Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4667
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Sentenza 29 marzo 2001

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La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata, che aveva inserito nel calcolo del semestre di svolgimento di mansioni superiori utile per la maturazione del diritto di una dipendente dell'Ente Poste alla superiore qualifica corrispondente, il periodo in cui l'ufficio dalla stessa diretto, in sostituzione di altro dipendente assente per malattia, era stato declassato, decisione motivata dalla estrema brevità del periodo nel quale era durato tale declassamento, non giustificato, ad avviso del giudice di merito, da alcuna variazione dei carichi di lavoro e, corrispondentemente, del personale.)

La interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito, ed è censurabile per cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o del vizio di motivazione. È, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale si chieda un sindacato diretto del giudice di legittimità, per violazione di legge, della norma del contratto collettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4667
    Data del deposito : 29 marzo 2001

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