Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2357
CASS
Sentenza 17 febbraio 2003

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Massime1

Il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente - anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge - tutte le volte in cui fra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto; è ben ammissibile, pertanto, la riunione di impugnazioni proposte avverso sentenza non definitiva sull'"an" e sentenza definitiva sul "quantum", pronunciate nel medesimo giudizio.

Commentario1

  • 1Danno morale, danno non patrimoniale, autonomia, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2357
Data del deposito : 17 febbraio 2003

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