Sentenza 12 gennaio 2002
Massime • 1
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto a lavorazione di particolare pericolosità (nella specie, era rimasto infortunato un apprendista addetto a lavori di costruzione di un'abitazione, il quale, operando a notevole altezza dal suolo, era caduto mentre era intento a disarmare una tavola esterna, senza che tale operazione fosse autorizzata dal datore di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS RM IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. RIZZO 81, presso lo studio dell'avvocato PIANO VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIOTTO PRIAMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 157/98 del Tribunale di NUORO, depositata il 22/10/98 R.G.N. 139/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Nuoro, giudice del lavoro, ha condannato FA ND, quale titolare dell'omonima ditta edile, a pagare all'Inail la somma di L. 192.742.433, oltre interessi legali dalla domanda, quale costo delle prestazioni erogate a DE MP, suo dipendente con qualifica di apprendista, per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 27.2.1984.
L'appello del FA è stato respinto dal Tribunale di Nuoro con sentenza 7/22 ottobre 1998 n. 157. Il Tribunale ha ritenuto correttamente motivata la sentenza pretorile in ordine alla responsabilità del datore di lavoro per omessa sorveglianza, con particolare riguardo alla qualifica apprendista dell'infortunato, caduto dal solaio dell'abitazione in costruzione, ultimata nel rustico, intento a disarmare, senza l'autorizzazione del datore di lavoro, una tavola posta alla base dell'architrave della finestra;
ha esaminato le doglianze dell'appellante, ed in particolare la asserita iniziativa personale dell'infortunato, ritenendo la imprevedibilità del comportamento dell'apprendista non sufficiente ad escludere o limitare l'obbligo di controllo e vigilanza del datore di lavoro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il FA, con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità del datore di lavoro nonostante la imprevedibilità ed arbitrarietà del comportamento dell'infortunato, sufficiente, per giurisprudenza di questa Corte, che citava, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro;
nonché per avere applicato tale (errato) principio di diritto alla fattispecie di causa senza adeguata motivazione.
Il motivo non è fondato.
I principi di diritto posti a base della motivazione della sentenza impugnata sono corretti, e corrispondenti alla giurisprudenza di questa corte.
In primo luogo è jus receptum che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire rinsorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore (Cass. 19 agosto 1996 n. 7636, citata anche dal ricorrente). In secondo luogo il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto ad una lavorazione di particolare pericolosità (Cass. 2 ottobre 1998 n. 9805), qual è sicuramente il lavoro ad altezza dal suolo per un apprendista.
È ben vero che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. 9805/1998 cit.), ma anche questi caratteri vanno valutati in rapporto all'esperienza lavorativa del dipendente medesimo (Cass. 13 ottobre 2000 n. 13690). Ciò posto, il ricorrente pretende da questa Corte una inammissibile valutazione di fatto di circostanze pacifiche in causa, che il giudice del merito ha già valutato in maniera corretta, e con adeguata motivazione, in relazione alla qualifica apprendista dell'infortunato, escludendo, con giudizio di fatto a lui rimesso, il carattere esimente dell'attività svolta da quest'ultimo. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10,81 pari a L. 20.931.08 oltre L.
4.840.675 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 10,81 pari a L. 20.931.08 oltre Euro 2.500, pari a L.
4.840.675 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2002