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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10546/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CONFENTE e TT CA, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 42;
-ricorrente- contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.
In via istruttoria.
pagina 1 di 9 Ammettere le prove per testi dedotte con le memorie 183, VI comma n.2 e 183, VI comma n.3 e respingere le prove avversarie.
Nel merito.
Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_2
dell'art. 151, comma II, c.c., con addebito della separazione al sig. . CP
Disporre che il sig corrisponda un contributo al mantenimento della moglie da versare entro il CP
giorno 5 di ogni mese non inferiore a euro 5000,00, dalla data della domanda, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Respingere ogni altra diversa domanda proposta dal resistente.
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre spese generali cpa e Iva.”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, fermo il disconoscimento ex art. 214 e ss c.p.c. nonché ex art. 2712 c.c. del doc. 20 avversario (quanto a contenuto
e riferibilità all'attività giornaliera del medesimo dal 1999):
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda od abbia provveduto _1
spontaneamente, di esibire in giudizio la dichiarazione dei redditi 2024 redditi 2023;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda od abbia provveduto _1
spontaneamente, di esibire in giudizio gli estratti conto dei conti correnti/conti titoli (inclusa la partecipazione a fondi d'investimento), la titolarità, estratto conto delle carte di credito e di debito, nonché i prospetti di eventuali polizze/assicurazioni (già incassate e non) dell'ultimo anno ovvero tutto il 2024 ed i primi mesi del 2025, alla medesima intestati o cointestati, in Italia o all'estero;
- ordinare ex artt. 210 e 214 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda spontaneamente, e/o _1
all'INPS di esibire in giudizio e produrre il prospetto completo dei versamenti dei contributi pensionistici;
NEL MERITO
Pronunciata la separazione personale dei coniugi
pagina 2 di 9 1) respingere la domanda di addebito in capo al Dott. ex adverso formulata essendo infondata CP
in fatto ed in diritto, addebitando la separazione alla Sig.ra per le ragioni in atti;
_1
In caso di mancato addebito della separazione alla moglie
2) disporre che il Dott. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP _1
di mantenimento l'importo mensile di € 1.900,00 su dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) dato atto della rinuncia avversaria alla domanda ex adverso formulata con il ricorso introduttivo di assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra nulla disporre in merito stante l'assenza di prole;
_1
IN OGNI CASO
4) Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge per i seguenti”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO in data 11/05/1991, adottando quale regime patrimoniale della propria unione la separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 01/06/2022, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con domanda di addebito nei confronti di e Controparte_2
richiesta di mantenimento di € 7.000,00 a carico del marito.
Avanti al Presidente del Tribunale è comparsa la parte convenuta, proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della sig.ra e dicendosi disposto a versare un mantenimento della somma _1
di € 900,00. È stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 7/11/2022 il Presidente ha pronunciato ordinanza con cui disponeva che il sig.
corrispondesse a la somma di € 2.500,00 a titolo di mantenimento e ha disposto il CP _1
passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 27/04/2023, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio. In data 06/07/2023 è stata emessa sentenza non pagina 3 di 9 definitiva sullo status e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per proseguire sulle reciproche domande di addebito nonché sulle questioni economiche.
Avanti al Giudice Istruttore si è svolta l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'ulteriore istruttoria della causa e all'udienza del 27/02/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 4.10.2024.
Sulla domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. _1
La sig.ra sostiene che il venir meno dell'affectio coniugalis sia da ricondurre alla relazione _1
extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio.
Il sig. nega la circostanza e sostiene, viceversa, che il rapporto fra le parti si sia deteriorato negli CP
anni, in particolare a causa del rapporto della sig.ra con i propri genitori, i quali si intromettevano _1
nella vita di coppia, così determinando conflitti fra le odierne parti.
Il Collegio ritiene provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, avendo egli intrapreso una relazione con altra persona in costanza di matrimonio.
Osserva il Collegio che presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e che il giudice debba accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra questo comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. n. 13431 del 23.5.2008, altresì Cass. n.
13592 del 12.06.2006, Cass. n. 13747 del 18.09.2003).
pagina 4 di 9 Dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, Cass. n. 25618 del 7.12.2007, altresì Cass. n. 16859 del 14.08.2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. n. 3923 del 19.02.2018, altresì Cass. n. 2059 del
14.02.2012).
In particolare, tale decisione risulta giustificata sulla scorta delle testimonianze rese nel giudizio.
La sig.ra ha riferito “Confermo che il convenuto è uscito di casa nel settembre 2019 Controparte_3
e so che il motivo è stato l'aggressione dello suocero nei suoi confronti;
io sono a conoscenza della circostanza perché mentre eravamo insieme alle parti, la madre o il padre di parte ricorrente avevano chiamato perché i coniugi andassero a casa loro;
mi disse poi, quando noi siamo andati da lei _1
dopo che il marito si era allontanato, che il padre aveva avuto una discussione con un martello in mano con il marito e che il convenuto era andato a prendere le sue cose e se ne era andato di casa; era una domenica o un sabato pomeriggio, eravamo rimasti insieme fino alla telefonata e poi abbiamo raggiunto
dopo che ci aveva informato di essere da sola”, circostanze confermate dal coniuge della sig.ra _1
, il teste CP_3 Testimone_1
La circostanza è meglio definita dalla teste che è stata collaboratrice domestica Testimone_2
presso l'abitazione della coppia dal 2002 al 2021. La signora ha riferito che “E' vero che il dott. CP
è uscito da casa nel settembre del 2019, non sono al corrente di minacce o aggressioni a lui da parte del
pagina 5 di 9 suocero; so che è andato nella casa in montagna. È tornato dopo circa un mese, dopo che le parti si erano messe d'accordo fra loro, il dottore ha detto alla signora che sarebbe tornato a casa se la _1
ricorrente avesse rotto i rapporti con i suoi genitori;
li ho sentiti mentre ero in casa loro. La signora ha rotto i rapporti con i genitori in accordo con il marito”. _1
Pertanto, risultano provati la conflittualità interna alla famiglia della e gli scontri fra il padre di _1
quest'ultima e il resistente, ma risulta altresì provato che il sig. è ritornato alla casa coniugale a CP
seguito della scelta della moglie di interrompere le cure che riservava ai propri genitori, anziani e malati, ma individuati quale causa delle frizioni nel matrimonio.
La crisi risultava dunque superata quando il convenuto ha intrapreso la relazione extraconiugale.
La teste riporta infatti che “Confermo, io ero presente in casa loro ed ho assistito alla loro Tes_2
discussione e ho sentito il dott. dire alla signora che aveva una relazione, ha fatto il CP _1
nome poi non so”. Tale testimonianza diretta è pienamente credibile in quanto proveniente da Per_1
persona adibita alla cura della dimora dei coniugi, che il resistente non ha mai contestato specificamente e che è stata diretta uditrice della conversazione.
Dunque, deve ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del sig. abbia CP
irreversibilmente compromesso l'unione coniugale.
Alla luce di tali rilievi, deve essere accolta la domanda di addebito promossa dalla signora mentre _1
deve respingersi quella formulata dal convenuto.
Sul contributo al mantenimento in favore di parte ricorrente
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle pagina 6 di 9 reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. n. 2626 del 07.02.2006, Cass. n. 3490
04.04.1998).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (Cass. n. 4178 20.02.2013).
Si rileva che la situazione economica del nucleo famigliare è florida, contraddistinta dal possesso di diversi immobili (in proprietà sia esclusiva sia congiunta delle parti) e dalla disponibilità di liquidità e investimenti redditizi.
Deve altresì rilevarsi che, rispetto a quanto già considerato all'epoca dell'ordinanza presidenziale, nulla di rilevante è mutato nei redditi delle parti. A tale proposito deve evidenziarsi che la ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti ha carattere globale e complessivo e prescinde dall'accertamento analitico dei redditi nel loro preciso ammontare (cfr. Cass. 605/2017; Cass.
25618/2007), sicché sono prive di rilievo le questioni relative a minime variazioni dei redditi della parti.
(classe 1961) esercita tuttora la propria attività professionale di chiropratico presso lo studio di CP
via Collegno n. di proprietà condivisa con la ricorrente, resta valido quanto riferito nell'ordinanza del
15.11.2022 “dai documenti in atti è percepibile ictu oculi la discrepanza tra quanto risultante nelle dichiarazioni dei redditi e gli incassi, tracciati, percepiti dalla società ALFA SAS di cui i coniugi erano rispettivamente soci e la quale è attualmente cessata (gli importi mensili variano e raggiungendo cifre non irrilevanti: 5000 mila euro circa nel mese di aprile 2022 ,oltre gli 8mila nel mese di marzo 2022 etc.”, risulta essere socio della Watch Capital Partners s.r.l. con oggetto sociale “Lo svolgimento, in via diretta o indiretta, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, delle seguenti attività: commercio, import ed export in genere di orologi d'epoca e/o da collezione, nonché di prodotti simili” (doc. 17 parte resistente), attività particolarmente redditizia visti gli introiti rappresentati nei conti correnti con riferimento a quell'attività. (classe 1960) vive presso la propria casa di proprietà (via Pinelli 85), _1
non svolge attività lavorativa, nel 2023 ha dichiarato un reddito di € 24.755,00 (doc. 88 di parte ricorrente), ha la disponibilità di due conti correnti con deposito di € 120.745,90 (doc. 89g parte ricorrente, deposito al 31.12.2023) e 199.386,59 (doc. 90 parte ricorrente, deposito al 31.12.2023).
pagina 7 di 9 Ciò che è variato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale e che in allora non era stato considerato, sono gli ingenti depositi bancari della ricorrente e la circostanza che gli stessi siano stati presentati solo su richiesta del Giudice Istruttore, posteriormente all'ordinanza presidenziale del 15.11.2022, offrendo una completa descrizione delle condizioni economiche della ricorrente (cfr. doc.ti 89 e 90 della ricorrente).
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità patrimoniali delle parti, così come oggi emerse, considerata la durata del matrimonio (quasi 30 anni), il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 2.200,00, riducendo così la somma stabilita con _1
ordinanza presidenziale (Euro 2.500,00).
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di addebito e considerata la soccombenza reciproca in ordine alla domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, per l'intero, in complessivi € 6.200,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione
PRONUNCIA l'addebito della separazione nei confronti di;
Controparte_4
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal convenuto;
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_4 Parte_1
di euro 2200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Controparte_4 Parte_1
pagina 8 di 9 spese liquidate per intero in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.7.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10546/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ASSUNTA Parte_1 C.F._1
CONFENTE e TT CA, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 42;
-ricorrente- contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GERMANA BERTOLI, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.
In via istruttoria.
pagina 1 di 9 Ammettere le prove per testi dedotte con le memorie 183, VI comma n.2 e 183, VI comma n.3 e respingere le prove avversarie.
Nel merito.
Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_2
dell'art. 151, comma II, c.c., con addebito della separazione al sig. . CP
Disporre che il sig corrisponda un contributo al mantenimento della moglie da versare entro il CP
giorno 5 di ogni mese non inferiore a euro 5000,00, dalla data della domanda, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Respingere ogni altra diversa domanda proposta dal resistente.
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre spese generali cpa e Iva.”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, fermo il disconoscimento ex art. 214 e ss c.p.c. nonché ex art. 2712 c.c. del doc. 20 avversario (quanto a contenuto
e riferibilità all'attività giornaliera del medesimo dal 1999):
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda od abbia provveduto _1
spontaneamente, di esibire in giudizio la dichiarazione dei redditi 2024 redditi 2023;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda od abbia provveduto _1
spontaneamente, di esibire in giudizio gli estratti conto dei conti correnti/conti titoli (inclusa la partecipazione a fondi d'investimento), la titolarità, estratto conto delle carte di credito e di debito, nonché i prospetti di eventuali polizze/assicurazioni (già incassate e non) dell'ultimo anno ovvero tutto il 2024 ed i primi mesi del 2025, alla medesima intestati o cointestati, in Italia o all'estero;
- ordinare ex artt. 210 e 214 c.p.c. alla Sig.ra nel caso in cui non vi provveda spontaneamente, e/o _1
all'INPS di esibire in giudizio e produrre il prospetto completo dei versamenti dei contributi pensionistici;
NEL MERITO
Pronunciata la separazione personale dei coniugi
pagina 2 di 9 1) respingere la domanda di addebito in capo al Dott. ex adverso formulata essendo infondata CP
in fatto ed in diritto, addebitando la separazione alla Sig.ra per le ragioni in atti;
_1
In caso di mancato addebito della separazione alla moglie
2) disporre che il Dott. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP _1
di mantenimento l'importo mensile di € 1.900,00 su dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) dato atto della rinuncia avversaria alla domanda ex adverso formulata con il ricorso introduttivo di assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra nulla disporre in merito stante l'assenza di prole;
_1
IN OGNI CASO
4) Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oneri di legge per i seguenti”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO in data 11/05/1991, adottando quale regime patrimoniale della propria unione la separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 01/06/2022, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con domanda di addebito nei confronti di e Controparte_2
richiesta di mantenimento di € 7.000,00 a carico del marito.
Avanti al Presidente del Tribunale è comparsa la parte convenuta, proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della sig.ra e dicendosi disposto a versare un mantenimento della somma _1
di € 900,00. È stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 7/11/2022 il Presidente ha pronunciato ordinanza con cui disponeva che il sig.
corrispondesse a la somma di € 2.500,00 a titolo di mantenimento e ha disposto il CP _1
passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 27/04/2023, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio. In data 06/07/2023 è stata emessa sentenza non pagina 3 di 9 definitiva sullo status e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per proseguire sulle reciproche domande di addebito nonché sulle questioni economiche.
Avanti al Giudice Istruttore si è svolta l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'ulteriore istruttoria della causa e all'udienza del 27/02/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 4.10.2024.
Sulla domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. _1
La sig.ra sostiene che il venir meno dell'affectio coniugalis sia da ricondurre alla relazione _1
extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio.
Il sig. nega la circostanza e sostiene, viceversa, che il rapporto fra le parti si sia deteriorato negli CP
anni, in particolare a causa del rapporto della sig.ra con i propri genitori, i quali si intromettevano _1
nella vita di coppia, così determinando conflitti fra le odierne parti.
Il Collegio ritiene provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, avendo egli intrapreso una relazione con altra persona in costanza di matrimonio.
Osserva il Collegio che presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e che il giudice debba accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra questo comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. n. 13431 del 23.5.2008, altresì Cass. n.
13592 del 12.06.2006, Cass. n. 13747 del 18.09.2003).
pagina 4 di 9 Dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, Cass. n. 25618 del 7.12.2007, altresì Cass. n. 16859 del 14.08.2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. n. 3923 del 19.02.2018, altresì Cass. n. 2059 del
14.02.2012).
In particolare, tale decisione risulta giustificata sulla scorta delle testimonianze rese nel giudizio.
La sig.ra ha riferito “Confermo che il convenuto è uscito di casa nel settembre 2019 Controparte_3
e so che il motivo è stato l'aggressione dello suocero nei suoi confronti;
io sono a conoscenza della circostanza perché mentre eravamo insieme alle parti, la madre o il padre di parte ricorrente avevano chiamato perché i coniugi andassero a casa loro;
mi disse poi, quando noi siamo andati da lei _1
dopo che il marito si era allontanato, che il padre aveva avuto una discussione con un martello in mano con il marito e che il convenuto era andato a prendere le sue cose e se ne era andato di casa; era una domenica o un sabato pomeriggio, eravamo rimasti insieme fino alla telefonata e poi abbiamo raggiunto
dopo che ci aveva informato di essere da sola”, circostanze confermate dal coniuge della sig.ra _1
, il teste CP_3 Testimone_1
La circostanza è meglio definita dalla teste che è stata collaboratrice domestica Testimone_2
presso l'abitazione della coppia dal 2002 al 2021. La signora ha riferito che “E' vero che il dott. CP
è uscito da casa nel settembre del 2019, non sono al corrente di minacce o aggressioni a lui da parte del
pagina 5 di 9 suocero; so che è andato nella casa in montagna. È tornato dopo circa un mese, dopo che le parti si erano messe d'accordo fra loro, il dottore ha detto alla signora che sarebbe tornato a casa se la _1
ricorrente avesse rotto i rapporti con i suoi genitori;
li ho sentiti mentre ero in casa loro. La signora ha rotto i rapporti con i genitori in accordo con il marito”. _1
Pertanto, risultano provati la conflittualità interna alla famiglia della e gli scontri fra il padre di _1
quest'ultima e il resistente, ma risulta altresì provato che il sig. è ritornato alla casa coniugale a CP
seguito della scelta della moglie di interrompere le cure che riservava ai propri genitori, anziani e malati, ma individuati quale causa delle frizioni nel matrimonio.
La crisi risultava dunque superata quando il convenuto ha intrapreso la relazione extraconiugale.
La teste riporta infatti che “Confermo, io ero presente in casa loro ed ho assistito alla loro Tes_2
discussione e ho sentito il dott. dire alla signora che aveva una relazione, ha fatto il CP _1
nome poi non so”. Tale testimonianza diretta è pienamente credibile in quanto proveniente da Per_1
persona adibita alla cura della dimora dei coniugi, che il resistente non ha mai contestato specificamente e che è stata diretta uditrice della conversazione.
Dunque, deve ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del sig. abbia CP
irreversibilmente compromesso l'unione coniugale.
Alla luce di tali rilievi, deve essere accolta la domanda di addebito promossa dalla signora mentre _1
deve respingersi quella formulata dal convenuto.
Sul contributo al mantenimento in favore di parte ricorrente
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle pagina 6 di 9 reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. n. 2626 del 07.02.2006, Cass. n. 3490
04.04.1998).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (Cass. n. 4178 20.02.2013).
Si rileva che la situazione economica del nucleo famigliare è florida, contraddistinta dal possesso di diversi immobili (in proprietà sia esclusiva sia congiunta delle parti) e dalla disponibilità di liquidità e investimenti redditizi.
Deve altresì rilevarsi che, rispetto a quanto già considerato all'epoca dell'ordinanza presidenziale, nulla di rilevante è mutato nei redditi delle parti. A tale proposito deve evidenziarsi che la ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti ha carattere globale e complessivo e prescinde dall'accertamento analitico dei redditi nel loro preciso ammontare (cfr. Cass. 605/2017; Cass.
25618/2007), sicché sono prive di rilievo le questioni relative a minime variazioni dei redditi della parti.
(classe 1961) esercita tuttora la propria attività professionale di chiropratico presso lo studio di CP
via Collegno n. di proprietà condivisa con la ricorrente, resta valido quanto riferito nell'ordinanza del
15.11.2022 “dai documenti in atti è percepibile ictu oculi la discrepanza tra quanto risultante nelle dichiarazioni dei redditi e gli incassi, tracciati, percepiti dalla società ALFA SAS di cui i coniugi erano rispettivamente soci e la quale è attualmente cessata (gli importi mensili variano e raggiungendo cifre non irrilevanti: 5000 mila euro circa nel mese di aprile 2022 ,oltre gli 8mila nel mese di marzo 2022 etc.”, risulta essere socio della Watch Capital Partners s.r.l. con oggetto sociale “Lo svolgimento, in via diretta o indiretta, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, delle seguenti attività: commercio, import ed export in genere di orologi d'epoca e/o da collezione, nonché di prodotti simili” (doc. 17 parte resistente), attività particolarmente redditizia visti gli introiti rappresentati nei conti correnti con riferimento a quell'attività. (classe 1960) vive presso la propria casa di proprietà (via Pinelli 85), _1
non svolge attività lavorativa, nel 2023 ha dichiarato un reddito di € 24.755,00 (doc. 88 di parte ricorrente), ha la disponibilità di due conti correnti con deposito di € 120.745,90 (doc. 89g parte ricorrente, deposito al 31.12.2023) e 199.386,59 (doc. 90 parte ricorrente, deposito al 31.12.2023).
pagina 7 di 9 Ciò che è variato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale e che in allora non era stato considerato, sono gli ingenti depositi bancari della ricorrente e la circostanza che gli stessi siano stati presentati solo su richiesta del Giudice Istruttore, posteriormente all'ordinanza presidenziale del 15.11.2022, offrendo una completa descrizione delle condizioni economiche della ricorrente (cfr. doc.ti 89 e 90 della ricorrente).
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità patrimoniali delle parti, così come oggi emerse, considerata la durata del matrimonio (quasi 30 anni), il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 2.200,00, riducendo così la somma stabilita con _1
ordinanza presidenziale (Euro 2.500,00).
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di addebito e considerata la soccombenza reciproca in ordine alla domanda di assegno di mantenimento per il coniuge, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, per l'intero, in complessivi € 6.200,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2000,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione
PRONUNCIA l'addebito della separazione nei confronti di;
Controparte_4
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal convenuto;
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_4 Parte_1
di euro 2200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Controparte_4 Parte_1
pagina 8 di 9 spese liquidate per intero in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.7.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo
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