Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1114
CASS
Sentenza 29 gennaio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale) riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), per le quali si deve far riferimento ai principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale nn 87, 356 e 485 del 1991, le suddette limitazioni riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e al danno morale di cui all'art. 2059 cod.civ., entrambi di natura non patrimoniale, sicché il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (diritto che, per effetto dell'indicata modifica legislativa, è invece venuto meno in riferimento al danno biologico).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1114
Data del deposito : 29 gennaio 2002

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