Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7052
CASS
Sentenza 23 maggio 2001

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Massime1

L'obbligo, incombente in capo al datore di lavoro ex artt. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955 e 2087 cod. civ., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norma di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all'apprestamento delle predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo inesigibile un controllo personale di tutti i lavoratori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che, in difformità dalla decisione del pretore, aveva rigettato la domanda dell'INAIL di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore di un lavoratore che, nel corso di scavi che stava effettuando in trincea, era stato investito da una frana delle pareti, determinatasi durante la esecuzione di opere (inclinazione, a mezzo di escavatore, delle pareti della trincea) dirette alla predisposizione di misure di sicurezza, essendo entrato in una zona nella quale il pericolo di tale frana era manifesto, nonostante gli avvertimenti verbali e le segnalazioni in tal senso).

Commentario1

  • 1Costituzione, ordinamento giuridico, vaccinazioni| Filodiritto
    Danilo Castellano · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021

    Tot capita tot sententiae dicevano con realismo gli antichi Romani come ce lo attestano sia Terenzio sia Cicerone. Non si può negare che molti sono gli aspetti che emergono – ed è bene che emergano – dalla considerazione delle questioni. Tutti meritano attenzione. Non tutte le soluzioni, però, sono da ritenere valide e quindi non tutte le soluzioni vanno accolte. La sentenza latina non deve indurre in errore; essa, cioè, non può essere considerata la premessa per l'accoglimento dello scetticismo radicale. In altre parole l'incertezza e, talora, lo sconcerto generati da pareri opposti non sono (e non devono essere) motivo per rinunciare a cercare «punti fermi» e interpretazioni oggettive. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7052
Data del deposito : 23 maggio 2001

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