Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4129
CASS
Sentenza 22 marzo 2002

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L'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.

Nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro (o del soggetto comunque tenuto a garantirne la tutela) degli obblighi di sicurezza impostogli dall'art. 2087 cod. civ., rientra anche il danno morale quante volte da quell'inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che giustifica l'attribuzione del risarcimento ex art. 2059 cod. civ..

Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 del codice di rito, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello - il quale non potrebbe rimettere la causa al primo giudice , ostandovi il disposto dell'art. 354 cod. proc. civ., che si riferisce solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - ne' da parte del giudice di legittimità.

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro nella controversia, instaurata da un perito industriale - che si era recato a lavorare in Etiopia, dove la ditta sua datrice di lavoro aveva ricevuto l'incarico da una società, aggiudicatrice della progettazione di un canale, di eseguire rilievi geotecnici - nei confronti di tale ultima società per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sequestro di cui era stato vittima ad opera di un gruppo di guerriglieri che contrastavano il progetto, nonostante le garanzie di sicurezza fornite al riguardo dalla società medesima).

Ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro - (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva affermato la risarcibilità dei danni subiti da un perito industriale - assunto da una ditta specializzata in ricerche geologiche incaricata da una società, aggiudicatrice della progettazione di un canale in Etiopia, di effettuare dei sondaggi geologici - rimasto vittima di un rapimento ad opera di un gruppo di guerriglieri opponentisi al progetto, avendo rilevato che il datore di lavoro, pur a conoscenza della grave situazione di pericolo esistente nella zona dei lavori, non aveva fatto uso di una maggiore diligenza e dei propri poteri decisionali - salva la concorrente responsabilità del committente, resosi garante dell'attuazione della vigilanza sulle misure di sicurezza da adottare in concreto sul posto in relazione alla organizzazione tecnico operativa del cantiere a sè riservata - in ordine alla sorveglianza nei confronti dei propri dipendenti, nonché all'accertamento della reale situazione allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4129
Data del deposito : 22 marzo 2002

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