Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale) riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), per le quali si deve far riferimento ai principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale nn 87, 356 e 485 del 1991, le suddette limitazioni riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e al danno morale di cui all'art. 2059 cod.civ., entrambi di natura non patrimoniale, sicché il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (diritto che, per effetto dell'indicata modifica legislativa, è invece venuto meno in riferimento al danno biologico).
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- 1. Danno biologico da morte nella normativa Inail: Cassazione 30857/17Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 29 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto SPANÒ - Presidente -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (già denominata COMPAGNIE RIUNITE di ASSIC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BORRELLO ANGELO, giusta delega in atti;
contro
TESSIL ASMONTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato DELL'ACQUA BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAROLEO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BR ES, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ES GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9194/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 1139/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CAROLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.7.1997 n.2742 il Pretore di Milano, in accoglimento della domanda proposta da SS IN, ha condannato la SS NT s.p.a. a risarcirgli il danno biologico e quello morale per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 19.12.1990 nella misura rispettivamente di £ 7.635.800 e 26.254.800, con rivalutazione monetaria ed interessi (capo della sentenza divenuta cosa giudicata); ed ha respinto la domanda di manleva proposta dalla SS NT, in forza di polizza assicurativa, contro la s.p.a. Compagnie Riunite di assicurazione (ora Axa Assicurazioni s.p.a);
questo capo della sentenza, impugnata dalla SS NT, è stato riformato dal Tribunale di Milano, il quale con sentenza 7 luglio/16 settembre 1998 n. 9194, in accoglimento dell'appello, ha dichiarato la Axa Assicurazioni s.p.a tenuta a manlevare la SS NT s.p.a. di quanto dovuto al IN in forza della sentenza pretorile.
Il Tribunale, riportata la clausola contrattuale controversa (art. 1 lettera b) della polizza: "La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti"), ha interpretato la comune volontà delle parti nel senso che la polizza assicurativa garantisce la manleva delle somme per le quali il datore di lavoro sia civilmente responsabile verso l'infortunato ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i quali stabiliscono la regola dell'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro e le sue eccezioni. Rileva a tale riguardo che, malgrado l'assicurazione obbligatoria, permane la responsabilità civile del datore di lavoro in base al comma secondo e terzo dell'art. 10, responsabilità che, anche in base alla lettura della norma precedente alla sentenza n. 356 del 1991 della Corte Costituzionale, riguardava altresì il danno morale. Ricordato che il danno biologico costituisce una voce autonoma di danno, dalla quale il datore di lavoro non può essere esonerato da responsabilità, proprio perché non coperta dall'assicurazione obbligatoria, la sentenza impugnata conclude che, nel suo complesso, il senso della copertura assicurativa, così come risultante dalla polizza, è di intervenire in relazione alla responsabilità dell'imprenditore dalla quale egli non è esonerato dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tale copertura integrativa, secondo il Tribunale, è globale salvo le eccezioni espressamente stabilite nelle condizioni di contratto;
in relazione al danno di cui è causa non vi è nessuna indicazione di esclusione.
Il Tribunale nota da ultimo, per quanto riguarda il maggior onere assicurativo derivante dall'estensione di responsabilità del datore di lavoro al sensi dell'art.10 D.P.R.1124/95, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 356/91, che il meccanismo contrattuale di regolazione del premio (art.5) consente di tener conto del maggior onere di responsabilità che viene coperto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Axa Assicurazioni s.p.a, con tre motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Si è costituito altresì il IN, opponendosi al ricorso e chiedendo la distrazione delle spese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 richiamati per relationem nella polizza Axa/SS
NT; conseguente errata applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale, censura la sentenza impugnata per essersi discostata dalla interpretazione della clausola in questione operata da altro giudice di merito e confermata dalla sentenza di questa Corte 5 giugno 1998 n. 9730, la cui motivazione riportava facendola propria come motivo di censura della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia che precede, violazione del principio di ermeneutica contrattuale generale e di quelli in materia del contratto di assicurazione, censura la sentenza impugnata per non avere inteso che il riferimento al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 manifesta la volontà delle parti di limitare la copertura assicurativa alla sola rivalsa Inail.
Contesta l'irrilevanza, ai fini della interpretazione del contratto, del richiamo al fondamento costituzionale (art. 32 Cost.) del danno biologico;
sul piano della interpretazione di questo, imputa al Tribunale di confondere, riducendole ad un unicum, due ipotesi assolutamente distinte, di cui all'art. 1 delle condizioni di polizza:
- l'ipotesi di cui alla lettera a), responsabilità verso i terzi, in cui in effetti non vi sono limitazioni, - l'ipotesi di cui alla lettera b), responsabilità verso i dipendenti.
La tesi del Tribunale, secondo cui la copertura assicurativa sarebbe globale, sarebbe smentita da due argomenti: a) dalla differenziazione di regime contrattuale tra le due ipotesi;
b) dalla esistenza di condizioni aggiuntive, aventi lo scopo di estendere la copertura.
Con specifico riferimento poi alle norme di interpretazione del contratto di assicurazione il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 1905 c.c. prevede che l'assicuratore è tenuto a garantire l'assicurato solo nei limiti e nei modi stabiliti dal contratto, il che si spiega sul presupposto del fatto che, attesa la peculiarità del negozio de quo, le parti sono use a descrivere dettagliatamente il rischio.
Si devono esaminare separatamente le censure di erronea interpretazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quelle di erronea interpretazione del contratto di assicurazione intercorrente tra le parti.
La interpretazione operata dal Tribunale degli artt. 10 e 11, secondo cui il danno morale ed il danno biologico esulano dalla copertura assicurativa obbligatoria e dalla relativa regola dell'esonero, e permangono nella responsabilità civile del datore di lavoro, è corretta, ma va storicizzata in rapporto ai fatti di causa.
Come è ben noto, il contenuto normativo di tali disposizioni, come di altre fondamentali dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si è evoluta nel tempo, pur nella identità di espressione lessicale.
La regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è coessenziale al sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e risale alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17 marzo 1898, n. 80); il testo attuale delle disposizioni contenute nell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 proviene dall'art. 4 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765. Essa implica che il datore di lavoro soggetto alla assicurazione obbligatoria è esonerato dalle obbligazioni che, ove mancasse l'esonero, graverebbero su di lui in forza delle regole sulla responsabilità civile.
Queste in origine prevedevano una responsabilità per il danno alla persona puramente patrimoniale.
Infatti nella concezione tradizionale la valutazione del danno alla persona si esauriva nella dimensione economica, quale perdita capitalizzata del guadagno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa provocata dalla lesione;
perdita del guadagno effettivo individuale o, in casi particolari, virtuale (minori) o figurativo (ad es. casalinghe) o forfettariamente determinato (art. 4, comma 3, 1. 26 febbraio 1977, n. 39, sulla assicurazione obbligatoria, della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), o presunto, in relazione alla lesione riportata, nella assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Ne risultava un sistema coerente in tutti i suoi elementi, perfettamente combacianti: il datore di lavoro paga i contributi all'istituto assicuratore pubblico, questi garantisce il pagamento della rendita o delle indennità al lavoratore infortunato, e solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno alla persona cagionato.
Tale regola non è assoluta.
Lo stesso art. 10 prevede due deroghe, nelle quali, nonostante l'assicurazione obbligatoria, permane la responsabilità del datore di lavoro: a) quando questi abbia riportato condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato (comma 2); b) lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (comma 3). A quest'ultima ipotesi la giurisprudenza costituzionale ha aggiunto quella del fatto-reato imputabile ad altri dipendenti del cui operato il datore di lavoro debba rispondere a norma dell'art. 2049 cod.civ. (Corte Cost. Sent. 9-3-1967 n. 22). In tali casi il lavoratore infortunato può pretendere dal datore di lavoro il c.d. danno differenziale, e cioè il danno patrimoniale eccedente quello coperto dall'assicurazione obbligatoria (Cass. 2-9-1995 n. 9285). Nel frattempo la valutazione del danno civile alla persona andava arricchendosi di contenuti nuovi.
La resistenza a considerare il guadagno come unico metro della persona umana, e la consapevolezza di frequenti effetti ulteriori extra patrimoniali, portò alla parcellizzazione della nozione di danno alla persona.
La risarcibilità diretta del danno morale fu introdotta dall'art. 185, 2° co. cod. pen., per il quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento.
Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, l'esistenza di questa autonoma voce di danno è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 novembre 1981 n. 6074) anche per l' epoca precedente alla giurisprudenza costituzionale sul danno biologico (su cui infra). E la giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non riguardano le componenti del danno che non formano oggetto della copertura assicurativa, come il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., l'integrale risarcimento del quale può sempre essere richiesto autonomamente, e non a titolo di danno differenziale, indipendentemente dall'entità dell' indennizzo assicurativo (Cass. 15 settembre 1995 n. 9761;
Cass. 15 aprile 1996 n. 3516). Per quanto riguarda l'altra voce di danno oggetto di causa, e cioè il danno biologico, è nota l'evoluzione normativa sul tema, correttamente riassunta nella sentenza impugnata. Il danno biologico è stato definito da questa Corte (sent. 5 settembre 1988, n. 5033) come menomazione della integrità psico-fisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine del soggetto a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui lo stesso vive ed esplica la sua personalità morale, intellettuale, culturale e sociale, ed in tali termini è stato assunto nella giurisprudenza e legislazione successiva.
La giurisprudenza costituzionale ha ricondotto tale danno direttamente all'art. 32 della Costit. L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è avvenuta nell'ambito del danno alla persona civilistico.
Già con la sent. 12/26 luglio 1979 n. 88 la Corte aveva individuato la salute come bene tutelato direttamente dall'art. 32 Costit. non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come diritto primario ed assoluto, e come tale rientrante nel risarcimento del "danno non patrimoniale", cui e` tenuto l'autore di un reato (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.), nonché nell'obbligo risarcitorio dell'art. 2043 cod.civ.. Vi era il problema dommatico di spiegare come potesse darsi risarcimento di un danno di natura non patrimoniale, non derivato da reato, nel quadro di un sistema di responsabilità civile costruito sulla norma generale dell'art. 2043 cod.civ, ordinata al risarcimento di danni patrimoniali, ed in contrapposizione con quella dell'art. 2059 cod.civ., invece ordinata al risarcimento del danno non patrimoniale, ma derivante da rato.
Tale problema la Corte ha risolto con la successiva sent. 14-7-1986 n. 184, sulla base di una lettura "costituzionale" dell'art. 2043 cod.civ., che deve tenere conto dell'evoluzione che il diritto privato ha subito per effetto della carta costituzionale (sent. 356/1991). Rileva la Corte che l'art. 2043 c.c. è una sorta di norma in bianco, in quanto indica l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, ma non individua i beni giuridici la cui lesione è vietata: l'illiceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, viene indicata unicamente attraverso l'ingiustizia del danno prodotto dall'illecito. Richiamando antica dottrina, la Corte rileva che l'articolo in esame contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione suppone l'esistenza d'una norma giuridica primaria, perché non fa che statuire le conseguenze dell'ingiuria, dell'atto contra ius, cioè della violazione della norma di diritto obiettivo. La corte conclude che il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32 Cost. integra l'art. 2043 c.c., completandone il precetto primario. È il collegamento tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. che permette alla Corte d'affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione, non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso. L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima. Pertanto già nel 1986 la responsabilità civile del datore di lavoro comprendeva il danno biologico.
In queste pronuncie vi sono le premesse per la estensione dei principi sopra enunciati agli eventi comportanti danno alla salute menzionati nell'art. 38 Cost.. L'affermazione, anche nel sistema governato dall'assicurazione infortuni, del principio della risarcibilità piena ed incondizionata del pregiudizio alla salute, in sè considerata, sofferto dal lavoratore, è dovuta all'effetto combinato delle sentenze nn. 87, 356 (e 485) del 1991 della Corte Costituzionale. Con la sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991 n. 87, la Corte inizia con il notare che l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta
costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Ribadisce che il danno biologico, in sè considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Aggiunge che le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.
La stessa corte collega simile ampliamento della tutela, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v. sentenza n. 179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987). Tracciata la via di un possibile incontro tra tutela del danno alla salute ed assicurazione infortuni, la Corte conclude, per il momento, per la inammissibilità della questione, comportante un diretto intervento nel tessuto legislativo.
Con la sentenza 11-18 luglio 1991 n. 356 la Corte viene sollecitata ad affrontare la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 10 t.u. 1124, 1° e 2° comma, nella parte in cui escludono, in caso di mancanza di responsabilità penale, la responsabilità civile del datore di lavoro per il danno biologico;
questione che è al cuore della presente causa. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, per l'erroneità delle premesse.
La corte ha chiarito in motivazione che l'istituto dell'esonero è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell' assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative. Esso costituisce una garanzia per la quale, nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai quali il datore di lavoro eroga contributi, egli non è tenuto al risarcimento del danno, salvo, in caso di colpa, l'azione di regresso dell'ente e, in caso di reato, l'azione di risarcimento del danno differenziale da parte dell'infortunato. L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. Sinteticamente: se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione;
mancando l'assicurazione, cade l'esonero.
Ne consegue che all'azione di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non collegati alla eventuale diminuzione della capacità lavorativa o alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto, indipendentemente dalla esistenza o meno di un reato, l'esonero dalla responsabilità civile previsto dalla norma impugnata a favore del datore di lavoro in colpa. La esclusione, per tali profili del danno biologico, di una effettiva copertura assicurativa, rende inapplicabile la disciplina speciale prevista dal primo comma dell'art. 10. Da ciò discende che il danno biologico, in sè considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo.
Con l'ultima delle citate sentenze, la Corte ha, poi, (tra l'altro) dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, d. p. r. n. 1124/1965, nella parte in cui prevedeva che il lavoratore infortunato e i suoi aventi causa avessero diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili del reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o alla riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, avesse superato l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL. La Corte ha, cioè, chiarito - servendosi, questa volta, della "tecnica" della "sentenza interpretativa di accoglimento" - che la speciale regola che consente il solo risarcimento del "danno differenziale" non può avere effetti ostativi in ordine alla risarcibilità del danno biologico, giacché esso non rientra nel rischio protetto dall'INAIL. Se, infatti, il risarcimento del danno biologico, in quanto tale estraneo al "rischio assicurato", perciò stesso non può subire alcun condizionamento "a monte", cioè relativamente all'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, a maggior ragione è escluso che esso possa tollerare strozzature "a valle", in sede di computo del c.d. "danno differenziale".
Ne risulta uno sconvolgimento dell'impianto fondamentale del sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui è cardine la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato, regola che viene così reinterpretata come riferentesi al solo danno patrimoniale oggetto dell'assicurazione obbligatoria, con esclusione del risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, e ciò in via puramente giurisprudenziale, attraverso sentenze di inammissibilità o interpretative di rigetto. Nel disegno della Corte vi sono perciò due momenti: quello vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall'assicurazione infortuni, e quindi non rientra nell'esonero dei datore di lavoro, è risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico deve essere ricondotto alla tutela dell'art. 38 Cost. e quindi all'intervento pubblico.
Questo secondo momento è stato realizzato dall'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, con il quale il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria e quindi rientra nella regola dell'esonero.
Il problema che si poneva al giudice del merito era se, di fronte al contenuto normativo evolutivo, come sopra ricostruito, delle norme di legge cui il contratto rinviava, le parti avessero voluto recepire il valore normativo esistente al momento della stipula o il diritto vivente, nel suo carattere dinamico-giurisprudenziale nel corso di vigenza del contratto.
In via generale si può presumere che nei contratti ad esecuzione istantanea valga la prima soluzione, mentre nei contratti di durata valga la seconda. Trattasi comunque di un problema di interpretazione contrattuale, il quale, come è ben noto, è demandato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod.civ. o del vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996). La interpretazione del contratto, operata dalla sentenza impugnata, secondo cui l'assicuratore privato si è obbligato a garantire al datore di lavoro il pagamento di quanto questi fosse debitore nei confronti del lavoratore infortunato in forza delle norme sulla sua responsabilità civile, eccetto quei pagamenti dai quali fosse esentato in virtù della regola dell'esonero di cui all'art. 10 t.u. 1124, ha una sua logica che risiede proprio nella funzione del contratto assicurativo e nella regola dell'esonero. La sentenza impugnata inoltre ha motivato il proprio convincimento con due argomenti: che il danno morale preesisteva all'intervento della Corte Costituzionale;
che il contratto prevedeva meccanismi di adeguamento del premio all'aggravamento del rischio derivante dall'evoluzione giurisprudenziale.
La ricorrente non ha validamente censurato questi argomenti. Non ha indicato la data del contratto, necessaria per sostenere le censure relative al quadro normativo che si assume di riferimento;
dagli atti di causa si può solo presumere che esso sia anteriore alla data dell'infortunio, avvenuto nel 1990, quando il processo di reinterpretazione della regola dell'esonero era già iniziato. Ha in sostanza dedotto, pur non menzionando la norma codicistica (art. 1363 cod.civ.), violazione del criterio sistematico, ma non ha riportato, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, le norme contrattuali che avrebbero suffragato una diversa interpretazione. Nè replica all'argomento della sentenza impugnata tratto dall'art. 5 sull'adeguamento del premio. Affida le sue censure alla motivazione di altra sentenza di questa Corte, la quale, nella parte in cui riguarda non la interpretazione di norme di legge, ma il controllo della motivazione di altro iter argomentativo di altra sentenza di merito, non può esser utilmente impiegato in questa causa.
Il rigetto dei primi due motivi di ricorso assorbe il terzo, con il quale la società ricorrente chiede che questa Corte, cassata la sentenza impugnata, condanni la SS NT a restituirle la somma versata in esecuzione della sentenza del Tribunale. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 37.000 (Euro 19,11)oltre Euro 2.500 pari L.
4.840.675 per onorari di avvocato.
Le spese processuali del IN vengono compensate, attesa la sua estraneità all'oggetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 37.000 (Euro 19,11) oltre Euro 2.500 pari L.
4.840.675 per onorari di avvocato. Spese compensate nei confronti del IN.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002