Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
Il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente - anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge - tutte le volte in cui fra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto; è ben ammissibile, pertanto, la riunione di impugnazioni proposte avverso sentenza non definitiva sull'"an" e sentenza definitiva sul "quantum", pronunciate nel medesimo giudizio.
Commentario • 1
- 1. Danno morale, danno non patrimoniale, autonomia, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.DI.CE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE MALANCA, CARLO CONFORTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO LANNUTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n 03056/00 proposto da:
CO.DI.CE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE MALANCA, CARLO CONFORTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
OT AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO LANNUTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza non definitiva n. 48/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 11/03/99 R.G.N. 137/98; e quella definitiva n. 160/99, dep. il 5/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 25 febbraio -11 marzo 1999, il Tribunale di Parma - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 settembre 1998 - dichiarava licenziamento illegittimo (con le conseguenze relative) il recesso della CO.DI.CE S.r.l. dal rapporto di lavoro con NT OT durante il periodo di prova - in quanto questo era risultato "inadeguato rispetto alla funzione del patto (di prova)", sia per la brevità (di appena otto giorni, dei 30 pattuiti, di "effettiva prestazione lavorativa") sia per l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto (cioè alle mansioni di operaio ed. tuttofare e di aiuto giardiniere, corrispondenti al quinto livello di inquadramento, anziché alle mansioni di manutentore, corrispondenti al quarto livello, per il quale era stato assunto) - ed, inoltre, dichiarava la responsabilità esclusiva della stessa società, condannandola contestualmente al risarcimento dei danni (da liquidarsi nel prosieguo del giudizio), in ordine all'infortunio occorso al medesimo lavoratore, il 6 dicembre 1995, per lo scivolamento della scala - sprovvista dei "ganci di sicurezza" (prescritti dall'art. 18 DPR n. 547 del 1955), sebbene fosse posata su pavimento bagnato - sulla quale attendeva a mansioni (apposizione di strisce luminose, a circa tre metri d'altezza), corrispondenti a quelle di operaio tuttofare effettivamente esercitate (ancorché diverse, per quanto si è detto, da quelle per le quali era stato assunto), senza che se ne possa ritenere la condotta abnorme o imprevedibile. Con successiva sentenza definitiva del 14 ottobre 5 novembre 1999 (notificata il 30 novembre successivo), lo stesso Tribunale - all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e facendone integralmente proprie le conclusioni (peraltro condivise dal consulente tecnico di parte) - liquidava sia il danno biologico subito dal lavoratore - tenendo conto della misura dello stesso danno, dell'età dell'infortunato e di parametri e tabelle elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano - nonché il danno per incapacità temporanea assoluta ed il danno morale, ravvisando, nella specie, "gli estremi del reato di lesioni colpose". Avverso entrambe le sentenze, la società soccombente propone separati ricorsi - notificati, entrambi, il 28 gennaio 2000 - affidandoli a nove e, rispettivamente, a tre motivi. L'intimato resiste con separati controricorsi, eccependo, fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza non definitiva per mancata dischiarazione della riserva d'impugnazione (ai sensi dell'art. 361 c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, ritiene la Corte che l'eccezione d'inammissibilità del primo ricorso (n. 2864/2000) - per la mancata dichiarazione di riserva d'impugnazione (ai sensi dell'art. 361 c.p.c.) contro la sentenza non definitiva, che ne risulta investita
- non sia fondata.
Invero, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva (art. 361 c.p.c.), la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita - unitamente a quella contro la sentenza definitiva - ma non preclude, tuttavia, l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve, di cui all'art. 325, ovvero il termine annuale, di cui all'art. 327 c.p.c.) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12753/92, 5737, 2475/90, 2171/89, 7385/87, 6034 84) - con la conseguenza che, in difetto della dichiarazione di riserva, la sentenza non definitiva d'appello può essere impugnata - mediante ricorso per cassazione - entro sessanta giorni dalla notifica (ai sensi dell'art. 325 c.p.c., cit.) oppure entro un anno dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 327 c.p.c., cit.). L'enunciato principio di diritto risulta, nella specie, rigorosamente osservato. Nel difetto della riserva d'impugnazione, la sentenza non definitiva pubblicata l'11- marzo 1999, mediante deposito in cancelleria(ai sensi dell'art. 133, 1^ comma, c.p.c.) - risulta, infatti, tempestivamente impugnata entro il termine annuale (di cui all'art 327 c.p.c., cit.) - con ricorso notificato il 28 gennaio 2000.
2. Preliminarmente ritiene la Corte che i due ricorsi (n.2864 e 3056/2000) possano essere riuniti, sebbene siano stati separatamente proposti contro sentenze diverse (n. 48/99 del 25 febbraio - 11 marzo 1999 e, rispettivamente, n. 160/99 del 14 ottobre - 5 novembre 1999, entrambe del Tribunale di Parma). Invero non ricorre, nella specie, alcuna delle ipotesi nelle quali è imposta espressamente - da disposizioni del codice di rito (quali l'art 335 c.p.c. e l'art 151 disp. att. c.p.c.) - la riunione di procedimenti in fase d'impugnazione.
Dalle stesse disposizioni, tuttavia, è agevole ricavare - secondo l'orientamento costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10933/97 delle sezioni unite, 5850/98, 6854/96, 5498/95 della sezione lavoro, 2227/96 della 1^ sezione, 2454/88 della 3^ sezione) - il principio generale secondo cui il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente - (anche) al di fuori dalle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge - tutte le volte che tra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da renderne conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto.
È proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti risultano proposti separati ricorsi per Cassazione contro sentenza non definitiva sull'an e contro la sentenza definitiva sul quantum, pronunciate nel medesimo giudizio.
3. Con il primo motivo del ricorso (n.2864/2000) contro la sentenza non definitiva - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la CO.DI.CE. s.r.l. censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il lavoratore si era infortunato mentre attendeva all'esercizio di mansioni non sue, in violazione di preciso ordine.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato che il comportamento del lavoratore infortunato fosse abnorme ed imprevedibile. Con il terzo motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando "erronei presupposti di fatto" - si censura la sentenza impugnata per avere ravvisato la colpa della società datrice di lavoro "nell'avere fornito ai proprì dipendenti uno strumento - la scala - non conforme alla normativa in vigore, anche con riferimento allo stato dei luoghi in cui essa veniva utilizzata", sebbene il lavoratore avesse utilizzato quello strumento, che la stessa società non aveva fornito a lui, nell'esercizio di mansioni non sue, in violazione di preciso ordine.
Con il quarto motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto che il lavoratore si è infortunato, nell'esercizio di mansioni non sue, ed avere poi, contraddittoriamente, affermato la responsabilità datoriale.
Con il quinto motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore infortunato per il solo fatto che altro.
Con il sesto motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 DPR n. 547 del 1955), nonché "erronei presupposti di fatto si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto violata la menzionata disposizione (art. 18 DPR n. 547 del 1955, cit, appunto) - ritenendo che la scala, utilizzata dal lavoratore infortunato, era scivolata perché priva degli agganci superiori, il pavimento era bagnato e l'instabilità era stata accentuata dalle sue dimensioni - sebbene si trattasse di scala in alluminio, munita dei dispositivi antisdrucciolo inferiori e di ridotte dimensioni (3,50 metri). Con il settimo motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere, comunque, negato il concorso di colpa del lavoratore infortunato, sebbene questi avesse "deciso di avventurarsi su una scala per porre in essere un'operazione non necessaria se non superflua, che proprio le sue conoscenze di manutentore avrebbero consigliato di svolgere in altro modo".
Con l'ottavo motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il lavoratore era stato adibito, per un periodo assai breve (appena otto giorni), a mansioni diverse da quelle (di manutentore) - per le quali era stato stipulato il patto di prova - frustrandone la "funzione tipica", sebbene il recesso della società datrice di lavoro fosse stato motivato "dal riscontro della assoluta insufficienza delle capacità specifiche dimostrate, della assoluta carenza di professionalità e dalla valutazione del suo comportamento complessivo", la cui verifica poteva essere effettuata "all'istante", senza necessità di un "ulteriore esperimento (....) condotto nel rimanente periodo di prova".
Con il nono motivo dello stesso ricorso (n.2864/2000) - denunciando "erronei presupposti di fatto" - si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il lavoratore era stato adibito alla "manutenzione del giardino" ed a mansioni di "operaio tuttofare" - diverse da quelle (di manutentore) per le quali era stato stipulato il patto di prova - sebbene la manutenzione possa avere ad oggetto le applicazioni più svariate e, comunque, il lavoratore "non è stato licenziato perché non era in grado di fare il giardiniere". Con il primo motivo del ricorso (n.3056/2000) contro la sentenza definitiva - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la CO.DI.CE. s.r.l. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestata la "debenza del danno biologico e morale", sebbene avesse dedotto l'assenza della propria responsabilità penale, per la mancanza degli elementi sia oggettivi che soggettivi.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso (n.3056/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la condotta del datore di lavoro integra "gli estremi del reato di lesioni colpose", contestualmente rinviando - per la motivazione - alla sentenza non definitiva, che non reca, tuttavia, tale accertamento. Con il terzo motivo dello stesso ricorso (n.3056/2000) - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere posto, a totale carico dell'attuale ricorrente, le spese di entrambi i gradi di giudizio e quelle di consulenza tecnica.
All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla connessione reciproca - risultano infondati i primi sette motivi del ricorso (n.2864/2000) contro la sentenza non definitiva ed i primi due motivi del ricorso (n. 3056/2000) contro la sentenza definitiva, che investono - sotto profili diversi - pronunce sulla domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore (ed attuale resistente) in dipendenza del dedotto infortunio sul lavoro.
4.1. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatia) e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, quale si legge dopo le pronunce della Corte costituzionale, che hanno investito la medesima disposizione), riguarda - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1114/2002, 8182/2001, 859/97, 3616/96, 9761/95) - soltanto le componenti del danno, coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni.
Coerentemente, detta limitazione riguarda soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965), che risulta coperto da quell'assicurazione obbligatoria. Non riguarda, invece, il danno non patrimoniale o morale (di cui all'art. 2059 c.c.). Parimenti non riguarda, altresì, il danno alla salute o biologico, sia pure limitatamente alle fattispecie sottratte "ratione temporis" - come quella dedotta nel presente giudizio - all'applicazione della disposizione sopravvenuta (art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000), che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria, appunto, al danno biologico. A tali fattispecie continua a trovare applicazione, infatti, la disciplina precedente (quale si legge dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1991 e le altre ivi richiamate), che escludeva, invece, la copertura assicurativa obbligatoria per lo stesso danno biologico (vedi, per tutte, Cass. n. 1114/2002, cit).
4.2. Chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della costituzione) di alcune disposizioni del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2, 3 e 74 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) - "nella parte in cui non prevedono il risarcimento del ed. danno biologico, patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle delle proprie mansioni" - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, cit), infatti, ha avuto occasione di osservare:
"È vero che il danno biologico, in se considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una tutela differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.
Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del ed. sistema tabellare delle malattie professionali(vedi sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale), per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (vedi sentenze n. 560 e 561 del 1987 della stessa Corte). Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore, qui considerato, comporterebbe una innovazione legislativa e, quindi, la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore. Di conseguenza, la questione dev'essere dichiarata inammissibile . Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del ed. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni.".
Ne risulta ribadita l'esigenza - già enunciata dalla stessa Corte costituzionale (nelle sentenze n. 356, 485 del 1991, 37, 372 del 1994) - di estendere la garanzia assicurativa (di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965) al danno biologico, non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, che derivi da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In altri termini, si trattava di ovviare all'inconveniente - già segnalato dalla Corte - che "le indennità previste dal d.p.r. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita" (così, testualmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 1991, citata). Tuttavia il prospettato rafforzamento della tutela del lavoratore postulava una innovazione normativa, che è riservata alla discrezionalità del legislatore e, come tale, non può essere surrogata da una sentenza additiva della Corte costituzionale. Pertanto - previa declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, citata) ha rimesso, appunto, al legislatore quella innovazione normativa .
Ha contestualmente prospettato, tuttavia, che - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore - la stessa Corte costituzionale, se investita in futuro della medesima (o analoga) questione, non potrebbe sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni (articoli 2, 3 e 74 d.p.r. n. 1124 del 1965, appunto). In attuazione del prospettato monito della Corte costituzionale, il legislatore ha, quindi, esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico (art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000, cit).
In difetto di contraria previsione, tuttavia, la disposizione - che reca l'estensione - non ha effetto retroattivo (art. 11 preleggi). Prima della sua entrata in vigore, quindi, il danno biologico - come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza n. 87 del 1991, cit.) - "deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo".
Coerentemente, nella dedotta fattispecie, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale non solo del danno morale, ma anche del danno biologico. Il diritto al risarcimento, tuttavia, è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile del datore di lavoro per il danno morale, appunto, e per il danno biologico (vedi, per tutte, Cass. n. 1114/2002, cit).
4.3. Almeno in parte diversi - come è stato anticipato - ne sono, infatti, i rispettivi presupposti della prospettata responsabilità civile del datore di lavoro.
Invero la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 12763/98). Ne risulta, infatti, stabilita - in deroga ai principi generali nella stessa materia (di cui all'art. 2697 c.c.), applicabili invece ad ogni altro tipo di responsabilità - la presunzione legale di colpa, appunto, a carico del (debitore inadempiente) responsabile del danno da risarcire (vedi, per tutte, Cass. n. 3162/2002, 602/2000, 9247, 7792/98, 4078/95). Di conseguenza, risulta dispensato - dall'onere probatorio relativo.- proprio il creditore danneggiato, che - in quanto agisce per il risarcimento - ne sarebbe gravato in base ai principi generali in materia (di cui all'art. 2697 c.c.). Solo per il danno biologico, tuttavia, può trovare applicazione - con la responsabilità contrattuale - il particolare regime probatorio prospettato (vedi, per tutte, Cass. n. 12763/98, cit., 8325/92, 3162/2002), ove si alleghi - come nella specie - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c.). Pure in presenza della medesima allegazione, infatti, il particolare regime probatorio prospettato (di cui all'art. 1218 c.c., cit., appunto) non può trovare applicazione, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale o morale (di cui all'art. 2059 c.c., cit). Questo presuppone, infatti, la responsabilità penale del datore di lavoro (art 2059 c.c., cit, in relazione all'art. 185 c.p.), in dipendenza dell'accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato - sia soggettivi che oggettivi - secondo la legge penale (vedi, per tutte, Cass. 4129, 1124/2002, 8182, 3747/2001, 13425, 2367/2000, 4012/98). Coerentemente, non può trovare applicazione - all'elemento soggettivo della colpa - quel regime probatorio particolare (di cui all'art. 1218 c.c., cit), in quanto ne stabilisce, appunto, la presunzione legale, all'evidenza incompatibile con la legge penale.
4.4. Invero ha natura contrattuale - ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9385/2001, 291/1999 delle sezioni unite e n. 4129, 3162/2002, 14469, 5491, 1307, 602/2000, 7792/1999, 12763, 9247, 3367/1988 della sezione lavoro) - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che gli impone l'adozione delle misure - di sicurezza e prevenzione, appunto - che, "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
D'altro canto, nessun dubbio può sussistere sulla prospettata qualificazione giuridica della stessa responsabilità - di natura contrattuale, appunto - ove si consideri, da un lato, che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato - per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) - dalla disposizione che impone /'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c., cit., appunto) e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità, la stessa giurisprudenza ricava, per quel che qui interessa, significative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori relativi.
Come è già stato anticipato, infatti, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087, cit.) - deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a "chi vuoi fare valere un diritto in giudizio"
- l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nè la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato:
Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a suo carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento).
È lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale "debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini, la prova sull'imputazione materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione dottrinaria) - anziché essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento - risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere, creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (ed, in genere, il debitore).
Affatto diverso risulta, tuttavia, (anche) il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente omesse - siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte parimenti vincolante) in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modifiche, come dal precedente DPR 27 aprile 1955, n.547), oppure debbano essere ricavate dalla stessa disposizione
(art. 2087 c.c., cit.) che impone l'obbligo di sicurezza. Nel primo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, nominate - il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - cioè il rischio specifico, che s'intende prevenire o contenere - nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito.
La prova liberatoria a carico del datore di lavoro, poi, parimenti si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore:
negazione, cioè, dell'obbligo o, comunque, dell'inadempimento - in relazione a quella stessa misura di sicurezza (o di prevenzione) - nonché del nesso di causalità tra inadempimento e danno. È da escludersi, invece, che possa risultare parimenti liberatoria la prova della "impossibilità sopravvenuta" della prestazione di sicurezza - che sia stata omessa - risolvendosi la prestazione stessa, almeno di regola, nella messa a disposizione di beni generici (quali, nella specie, la dotazione di guanti antischiacciamento) per i quali non è configurabile, appunto, l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta.
Nel secondo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, innominate - fermo restando l'onere probatorio a carico del lavoratore, la prova liberatoria, a carico del datore di lavoro, risulta invece variamente definita in relazione alla quantificazione della diligenza (ritenuta) esigibile - nella predisposizione di quelle misure di sicurezza - e perciò registra, anche in giurisprudenza, significative oscillazioni - che non rilevano, tuttavia, per la decisione della presente controversia - tra l'imposizione al datore di lavoro dell'onere di provare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare l'infortunio dedotto in giudizio (vedi, per tutte, Cass. n. 9401/95) oppure soltanto l'adozione di comportamenti specifici, non imposti dalla legge (o da altra fonte di diritto parimenti vincolante), ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, standard di sicurezza adottati normalmente o da altre fonti analoghe (vedi, per tutte, Corte cost. n. 312/96, Cass. n. 3740/95).
4.5. Il datore di lavoro, poi, è responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13690/2000, 7052/2001, 326, 5024/2002) - si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevidibilità, da valutare anche in considerazione della giovane età, nonché dell'esperienza professionale e lavorativa del dipendente medesimo (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 13690/2000, 326/2002, cit.).
Nè il datore di lavoro può invocare - nel caso prospettato - il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l'obbligo di proteggere l'integrità fisica del medesimo - mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela - nonostante la sua imprudenza o negligenza (in tal senso, vedi, per tutte Cass. n. 5024/2002/2002, cit, 6993/98). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure - che le vengono mosse coi motivi di ricorso in esame - neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
4.6. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Un vizio siffatto non inficia, tuttavia, la motivazione in fatto dell'impugnata sentenza.
4.7. In ordine al dedotto infortunio sul lavoro, infatti, la sentenza impugnata ha accertato la responsabilità penale del datore di lavoro - per il "reato di lesioni colpose" - in quanto l'infortunio stesso è stato causato dallo scivolamento della scala - perché sprovvista dei "ganci di sicurezza" (prescritti dall'art. 18 DPR n. 547 del 1955), sebbene fosse posata su pavimento bagnato -
sulla quale il lavoratore attendeva a mansioni, corrispondenti a quelle di operaio tuttofare effettivamente esercitate (ancorché diverse da quelle per le quali era stato assunto: vedi infra). Coerentemente, lo stesso Tribunale ha esplicitamente escluso che la condotta dello stesso lavoratore possa ritenersi abnorme o imprevedibile.
I fatti, come sopra accertati dal Tribunale, integrano la fattispecie sulla quale si fonda - alla luce, appunto, dei principi di diritto enunciati - la responsabilità esclusiva del datore di lavoro per l'infortunio, di cui si discute.
La liquidazione del danno da risarcire riposa, poi, sulle risultanze incontestate della consulenza tecnica d'ufficio (condivisa dal consulente di parte), nonché sull'esito - parimenti incontroverso - dei criteri di liquidazione che il Tribunale dichiara di avere applicato (parametri e tabelle elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano).
Lungi dal denunciare, specificamente, lacune o logiche contraddizioni - nella motivazione che sorregge l'accertamento del Tribunale - il ricorrente prospetta, inammissibilmente, una ricostruzione diversa dei medesimi fatti e ne propone un giudizio valutativo, parimenti diverso.
Pertanto i primi sette motivi del ricorso (n.2864/2000) contro la sentenza non definitiva ed i primi due motivi del ricorso (n. 3056/2000) contro la sentenza definitiva vanno rigettati, perché infondati.
Parimenti infondati, tuttavia, risultano all'esito dell'esame congiunto - anche l'ottavo ed il nono motivo del ricorso (n.2864/2000) contro la sentenza non definitiva, che investono il recesso del datore di lavoro (ed attuale ricorrente) dal dedotto rapporto di lavoro in prova.
5.1. Invero la recedibilità "ad nutum" dal rapporto di lavoro in prova (ai sensi dell'art. 2096 c.c.) non esclude - secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 189/80) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15332/2001, 14950/2000, 402/98, 10311/97, 4949/87, 864/86, 6094, 3702/83) - che il lavoratore possa contestare la legittimità del recesso del datore di lavoro, benché avvenuto durante il periodo di prova, allegando e dimostrando, tra l'altro, che ".... non è stata consentita, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento, o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è
preordinato...." (così, testualmente, corte Cost. n. 189/80, cit). Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessario non solo una durata dell'esperimento - che risulti adeguata - ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione.
Tuttavia la "inadeguatezza della durata dell'esperimento" e l'adibizione del lavoratore - a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto in prova - devono essere valutate - secondo l'orientamento giurisprudenziale ricordato - in relazione alla "causa" del patto di prova, che consiste, appunto, nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.
In altri termini, la prospettata correlazione - con la "causa" del patto di prova - impone di commisurare la durata dell'esperimento al tempo - che, in concreto, risulti necessario e sufficiente per accertare (tra l'altro) la "capacità lavorativa" del prestatore in prova - e di adibire lo stesso prestatore alle mansioni per quali la prova sia stata pattuita.
Nè può essere trascurata, in tale prospettiva, la considerazione che il patto di prova deve contenere - nella forma scritta, imposta ad substantiam - un'indicazione specifica delle mansioni, in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, affinché non possa essere facilmente eluso "l'intento della legge di richiamare l'attenzione degli stipulanti sull'importanza dell'atto, di garantire la serietà di quanto essi decidano di fare sulla base dell'atto stesso, e di rendere possibile, sempre e soprattutto, il controllo del contenuto della dichiarazione e dell'osservanza puntuale, nei fatti, di quanto da essa risultante" (così, testualmente, Cass. 15 gennaio 1986 n. 200; sul medesimo punto, vedi, per tutte, anche Cass. n. 5811/95, 14538/99, 2579, 3451, 14950/2000, nonché n. 15432/2001, cit). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza non merita le censure - che le vengono mosse con i motivi di ricorso in esame - neanche sotto il profilo del vizio di motivazione, che - per quanto si è detto - sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c, cit.).
5.2. La sentenza impugnata ha accertato, infatti, che il dedotto recesso da rapporto di lavoro in prova è avvenuto all'esito di un esperimento "inadeguato rispetto alla funzione del patto (di prova)" - siccome lo ha giudicato, in fatto, lo stesso Tribunale - sia per la brevità (di appena otto giorni, dei 30 pattuiti, di "effettiva prestazione lavorativa") sia per l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto (cioè alle mansioni di operaio ed. tuttofare e di aiuto giardiniere, corrispondenti al quinto livello di inquadramento, anziché alle mansioni di manutentore, corrispondenti al quarto livello, per il quale era stato assunto).
Tanto basta per negare - alla luce dei principi di diritto enunciati - la riconducibilità del licenziamento del OT ad un legittimo esercizio del potere di recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova.
Lungi dal denunciare, poi, lacune o logiche contraddizioni - nella motivazione che sorregge l'accertamento e la valutazione di fatto del Tribunale - il ricorrente prospetta, inammissibilmente, una ricostruzione diversa dei medesimi fatti e ne propone un giudizio valutativo, parimenti diverso.
Pertanto anche l'ottavo ed il nono motivo del ricorso (n.2864/2000) contro la sentenza non definitiva vanno rigettati, perché infondati.
6. Parimenti infondato, tuttavia, è il terzo motivo del ricorso (n. 3056/2000) contro la sentenza definitiva, che investe la statuizione sulle spese processuali.
La sentenza impugnata, infatti, all'evidenza non merita le censure - che le vengono mosse con il motivo di ricorso ora in esame - per avere posto a totale carico dell'attuale ricorrente - in base alla regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) - le spese dei giudizi di primo e di secondo grado.
Anche il terzo motivo del ricorso (n. 3056/2000) contro la sentenza definitiva va, quindi, rigettato perché infondato.
7. Previa riunione, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2003