dati della richiedente (la sig.ra ); Controparte_3
- il consulente ha concluso per l'autografia della firma pur avendo dato atto che il calibro della firma in verificazione fosse “medio”, mentre quello delle firme comparative “piccolo e irregolare”;
- il consulente non avrebbe esaminato l'incidenza pressoria, né illustrato la consistenza del tracciato;
- il CTU avrebbe altresì sottovalutato le oggettive discrepanze tra le firme verificande e quelle comparative quanto a modalità sottoscrittive, gestualità, pendenza, grado di curvità, distanziamento tra i singoli tracciati, concavità e stile.
pagina 4 di 10 L'appellante ha, dunque, concluso per le revoca del decreto opposto, previa rinnovazione della CTU grafologica.
5) Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
artt. 342 e 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, instando per la conferma dell'impugnata sentenza. In particolare, parte appellata ha evidenziato come controparte non avesse nominato un consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, né mosso osservazioni critiche a seguito della ricezione della bozza della consulenza da parte del CTU, avanzando contestazioni al riguardo solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni. Ha concluso, duque, per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, nonché per la condanna di parte appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c.
6) Con ordinanza del 27.2.2024, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avanzata da parte appellante, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 16.4.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in CP_1
maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
8) Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la stessa è da ritenersi superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando al giudizio corso ordinario.
9) Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli CP_1
pagina 5 di 10 oggetto della cessione in blocco;
parte appellante, infatti, non ha formulato alcuna censura sul punto.
10) Parimenti hanno assunto carattere di definitività le statuizioni con le quali il Tribunale ha disatteso le doglianze relative al difetto di prova del credito, nonché quelle afferenti alla pretesa applicazione di interessi usurari e anatocistici. Il sig. , infatti, ha Parte_1
prestato sul punto acquiescenza alla sentenza di primo grado, rinunciando a riproporre siffatte contestazioni in sede di gravame.
11) Le doglianze di parte appellante si appuntano esclusivamente sulla pretesa erroneità e non attendibilità delle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, in quanto contrastanti con le valutazioni operate dai consulenti di parte. Il riferimento è, in particolare, alla consulenza della CTP dott.ssa già prodotta in primo grado – e sul quale il CTU non ha preso Per_3 posizione – nonché alle due successive (e conformi) consulenze prodotte in grado di appello, contenenti rilievi critici in ordine all'operato del CTU.
12) L'appello è del tutto infondato per le ragioni di seguito esposte.
13) Il Tribunale, a fronte del disconoscimento operato dal sig. e della Parte_1
conseguente istanza di verificazione proposta da ha dato corso ad una CP_1 consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se la firma apposta, come coobbligato, sul contratto di finanziamento stipulato da , fosse o meno riferibile Controparte_3 all'opponente . Parte_1
All'udienza di nomina del CTU, dott.ssa il Tribunale, in ossequio al disposto di cui Per_4 all'art. 195 c.p.c., ha assegnato al consulente termine fino all'11.6.2021 per l'invio di una bozza di relazione alle parti, nonché termine a queste ultime fino al 12.7.2021 per la formulazione di osservazioni critiche.
Il sig. tuttavia, non ha trasmesso al consulente, entro il termine assegnato, le proprie Pt_1
deduzioni sulla relazione del consulente, rinunciando altresì alla facoltà di nominare per le operazioni peritali un consulente di parte, salvo dolersi, in comparsa conclusionale, che il
CTU – e conseguentemente il giudice – non avesse tenuto conto delle contrastanti conclusioni contenute nella perizia di parte della dott.ssa Per_1
14) Sul punto giova anzitutto premettere che, ancorché l'odierno appellante abbia sostenuto di aver prodotto la perizia di parte in allegato all'atto introduttivo del giudizio, dal fascicolo telematico di primo grado risulta che, al contrario, siffatta consulenza sia stata depositata solo pagina 6 di 10 in data 22.6.2022 e, dunque, in un momento ampiamente successivo rispetto al deposito della consulenza (avvenuto in data 6.9.2021).
Alla prima udienza di trattazione successiva al deposito della CTU, infatti, il Tribunale ha rigettato l'istanza di convocazione a chiarimenti del consulente, avanzata da parte opponente, evidenziando come “non risulta[sse] depositata in atti alcuna consulenza tecnica di parte” (cfr. ordinanza 27.1.2022).
Durante la fase di svolgimento delle operazioni peritali, dunque, la consulenza di parte della dott.ssa non risultava versata in atti, sicché il CTU non avrebbe avuto la materiale Per_1
possibilità di visionarla.
In ogni caso, quand'anche la CTP fosse stata effettivamente presente in atti al momento dell'avvio delle operazioni peritali, il CTU non sarebbe stato, comunque, tenuto a prendere posizione sul relativo contenuto, atteso che quest'ultimo non era stato trasfuso in osservazioni ex art. 195 c.p.c. Si richiama sul punto la sentenza n. 5624/2022, resa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, ove si legge che, in caso di mancata prospettazione al consulente d'ufficio di rilievi critici, “il CTU non dovrà depositare nel termine lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato”.
La consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa risulta, conseguentemente, esente da vizi Per_4
procedimentali.
15) Quanto al merito, la stessa risulta logica, coerente e debitamente motivata.
Il CTU, infatti, all'esito di indagini accurate e tecnicamente corrette, avvalendosi di una pluralità di scritture di comparazione ed avendo sottoposto il sig. ad un esaustivo Pt_1
saggio grafico da questi rilasciato su quattro fogli acquisiti agli atti delle operazioni peritali, ha concluso per l'autografia della firma dopo aver riscontrato plurime corrispondenze formali, costruttive e gestuali tra le firme in verifica e quelle in comparazione.
In particolare, il CTU ha individuato, pur nella variabilità dei modelli esecutivi, una serie di analogie tra le firme verificande e quelle autografe quanto a intellegibilità (“scarsa”), quanto a gestione dello spazio grafico (“Nello spazio disponibile viene privilegiata la zona sinistra, lasciando comunque in avvio un margine visibile”), quanto a tratteggio (prevalentemente ascendente), quanto a tenuto del rigo (irregolare), quanto a inclinazione (“pendente verso destra”), quanto a direzione (“morbidamente parallela”), quanto a costruzione dell'engramma pagina 7 di 10 iniziale (“con il vertice sinistro asolato, il vertice destro ripassato, il plateau concavo e il gesto in uscita ascendente”), quanto a stile (“presenza di un'asteggiata che si sviluppa nella parte superiore e inferiore ed è variabilmente asolata al vertice e alla base”) quanto a distanziamento tra le lettere (“ampio ma irregolare”) e quanto a costruzione degli occhielli
(“occhiello costruito a rotazione antioraria, con apertura sul lato sinistro e asolato al vertice”).
Il CTU ha altresì fornito una plausibile spiegazione delle variabilità riscontrate, riconducendole al notevole arco temporale intercorso tra la prima firma comparativa (risalente al 2005) e il saggio grafico (rilasciato nel 2021), nonché al “temperamento nervoso e alla gestualità poco accurata del Sig. (Cfr. consulenza pag. 26). Pt_1
Tali considerazioni, ampiamente motivate e stese in esito al raffronto con uno spettro sufficientemente ampio di scritture comparative, appaiono esenti da vizi logici e, pertanto, merita condivisione la scelta del giudice di porle a fondamento della propria decisione.
16) Né in senso contrario depongono le ulteriori perizie di parte prodotte dall'odierno appellante in sede di gravame. Tali consulenze, pur sottraendosi alla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. (in quanto meri atti difensivi), si sostanziano, di fatto, in plurime eccezioni critiche all'operato del CTU che, come tali, sarebbe stato opportuno fossero proposte in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c.
La citata norma, come novellata dalla l. 69/2009, infatti, ha procedimentalizzato l'espletamento della CTU imponendo al giudice la fissazione di tre termini (uno per la trasmissione della bozza di relazione alle parti, uno per le osservazioni ed uno per il deposito della relazione finale, comprensiva della replica alle deduzioni critiche), nell'ottica di una progressiva formazione della consulenza in collaborazione tra le parti.
Tale procedimentalizzazione, oltre a garantire la piena esplicazione del principio del contraddittorio, mira, evidentemente, ad una accelerazione della fase istruttoria, facendo sì che il giudice, all'udienza successiva al deposito della relazione, conosca già i rilievi delle parti avverso i risultati degli accertamenti peritali, nonché le repliche e le controdeduzioni dell'ausiliare e sia, quindi, posto in grado di esercitare tempestivamente i poteri attribuitigli dall'art. 196 cod. proc. civ. (ossia valutare la necessità o l'opportunità - qualora ritenesse fondate le critiche mosse dalle parti all'elaborato del c.t.u. – di chiedere chiarimenti al consulente nominato, disporre una rinnovazione della consulenza ovvero sostituire il pagina 8 di 10 consulente d'ufficio, avendo a disposizione gli elementi necessari per compiere siffatta valutazione).
Una tale ratio acceleratoria risulterebbe se non vanificata, quanto meno compromessa, dalla proposizione di osservazioni critiche successivamente allo spirare dei termini fissati dal giudice all'udienza di nomina del consulente, con evidenti ripercussioni anche in termini di ragionevole durata del processo.
17) In disparte tali – doverose– considerazioni, ciò che assume rilevanza dirimente nel caso in esame è la circostanza per cui anche le consulenze di parte prodotte in sede di gravame non sono idonee, ad avviso della Corte, a scalfire la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Il consulente, infatti, si è determinato nel senso dell'autografia della firma motivando alla stregua delle importanti analogie riscontrate tra le firme verificande e quelle comparative, tra cui: l'apposizione oscura e in un unico termine, l'assenza di accuratezza formale,
l'inclinazione pendente verso destra, gli engrammi ben distanziati, l'andamento ascendente,
l'ordine appositivo con l'alternanza di percorsi analoghi, la forma e la costruzione della maiuscola iniziale e dell'asteggiata.
Trattasi di argomentazioni logiche, lineari e prive di incongruenze, come tali idonee a fondare il convincimento della Corte in ordine all'autografia della firma.
18) Tale conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla circostanza – allegata da
[...]
e rimasta incontestata – per cui il contratto di finanziamento fosse stato accompagnato CP_1 dalla copia della carta d'identità del sig. da quella del suo codice fiscale e dalla sua Pt_1
busta paga, documenti questi prodotti in causa dalla parte opposta nel giudizio di primo grado.
Non avendo l'odierno appellante fornito alcuna spiegazione idonea a giustificare come siffatti documenti – di carattere strettamente personale– possano essere pervenuti nella disponibilità Contro di deve presumersi che gli stessi siano stati consegnati dal medesimo all'atto Pt_1
della sottoscrizione del finanziamento.
D'altronde nulla è stato replicato sul punto neanche nel giudizio di appello, nel corso del quale, oltretutto, il sig. ha rinunciato a depositare la comparsa conclusionale, non Pt_1
avendo così replicato, conseguentemente, alle difese contenute nella comparsa di
Contro costituzione di pagina 9 di 10 19) In definitiva, le condivisibili conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado, unitamente agli ulteriori elementi indiziari di cui è dato conto, inducono la Corte al rigetto dell'appello.
20) Non merita invece accoglimento la domanda di condanna avanzata da parte appellata ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie ipotesi di mala fede o colpa grave in seno al sig. Pt_1
21) Al rigetto dell'appello consegue la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna del sig. al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, Pt_1 tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al
DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata. Va, poi, disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellata, avv. Teodora Teofilatto, dichiaratasi anticipataria.
22) Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 231/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Teodora Teofilatto;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Serena Baccolini
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