Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale - con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo - sol quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione (nella specie, in relazione a controversia cui non era applicabile la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, la S.C. ha configurato la domanda come di natura contrattuale, sul presupposto che l'attore aveva specificamente richiamato una circolare ministeriale impositiva di obblighi negativi al datore di lavoro nonché il regime dell'imputabilità del danno ex art. 1218 cod. civ.).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 9385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9385 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA ID, elettivamente domiciliato in Roma, VIA F. CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIETTA MAGLIONA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
AZIENDA REGIONALE USL N. 10 DELLA REGIONE PIEMONTE;
- intimata -
per regolamento di giurisdizione n. 233/00 del Tribunale amministrativo regionale di TORINO, depositata il 02/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE, che ha concluso per la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 luglio 1997 al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte EG IE esponeva di aver prestato servizio, quale infermiere addetto alla sala operatoria dell'ospedale civile di Pinerolo E. Agnelli, alle dipendenze della Unità sanitaria locale n. 44, e di aver respirato vapori tossici con conseguente danno alla persona, già accertato in un processo svoltosi contro l'Inail. Egli chiedeva perciò che la Regione Piemonte, quale legittimata passiva nelle controversie iniziate contro le soppresse unità sanitarie locali, venisse condannata al risarcimento dei danni biologico e morale, imputando all'amministrazione datrice di lavoro di non avere adottato le misure di prevenzione contro le tecnopatie. Costituitasi la convenuta, il Tribunale con sentenza del 2 marzo 2000 riteneva che la pretesa risarcitoria fosse fondata non già sull'inadempimento di obblighi propri del rapporto di lavoro, a ciò non bastando il richiamo del ricorrente all'art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore) ne' ad una circolare ministeriale in materia di vapori tossici nella pratica di sterilizzazione, bensì sull'inosservanza del generale dovere del neminem laedere (art. 2043 cod. civ.). Trattandosi così di materia estranea al pubblico impiego, il Tribunale declinava la giurisdizione.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il IE, che ha notificato il ricorso tanto alla Regione quanto all'Azienda sanitaria locale n. 10 in persona del legale rappresentante "anche nella qualità di commissario liquidatore della soppressa U.s.l. n. 44". La Regione resiste con controricorso. Memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premette di avere agito, con ricorso del 13 settembre 1993 al Pretore di Pinerolo, contro la datrice di lavoro Unità sanitaria locale n. 44 per lo stesso oggetto (risarcimento del danno biologico) e per lo stesso titolo (inosservanza delle misure di prevenzione contro le tecnopatie da vapori tossici) del presente processo, ottenendo una sentenza, del 4 agosto 1995, negatoria della giurisdizione.
Egli asserisce perciò di ricorrere a questa Corte per denunciare il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma n. 1, cod. proc. civ. ed a tal fine ha notificato il ricorso anche alla parte succeduta a quella già convenuta davanti al Pretore.
Non risulta che la sentenza pronunciata da quest'ultimo sia stata impugnata e tuttavia l'eventuale formazione del giudicato su di essa ha efficacia soltanto endoprocessuale (Cass. 17 aprile 1982 n. 2336, 5 novembre 1984 n. 5579, 23 giugno 1995 n. 7088) e non osta alla soluzione del presente conflitto, denunciabile "in ogni tempo" (art. 362, secondo comma, cit.).
Con una prima censura svolta nel primo motivo il ricorrente, al fine di sostenere l'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (trattasi di controversia instaurata nel 1997: cfr. art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998), sostiene di agire per responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione datrice di lavoro e di avere lamentato l'inosservanza di specifiche misure antinfortunistiche imposte da norme di diritto alla medesima. Egli ravvisa un errore di diritto nella decisione del Tribunale amministrativo, che per ravvisare l'invocazione di detta responsabilità contrattuale ha ritenuto un inesistente onere, a carico del ricorrente-attore, di allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche: onere che sarebbe contrario al principio iura novit curia, canonizzato nell'art. 113, primo comma, cod. proc. civ. La censura non è fondata poiché il Tribunale ha condizionato la ravvisabilità di una causa petendi basata su responsabilità contrattuale alla deduzione di inosservanza, da parte del datore, di uno specifico obbligo di tutela delle condizioni di lavoro: con ciò esso non ha inteso imporre all'attore in giudizio l'indicazione di singole norme di diritto, asseritamente violate, ma soltanto dei fatti integranti la specifica violazione, così esattamente attenendosi al principio di allegazione espresso dall'art. 6 n. 3 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 per il processo amministrativo e dall'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. per il processo civile del lavoro.
Con una seconda censura il ricorrente, sostenendo ancora di avere agito per responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione ossia in base al rapporto di pubblico impiego, afferma la sufficienza, a tal fine, della invocazione dell'art. 2087 cod. civ. ex di una circolare del Ministero della sanità contenente un divieto dell'uso di gas tossici per la sterilizzazione nonché dell'onere, incombente sulla convenuta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., di provare la non imputabilità dell'illecito.
La doglianza è fondata.
Con riguardo al riparto della giurisdizione nella materia del pubblico impiego e nel regime anteriore al d.lgs. n. 80 del 1998, è costante giurisprudenza di queste Sezioni unite che il pubblico dipendente, attore in giudizio contro la pubblica amministrazione - datrice di lavoro per risarcimento del danno da lesione dell'integrità fisica, deve adire il giudice amministrativo in sede esclusiva (art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure il giudice ordinario a seconda che intenda proporre una domanda per responsabilità contrattuale oppure per responsabilità extracontrattuale;
domande compatibili reciprocamente e proponibili alternativamente o cumulativamente con riferimento alla medesima fattispecie (vedi tra le tante, con specifico riguardo al tema, Cass., Sez. un. 14 maggio 1987, n. 4441). Nel primo caso, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass., Sez. un. 14 maggio 1987, n. 4441;
Id., 14 ottobre 1983, n. 6003). Nella seconda ipotesi, invece, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie che hanno il loro titolo necessario nel detto rapporto non trova applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio sia basata sulla violazione di un diritto assoluto quale quello alla vita ed all'integrità fisica, anche se detta violazione si verifichi nel corso del rapporto medesimo, ed in funzione del suo espletamento. In questa ipotesi, infatti, il petitum sostanziale trova esclusivo fondamento nel principio del neminem laedere che preesiste agli obblighi della pubblica amministrazione inerenti al rapporto di pubblico impiego, ne prescinde ed ha una tutela autonoma, sicché il rapporto di impiego si configura solo quale presupposto estrinseco ed occasionale del fatto dedotto in giudizio (v. Cass., Sez. un., 28 luglio 1998, n. 7394; Id., 4 novembre 1996, n. 9522; Id., 19 giugno 1996, n. 5626; Id., 2 agosto 1995, n. 8459; Id., 18 novembre 1994, n. 9755; Id., 16 gennaio 1987, n. 304). Ne deriva che la soluzione della questione sul riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti della Amministrazione, è strettamente subordinata all'acclaramento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se contrattuale o extra contrattuale.
Trattandosi di accertamento che si traduce nell'interpretazione della domanda, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale;
quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione contrattuale. Correlativamente, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale, sol quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni unite con le sentenze 25 maggio 1999 n. 291, 14 dicembre 1999 n. 900, 24 febbraio 2000 n. 42. Nel caso di specie l'attore, ricevuta dal Pretore una declinatoria di giurisdizione, volle esercitare l'azione contrattuale, come risulta dal suo richiamo ad una circolare ministeriale, n. 109 del 27 dicembre 1978, specificamente impositiva di obblighi negativi al datore di lavoro ed al regime dell'imputabilità del danno, posto dall'art. 1218 cod. civ. per il caso di inadempimento delle obbligazioni. Esattamente, pertanto, egli ha adito la giurisdizione amministrativa esclusiva.
Con ciò rimane assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente prospetta le stesse censure contenute nel primo, sotto il profilo del difetto di motivazione.
La complessità della materia attinente alla cosiddetta responsabilità "a doppio titolo", di cui all'art. 2087 cod. civ., giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.