Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 8
Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'assicuratore per non avere provveduto ad informare l'assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, ne' è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 cod. civ., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato.
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.
Quando il fatto lesivo è imputabile a più persone, la solidarietà ex art. 2055 cod. civ. non è impedita dalla diversità delle condotte lesive ne' dalla diversità dei titoli, allorquando tra di essi sussista uno stretto vincolo di interdipendenza.
Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne' quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile l'art. 429 cod. proc. civ. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, è compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'infortunio dipendente dalla mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 cod. civ.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RINOVIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell'avvocato MARCO MASCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI MA FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente con solo mandato -
nonché contro
CI RG, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO SAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, PEROTTI ALESSANDRO, LERI ZENNARO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5/99 del Tribunale di BIELLA, depositata il 27/04/99 R.G.N. 19/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 15 gennaio 1992,TE Di RO, alle dipendenze della s.p.a. NO, in qualità di operaio, mentre era al lavoro all'interno di un capannone della società per eseguire lavori di pulizia dei locali, trovandosi su di un pallet posto sulle forche di un muletto condotto da ER IO, cadeva a terra da una altezza superiore ai due metri, procurandosi delle lesioni dalle quali residuava un danno biologico permanente in percentuale dell'80% ed una inabilità temporanea assoluta di diciotto mesi. La caduta era avvenuta in conseguenza di una brusca frenata operata dal IO che, alla guida del muletto, era stato colpito da uno spruzzo d'acqua provocato da RO LE, che stava giocando unitamente al collega ND RO, sul luogo di lavoro. A seguito di tale infortunio, il Di RO conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa. La società convenuta a sua volta evocava in giudizio ER IO, ND RO e RO LE nonché la s.p.a. Italia Assicurazioni.
Dopo l'espletamento di una consulenza d'ufficio e l'assunzione della prova per testi richiesta dal Di RO, il RE di IE con sentenza del 28 maggio 1998,in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la responsabilità nella produzione dell'evento sia della società nella misura del 90%, sia del LE che del RO nella misura del 5% ciascuno, e condannava la suddetta società al pagamento in favore del ricorrente di lire 906.777.900 (di cui lire 662.877.900 quale danno alla salute permanente, lire 24.300.000 quale danno alla salute temporanea, lire 219.600.000 quale danno morale) con interessi del 6% dalla data di infortunio alla data della pronuncia ed al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo. Condannava ancora il LE ed il RO al pagamento di lire 50.376.550 ciascuno (di cui lire 36.826.550, quale danno alla salute permanente, lire 1.350.000 quale danno alla salute temporanea, lire 12.200.000 quale danno morale) con interessi del 6% dalla data di infortunio alla data della pronunzia ed al tasso legale dalla data della pronunzia al saldo mentre assolveva da ogni domanda il IO. Dichiarava infine tenuta la società assicuratrice a manlevare il convenuto nei limiti del massimale della polizza ed in punto delle spese legali nei limiti del quinto. Condannava il datore di lavoro al pagamento delle spese della parte ricorrente, liquidate in lire 26.000.000 e delle spese legali della parte resistente IO liquidate in lire 10.000.000, oltre accessori;
poneva, infine, a carico della s.p.a. NO le spese della consulenza medico-legale.
A seguito di appello principale della s.p.a NO e di appelli incidentali delle altri parti del processo, il Tribunale di IE con sentenza del 27 aprile 1999, accogliendo sul punto l'appello incidentale del Di RO, riformava la "decisione di primo grado sotto il profilo della solidarietà dei coobbligati, statuendo infatti che la s.p.a NO fosse solidalmente tenuta con il LE ed il RO per la percentuale di responsabilità attribuita a questi due ultimi, mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale - premesso che risultava pacifica l'inidoneità del muletto per eseguire attività di pulizia dei locali (quantomeno in ordine alla inesistenza di protezioni contro il rischio di caduta) - osservava che nulla risultava circa mezzi, diversi dal muletto, messi a disposizione del Di RO e del IO per effettuare i lavori commissionati e che il ZI, pur non essendone a diretta conoscenza, aveva al RE confermato di avere appreso da altri operai che il titolare della società aveva dato espresse disposizioni di utilizzare proprio il muletto per operare la pulizia. Tutto ciò portava a ritenere che una analoga disposizione fosse stata impartita al Di RO. La responsabilità del datore di lavoro risultava poi evidente alla stregua dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955 per essere stato ampiamente provato che al momento dell'esecuzione della pulizia non vi era ne' il datore di lavoro ne' un suo delegato o preposto al controllo, e che i lavori da eseguire (senza protezione alcuna contro il rischio di cadute) erano all'altezza di circa tre metri. Per di più l'ispettore Padovano, sentito in qualità di teste, aveva dichiarato di avere contestato al datore di lavoro oltre alla violazione del citato articolo 4 del d.p.r. n. 547 del 1955 anche quella dell'art. 168 dello stesso d.p.r. nonché, infine, dell'art. 16 del d.p.r. n. 164 del 1956 per avere fatto eseguire lavori ad oltre due metri di altezza senza idonei presidi contro il rischio di cadute.
Aggiungeva il Tribunale che la violazione delle suddette norme antinfortunistiche e del disposto dell'art. 2087 c.c. (costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la cui operatività non è esclusa bensì viene rafforzata dalla sussistenza di norme speciali dirette a predisporre l'adozione di particolari cautele) conduceva in relazione all'infortunio del De RO alla consequenziale responsabilità anche penale del datore di lavoro, da potersi accertare pure in sede civile dal giudice adito per l'azione risarcitoria.
In ordine alla quantificazione del tasso di responsabilità il giudice d'appello evidenziava come non era stato dedotto, ne' tempestivamente eccepito, un concorso di colpa del danneggiato per cui, non potendosi tenere conto di tale concorso, l'infortunio andava ascritto innanzitutto al datore di lavoro per la percentuale del 90% ed al LE ed al RO nella misura del 5% ciascuno, dovendosi escludere ogni responsabilità del IO, che aveva frenato il mezzo da lui condotto in ragione di un mero riflesso determinato dal violento spruzzo da cui era stato colpito. A conforto della determinazione della percentuale attribuita a ciascuno dei coobbligati il Tribunale sottolineava, da una parte, come la predisposizione per opera del datore di lavoro delle cautele antinfortunistiche rivelatisi mancanti avrebbe comunque prevenuto gran parte delle conseguenze dello scherzo del RO e del LE, responsabili anche essi, seppure in misura ridotta, perché il "giuoco" era stato effettuato nell'ambiente di lavoro in violazione di regole di condotte "così ovvie da non richiedere particolari inviti da parte del datore di lavoro".
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice la responsabilità del datore di lavoro doveva, inoltre, ritenersi solidale con quella del LE e del RO stante l'ininfluenza ai fini della solidarietà ex art. 2055 c.c. della diversità delle condotte lesive o dei titoli di responsabilità, risultando nella fattispecie che il fatto dannoso era imputabile a più persone.
Concludeva, infine, il Tribunale affermando che l'Istituto di assicurazione non poteva ritenersi responsabile, oltre il massimale previsto dalla polizza, non essendo obbligato in sede contrattuale o precontrattuale ad informare l'assicurato sugli effettivi rischi della sua attività; che al risarcimento del danno biologico era tenuto il datore di lavoro non rientrando detto danno nella copertura assicurativa dell'Inail; che anche il danno morale doveva essere liquidato al Di RO attesa la configurabilità come lesioni colpose gravissime della condotta addebitabile al datore di lavoro;
che nella quantificazione del danno biologico da invalidità permanente doveva tenersi conto delle tabelle elaborate dalle Tribunale di Milano attributive di determinati valori per ogni punto di invalidità permanente in base ai parametri della percentuale di invalidità complessivamente accertata e dell'età del soggetto(anche al momento dell'infortunio trattandosi di valutazione comunque equitativa), che a sua volta importava l'applicazione di un demoltiplicatore da porre in relazione ad un valore da attribuire a ciascun punto;
che il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, accertata in 18 mesi, andava liquidato in applicazione delle suddette tabelle in lire 50.000 al giorno;
che il danno morale doveva essere quantificato sulla base della giovane età del Di RO al momento dell'infortunio, nonché di tutte le altre circostanze del caso concreto, quale l'entità delle menomazione permanente riportata, dell'inabilità temporanea assoluta e del grado della colpa del datore di lavoro;
che sulle somme spettanti al Di RO andavano liquidati gli accessori ex art. 429 c.p.c. dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza di primo grado per cui equa doveva ritenersi la contestata attribuzione degli interessi del 6% sino alla pronunzia da parte del giudice di prime cure.
Avverso tale sentenza la s.p.a. NO propone ricorso per cassazione, affidato a diciotto motivi.
Resiste con controricorso SA Di RO nonché ER IO.
La s.p.a. Italiana Assicurazione, il LE ed il RO non si sono costituiti in giudizio.
La s.p.a. NO ed il Di RO hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società denunzia la violazione dell'art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c. chiedendo, nel caso di proposizione di ricorso incidentale da parte del LE, la nullità della sentenza impugnata per non avere la stessa riportato la completa ed esatta trascrizione delle conclusioni formulate da essa società e per avere altresì omesso ogni pronuncia sulla sua domanda di inammissibilità degli appelli incidentali.
Il motivo non può trovare ingresso in questa sede essendo stata la censura avanzata solo nella non realizzatasi eventualità di ricorso incidentale da parte del LE. Inoltre l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. ex plurimis: Cass. 12 luglio 1996 n. 6329; Cass. 8 agosto 1990 n. 8047). Per quanto riguarda la doglianza di mancato esame delle eccezioni di inammissibilità degli appelli incidentali da parte del Tribunale il ricorrente non specifica in alcun modo quale fosse l'interesse e quali fossero gli specifici motivi posti a base della deduzione di inammissibilità sicché anche sotto tale versante detta censura, per violare il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. su tale principio tra le tante:
Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161; Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972), non può trovare ingresso in questa sede.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia per avere il giudice del merito ritenuto pacifico che il datore di lavoro aveva dato ordine di pulire le parti alte del capannone, errando in tal modo sulla valutazione delle prove e della stessa deposizione del teste ZI (violazione dell'art. 350 n. 5 c.p.c.). Con il terzo motivo la società deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), affermando che il giudice d'appello ha ritenuto provato sulla base di una semplice presunzione che fosse stato il datore di lavoro a dare l'ordine di salire sul pallet e poi sulla base di detta circostanza di fatto, priva di idonea prova, aveva ritenuto la responsabilità della società per violazione delle norme di cui al d.p.r. 547 del 1955. Con il quarto motivo la società denunzia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il giudizio nonché delle norme relative all'ammissibilità delle prove costituite nel rito del lavoro (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare lamenta che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto alcuni documenti (da cui risultava che nell'azienda vi erano degli strumenti, come scope telescopiche, idonee ad eseguire le pulizie ad altezza elevata), che se esaminati avrebbero determinato una diversa valutazione in ordine al punto decisivo della controversia relativo alla responsabilità della società NO.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.p.r. 547/1955 ed omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) lamentando ancora che il Tribunale, incorrendo anche nel vizio di ultra petita, ha ritenuto essersi verificata la violazione di una specifica norma infortunistica senza che il Di RO avesse allegato dei fatti e delle circostanze suscettibili di configurare una violazione del precetto contenuta nella norma stessa. Con il sesto motivo la società denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 168 del d.p.r. 547/1955 e 16 del d.p.r. 164/1956 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che le suddette norme antinfortunistiche erano applicabili in relazione alle attività di "cantiere" e di "costruzioni" mentre la RO spiegava attività di riparazione di gomme per veicoli e dunque non rientrava direttamente nell'ambito applicativo del d.p.r. 164/1956, precisando altresì che il muletto conteneva tutti i necessari mezzi di sicurezza per l'uso suo proprio, consistente nel trasportare ed alzare merci e che nessuna motivazione era stata data circa la sussistenza di una prassi - conosciuta dal datore di lavoro - di usare tale muletto invece per il sollevamento di persone. Con il settimo motivo la ricorrente deduce ancora violazione a falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. anche in relazione all'art. 10 del d.p.r. 1124/1965 ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando in particolare che la norma civilistica era stata applicata pur senza che il Di RO avesse specificamente allegato quali norme in concreto fossero state violate dalla società ed aggiungendo anche che non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di controllare ogni singolo movimento, anche inconsulto dei propri dipendenti e di apprestare misure di sicurezza idonee a prevenire infortuni contro tali atti.
2.1. I motivi dal secondo al settimo, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di problematiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché infondati.
Va premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante:
Cass. 8 maggio 2000 n. 5806; Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, nel caso di specie con le censure sopra indicate la società ricorrente ha in buona parte lamentato che il Tribunale ha assegnato agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalla sue aspettative e deduzioni, il che non è di certo sufficiente per configurare il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza impugnata non mostra nel suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del suo convincimento per basarsi detto convincimento su ragioni che, lungi dall'elidersi a vicenda, si mostrano nel loro insieme improntate a criteri di indubbia coerenza.
La decisione del Tribunale di IE non può, inoltre, essere censurata per violazione di norme giuridiche, e precisamente per avere fatto una erronea applicazione delle norme antinfortunistiche. Dette norme, infatti, non hanno quel limitato ambito applicativo che la società NO vuole ad esse attribuire. Per quanto più in particolare attiene alla denunziata violazione dell'art. 2087 c.c. va evidenziato che, come ha statuito questa Corte, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente sicché è configurabile, ai sensi del citato art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche;
assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla ha fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni possibile fonte di pericolo (cfr. al riguardo: Cass. 29 maggio 1997 n. 4782).
3. Con l'ottavo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle norme contenute nell'art. 6 del d.p.r. 547/1955 e nell'art. 112 c.p.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) dolendosi che il giudice d'appello, pur dovendosi porre d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa della parte che si assume danneggiata, non ha esercitato i poteri istruttori spettantigli ed ha omesso la valutazione delle prove relative alla eventuale colpa della parte lesa, trascurando anche di applicare il disposto del citato art. 6, che vieta al lavoratore di compiere di propria iniziativa operazioni e condotte che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
3.1. Anche questo motivo risulta privo di fondamento. Va premesso che ai fini della liquidazione del risarcimento danni la condotta del danneggiato può venire in considerazione sia in relazione all'applicabilità del comma 1 dell'art. 1227 c.c., che dà rilevo alla partecipazione del danneggiato nella produzione del danno, sia invece in relazione al comma 2 dello stesso art. 1227 c.c., che invece sancisce il dovere di correttezza del danneggiato consistente nell'attivarsi per limitare gli effetti dannosi prodotti dal danneggiante. Su tale premessa la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento debba, quindi, distinguersi da quella riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza avere contribuito però alla sua causazione. Sul piano processuale solo la seconda fattispecie configura un possibile oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 112 c.p.c., mentre ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato (cfr. in tali sensi Cass. 16 novembre 1992 n. 12267 cui adde Cass. 22 maggio 1986 n. 3408, sempre per la statuizione che la previsione del comma i dell'art. 1227 c.c. dà luogo ad un accertamento esperibile autonomamente dal giudice, a differenza della previsione del comma 2 per cui è necessaria la domanda di parte).
Il ricorrente, in linea con gli indicati principi, ha evidenziato come, nel caso in cui si faccia valere il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo al fine di ridurre l'entità dei danni da risarcire, il giudice del lavoro possa autonomamente esercitare d'ufficio i propri poteri istruttori ex art. 421 e 436 c.p.c., per non essersi in presenza di una fattispecie in cui è necessaria la domanda di parte.
Da tale pur corretta premessa del ricorrente non consegue però l'accoglimento della sua richiesta.
Ed invero, questa Corte in una fattispecie con profili di indubbia affinità con quella in esame - per avere il datore di lavoro ordinato al proprio dipendente di eseguire un lavoro, causa di evento letale, non segnalandone la pericolosità e non predisponendo controlli anche personali sull'utilizzo di strumenti antinfortunistici e di sicurezza - ha statuito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore perché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento (cfr. in tali esatti termini Cass. 16 luglio 1998 n. 6993). orbene, un siffatto principio deve trovare piena applicazione in tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore dipendente (come nella presente controversia è stato accertato) - in quanto attuativa di uno specifico ordine. di servizio del datore di lavoro (o del dirigente o preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo, da addebitare anche essa - proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa - al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.
Propria una siffatta situazione è stata accertata - con una ricostruzione dei fatti di causa completa, attenta e puntuale e, di certo, rientrante nei suoi poteri di indagine - dal Tribunale di IE, la cui decisione si sottrae, quindi, ad ogni censura esperibile in questa sede di legittimità.
4. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione delle norme contenute nell'art. 6 del d.p.r. 547/1955 e nell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito ad una eccezione della parte, nonché omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e c.p.c.). In particolare sostiene che il Tribunale, nell'escludere la responsabilità del IO, non aveva in alcun modo tenuto conto nè delle sue stesse dichiarazioni ne' del comportamento imprudente del suddetto IO che, pur a conoscenza della pericolosità del lavoro svolto, si era posto alla guida del muletto ed aveva, poli per sua stessa ammissione, effettuato una manovra di retromarcia mentre il Di RO era in piedi su un pallet sistemato sulle forche del muletto all'altezza di circa tre metri.
Con il decimo motivo la società deduce violazione o falsa applicazione delle norme in materia di nesso di causalità in ordine all'attribuzione della percentuale di responsabilità di RO LE (art. 2043 c.c.) nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (denunzia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo al riguardo che l'avere ritenuto minima la responsabilità del suddetto RO LE nell'accadimento per cui è causa attestava che il concetto della colpa era stato erroneamente valutato, e cioè con criteri astratti violando le norme che, in relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c., prescrivono che la colpa debba essere valutata in concreto con riferimento allo svolgimento effettivo dei fatti generatori dell'evento.
Le censure di cui ai suddetti nono e decimo motivo risultano privi di fondamento in quanto il Tribunale, ancora una volta all'esito di una attenta valutazione delle risultanze processuali e con motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico - non suscettibile, pertanto, di alcuna denunzia in sede di legittimità - ha dimostrato la completa estraneità nella causazione dell'evento lesivo e la mancanza di qualsiasi responsabilità (del resto neanche prospettata dalle parti del giudizio) del IO, in quanto la frenata del muletto fu l'effetto di un atto involontario, e precisamente di un mero riflesso per lo spruzzo d'acqua che aveva colpito il suddetto lavoratore. E sempre con una motivazione insuscettibile di qualsiasi critica il giudice d'appello ha quantificato il grado di responsabilità del LE mettendo puntualmente in rilievo come la predisposizione delle cautele antinfortunistiche, rivelatesi mancanti, avrebbe in gran parte prevenuto le conseguenze dello scherzo messo in atti dallo stesso LE e dal RO.
5. Con l'undicesimo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) assumendo che il Tribunale ha errato nel riconoscere, in riforma della sentenza del primo giudice, la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra i diversi responsabili dell'evento lesivo. A evidenziare l'inconsistenza sul piano giuridico di siffatto motivo è sufficiente ricordare come per costante indirizzo dottrinario e giurisprudenziale quando il fatto lesivo è imputabile a più persone la sussidarietà ex art. 2055 c.c. non è impedita dalla diversità delle condotte lesive e neppure dalla diversità dei titoli, allorquando tra di essi sussista uno stretto vincolo di interdipendenza (cfr. al riguardo Cass. 14 marzo 1996 n. 2120; Cass. 21 dicembre n. 13022, cui adde Cass. 18 giugno 1986 n. 4068 per l'applicabilità del 1 comma dell'art. 2055 c.c. quando il medesimo evento è imputabile a più
persone in base ai diversi criteri stabiliti dagli artt. 2043 e ss., nonché Cass. 30 gennaio 1987 n. 884, per la configurabilità del vincolo della solidarietà anche nell'ipotesi che taluno degli autori risponda del danno a titolo contrattuale ed altri a titolo extracontrattuale).
6. Con il dodicesimo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. sulla responsabilità precontrattuale e contrattuale nonché omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Più specificamente la ricorrente sostiene, con numerose argomentazioni, che la compagnia di assicurazione ha violato il criterio di buona fede che deve presiedere la fase delle trattative e della esecuzione del contratto perché era venuta meno al suo obbligo istituzionale di informare il cliente sulla possibilità di optare per un massimale più alto e di portare a conoscenza della controparte circostanze idonee a salvaguardarne gli interessi, con la conseguenza che la suddetta compagnia di assicurazione doveva ritenersi obbligata a rivalere essa società ricorrente di quei danni dal cui risarcimento sarebbe stata, invece, esonerata se avesse avuto conoscenza e fosse stata, quindi, messa in condizione di accettare dei massimali più alti, idonei a far fronte anche a casi di grave infortunio, pur nella doverosa considerazione dei consequenziali maggiori premi da versare alla compagnia.
Con il tredicesimo motivo, anche a conforto della fondatezza del contenuto della precedente censura, la NO deduce omessa pronunzia in ordine alla domanda di accertamento dell'inadeguatezza del massimale (art. 360 n. 5 c.p.c.) lamentando che il Tribunale non ha considerato che già nel 1993 il massimale di lire 200 milioni di cui alla polizza assicurativa era inidoneo a coprire le eventuali prestazioni dovute in caso di grave infortunio comportante elevata inabilità permanente al lavoro.
Come ha esattamente osservato il Tribunale, va esclusa ogni responsabilità contrattuale o extracontrattuale della compagnia assicuratrice per avere questa pacificamente corrisposto il massimale di polizza e non potendosi ritenere la stessa obbligata ad informare i clienti dei rischi della loro attività e delle misure più opportune per eliminare o ridurre i detti rischi. Sulla base di tale corretto assunto irrilevante si palesa qualsiasi richiamo ai criteri di correttezza e buona fede al fine di giustificare la configurabilità di una responsabilità della compagnia assicuratrice perché, come è stato evidenziato in giurisprudenza, l'operatività dei criteri di cui agli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c. è subordinata a specifiche previsioni contrattuali non potendo, invece, determinare un ampliamento o una restrizioni degli obblighi scaturenti dal contratto tanto da snaturarne la causa (cfr. sostanzialmente in questi termini: Cass., Sez. Un., 29 maggio 1994 n. 6030, nonché Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996 n. 4570, che seppure relative al contratto di lavoro hanno però statuito, con portata di certo generalizzata, che le regole della correttezza e buona fede attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto quale esso è e non valgono, quindi, ad inserire nel contratto obblighi ad esso estranei perché diversi da quelli che ne caratterizzano la causa).
7. Con il quattordicesimo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia lamentando in particolare che la pronunzia impugnata è viziata per non avere motivato congruamente sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sulla quantificazione di detta voce di danno.
7.1. Ad attestare l'impossibilità che tale motivo possa trovare ingresso vale ricordare che il ricorso per cassazione il quale contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne' quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento, non soddisfa i requisiti fissati dall'art. 366 n. 4 c.p.c. e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 12 febbraio 1988 n. 1497 cui adde, più di recente, per analoghe statuizioni: Cass. 13 gennaio 1996 n. 252; Cass. 2 ottobre 1995 n. 10344).
8. Con il quindicesimo motivo la NO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e 429 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) specificando al riguardo che il danno da ritardata corresponsione della somma risarcitoria non è un danno che si presume per legge dovendo essere allegato dal creditore e da lui provato anche con mezzi presuntivi (del tutto mancati nel caso di specie) ed aggiungendo anche che il dato testuale e la ratio sottesa all'art. 429 c.p.c. non consentivano di estendere la portata di tale ultima norma anche ai crediti risarcitori derivanti dalla violazione delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'assunto della società non può essere condiviso.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte nell'affermare che nell'ampia accezione di credito di lavoro cui è applicabile la norma dell'articolo 429 c.p.c, terzo comma, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria ed interessi, è compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.) essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6 luglio 1990 n. 7101 cui adde Cass. 7 febbraio 1996 n. 976 per la generale affermazione che l'art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi ad un rapporto di lavoro, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio). Ciò premesso, il Tribunale ha proceduto poi ad una liquidazione degli accessori sulle somme spettanti al Di RO per l'infortunio occorsorgli e tale liquidazione, operata ai sensi dell'art. 432 c.p.c., non è stata oggetto di specifica impugnazione per non avere denunziato la ricorrente l'arbitrarietà del ricorso al criterio equitativo in presenza di crediti di lavoro ne' ha in alcun modo dimostrato di avere interesse, come regola più vantaggiosa di determinazione del danno, all'applicazione del disposto dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
9. Con il sedicesimo e diciassettesimo motivo la società ricorrente denunzia ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. l'omessa pronunzia sui motivi proposti in sede di gravame di mancato computo degli interessi sulla somma già versata e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di liquidazione del danno (art. 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223 e 1226 c.c.). Assume la ricorrente che il giudice d'appello, in luogo di condannarla a pagare la somma di lire 906.777.900 con accessori ex art. 429 c.p.c. nella misura del 6% dalla data della pronunzia di primo grado ed al tasso legale dalla pronunzia al saldo, avrebbe dovuto semmai condannare la parte appellante al pagamento degli interessi sul capitale di lire 906.777.900 sino al 1 giugno 1996 e da tale data sulla residua somma di lire 706.777.900, perché avrebbe dovuto tener conto della somma di lire 200.000.000 già versata all'assicurato in data 1 giugno 1996 (sedicesimo motivo); e così lo stesso giudice avrebbe dovuto decurtare anche dal capo della condanna la somma di lire 200 milioni percepita dal di RO nel corso del giudizio di primo grado risultando tale circostanza dalla pagina 15 della stessa sentenza d'appello(diciassettesimo motivo).
I motivi esposti non possono trovare accoglimento in ragione della loro genericità non avendo la società indicato gli estremi dai quali possa ricavarsi con certezza l'effettivo versamento al Di RO della indicata somma di 200 milioni, costituente il massimale della polizza assicurativa. Ed invero non risultano in alcun modo indicati - ne' tanto meno provati - le modalità e la causale del pagamento, l'effettivo destinatario dello stesso (il Di RO o la società NO da parte della assicurazione chiamata in garanzia) ed ancora la data del versamento;
circostanze tutte la cui prova incombeva sulla società NO ed alla cui carenza non può di certo sostituirsi il solo richiamo, operato dalla ricorrente, al contenuto della sentenza impugnata (folio 15), atteso che da detta decisione emerge, come pacifico in causa, solo che la compagnia di assicurazione ha adempiuto al suo obbligo contrattuale ma non, invece, che il pagamento della somma di cui al massimale di polizza sia stata versata direttamente al Di RO in luogo della società assicurata (nei cui confronti era unicamente obbligata la compagnia assicuratrice).
10. Con il diciottesimo motivo la ricorrente deduce infine omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 91 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che la motivazione sulle spese di giudizio risultava carente e per di più contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata - dopo avere dato atto che l'istituto assicuratore aveva pagato la somma corrispondente al massimale di polizza successivamente alla chiamata in giudizio della NO (e quindi averne ritenuto la soccombenza anche parziale in relazione alle domande svolte dal chiamante) - non aveva condannato, quantomeno parzialmente, il suddetto istituto al pagamento delle spese.
Al fine di rigettare l'ultima censura è sufficiente richiamare il principio secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che, pertanto, esula da tale sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi, la cui indicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimità della Corte di Cassazione, sempreché a giustificazione della disposta compensazione, non siano addotte ragioni illogiche o erronee (per tale costante orientamento vedi per tutte: Cass. 9 febbraio 1990 n. 948; Cass. 24 maggio 1983 n. 3583;
Cass. 25 settembre 1979 n. 4944). 11. In relazione alle spese del presente giudizio di cassazione la società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento a favore di TE Di RO e di ER IO di dette spese, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo, mentre nessuna statuizione può essere emessa nei confronti delle altre parti (RO LE, ND RO e s.p.a. Italiana Assicurazioni) non costituite in giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore di TE Di RO e ER IO, liquidate per il primo in euro 17,89, oltre euro 6.000,00 (seimila/00) per onorari difensivi, e per il secondo in euro 10,37, oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002