Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 2
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata, che aveva inserito nel calcolo del semestre di svolgimento di mansioni superiori utile per la maturazione del diritto di una dipendente dell'Ente Poste alla superiore qualifica corrispondente, il periodo in cui l'ufficio dalla stessa diretto, in sostituzione di altro dipendente assente per malattia, era stato declassato, decisione motivata dalla estrema brevità del periodo nel quale era durato tale declassamento, non giustificato, ad avviso del giudice di merito, da alcuna variazione dei carichi di lavoro e, corrispondentemente, del personale.)
La interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito, ed è censurabile per cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o del vizio di motivazione. È, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale si chieda un sindacato diretto del giudice di legittimità, per violazione di legge, della norma del contratto collettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato POJAGHI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAGAGLIA MILENA, IACOPINI ESTERINA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 15782/98 proposto da:
RAGAGLIA MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato POJAGHI ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 294/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 03/06/98 R.G.N. 27/C/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito l'Avvocato DISCEPOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso, previa riunione dei fascicoli, il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 febbraio 1996 innanzi al Pretore di Fermo la sig.ra AG MI, allora dipendente dell'ente TE (poi collocata in pensione nel corso del giudizio di primo grado), ha lamentato di non essere rientrata in posizione utile, affinché potesse esserle riconosciuto il diritto all'inquadramento nell'Area Quadri II livello, nell'ambito della graduatoria relativa ad un concorso interno indetto per l'accesso alla predetta area (Q2), poiché l'Ente, nella valutazione dei requisiti, aveva fatto ricorso a criteri che escludevano i periodi di mansioni superiori svolti prima del 1985 e quelli successivi non retribuiti.
In via alternativa la ricorrente ha richiesto che venisse riconosciuto il diritto all'inquadramento nell'Area Q2, essendosi compiuto il semestre utile ai fini dell'applicazione dell'art. 38 CCNL per l'assegnazione definitiva del posto, con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive ed accessori. Il Pretore di Fermo, giudice del lavoro, nella resistenza dell'ente convenuto, integrato il contraddittorio nei confronti di IN RI, dipendente che avrebbe potuto essere pregiudicata dall'accoglimento della domanda, ha accolto il ricorso riconoscendo la superiore qualifica Q2 con decorrenza dall'1.1.1996 sul presupposto della manifesta irrazionalità e conseguente illegittimità del criterio in base al quale non vanno computati i periodi di mansioni superiori non retribuite, mentre ha ritenuto non manifestamente irrazionale il criterio per il quale non vanno considerati i periodi precedenti al 1985; conseguentemente il Pretore ha condannato l'Ente a pagare alla ricorrente la differenza tra quanto da essa percepito e quanto la medesima avrebbe dovuto percepire con la superiore qualifica e a corrispondere il relativo trattamento oltre interessi legali sul maturato e spese legali. Il Tribunale di Fermo, investito dell'appello dall'Ente TE AN, ha ritenuto infondata la prima causa petendi, ritenendo che la individuazione dei criteri di selezione costituisce una scelta discrezionale del datore di lavoro, che non può formare oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria.
Ha però mantenuta ferma la decisione pretorile, in quanto sorretta dalla seconda causa petendi, la cui sequenza così scadenzava:
La sig.ra AG ha dedotto di aver svolto funzioni di direttrice dell'Ufficio di Porto S. Giorgio, succ. n. 1, dal 25.5.1995 al 3.12.1995, mansione rientrante nella qualifica Q2. L'Ente ha contestato la domanda avversaria rilevando che nella fattispecie non sarebbe maturato il semestre necessario ai fini del riconoscimento del diritto invocato poiché la controparte non avrebbe espletato alcuna mansione superiore prima del 6.6.1995. In particolare l'appellante ha dedotto che:
- con telex n. 1846 del 20.5.1995 l'Ente ha disposto un declassamento dell'Ufficio di Porto S. Giorgio succ. 1 a seguito di una revisione del fabbisogno del personale;
- correlativamente, 11 Ente ha assunto due provvedimenti: ha "mobilitato", con effetto dal 25.5.1995, il titolare dell'ufficio, Sig. FE AN, sollevandolo dall'incarico, ed ha disposto correlativamente l'attribuzione alla ricorrente della responsabilità dell'ufficio di Porto S. Giorgio succ. 1, ormai declassato, che quindi prevedeva la preposizione di unità appartenenti all'Area operativa (ex cat. VI) qual'è la ricorrente, alla direzione dell'ufficio; dopo Il giorni dal provvedimento di declassamento, a seguito di revisione del fabbisogno di personale, l'ufficio in questione è stato riportato al precedente classamento, cui veniva proposto nuovamente il Sig. FE, ma essendo questi malato dal 24 maggio (è deceduto il successivo 6 giugno), l'ufficio ha continuato ad essere retto dalla AG;
ma tale reggenza, continua l'Ente, non può esserle utile al fine della promozione automatica, perché effettuata in sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto. Solo dal decesso del FE, avvenuto il 6 giugno, il periodo di reggenza le è utile, ma non è interamente maturato, perché il 3 dicembre l'Ente l'ha sollevata dalla reggenza. Conclusivamente, secondo l'ente, il periodo di reggenza dal 25 al 31 maggio non le è utile, perché ufficio declassato, quello dal 1 al 5 giugno perché effettuato in sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto.
Il Tribunale ha motivato sul periodo 25/31 maggio, ritenendo che il periodo di declassamento è obiettivamente irrilevante in quanto non trova giustificazione in alcun valido motivo organizzativo avuto riguardo anche al fatto che, dopo soltanto undici giorni, l'Ente ha disposto la nuova classificazione del medesimo ufficio di Porto S. Giorgio ripristinando in tal modo la situazione originaria. Ha aggiunto che il predetto periodo di declassamento appare invece sintomatico di un intento già originariamente programmato e predeterminato a fini utilitaristici del datore di lavoro. Per tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto che le mansioni svolte dalla AG dal 25.5.1995 al 31.5.1995 rilevano come mansioni superiori e tale periodo può essere cumulato con quello successivo, dal 6.6.1995 al 3.12.1995 in cui, pacificamente, la AG ha assunto la reggenza dell'ufficio, a nulla rilevando il periodo di formale interruzione (1/6 giugno 1995) in cui la sig.ra AG ha continuato a mantenere la titolarità della direzione dell'ufficio.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. TE AN, già Ente TE AN, con unico motivo.
L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito, ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, per l'accoglimento della prima causa petendi, cui ha replicato con memoria il ricorrente principale.
La resistente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c. La chiamata in causa, ritualmente citata, è rimasta contumace. Motivi della decisione
Si deve preliminarmente riunire il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2086, 2094, 2697, 2729 cod.civ., dell'art. 38, 7^ comma, contratto collettivo di lavoro;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere inserito nel calcolo del semestre utile per la maturazione del diritto alla qualifica superiore i giorni dal 24 al 31 maggio, in cui l'ufficio era obiettivamente declassato.
Rileva poi che il FE, al 20 maggio, data del provvedimento di declassamento, non era in malattia, sicché cade la presunzione di intento fraudolento che ha indotto il Tribunale a ritenere irrilevante il periodo di declassamento. Peraltro l'ente non aveva interesse a ricorrere ad una fraudolenta manovra di declassamento, perché comunque la lavoratrice non avrebbe maturato il preteso diritto, non potendosi applicare alla fattispecie l'art. 38, 7^ comma del contratto collettivo di lavoro, in quanto in sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto. La Corte deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del motivo nella parte in cui pretende un sindacato diretto, per violazione di legge, della norma del contratto collettivo. Infatti la interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod.civ. o del vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996). Per il resto il motivo è infondato.
Benché il motivo di ricorso sia intestato ad una pluralità di norme codicistiche, la doglianza si risolve in una diversa valutazione di fatto del periodo 24/31 maggio, che il Tribunale ha inserito nel calcolo del semestre utile per la maturazione del diritto alla qualifica superiore, nonostante l'ufficio fosse declassato. Ma la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra"le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, COSI, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella sentenza impugnata, che ha fondato correttamente la propria decisione sul rilievo della estrema brevità del declassamento dell'ufficio in questione, non giustificato da alcuna variazione nei carichi di lavoro e corrispondentemente del personale, con valutazione del provvedimento organizzatorio del datore di lavoro consentito al giudice ordinario, in relazione alla natura privatistica del rapporto. Corretta è altresì la valutazione, effettuata con chiaro riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, sul cumulo dei due periodi vicini per la maturazione del semestre, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 maggio 1985 n. 190, che detta, per ì quadri, una disciplina parzialmente derogatoria dell'art. 2103 cod.civ. Il ricorso va pertanto respinto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 27.000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente principale a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 27.000, oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001