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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA F.P. Parte_1 P.IVA_1
VOLPE N.8 84122 SALERNO presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Largo Richini 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PARISI DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 17 avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“””Piaccia alla adita Corte D'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dalla e:
1. Accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei Controparte_1
confronti della e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocare Parte_1
il decreto monitorio in tutto o in via gradata anche solo in parte ordinando alla
[...]
di restituire gli importi nelle more pagati dall'opponente;
2. In Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di maggio 2020 stante il grave inadempimento imputabile alla come Controparte_1
descritto in opposizione;
3. Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 2 che precede, accertare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
riportarti, sia per la perdita del servizio prime che da ritardo e/o CP_2
inadempimento a cui vanno aggiunti quelli all'immagine, come contenuti in complessivi
€ 51.000,00, ovvero alla diversa somma anche minore che dovesse essere ritenuta accertata all'esito del giudizio, da ultimo anche in via equitativa da parte dell'adita
Corte D'Appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, dichiarando, nel caso, la compensazione con il minor controcredito di CP_1
che dovesse essere ritenuto accertato con condanna dell'appellata al
[...]
pagamento;
4. Per effetto, in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere il diritto di al pagamento, in Controparte_1
tutto o anche solo in parte, per gli importi indicati nel monitorio, accertare e dichiarare
Contr la compensazione tra la relativa somma e la maggior somma dovuta dalla pagina 2 di 17 alla con condanna dell'opposta, odierna Controparte_1 Parte_1
appellata, al pagamento della differenza in favore dell'opponente odierna appellante;
5.
Condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore antistatario.”””
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado nonché:
- L'ammissione integrale della prova testimoniale già articolata in primo grado, dalla con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc su tutti i capi di Parte_1
prova e, quindi anche sui seguenti capi:
d) Vero è che la piattaforma di vendita per l'utilizzo del servizio di vendita CP_2
denominato “Prime” – che consente al Venditore sul territorio nazionale di accedere alla clientela garantendo allo stesso nel contempo una maggiore CP_3
visibilità, una migliore presentazione e l'accesso ad una platea di utenza più ampia – quantomeno dal mese di novembre 2019 assegnava ad per la Parte_1
consegna agli utenti della merce venduta con il detto servizio in via esclusiva lo spedizioniere;
Controparte_1
e) Vero è che per quel che attiene la consegna degli pneumatici per il Parte_1
Contr servizio poteva avvenire, in via esclusiva, tramite corriere approvato da CP_3
per il servizio Prime Gestito dal Venditore;
CP_2
Contr g) Vero è che le spedizioni affidate a dall avevano ad oggetto Parte_1
pneumatici;
q) Vero è che solo il 22.9.2020, a mezzo pec trasmessa direttamente alla
[...]
Contr
ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto – Pt_1
spedizioni nazionali Italia - con effetto dal 22.10.2020;
pagina 3 di 17 r) Vero è che nella vicenda il ritardo nelle consegne, dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020, ha riguardato n. 378 spedizioni volendo prendere in considerazione solo le consegne effettuate oltre le 143, mentre se si considerano le spedizioni consegnate oltre le 72 ore ed entro le 144 ore il ritardo ha interessato quantomeno n. 378 spedizioni come risulta dalla stampa file consegne e dalle ricevute di spedizione allegate ai numeri
18 e 19 della produzione dell'avv. Giordano che si rammostrano;
s) Vero è che da Novembre 2019 e sino al maggio 2020 le spedizioni affidate da CP_3
Contr a ammontavano a circa n.1300 al mese come stimato dalla stessa Parte_1
Contr nelle fatture allegate alla propria produzione;
t) Vero è a causa dell'impossibilità di utilizzare il servizio è derivato un CP_3
danno pari ad € 336.891,06 come determinato dal dott. nel proprio elaborato Per_1
peritale..”.
Si indicano a testi sulle predette circostanze i testi già escussi in primo grado vale a dire i sig.ri:
• da IA (SA); Testimone_1
• da NO (SA); Tes_2
Si chiede, inoltre, di ammettere anche gli ulteriori testimoni indicati in primo grado su tutte le circostanze ed i capi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc o,
a tutto concedere, quantomeno sui capi e le circostanze innanzi indicate, e, precisamente:
• il sig. (sui capi da b ad s) da ER dipendente dell'opposta che si è Controparte_4
occupato del ritiro della merce presso la società opponente;
• il dott. (sui capi da p a t) da consulente di parte che Persona_2 CP_5
ha redatto l'elaborato allegato alla produzione dell'opponente, che, nel caso fosse ascoltato, confermerebbe le circostanze accertate nel proprio elaborato pagina 4 di 17 - Sempre in via preliminare ed anche in questo caso a parziale modifica dell'ordinanza del 9.12.2022 e dei successivi provvedimenti, si chiede che venga emesso l'ordine di esibizione delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna già richiesto con la 2^ memoria ex art. 183 VI comma cpc, da intendersi nella presente sede integralmente ripetuto e trascritto;
- Si insiste, inoltre, per l'ammissione della documentazione contabile depositata con la
3^ memoria ex art. 183 VI comma cpc essendo valida come prova contraria rispetto alle prove richieste da controparte;
- Si reitera, infine, la richiesta di ammissione della CTU tecnico-contabile al fine di accertare e quantificare con assoluta precisione alla luce delle allegazioni di parte opponente e delle risultanze istruttorie l'ammontare del danno riportato nella vicenda Contr dalla in conseguenza dei ritardi ed inadempimenti della e Parte_1
dall'interruzione del servizio senza preavviso.
Per Controparte_1
1. Respingere l'appello ex adverso promosso per i motivi tutti indicati e, conseguentemente, confermare, l'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO Contr
2. In ogni caso, dichiarare tenuta a saldare le fatture emesse da nei Parte_1
Contr suoi confronti e, per l'effetto, condannare l'appellante a corrispondere a la somma di € 20.460,25, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.LGS
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al netto degli acconti e note di credito indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo pagamento.
NELLE SPESE
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 17 Si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, inclusa l'opposizione all'ammissione delle prove ex adverso richieste e, occorrendo, prova contraria, con la precisazione che tutte le prove per testi dedotte dalla controparte e reiterate nell'atto di appello sono inammissibili perché generiche e perché vertono sull'accertamento e quantificazione del risarcimento del danno che si assume subito e che, come correttamente rilevato in primo grado dal Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto
(semmai esistente) provare documentalmente e non per testimoni.
*
In dettaglio: capitolo a): inammissibile perché la circostanza ivi dedotta è irrilevante, generica (“da anni”) e sottende una valutazione del teste circa la rilevanza di sul Parte_1
mercato (“azienda leader del settore”); capitolo c): inammissibile perché la circostanza ivi dedotta è generica, essendo oscuro a quali “clienti”, a quali spedizioni e a quali circostanze di tempo si riferiscono i fatti ivi dedotti;
capitoli d) ed e): inammissibili, perché sottendono una valutazione del teste circa il ritorno economico del servizio (“maggiore visibilità, una migliore presentazione e
l'accesso ad una platea di utenza più ampia”) e perché l'individuazione del contenuto del contratto tra e non può essere demandato al teste; Parte_1 CP_2
capitolo f): inammissibile perché i termini del servizio di spedizione e Contro l'individuazione del contenuto del contratto tra e non possono Parte_1
essere demandati al teste. Inoltre, i pagamenti devono essere provati documentalmente e non per testi; capitoli g) e q): inammissibili perché le circostanze ivi dedotte – quand'anche ritenute rilevanti - risultano già provata con la produzione documentale;
pagina 6 di 17 capitoli h) e o): inammissibili perché generici (“quasi tutte le consegne”), risultando oscuro il tipo, l'entità e a quali obbligazioni sarebbero connessi i “plurimi inadempimenti, interruzioni e disservizi” ivi dedotti (“TNT … proseguiva nel restare inadempiente rispetto alle prestazioni già in essere”: quali prestazioni? Inadempiente rispetto a quali obbligazioni?), nonché di quali spedizioni (estremi, in che data ecc.) Contro avrebbe “rifiutato e non curato il ritiro”? capitoli i) ed n): inammissibili perché generici, risultando oscuro: i) in che periodo e
Contr quali “dipendenti e responsabili … venivano contattati quotidianamente”; ii) a quali circostanze di tempo e a quali spedizioni si riferirebbero “i ritardi” ivi dedotti e iii)
Contr di quali spedizioni (estremi, in che data ecc.) il per-sonale di avrebbe comunicato di non essere autorizzato al ritiro;
capitolo m): inammissibile perché generico, risultando oscuro il ritiro di quali
Contr spedizioni (estremi, in che data ecc.) avrebbe “rifiutato di curare”; capitolo p): inammissibile perché generico, risultando oscuro in quali circo-stanze di
Contr tempo e quali spedizioni di pneumatici avrebbe “rifiutato di ritirare”; perché
l'individuazione del contenuto del contratto tra e non può Parte_1 CP_2
essere demandato al teste, oltre che inammissibile in quanto circostanza negativa;
capitolo t): inammissibile in quanto sottende valutazioni non demandabili ai testimoni, l'entità del danno asseritamente subito essendo circostanza che deve essere provata documentalmente; capitolo u): inammissibile perché generico, risultando oscuro quali dei “molti clienti, anche storici” avrebbero “comunicato anche telefonicamente che non avrebbero più effettuato acquisti” e in quanto sottende valutazioni non de-mandabili ai testimoni quale è l'entità del danno asseritamente subito (da provarsi documentalmente).
* * *
Ci si oppone, poi, all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da controparte in quanto – come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza pagina 7 di 17 impugnata - di natura meramente esplorativa. Infatti, “l'ammontare del danno riportato nella vicenda dalla deve essere al-legato e provato Parte_1
direttamente dalla parte che lo lamenta e non demandato alla consulenza esplorativa di un tecnico volta unicamente a sopperire alle carenze probatorie dell'appellante.
* * * Contr Infine, ci si oppone alla richiesta di esibizione da parte di “delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna” delle spedizioni, trattandosi di documenti che – se relativi a spedizioni realmente effettuate da – si trovano nella piena disponibilità Parte_1
dell'appellante quale mittente e acquirente del servizio che avrebbe dovuto provvedere - nel proprio interesse - alla loro conservazione e custodia e il cui onere della prova grava esclusivamente su in quanto elementi posti a Parte_1
fondamento della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.20633/2021 (RG. n.35103/2021) dell'11.11.2021, notificato il
2.12.2021, il Tribunale di Milano ingiungeva alla di pagare in Parte_1
favore della ) la somma di € 20.460,22 Controparte_1 P.IVA_2
oltre interessi ai sensi del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, per mancato pagamento dell'importo di alcune fatture emesse tra gennaio 2020 e maggio 2021 a fronte di prestazioni di servizio di trasporto e consegna di pneumatici asseritamente rese dalla su ordine e per conto della Controparte_1 Parte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione assumendo Parte_1
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento della società opposta e, in via riconvenzionale, Contr l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento di e recesso illegittimo con conseguente richiesta di risarcimento danni, quantificati in euro
51.000,00.
pagina 8 di 17 In via subordinata, la società esponente, in caso di riconoscimento del diritto di
[...]
al pagamento, in tutto o anche solo in parte, degli importi Controparte_1
indicati nel monitorio, chiedeva di accertare e dichiarare la compensazione tra la relativa somma e la maggior dovuta dalla alla Controparte_1 Parte_1
con condanna dell'opposta al pagamento della differenza in favore dell'opponente.
[...]
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto della Controparte_1
proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la fase istruttoria mediante l'interrogatorio Contr formale del legale rappresentante di e la prova per testi sui capitoli f) e da h) a p) dedotti da il Tribunale di Milano emetteva la sentenza, qui impugnata, n. Parte_1
1969/2024 pubblicata in data 23.02.2024 con la quale così provvedeva:
“1) conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti della società opposta;
3) condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta i due terzi delle spese di questo giudizio, che liquida in € 9.402,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensato un terzo delle spese.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto pacifica l'effettuazione dei trasporti da parte di
[...]
inammissibile, perché tardiva, la contestazione delle fatture di trasporto, CP_1
non essendo stata fatta nel termine di 7 gg dalla loro emissione previsto dalle condizioni generali di trasporto.
Ha poi rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per i disservizi lamentati (ritardi nella riconsegna delle spedizioni e interruzioni nel servizio), non essendo stata fornita la prova che abbia effettivamente subito un Parte_1
danno, né risultando richieste di rimborsi/ risarcimenti da parte dei clienti di
[...]
Parte_1
pagina 9 di 17 Ha poi aggiunto che “ quand'anche venisse accertata l'interruzione dei servizi di spedizione a partire dal “19 maggio 2020” e venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di maggio 2020 per il grave Contr inadempimento di , le pretese risarcitorie avanzate da non Parte_1
possono trovare accoglimento, mancando tanto la prova del preteso danno patrimoniale per la mancata fruizione del servizio di quanto di quello non CP_3 CP_2
patrimoniale d'immagine per recensioni negative da parte della clientela.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 24 settembre 2024 il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 21 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti conclusivi e le note scritte e art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di censura.
Con il primo motivo denuncia “nullità della sentenza, vizio di pronuncia, contraddittorietà della sentenza laddove non ha ammesso le prove e la CTU”.
pagina 10 di 17 Si duole che il Tribunale non abbia ammesso CTU tecnico contabile al fine di accertare e quantificare l'ammontare del danno subito da in conseguenza dei ritardi Parte_1
e dell'interruzione del servizio senza preavviso da parte di non abbia CP_1
emesso l'ordine di esibizione delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna;
non abbia ammesso integralmente la prova testimoniale richiesta con gli ulteriori testimoni indicati o, quantomeno, di ER dipendente dell'opposta. Testimone_3
Con il secondo motivo, denuncia “violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'art. 231 c.p.c e 232 c.p.c.”
Lamenta che il legale rappresentante della società opposta si sia sottratto dal rendere il deferito interrogatorio formale, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le circostanze oggetto di interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta: “violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 115 e 118 c.p.c., dell'art. 2697 c.c.- vizio di omessa pronuncia e/o di contraddittorietà della pronuncia- inammissibilità ed infondatezza della domanda azionata con il monitorio”.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto provato il credito di quando, invece, CP_1
era inesistente sia nell'an che nel quantum.
Afferma nello specifico che la fattura in sé non è prova del credito;
che in ogni caso riguardano prestazioni rese in data antecedente al contratto del 30.3.2020 e recano un codice cliente diverso da quello indicato nel contratto;
non vi è prova che le spedizioni fatturate siano state eseguite.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1460, 1451, 1175, 1375 c.c. art. 2 cost.- vizio di omessa pronuncia e/o di contraddittorietà della pronuncia- eccezione di inadempimento- risoluzione del
pagina 11 di 17 contratto per inadempimento- inammissibilità della domanda azionata con il monitorio”.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento da lei Contr sollevata. Afferma, invece, che era risultata inadempiente avendo consegnato la merce in ritardo ed abbia interrotto il servizio improvvisamente, esercitando così un recesso illegittimo.
Con il quinto motivo, l'appellante denuncia: “nullità della sentenza- violazione e falsa applicazione degli art. 1226 e 1453- omesso esame di un fatto decisivo-omessa e/o errata valutazione delle prove- omessa motivazione- vizio di motivazione e/o contraddittorietà della sentenza. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e sulla domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento e per recesso illegittimo”.
Lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di sia per i notevoli ritardi che per CP_1
l'interruzione del servizio con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Afferma, nello specifico, che la perdita del Servizio Prime con derivante dall' CP_2
Contr improvvisa ed immotivata interruzione totale del servizio da parte di abbia determinato una perdita di introiti come risultante dalla relazione del dott. in Per_1
atti e si duole che il Tribunale non sia ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Con il sesto motivo, l'appellante denuncia: “violazione e falsa applicazione dell'art.
1226 c.c.- omesso esame della documentazione agli atti di causa e delle prove raccolte- omessa pronuncia- vizio di contraddittorietà della sentenza. In ordine al danno all'immagine”.
pagina 12 di 17 Lamenta che il Tribunale abbia rigettato anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine e non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni raccolte dai testi che hanno confermato le lamentele da parte dei clienti e le recensioni negative sulle piattaformi online.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, stante la stretta connessione, non siano meritevoli di accoglimento e che vada, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale che ha dato correttamente rilievo alla mancata tempestiva contestazione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su circa l'esistenza e l'entità del Parte_1
danno per i disservizi asseritamente subiti nell'esecuzione dei trasporti.
Osserva, preliminarmente, la Corte che è pacifica, in quanto non contestata, l'esecuzione dei trasporti fatturati da CP_1
La contestazione, infatti, delle fatture di trasporto, effettuata da nel corso Parte_1
del giudizio di primo grado, deve ritenersi tardiva in quanto non effettuata entro il termine di giorni sette dalla loro emissione come, invece, previsto dall'art. 21.2 delle condizioni generali di trasporto, specificamente approvato per iscritto ( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) che espressamente prevede che : “la contestazione di una fattura, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, all'ufficio competente, indicando il numero di fattura e le motivazioni delle contestazioni.”.
Priva di pregio è poi l'eccezione secondo cui le fatture emesse non Parte_1
potevano basarsi sul contratto del 01.3.2020, trattandosi di fatture e prestazioni in parte anche antecedenti, sia perché, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, “ generica ( non ha neppure allegato quali sarebbero le fatture azionate Parte_1
antecedenti il contratto del 01 marzo 2020) sia perché non ha allegato il diverso
pagina 13 di 17 termine, in tesi fissato nei contratti precedenti (doc. da 3 a 6 fasc. opponente) per contestare le fatture”.
Ciò detto, per quanto riguarda gli asseriti danni subiti dall'appellante per i ritardo nella consegna delle merci, alcuna prova è stata data.
Premessa l'inesistenza di alcun termine essenziale per la consegna delle merci, non potendosi ritenere tale l'espressione “entro e non oltre”, ciò che rileva è che la merce sia stata comunque consegnata e accettata con ciò evidenziando che non era venuta meno l'utilità economica del contratto.
In ogni caso, non è stata fornita alcuna prova dell'ammontare del danno reclamato dall' appellante, per i ritardi lamentati, in quanto nulla provano le dichiarazioni rese dai testi e in quanto generiche. Tes_1 Tes_2
Ed, infatti, come già correttamente osservato dal Tribunale, “l'esperita istruttoria non ha però dato conto con sufficiente precisione né del numero, né delle date esatte con le quali i ritardi sarebbero avvenuti, non essendo stato confermato dai testimoni escussi e con la necessaria precisione, quanto esposto in citazione ed in particolare nell'elenco Contr delle spedizioni asseritamente consegnate con ritardo da ( doc. 18 fasc.
[...]
, documento contestato dalla Convenuta opposta in quanto interamente Pt_1
proveniente e fabbricato dalla stessa parte opponente e quindi privo di valore probatorio”.
Non vi è prova che la clientela di abbia cancellato ordini o abbia recensito Parte_1
Contr negativamente i servizi offerti da
Quanto alla contestata spedizione contraddistinta dal numero di lettera di vettura Contr RL26534342, risulta che la merce sia stata riconsegnata dal corriere e accettata Contr senza riserve dal destinatario (doc.7 fasc. opponente e 8 fascicolo .
pagina 14 di 17 Va, in ogni caso osservato, che, essendo pacifica l'avvenuta consegna della merce al destinatario, non è, comunque, legittimata a vantare alcun Parte_1
risarcimento del danno per i (presunti) ritardi nella consegna delle spedizioni, posto che l'art. 1685, co. 3, c.c. sancisce la perdita dei diritti del mittente sulle cose trasportate nel momento in cui – con la riconsegna – passano a disposizione del destinatario.
Contr L'appellante lamenta poi che vi sia stata da parte di un'interruzione improvvisa del servizio dal 19 maggio 2020, rifiutando e non curando il ritiro delle spedizioni presso la sede della e che, quindi, vi sia stato un illegittimo recesso da parte di Parte_1
con la conseguenza che il contratto deve ritenersi risolto per grave CP_1
Contr inadempimento di che deve essere condannata al risarcimento del danno.
Nello specifico lamenta di aver conseguito una diminuzione dell'incasso per la mancata fruizione del servizio “ di per il periodo maggio- settembre 2020 e si CP_3 CP_2
duole che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola non provata quando, invece, aveva prodotto in atti la relazione del dott. , volta a dimostrare Per_1
la diminuzione degli incassi.
Afferma che in ogni caso il Tribunale ben avrebbe potuto far ricorso ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. che seppure non suscettibile di prova nel suo preciso ammontare era comunque certo nella sua esistenza.
Premesso che risulta in atti che abbia esercitato il proprio recesso in data CP_1
22/09/2020, con effetto a far data dal 22/10/2020, in ossequio a quanto previsto dall'art. 25.2 del contratto, si osserva che non ha dimostrato di aver affidato a Parte_1
Contr Contr spedizioni che avrebbero dovuto essere ritirate e che abbia omesso di ritirare Contr in data anteriore al 22/10/2020, né che abbia rifiutato di prendere in consegna spedizioni già affidategli da Parte_1
In ogni caso, non vi è alcuna prova che abbia revocato il servizio Prime ad CP_2 [...]
e comunque alcuna prova sull'asserito danno è stata data come già Pt_1 pagina 15 di 17 correttamente rilevato dal Tribunale che sul punto ha così osservato: “l'attrice non ha adeguatamente superato l'onere al riguardo sulla medesima incombente, essendosi limitata a riversare in atti la relazione del dott. , inidonea di per sé a Per_1
dimostrare minori incassi in assoluto, che la stessa ben avrebbe potuto ottenere mediante diverse modalità solutorie;
pertanto, in assenza di ulteriori documenti, quali le dichiarazioni fiscali e la contabilità della stessa con riferimento ai periodi considerati, non prodotti pur di fronte alle eccezioni della controparte, difetta la sussistenza di dati oggettivi e completi dai quali ricavare l'andamento effettivo dei guadagni dell'attrice e la conseguente sua situazione di fatturato ed economico-patrimoniale. La richiesta di prova orale sul punto non può trovare accoglimento a ragione dell'ininfluenza ai fini della decisione delle risultanze istruttorie che deriverebbero dal suo accoglimento.
Dalla lettura degli articolati (capitoli d, e, g, q, r, s, t, u) si evince, infatti, l'inidoneità della prova richiesta ad apportare al materiale probatorio di cui si dispone elementi determinanti. I testimoni rispondendo si limiterebbero a confermare o a smentire un danno come determinato dal dott. nel proprio elaborato peritale (della cui Per_1
inidoneità si è già detto) dimodoché l'onere probatorio sul punto non potrebbe comunque reputarsi assolto. Per i motivi che precedono non è stata accolta l'istanza di parte opponente di disporre una CTU volta ad accertare i danni patrimoniali lamentati da . Parte_1
La quantificazione del danno non poteva, quindi, essere affidata ad una inammissibile, in quanto esplorativa CTU.
Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed Parte_1
in favore della parte appellata.
pagina 16 di 17 Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 6.946,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro
3.470,00 per la parte decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1969/2024 Parte_1
pubblicata in data 23 febbraio 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali,
[...]
Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA F.P. Parte_1 P.IVA_1
VOLPE N.8 84122 SALERNO presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Largo Richini 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PARISI DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 17 avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“””Piaccia alla adita Corte D'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dalla e:
1. Accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei Controparte_1
confronti della e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocare Parte_1
il decreto monitorio in tutto o in via gradata anche solo in parte ordinando alla
[...]
di restituire gli importi nelle more pagati dall'opponente;
2. In Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di maggio 2020 stante il grave inadempimento imputabile alla come Controparte_1
descritto in opposizione;
3. Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 2 che precede, accertare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
riportarti, sia per la perdita del servizio prime che da ritardo e/o CP_2
inadempimento a cui vanno aggiunti quelli all'immagine, come contenuti in complessivi
€ 51.000,00, ovvero alla diversa somma anche minore che dovesse essere ritenuta accertata all'esito del giudizio, da ultimo anche in via equitativa da parte dell'adita
Corte D'Appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, dichiarando, nel caso, la compensazione con il minor controcredito di CP_1
che dovesse essere ritenuto accertato con condanna dell'appellata al
[...]
pagamento;
4. Per effetto, in via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere il diritto di al pagamento, in Controparte_1
tutto o anche solo in parte, per gli importi indicati nel monitorio, accertare e dichiarare
Contr la compensazione tra la relativa somma e la maggior somma dovuta dalla pagina 2 di 17 alla con condanna dell'opposta, odierna Controparte_1 Parte_1
appellata, al pagamento della differenza in favore dell'opponente odierna appellante;
5.
Condannare, in ogni caso, al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi di lite del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore antistatario.”””
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado nonché:
- L'ammissione integrale della prova testimoniale già articolata in primo grado, dalla con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc su tutti i capi di Parte_1
prova e, quindi anche sui seguenti capi:
d) Vero è che la piattaforma di vendita per l'utilizzo del servizio di vendita CP_2
denominato “Prime” – che consente al Venditore sul territorio nazionale di accedere alla clientela garantendo allo stesso nel contempo una maggiore CP_3
visibilità, una migliore presentazione e l'accesso ad una platea di utenza più ampia – quantomeno dal mese di novembre 2019 assegnava ad per la Parte_1
consegna agli utenti della merce venduta con il detto servizio in via esclusiva lo spedizioniere;
Controparte_1
e) Vero è che per quel che attiene la consegna degli pneumatici per il Parte_1
Contr servizio poteva avvenire, in via esclusiva, tramite corriere approvato da CP_3
per il servizio Prime Gestito dal Venditore;
CP_2
Contr g) Vero è che le spedizioni affidate a dall avevano ad oggetto Parte_1
pneumatici;
q) Vero è che solo il 22.9.2020, a mezzo pec trasmessa direttamente alla
[...]
Contr
ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto – Pt_1
spedizioni nazionali Italia - con effetto dal 22.10.2020;
pagina 3 di 17 r) Vero è che nella vicenda il ritardo nelle consegne, dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020, ha riguardato n. 378 spedizioni volendo prendere in considerazione solo le consegne effettuate oltre le 143, mentre se si considerano le spedizioni consegnate oltre le 72 ore ed entro le 144 ore il ritardo ha interessato quantomeno n. 378 spedizioni come risulta dalla stampa file consegne e dalle ricevute di spedizione allegate ai numeri
18 e 19 della produzione dell'avv. Giordano che si rammostrano;
s) Vero è che da Novembre 2019 e sino al maggio 2020 le spedizioni affidate da CP_3
Contr a ammontavano a circa n.1300 al mese come stimato dalla stessa Parte_1
Contr nelle fatture allegate alla propria produzione;
t) Vero è a causa dell'impossibilità di utilizzare il servizio è derivato un CP_3
danno pari ad € 336.891,06 come determinato dal dott. nel proprio elaborato Per_1
peritale..”.
Si indicano a testi sulle predette circostanze i testi già escussi in primo grado vale a dire i sig.ri:
• da IA (SA); Testimone_1
• da NO (SA); Tes_2
Si chiede, inoltre, di ammettere anche gli ulteriori testimoni indicati in primo grado su tutte le circostanze ed i capi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc o,
a tutto concedere, quantomeno sui capi e le circostanze innanzi indicate, e, precisamente:
• il sig. (sui capi da b ad s) da ER dipendente dell'opposta che si è Controparte_4
occupato del ritiro della merce presso la società opponente;
• il dott. (sui capi da p a t) da consulente di parte che Persona_2 CP_5
ha redatto l'elaborato allegato alla produzione dell'opponente, che, nel caso fosse ascoltato, confermerebbe le circostanze accertate nel proprio elaborato pagina 4 di 17 - Sempre in via preliminare ed anche in questo caso a parziale modifica dell'ordinanza del 9.12.2022 e dei successivi provvedimenti, si chiede che venga emesso l'ordine di esibizione delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna già richiesto con la 2^ memoria ex art. 183 VI comma cpc, da intendersi nella presente sede integralmente ripetuto e trascritto;
- Si insiste, inoltre, per l'ammissione della documentazione contabile depositata con la
3^ memoria ex art. 183 VI comma cpc essendo valida come prova contraria rispetto alle prove richieste da controparte;
- Si reitera, infine, la richiesta di ammissione della CTU tecnico-contabile al fine di accertare e quantificare con assoluta precisione alla luce delle allegazioni di parte opponente e delle risultanze istruttorie l'ammontare del danno riportato nella vicenda Contr dalla in conseguenza dei ritardi ed inadempimenti della e Parte_1
dall'interruzione del servizio senza preavviso.
Per Controparte_1
1. Respingere l'appello ex adverso promosso per i motivi tutti indicati e, conseguentemente, confermare, l'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO Contr
2. In ogni caso, dichiarare tenuta a saldare le fatture emesse da nei Parte_1
Contr suoi confronti e, per l'effetto, condannare l'appellante a corrispondere a la somma di € 20.460,25, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.LGS
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al netto degli acconti e note di credito indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo pagamento.
NELLE SPESE
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 17 Si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, inclusa l'opposizione all'ammissione delle prove ex adverso richieste e, occorrendo, prova contraria, con la precisazione che tutte le prove per testi dedotte dalla controparte e reiterate nell'atto di appello sono inammissibili perché generiche e perché vertono sull'accertamento e quantificazione del risarcimento del danno che si assume subito e che, come correttamente rilevato in primo grado dal Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto
(semmai esistente) provare documentalmente e non per testimoni.
*
In dettaglio: capitolo a): inammissibile perché la circostanza ivi dedotta è irrilevante, generica (“da anni”) e sottende una valutazione del teste circa la rilevanza di sul Parte_1
mercato (“azienda leader del settore”); capitolo c): inammissibile perché la circostanza ivi dedotta è generica, essendo oscuro a quali “clienti”, a quali spedizioni e a quali circostanze di tempo si riferiscono i fatti ivi dedotti;
capitoli d) ed e): inammissibili, perché sottendono una valutazione del teste circa il ritorno economico del servizio (“maggiore visibilità, una migliore presentazione e
l'accesso ad una platea di utenza più ampia”) e perché l'individuazione del contenuto del contratto tra e non può essere demandato al teste; Parte_1 CP_2
capitolo f): inammissibile perché i termini del servizio di spedizione e Contro l'individuazione del contenuto del contratto tra e non possono Parte_1
essere demandati al teste. Inoltre, i pagamenti devono essere provati documentalmente e non per testi; capitoli g) e q): inammissibili perché le circostanze ivi dedotte – quand'anche ritenute rilevanti - risultano già provata con la produzione documentale;
pagina 6 di 17 capitoli h) e o): inammissibili perché generici (“quasi tutte le consegne”), risultando oscuro il tipo, l'entità e a quali obbligazioni sarebbero connessi i “plurimi inadempimenti, interruzioni e disservizi” ivi dedotti (“TNT … proseguiva nel restare inadempiente rispetto alle prestazioni già in essere”: quali prestazioni? Inadempiente rispetto a quali obbligazioni?), nonché di quali spedizioni (estremi, in che data ecc.) Contro avrebbe “rifiutato e non curato il ritiro”? capitoli i) ed n): inammissibili perché generici, risultando oscuro: i) in che periodo e
Contr quali “dipendenti e responsabili … venivano contattati quotidianamente”; ii) a quali circostanze di tempo e a quali spedizioni si riferirebbero “i ritardi” ivi dedotti e iii)
Contr di quali spedizioni (estremi, in che data ecc.) il per-sonale di avrebbe comunicato di non essere autorizzato al ritiro;
capitolo m): inammissibile perché generico, risultando oscuro il ritiro di quali
Contr spedizioni (estremi, in che data ecc.) avrebbe “rifiutato di curare”; capitolo p): inammissibile perché generico, risultando oscuro in quali circo-stanze di
Contr tempo e quali spedizioni di pneumatici avrebbe “rifiutato di ritirare”; perché
l'individuazione del contenuto del contratto tra e non può Parte_1 CP_2
essere demandato al teste, oltre che inammissibile in quanto circostanza negativa;
capitolo t): inammissibile in quanto sottende valutazioni non demandabili ai testimoni, l'entità del danno asseritamente subito essendo circostanza che deve essere provata documentalmente; capitolo u): inammissibile perché generico, risultando oscuro quali dei “molti clienti, anche storici” avrebbero “comunicato anche telefonicamente che non avrebbero più effettuato acquisti” e in quanto sottende valutazioni non de-mandabili ai testimoni quale è l'entità del danno asseritamente subito (da provarsi documentalmente).
* * *
Ci si oppone, poi, all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da controparte in quanto – come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza pagina 7 di 17 impugnata - di natura meramente esplorativa. Infatti, “l'ammontare del danno riportato nella vicenda dalla deve essere al-legato e provato Parte_1
direttamente dalla parte che lo lamenta e non demandato alla consulenza esplorativa di un tecnico volta unicamente a sopperire alle carenze probatorie dell'appellante.
* * * Contr Infine, ci si oppone alla richiesta di esibizione da parte di “delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna” delle spedizioni, trattandosi di documenti che – se relativi a spedizioni realmente effettuate da – si trovano nella piena disponibilità Parte_1
dell'appellante quale mittente e acquirente del servizio che avrebbe dovuto provvedere - nel proprio interesse - alla loro conservazione e custodia e il cui onere della prova grava esclusivamente su in quanto elementi posti a Parte_1
fondamento della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.20633/2021 (RG. n.35103/2021) dell'11.11.2021, notificato il
2.12.2021, il Tribunale di Milano ingiungeva alla di pagare in Parte_1
favore della ) la somma di € 20.460,22 Controparte_1 P.IVA_2
oltre interessi ai sensi del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, per mancato pagamento dell'importo di alcune fatture emesse tra gennaio 2020 e maggio 2021 a fronte di prestazioni di servizio di trasporto e consegna di pneumatici asseritamente rese dalla su ordine e per conto della Controparte_1 Parte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione assumendo Parte_1
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata.
Eccepiva, altresì, l'inadempimento della società opposta e, in via riconvenzionale, Contr l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento di e recesso illegittimo con conseguente richiesta di risarcimento danni, quantificati in euro
51.000,00.
pagina 8 di 17 In via subordinata, la società esponente, in caso di riconoscimento del diritto di
[...]
al pagamento, in tutto o anche solo in parte, degli importi Controparte_1
indicati nel monitorio, chiedeva di accertare e dichiarare la compensazione tra la relativa somma e la maggior dovuta dalla alla Controparte_1 Parte_1
con condanna dell'opposta al pagamento della differenza in favore dell'opponente.
[...]
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto della Controparte_1
proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la fase istruttoria mediante l'interrogatorio Contr formale del legale rappresentante di e la prova per testi sui capitoli f) e da h) a p) dedotti da il Tribunale di Milano emetteva la sentenza, qui impugnata, n. Parte_1
1969/2024 pubblicata in data 23.02.2024 con la quale così provvedeva:
“1) conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti della società opposta;
3) condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta i due terzi delle spese di questo giudizio, che liquida in € 9.402,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensato un terzo delle spese.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto pacifica l'effettuazione dei trasporti da parte di
[...]
inammissibile, perché tardiva, la contestazione delle fatture di trasporto, CP_1
non essendo stata fatta nel termine di 7 gg dalla loro emissione previsto dalle condizioni generali di trasporto.
Ha poi rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per i disservizi lamentati (ritardi nella riconsegna delle spedizioni e interruzioni nel servizio), non essendo stata fornita la prova che abbia effettivamente subito un Parte_1
danno, né risultando richieste di rimborsi/ risarcimenti da parte dei clienti di
[...]
Parte_1
pagina 9 di 17 Ha poi aggiunto che “ quand'anche venisse accertata l'interruzione dei servizi di spedizione a partire dal “19 maggio 2020” e venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di maggio 2020 per il grave Contr inadempimento di , le pretese risarcitorie avanzate da non Parte_1
possono trovare accoglimento, mancando tanto la prova del preteso danno patrimoniale per la mancata fruizione del servizio di quanto di quello non CP_3 CP_2
patrimoniale d'immagine per recensioni negative da parte della clientela.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 24 settembre 2024 il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 21 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti conclusivi e le note scritte e art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di censura.
Con il primo motivo denuncia “nullità della sentenza, vizio di pronuncia, contraddittorietà della sentenza laddove non ha ammesso le prove e la CTU”.
pagina 10 di 17 Si duole che il Tribunale non abbia ammesso CTU tecnico contabile al fine di accertare e quantificare l'ammontare del danno subito da in conseguenza dei ritardi Parte_1
e dell'interruzione del servizio senza preavviso da parte di non abbia CP_1
emesso l'ordine di esibizione delle lettere di vettura e delle ricevute di consegna;
non abbia ammesso integralmente la prova testimoniale richiesta con gli ulteriori testimoni indicati o, quantomeno, di ER dipendente dell'opposta. Testimone_3
Con il secondo motivo, denuncia “violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'art. 231 c.p.c e 232 c.p.c.”
Lamenta che il legale rappresentante della società opposta si sia sottratto dal rendere il deferito interrogatorio formale, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le circostanze oggetto di interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta: “violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 115 e 118 c.p.c., dell'art. 2697 c.c.- vizio di omessa pronuncia e/o di contraddittorietà della pronuncia- inammissibilità ed infondatezza della domanda azionata con il monitorio”.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto provato il credito di quando, invece, CP_1
era inesistente sia nell'an che nel quantum.
Afferma nello specifico che la fattura in sé non è prova del credito;
che in ogni caso riguardano prestazioni rese in data antecedente al contratto del 30.3.2020 e recano un codice cliente diverso da quello indicato nel contratto;
non vi è prova che le spedizioni fatturate siano state eseguite.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1460, 1451, 1175, 1375 c.c. art. 2 cost.- vizio di omessa pronuncia e/o di contraddittorietà della pronuncia- eccezione di inadempimento- risoluzione del
pagina 11 di 17 contratto per inadempimento- inammissibilità della domanda azionata con il monitorio”.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento da lei Contr sollevata. Afferma, invece, che era risultata inadempiente avendo consegnato la merce in ritardo ed abbia interrotto il servizio improvvisamente, esercitando così un recesso illegittimo.
Con il quinto motivo, l'appellante denuncia: “nullità della sentenza- violazione e falsa applicazione degli art. 1226 e 1453- omesso esame di un fatto decisivo-omessa e/o errata valutazione delle prove- omessa motivazione- vizio di motivazione e/o contraddittorietà della sentenza. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e sulla domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento e per recesso illegittimo”.
Lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di sia per i notevoli ritardi che per CP_1
l'interruzione del servizio con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Afferma, nello specifico, che la perdita del Servizio Prime con derivante dall' CP_2
Contr improvvisa ed immotivata interruzione totale del servizio da parte di abbia determinato una perdita di introiti come risultante dalla relazione del dott. in Per_1
atti e si duole che il Tribunale non sia ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Con il sesto motivo, l'appellante denuncia: “violazione e falsa applicazione dell'art.
1226 c.c.- omesso esame della documentazione agli atti di causa e delle prove raccolte- omessa pronuncia- vizio di contraddittorietà della sentenza. In ordine al danno all'immagine”.
pagina 12 di 17 Lamenta che il Tribunale abbia rigettato anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine e non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni raccolte dai testi che hanno confermato le lamentele da parte dei clienti e le recensioni negative sulle piattaformi online.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, stante la stretta connessione, non siano meritevoli di accoglimento e che vada, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale che ha dato correttamente rilievo alla mancata tempestiva contestazione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su circa l'esistenza e l'entità del Parte_1
danno per i disservizi asseritamente subiti nell'esecuzione dei trasporti.
Osserva, preliminarmente, la Corte che è pacifica, in quanto non contestata, l'esecuzione dei trasporti fatturati da CP_1
La contestazione, infatti, delle fatture di trasporto, effettuata da nel corso Parte_1
del giudizio di primo grado, deve ritenersi tardiva in quanto non effettuata entro il termine di giorni sette dalla loro emissione come, invece, previsto dall'art. 21.2 delle condizioni generali di trasporto, specificamente approvato per iscritto ( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) che espressamente prevede che : “la contestazione di una fattura, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, all'ufficio competente, indicando il numero di fattura e le motivazioni delle contestazioni.”.
Priva di pregio è poi l'eccezione secondo cui le fatture emesse non Parte_1
potevano basarsi sul contratto del 01.3.2020, trattandosi di fatture e prestazioni in parte anche antecedenti, sia perché, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, “ generica ( non ha neppure allegato quali sarebbero le fatture azionate Parte_1
antecedenti il contratto del 01 marzo 2020) sia perché non ha allegato il diverso
pagina 13 di 17 termine, in tesi fissato nei contratti precedenti (doc. da 3 a 6 fasc. opponente) per contestare le fatture”.
Ciò detto, per quanto riguarda gli asseriti danni subiti dall'appellante per i ritardo nella consegna delle merci, alcuna prova è stata data.
Premessa l'inesistenza di alcun termine essenziale per la consegna delle merci, non potendosi ritenere tale l'espressione “entro e non oltre”, ciò che rileva è che la merce sia stata comunque consegnata e accettata con ciò evidenziando che non era venuta meno l'utilità economica del contratto.
In ogni caso, non è stata fornita alcuna prova dell'ammontare del danno reclamato dall' appellante, per i ritardi lamentati, in quanto nulla provano le dichiarazioni rese dai testi e in quanto generiche. Tes_1 Tes_2
Ed, infatti, come già correttamente osservato dal Tribunale, “l'esperita istruttoria non ha però dato conto con sufficiente precisione né del numero, né delle date esatte con le quali i ritardi sarebbero avvenuti, non essendo stato confermato dai testimoni escussi e con la necessaria precisione, quanto esposto in citazione ed in particolare nell'elenco Contr delle spedizioni asseritamente consegnate con ritardo da ( doc. 18 fasc.
[...]
, documento contestato dalla Convenuta opposta in quanto interamente Pt_1
proveniente e fabbricato dalla stessa parte opponente e quindi privo di valore probatorio”.
Non vi è prova che la clientela di abbia cancellato ordini o abbia recensito Parte_1
Contr negativamente i servizi offerti da
Quanto alla contestata spedizione contraddistinta dal numero di lettera di vettura Contr RL26534342, risulta che la merce sia stata riconsegnata dal corriere e accettata Contr senza riserve dal destinatario (doc.7 fasc. opponente e 8 fascicolo .
pagina 14 di 17 Va, in ogni caso osservato, che, essendo pacifica l'avvenuta consegna della merce al destinatario, non è, comunque, legittimata a vantare alcun Parte_1
risarcimento del danno per i (presunti) ritardi nella consegna delle spedizioni, posto che l'art. 1685, co. 3, c.c. sancisce la perdita dei diritti del mittente sulle cose trasportate nel momento in cui – con la riconsegna – passano a disposizione del destinatario.
Contr L'appellante lamenta poi che vi sia stata da parte di un'interruzione improvvisa del servizio dal 19 maggio 2020, rifiutando e non curando il ritiro delle spedizioni presso la sede della e che, quindi, vi sia stato un illegittimo recesso da parte di Parte_1
con la conseguenza che il contratto deve ritenersi risolto per grave CP_1
Contr inadempimento di che deve essere condannata al risarcimento del danno.
Nello specifico lamenta di aver conseguito una diminuzione dell'incasso per la mancata fruizione del servizio “ di per il periodo maggio- settembre 2020 e si CP_3 CP_2
duole che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola non provata quando, invece, aveva prodotto in atti la relazione del dott. , volta a dimostrare Per_1
la diminuzione degli incassi.
Afferma che in ogni caso il Tribunale ben avrebbe potuto far ricorso ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. che seppure non suscettibile di prova nel suo preciso ammontare era comunque certo nella sua esistenza.
Premesso che risulta in atti che abbia esercitato il proprio recesso in data CP_1
22/09/2020, con effetto a far data dal 22/10/2020, in ossequio a quanto previsto dall'art. 25.2 del contratto, si osserva che non ha dimostrato di aver affidato a Parte_1
Contr Contr spedizioni che avrebbero dovuto essere ritirate e che abbia omesso di ritirare Contr in data anteriore al 22/10/2020, né che abbia rifiutato di prendere in consegna spedizioni già affidategli da Parte_1
In ogni caso, non vi è alcuna prova che abbia revocato il servizio Prime ad CP_2 [...]
e comunque alcuna prova sull'asserito danno è stata data come già Pt_1 pagina 15 di 17 correttamente rilevato dal Tribunale che sul punto ha così osservato: “l'attrice non ha adeguatamente superato l'onere al riguardo sulla medesima incombente, essendosi limitata a riversare in atti la relazione del dott. , inidonea di per sé a Per_1
dimostrare minori incassi in assoluto, che la stessa ben avrebbe potuto ottenere mediante diverse modalità solutorie;
pertanto, in assenza di ulteriori documenti, quali le dichiarazioni fiscali e la contabilità della stessa con riferimento ai periodi considerati, non prodotti pur di fronte alle eccezioni della controparte, difetta la sussistenza di dati oggettivi e completi dai quali ricavare l'andamento effettivo dei guadagni dell'attrice e la conseguente sua situazione di fatturato ed economico-patrimoniale. La richiesta di prova orale sul punto non può trovare accoglimento a ragione dell'ininfluenza ai fini della decisione delle risultanze istruttorie che deriverebbero dal suo accoglimento.
Dalla lettura degli articolati (capitoli d, e, g, q, r, s, t, u) si evince, infatti, l'inidoneità della prova richiesta ad apportare al materiale probatorio di cui si dispone elementi determinanti. I testimoni rispondendo si limiterebbero a confermare o a smentire un danno come determinato dal dott. nel proprio elaborato peritale (della cui Per_1
inidoneità si è già detto) dimodoché l'onere probatorio sul punto non potrebbe comunque reputarsi assolto. Per i motivi che precedono non è stata accolta l'istanza di parte opponente di disporre una CTU volta ad accertare i danni patrimoniali lamentati da . Parte_1
La quantificazione del danno non poteva, quindi, essere affidata ad una inammissibile, in quanto esplorativa CTU.
Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed Parte_1
in favore della parte appellata.
pagina 16 di 17 Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 6.946,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro
3.470,00 per la parte decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1969/2024 Parte_1
pubblicata in data 23 febbraio 2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali,
[...]
Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano
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