Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1988, n. 3367
CASS
Sentenza 6 maggio 1988

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Il cosiddetto danno biologico, il quale -come rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986 - è risarcibile, a norma degli artt. 2043 cod. civ. e 32 cost., pure nel caso d'illecito meramente civilistico, si configura, come conseguenza della lesione del diritto alla salute, senza che l'offeso abbia l'Onere di provare l'impedimento effettivamente ricevutone sul piano delle ordinarie manifestazioni o attività extralavorative non retribuite. Pertanto, la sussistenza del danno suindicato, non essendo a tal fine sufficiente la mera lesività potenziale del fatto, è rettamente esclusa nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute dei soggetti dolutisi dell'attività stessa. ( V 208/88, mass n 456817; ( V 2012/86, mass n 445218; ( V 3025/85, mass n 440736; ( V 1130/85, mass n 439258).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1988, n. 3367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3367
    Data del deposito : 6 maggio 1988

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