Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
In tema di richiesta di applicazione di misure cautelari personali, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità, ma può anche trasmettere semplici stralci di verbali o oscurarne parte del contenuto con "omissis", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire lo sviluppo del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2014, n. 50949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50949 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/09/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1365
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 22347/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PP N. IL 28/02/1956;
avverso l'ordinanza n. 1648/2013 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 27/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Ungaro M.
RITENUTO IN FATTO
1. CU US ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari, in data 27-12-2013, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, relativamente all'acquisto di un chilo di cocaina e di un chilo di hashish. In Bari il 24 e il 25 aprile 2011.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 267 c.p.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 13, poiché la motivazione del decreto del PM, con cui sono state disposte, d'urgenza, le intercettazioni, e quella del provvedimento di convalida non consentono la verifica della sussistenza del requisito dei sufficienti indizi, in quanto negli atti di polizia giudiziaria vi sono innumerevoli "omissis" e il PM ha basato il proprio provvedimento su circostanze non enuncleabili dalla richiesta dei Carabinieri.
2.1 Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione in merito all'episodio concernente l'acquisto del chilogrammo di hashish, poiché, in una conversazione intercettata, si lascia esclusivamente intendere il prezzo che al CU era stato offerto, senza alcun riferimento chiaro ed esplicito ne' all'oggetto nè all'esito della trattativa. In ordine invece all'acquisto del chilogrammo di cocaina, il Tribunale ha dato un'erronea interpretazione del contenuto del colloquio intercettato poiché da esso si evince che l'offerta dello stupefacente non era stata accettata dal CU, il quale aveva rappresentato che il prezzo era troppo elevato. Dagli altri colloqui intercettati, del tutto ignorati dal Tribunale, si evince che nemmeno successivamente era stato raggiunto l'accordo e si era concretizzata l'ipotizzata cessione di cocaina, anche perché il cedente non aveva la disponibilità dello stupefacente. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il pubblico ministero non solo può legittimamente operare una selezione degli atti da inviare al giudice per le indagini preliminari, a fondamento delle proprie istanze (Cass. Sez. 5 n. 1276 del 17-12-2002, Dir. e Giust. 2003, n. 7,103), ma non ha l'obbligo di porre a disposizione del giudice gli atti nella loro integralità. È pertanto possibile la trasmissione di stralci di verbali o l'oscuramento di parte di essi con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane nella fase delle indagini preliminari, onde evitare la compromissione degli accertamenti in itinere, ciò non impedendo lo sviluppo del contraddittorio (Cass. Sez 1 n. 47353 del 25-11-2009, Rv. 245636;
Sez. 2 n. 12080 del 6-2-2008, Rv. 239739; Sez. 2, n. 7610 del 9-2- 2006, Cass. pen 2007, 2567; Sez 5 n. 37938 del 24-9-2004, Arch. n. proc. pen. 2006,227; Sez. 5 n 3950 del 16-6-2004, Rv. 229896). Così come il pubblico ministero non ha l'obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono essere tenuti legittimamente segreti fino alla chiusura delle indagini preliminari, qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini (Cass. Sez 1 n. 42748 del 15-10-2003, Cass. pen. 2004, 3694; Sez. 6, 1-2-1999, Sabatini, Rv. 212561). L'obbligo di una trasmissione completa e integrale sussiste soltanto nel procedimento cautelare, preordinatamente al soddisfacimento di esigenze di garanzia, per quanto attiene agli elementi a favore dell'imputato e alle eventuali deduzioni e memorie difensive (Cass. Sez. 5 n. 3735 del 23-9-2004, Rv. 231392). Gli atti allegati alla richiesta del pubblico ministero devono però essere idonei a supportare adeguatamente l'istanza del requirente e cioè a chiarire la significazione dimostrativa e il peso probatorio degli elementi su cui essa è basata, al fine di fornire al giudice un adeguato contributo argomentativo. Dunque le allegazioni della parte pubblica dovranno comunque essere idonee a fornire al discorso giustificativo del requirente un supporto obiettivo, verificabile sia dal giudice che dalla difesa ed adeguato al grado di complessità della regiudicanda e di asperità dell'operazione concettuale di enucleazione dalle risultanze acquisite degli elementi richiesti dalla legge per l'emanazione del provvedimento in disamina. Ove le allegazioni del requirente non rispondano a tali requisiti, il Gip dovrà respingere la richiesta.
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che, gli "omissis" negli atti di polizia giudiziaria afferiscono ai nominativi degli ulteriori soggetti coinvolti, con il CU, nell'illecita vicenda in disamina e al numero delle targhe dei veicoli in precedenza utilizzati dal ricorrente, mentre assolutamente completa è la ricostruzione dei fatti, come emersi dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate nel procedimento penale n. 2575/10-21. Onde l'esistenza degli "omissis" non incide sulle valutazioni in merito alla ravvisabilità del compendio indiziario legittimante l'espletamento delle intercettazioni. Peraltro - sottolinea il Tribunale - la difesa non ha neanche dedotto la scarsa comprensibilità del testo non oscurato, che viene viceversa attentamente analizzato dal giudice a quo, che ne riporta i brani più significativi.
2. E poi incontrovertibile che il PM possa esperire un itinerario argomentativo anche del tutto diverso da quello seguito dalla polizia giudiziaria, ponendo a fondamento delle proprie determinazioni ragioni di fatto e di diritto del tutto eterogenee rispetto alle indicazioni degli investigatori e argomentando anche sulla base di profili fattuali costituenti frutto di inferenze logiche e di elaborazioni concettuali operate dal requirente, la cui validità potrà costituire oggetto di sindacato da parte del Gip, in sede di controllo sul provvedimento del pubblico ministero (nel caso di specie, in sede di convalida del decreto d'urgenza emesso dal requirente). La censura formulata al riguardo dal ricorrente è pertanto manifestamente infondata.
3. Il secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova ne' risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Cass., Sez. U. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231).
3.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato, in primo luogo, come non sia contestata l'identificazione del ricorrente, noto negli ambienti criminali con il soprannome che egli stesso si attribuisce nei colloqui intercettati all'interno della sua autovettura. Il giudice a quo ha poi evidenziato la significatività dimostrativa delle conversazioni captate, attentamente analizzate dal Tribunale, che ne riporta anche i brani più significativi. Da esse si evincono i riferimenti alla trattativa per l'acquisto del "fumo"; la fissazione del prezzo della compravendita della cocaina (54000 Euro) e il perfezionamento dell'accordo, intervenuto il 25 aprile 2011, per la cessione dello stupefacente al CU. E correttamente, al riguardo, il giudice del controllo richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per l'integrazione degli estremi del reato di cessione di sostanze stupefacenti, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez. 6, 4-6-96 n. 5301, rv. n. 205646).
3.2. Dalle cadenze motive dell'ordinanza impugnata è dunque enuclearle una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde,in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U.13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti ne' debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito,essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer., n. 36227 del 3.9.2004, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Sez. 5, n. 32688 del 5.7.2004, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Sez. 5, n. 22771 del 15.4.2004, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).È infine appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove, come nel caso in disamina, le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass, Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. L'estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell'art. 606 c.p., comma 3, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 19 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014