Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
L'obbligo, incombente in capo al datore di lavoro ex artt. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955 e 2087 cod. civ., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norma di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all'apprestamento delle predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo inesigibile un controllo personale di tutti i lavoratori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che, in difformità dalla decisione del pretore, aveva rigettato la domanda dell'INAIL di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore di un lavoratore che, nel corso di scavi che stava effettuando in trincea, era stato investito da una frana delle pareti, determinatasi durante la esecuzione di opere (inclinazione, a mezzo di escavatore, delle pareti della trincea) dirette alla predisposizione di misure di sicurezza, essendo entrato in una zona nella quale il pericolo di tale frana era manifesto, nonostante gli avvertimenti verbali e le segnalazioni in tal senso).
Commentario • 1
- 1. Costituzione, ordinamento giuridico, vaccinazioni| FilodirittoDanilo Castellano · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021
Tot capita tot sententiae dicevano con realismo gli antichi Romani come ce lo attestano sia Terenzio sia Cicerone. Non si può negare che molti sono gli aspetti che emergono – ed è bene che emergano – dalla considerazione delle questioni. Tutti meritano attenzione. Non tutte le soluzioni, però, sono da ritenere valide e quindi non tutte le soluzioni vanno accolte. La sentenza latina non deve indurre in errore; essa, cioè, non può essere considerata la premessa per l'accoglimento dello scetticismo radicale. In altre parole l'incertezza e, talora, lo sconcerto generati da pareri opposti non sono (e non devono essere) motivo per rinunciare a cercare «punti fermi» e interpretazioni oggettive. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. OV MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL -, in persona del Direttore, rappresentato e difeso per procura in calce dall'avv. Marcello Britti e con esso elettivamente domiciliato in Roma, alla via IV Novembre n. 144 presso la sede centrale dell'Istituto;
- ricorrente -
contro
PU AN MA, quale erede di RE IO, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico, 146, presso l'avv. Vittorio Mocci, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Paolo Galizzi;
- controricorrente -
nonché
OL OV, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Mattu, giusta procura in calce, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico 146 presso l'avv. Vittorio Mocci;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 465 del 5.11.1998. Reg. Gen. n. 367/98
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Marcello Britti e Mocci Vittorio per delega degli avv. Galizzi e Mattu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 novembre 1998 il Tribunale di Sassari, decidendo sugli appelli riuniti proposti da RE US e LI IO nei confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda dell'Istituto di rivalsa, ex art. 11 T.U. n. 1124 del 1965, delle somme erogate in favore di AS AL in conseguenza di un infortunio del lavoro occorso il 7.9.1981, nel quale il lavoratore, durante degli scavi in trincea, era stato sepolto da una frana delle pareti riportando gravi lesioni.
Osservava in motivazione che dalla istruttoria compiuta in primo grado in relazione all'addebito di non avere armato le pareti dello scavo, era risultato che la frana era avvenuta mentre un escavatore stava dando una inclinazione di 45^ alle pareti della trincea, costituite da materiale friabile, per dare sicurezza ai lavoratori che avrebbero poi dovuto procedere alla costruzione dell'armatura. Quanto alla posizione del LA, rilevava che dalla prova non era emerso che lavorasse nella zona in cui operava l'escavatore, ma ad una distanza di 20/30 metri, in una zona separata da quella pericolosa segnalata da un palo di ferro e dei travetti in legno, - rinvenuti sul posto dopo il sinistro. Aggiungeva che era risultato anche che il LA, come gli altri operai, era stato avvertito del pericolo e gli era stato ordinato di non entrare nella zona pericolosa. Alla stregua di questi elementi il Tribunale escludeva la responsabilità del titolare dell'impresa e del preposto sia per colpa specifica che per colpa generica, ritenendo che il verificarsi dell'infortunio doveva attribuirsi esclusivamente al comportamento abnorme ed imprevedibile dell'infortunato e conseguentemente rigettava la domanda dell'INAIL.
Propone ricorso per cassazione l'INAIL affidato a due motivi, resistono con controricorso LI IO e MP MA AN, erede di RE US.
MOTIVI DEILA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando il vizio di motivazione, l'INAIL rileva la contraddizione della sentenza impugnata per avere attribuito da un canto rilievo particolare alla deposizione dell'ispettore dell'INAIL, disattendendo però la sua deposizione ove aveva rilevato l'errore fondamentale di far lavorare il LA nel tunnel mentre l'escavatore preparava la Scarpata. Osservava, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva dato spiegazione della presenza nel luogo della frana del lavoratore ed, infine, che la frana del terreno friabile era del tutto prevedibile per le forti vibrazioni al terreno causate dall'azione dell'escavatore.
Le censure sono infondate. Il Tribunale ha dato logicamente rilievo alla valutazione dell'ispettore dell'INAIL, in quanto tecnico della materia che aveva ispezionato il luogo dopo l'infortunio, sulla circostanza che nella specie fosse necessario, prima di procedere all'armatura delle pareti dello scavo, portare con l'escavatore le pareti della scarpata ad una pendenza di 45^. Ha poi disatteso, altrettanto logicamente, la ricostruzione del sinistro dell'Ispettore, ovviamente non presente al fatto, nella parte in aveva ritenuto che il LA fosse stato inviato dall'impresa a lavorare nel luogo ove avvenne la frana, sul rilievo che questa ricostruzione del fatto non era supportata da alcun elemento probatorio, risultando invece dalle concordi deposizioni di testi attendibili che il luogo di lavoro dell'infortunato era a 20/30 metri da quello della frana.
In ordine alla censura che la sentenza impugnata non spiegherebbe la presenza del LA nel luogo della frana si osserva che essa secondo il Tribunale fu dovuta ad un comportamento abnorme ed imprevedibile dell'infortunato.
Il rilievo, poi, della evidenza del pericolo della frana conferma la logicità della valutazione del Tribunale in ordine alla imprevedibilità del comportamento dell'infortunato che, malgrado gli avvertimenti verbali e le segnalazioni, si era portato in un luogo ove il pericolo di frana era manifesto.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 del D.P.R. n. 547 del 1955 e 13 e 14 del D.P.R. n. 164 del 1956 e del 2087 c.c., si evidenzia la responsabilità del capo cantiere LI, assente al momento del fatto, nel sorvegliare direttamente la concreta applicazione delle misure di sicurezza e di essere presente al lavoro, come prescrive l'art. 11 del D.P.R. 547;
lamenta ancora che malgrado la prevedibilità della frana fosse stata consentita la presenza di persone nella trincea.
Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato che l'imprenditore osservò le norme di sicurezza nello scavo di trincee e che la frana si determinò proprio nel corso dell'esecuzione di opere dirette alla esecuzione di esse, segnalò - adeguatamente la pericolosità del luogo ed avvertì l'infortunato del pericolo. L'art. 11 del D.P.R. n. 547 non prescrive la presenza sul luogo del preposto ai lavori. Quanto infine al rilievo che doveva essere vietata la presenza di lavoratori in tutta la trincea il Tribunale ha accertato che essa era lunga 120/130 metri, attraversava roccia dura e solo negli ultimi otto metri vi era sabbia e argilla. Non appare, quindi, censurabile l'implicita opinione che non era necessario vietare la presenza di lavoratori nella parte sicura dello scavo. In ordine, infine, all'obbligo, ex art. 4 D.P.R. n. 547 e ex art. 2087 c.c., di vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la tesi dell'Istituto assicuratore, che l'obbligo di vigilanza si estenda anche ad impedire comportamenti anomali ed imprevedibili in violazione delle norme di sicurezza, eccede la portata dell'obbligo di cui alla lettera c) dell'art. 4 citato e dell'art. 2087 c.c.. Secondo l'art. 2087 c.c. è obbligo dell'imprenditore di adottare:
"le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica". Obbligo dei datori di lavoro e dei preposti, secondo la indicata lettera c) dell'art. 4 DPR 547/55, è di: "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi protezione messi a loro disposizione". Contenuto degli obblighi generici della prima norma e specifici della seconda è di apprestamento delle misure di sicurezza e di vigilanza sulla loro osservanza, ma non anche di impedire il verificarsi di comportamenti imprevedibili ed abnormi di quali derivi l'infortunio, apparendo evidentemente inesigibile un continuo controllo personale di tutti i lavoratori. Non essendo emersi pregressi episodi di tolleranza da parte dell'imprenditore di violazione dell'obbligo di non recarsi sul luogo della frana, ovvero particolari ragioni che potessero indurre i dipendenti alla inosservanza di esso e richiedessero perciò ulteriori cautele, l'accertamento di fatto del Tribunale in ordine alla impossibilità di prevedere che il lavoratore si recasse, malgrado la segnalazione e l'avvertimento, nel luogo ove si verificò la frana ed alla valutazione della sufficienza delle misure antinfortunistiche adottate non appare viziato sul piano della logico e giuridico. I rilievi ulteriori del Tribunale dell'evidenza del pericolo e della mancanza di accertate ragioni, che potessero spingere il lavoratore a contravvenire alla disposizione di non recarsi sul luogo ove avvenne la frana, sono logicamente coerenti con la valutazione di abnormità ed imprevedibilità del suo comportamento e della connessa esclusione di colpa nella condotta del preposto e del datore di lavoro.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001