Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche; ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (nella specie, relativa a dipendente della società Italgas addetto al reparto di pronto intervento, il quale aveva subito una lesione ad un occhio perché si era spezzata la maniglia del furgone aziendale alla quale si era aggrappato per salire sul mezzo, la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'azienda datrice di lavoro, sul presupposto che a quest'ultima spettasse di provare rigorosamente l'osservanza degli obblighi di sicurezza e, in particolare, di avere controllato lo stato della carrozzeria; la S.C., nell'annullare tale decisione in base al principio di cui in massima, ha anche rilevato, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata aveva omesso ogni valutazione circa l'avvenuta dimostrazione che il mezzo era stato sottoposto a revisione pochi giorni prima dell'infortunio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALGAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato HERNANDEZ SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONGIOANNI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA IC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LESCA ADRIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6094/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/12/98 R.G.N. 762/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DINACCI per delega RERNANDEZ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità e comunque rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Torino del 2/12/94 RA CH conveniva in giudizio la Italgas Spa per il risarcimento del danno biologico e morale subito a seguito di infortunio sul lavoro del 31/7/90, da quantificarsi in corso di causa.
L'Italgas contrastava la domanda ed il RE la rigettava. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza del RA, con sentenza del 28/10 - 14/12/98, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento della somma di L. 6.000.000, oltre interessi. Precisava il giudice del riesame che, sulla base della deposizione del teste Bessolo, l'infortunio si era verificato perché "aveva ceduto la maniglia laterale posta all'interno del mezzo, in posizione verticale, utilizzata per salire"; si trattava di un furgone Fiat Daily immatricolato nel 1986 ed usato dal reparto di pronto intervento.
La società aveva provato che una volta all'anno i mezzi dell'azienda venivano sottoposti a controllo sia sul motore, sia sulla carrozzeria, ma nessuna prova specifica era stata fornita per il mezzo in questione (che secondo l'assunto sarebbe stato revisionato in data 12/7/90, venti giorni prima del fatto) ad eccezione di un prospetto aziendale che non costituiva prova documentale in suo favore, perché formato dalla stessa parte. Il datore di lavoro aveva l'onere di fornire una prova rigorosa di avere adempiuto agli obblighi nascenti dal disposto dell'art. 2087 c.c. per la salvaguardia del diritto alla salute dei dipendenti tutelato dall'art. 32 della Costituzione ed in mancanza della prova di un controllo della carrozzeria, in data prossima all'evento, doveva affermarsi la sua responsabilità per colpa, consistente nell'avere trascurato il buono stato del mezzo nelle parti soggette ad usura, come prescritto dall'art. 374 del DPR n. 547 del 1955. Trattandosi di un mezzo usato promiscuamente dai lavoratori di un reparto destinato ad interventi gravosi e d'emergenza e quindi soggetto a notevoli sollecitazioni, lo stesso era soggetto ad usura nel giro di pochi anni e quindi ne doveva essere controllata l'integrità, per eventuali "principi di fratture" che rendevano pericolosa una maniglia di plastica.
La pronuncia di rigetto, quindi doveva essere riformata, sussistendo una "non marginale ragione di addebito al datore di lavoro ... (per l'omesso controllo del mezzo) "dal momento che, secondo nozioni di comune esperienza, la scoperta di lesioni iniziali avrebbe comportato il montaggio di un ricambio integro". In ordine all'ammontare, la parte aveva limitato la richiesta a L.
7.660.000 per danni fisici e quindi non doveva essere liquidato il danno morale;
. tenendo presenti i risultati dalla CTU poteva accogliersi la domanda per l'invalidità biologica temporanea e determinarsi equitativamente in L.
2.840.000 il risarcimento per "invalidità permanente parziale biologica" e quindi in complesso doveva essere liquidata la somma di L. 6.000.000, oltre interessi. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Società Italiana per il Gas Spa, fondato su tre motivi. Resiste il RA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c.. 4 e 374 DPR n. 547/1955 (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza è solo apparentemente corretta, in quanto la responsabilità della società è stata individuata nella generica inosservanza dell'art. 2087 c.c., mentre sotto il profilo della colpa specifica il Tribunale invoca solo gli artt. 4 e 374 DPR n. 547/55, che non costituiscono un elemento di colpa specifica, ma solo un corollario della prima disposizione. Il Tribunale parte dal presupposto non dimostrato che una approfondita verifica avrebbe consentito di rilevare principi di fratture che avrebbero poi causato la rottura della maniglia e quindi fonda la responsabilità della società su questo assunto, non coerente. Peraltro dalle indagini istruttorie emergono indicazioni univoche, nel senso che il fatto supera la normale prevedibilità, perché mai si era verificato un caso analogo e nessuno dei testi ricordava che il pezzo in questione avesse mai dato problema alcuno. Il Tribunale, inoltre, ha fatto un riferimento improprio ai controlli necessari per l'impianto frenante e non ha invece valutato l'eccezionalità dell'evento, in quanto la rottura della maniglia può al massimo provocare una momentanea perdita dell'equilibrio, ma è fuori dalla normale prevedibilità che un particolare della carrozzeria possa spezzarsi e colpire l'occhio del lavoratore. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., in relazione agli art. 116 e 117 CPC e 2697 c.c., nonché errata valutazione delle prove, delle regole di comune esperienza, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la motivazione non è coerente con gli elementi acquisiti (l'uso, cioè, di un mezzo, di recente costruzione e non obsoleto, per la funzione per la quale era stato costruito;
la mancata rilevazione di. anomalie;
la periodica manutenzione dei mezzi con cadenza programmata;
l'assenza di precedenti specifici); anzi il Tribunale afferma che sono "privi di qualunque rilievo in proposito" quegli elementi che il RE aveva ritenuto determinanti, senza minimamente indicare le ragioni, sulle, quali fonda tale convincimento, e basa poi la decisione su circostanze ipotetiche, nemmeno allegate dalla parte e quindi non provate (quali l'uso gravoso del mezzo;
il paragone con l'impianto frenante e relative verifiche;
la, presenza di iniziali rotture nella maniglia;
l'effettuazione di controlli non approfonditi). Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 414, n. 4, CPC, in tema di nullità, nonché erronea, insufficiente e, contraddittoria motivazione in relazione agli art. 1223 e 2056 c.c.) (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale non ha motivato, sulla nullità del ricorso introduttivo per la mancata quantificazione della domanda, determinata, per la prima volta so lo in appello ed in sede di discussione;
il RA, infatti, non ha indicato gli elementi di diritto e di fatto su cui fonda la domanda, ne' ha precisato, nel ricorso introduttivo in primo grado, l'ammontare del danno e gli elementi atti ad accertare se ed in quale misura la menomazione subita avesse inciso in maniera concreta sulle funzioni del soggetto. L'accertamento peritale ha poi evidenziato una lesione ipotetica, che neppure il consulente è stato in grado di individuare in maniera esatta, mentre è esclusa la sua incidenza sulla capacità di produrre reddito.
La liquidazione del danno, inoltre, non tiene conto del fatto che il danno patrimoniale è stato largamente risarcito al RA. Il terzo motivo di ricorso va rigettato, ma gli altri due sono fondati.
Partendo dall'esame del terzo, il cui esame è preliminare per ragioni di ordine logico, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del 'petitum', inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e, nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento.
Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del 'petitum' così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata" (Cass. n. 3911 del 19/3/2001). Dalla sentenza risulta che l'oggetto della domanda era ben determinato, tanto che la controparte aveva avuto la possibilità di predisporre adeguate e complete difese, senza prospettare in proposito eccezione di nullità, ed il giudice non aveva incontrato nessuna difficoltà ad individuarlo ed a decidere la causa sulla base della allegazione delle parti e le. prove acquisite. La censura quindi è in ogni caso priva di fondamento e va disattesa. Gli altri due motivi vanno trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. In proposito si osserva, in punto di diritto, che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui "il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità ai sensi dell'art, 2087 c.c. (che non configura un caso di responsabilità oggettiva) in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; la prova liberatoria dell'imprenditore presupponendo la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito, che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto" (Cass. n. 7792 del 5/2/96). Nel caso di specie si era in presenza di un accertamento compiuto dal giudice di primo grado dal quale emergeva che l'incidente si era verificato in modo singolare, in quanto il RA aveva subito una lesione all'occhio sinistro perché si era spezzata, o staccata, la maniglia del furgone alla quale si era aggrappato per salire o scendere dal mezzo;
dalla istruttoria, inoltre, era emerso che il mezzo era stato immatricolato di recente ed era stato sottoposto a revisioni periodiche della carrozzeria e del motore, l'ultima delle quali effettuata pochi giorni prima dell'infortunio;
che in precedenza nessuno aveva segnalato guasti o inconvenienti alla maniglia e che mai in precedenza si erano verificati fatti analoghi. Da queste premesse - il primo giudice era pervenuto alla conclusione che non era ravvisabile, in relazione alla particolarità dell'evento e alle condizioni pratiche e tecniche, nessuna ulteriore misura precauzionale adottabile dal datore di lavoro per evitare il danno lamentato.
Nell'accertamento del fatto il giudice di secondo grado che non condivida la valutazione e le conclusioni del primo giudice deve motivare il dissenso, discutendo in ordine alle prove acquisite, senza ricorrere a mere ipotesi sganciate anche dalla semplice allegazione della parte, come quella relativa all'esistenza di "principi di fratture" sulla maniglia, ed a nozioni di comune esperienza secondo cui la "scoperta di lesioni iniziali avrebbe comportato il montaggio di un ricambio integro".
La prova liberatoria dell'imprenditore presuppone sempre la dimostrazione da parte dell'attore che vi è stata una omissione nel predisporre le misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie per evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione (anche per fatti eccezionali ed imprevedibili, come la lesione ad un occhio per un fatto che avrebbe dovuto invece comportare la perdita di equilibrio e la caduta), a pena di far scadere una responsabilità per colpa in responsabilità oggettiva. Sussistono quindi i vizi lamentati con i primi due mezzi di gravame e la sentenza deve essere cassata, con rimessione, per una nuova valutazione, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Genova. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il terzo motivo di ricorso;
accoglie i primi due;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002