Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 1
In caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8182 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SCURTI GIUSEPPE, ADRIATICA TRASPORTI SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI, presso lo studio dell'avvocato MANDARA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato DIALOISIO CESIDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLABUFALO ANGIOLINA, DI GREGORIO CLAUDIO, DI GREGORIO GINO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 03165/99 proposto da:
COLABUFALO ANGIOLINA, DI GREGORIO CLAUDIO, DI GREGORIO GINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINII ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARTORELLI GIUSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SCURTI GIUSEPPEI ADRIATICA TRASPORTI SAS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 27/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 10/03/98 R.G.N. 143/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso previa riunione dei fascicoli, rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
MA Di EG, a causa di un infortunio sul lavoro subito il 31.1.1970, decedeva il 5 febbraio successivo. Il processo penale per omicidio colposo a carico di SE RT, responsabile della società datrice di lavoro, si concludeva con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pronunciata da questa Corte con sentenza del 13 febbraio 1980, dopo che in primo e in secondo grado il signor RT era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore degli eredi costituiti parte civile, pur con il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.
L'azione civile risarcitoria veniva esperita dagli credi davanti al Tribunale di AR, la cui sentenza (di condanna al pagamento della complessiva somma di lire 10.906.188) veniva riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila con decisione n. 431/84, con la condanna al pagamento delle sole spese di costituzione di parte civile. La Corte di Cassazione, peraltro, con sentenza n. 10695 del 7 novembre 1990, dichiarava la competenza funzionale del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere delle domande proposte dagli eredi del Di EG.
Il Pretore di AR, adito da ultimo, con sentenza del 27.8.1996 respingeva quasi totalmente le domande degli eredi, riconoscendo dovute solo le spese di costituzione di parte civile nel processo penale, quantificate in lire 650.000.
Il Pretore riconosceva la responsabilità di SE RT nella determinazione dell'infortunio, addebitando al lavoratore deceduto un concorso di colpa del 30%; riteneva, però, che la rendita corrisposta dall'INAIL agli credi ricoprisse ogni voce di danno. La decisione di primo grado, impugnata in via principale dagli eredi e in via incidentale dallo RT e dalla DR Trasporti sas, veniva riformata dal Tribunale di AR con sentenza del 5 febbraio/10 marzo 1998. I giudici di appello confermavano la percentuale di concorso di colpa (trenta per cento) riconosciuta dal Pretore a carico del Di EG;
confermavano la correttezza della applicazione, ai fini della determinazione del danno patrimoniale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore trasporto;
ritenevano corretti la considerazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa e il calcolo del reddito lavorativo al netto degli oneri fiscali e previdenziali, a nulla rilevando la disciplina normativa intervenuta solo successivamente al fatto generatore del credito risarcitorio, che comportava la ulteriore tassazione degli importi liquidati a tale titolo;
ritenevano congrua la percentuale di reddito (un terzo) ritenuta dal primo giudice destinata al fabbisogno personale del lavoratore.
Escludevano la sussistenza di un danno biologico iure proprio degli appellanti, non avendo questi fornito alcuna prova dello stesso, così come di un danno biologico e di un danno morale sofferti dal lavoratore deceduto e trasmessi agli eredi, in quanto tra l'infortunio e la morte non era trascorso un lasso di tempo apprezzabile, tale da identificare nella "salute" e non nella "vita" il bene direttamente colpito dal fatto dannoso.
Ritenevano, invece, che il danno morale sofferto dai familiari appellanti principali fosse dovuto indipendentemente dall'entità dell'indennizzo erogato dall'INAIL, e liquidavano equitativamente tale danno nella complessiva somma di lire cento milioni (di cui lire 40.000.000 in favore del coniuge e lire 30.000.000 in favore di ciascun figlio), somma rapportata ai valori attuali e già ridotta del 30% per la concorrente responsabilità del lavoratore e decurtata di quanto già corrisposto a titolo di provvisionale. Il Tribunale accoglieva anche l'appello incidentale proposto dallo RT e dalla soc. DR Trasporti, riconoscendo che le spese di costituzione di parte civile nel processo penale erano state già regolate con sentenza resa in sede penale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando quattro motivi di censura, SE RT e la s.a.s. DR Trasporti. OL AB, UD Di EG e NO Di EG resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, articolato anch'esso in quattro motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la difesa di SE RT e della DR Trasporti s.a.s. denuncia violazione dell'art. 99 cod. proc. civ. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume che gli appellanti avevano chiesto, a titolo di danno morale, la somma di lire cento milioni, così equamente determinata, negando, nel contempo, qualsiasi concorso di colpa della vittima. Deduce che il Tribunale, confermando il concorso di colpa del lavoratore nella misura del trenta per cento e liquidando il danno morale in cento milioni, ha pronunciato oltre il "petitum", con motivazione contraddittoria per la discordanza delle conclusioni dalle premesse.
Il motivo non è fondato.
Gli appellanti principali avevano quantificato il danno morale richiesto nella somma di lire 100 milioni, includendolo nella somma richiesta di L. 243.000.000 "ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia anche in virtù di una valutazione equitativa" (cfr. conclusioni dell'atto di appello, pagg. 13 e 14).
Non vi è stata, pertanto, pronuncia ultra petita, ne', di conseguenza, sussiste contraddizione alcuna nella relativa motivazione.
Va ribadito, infatti, che quando la parte abbia rivendicato, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero il diverso importo, non quantificato, che sarà accertato al termine del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanna la controparte al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma accertata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass., 19 giugno 1995; 17 febbraio 1988 n. 1706). Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 2104 c.c. e 10 del d.P.R. n. 164 del 1956, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa dei ricorrenti principali deduce che il Tribunale, nel mentre ha esaminato, respingendola, la censura degli appellanti in ordine all'addebito alla vittima di un concorso di colpa del 30%, ha però omesso di considerare la deduzione mossa in senso opposto dagli appellati nella memoria di costituzione (pag. 6), laddove si sosteneva che tale concorso di colpa avrebbe dovuto essere riconosciuto nella "maggiore entità di almeno il 50%". Assume che il Tribunale avrebbe dovuto determinare in almeno il cinquanta per cento il concorso di colpa della vittima, in considerazione della violazione del dovere di diligenza del lavoratore, che non aveva fatto uso della cintura di sicurezza di cui disponeva (art. 10 del d.P.R. n. 164/1956), non essendo possibile adottare, nella situazione in cui operava, opere provvisionali. Il motivo è infondato.
Nel determinare nel trenta per cento il concorso di colpa della vittima, il Tribunale ha implicitamente disatteso la deduzione relativa all'aumento di tale concorso al 50%.
La considerazione è assorbente e prescinde dalla questione, sollevata dai resistenti, relativa alla sussistenza di un onere di proposizione di appello incidentale condizionato (nei fatti non proposto) nei confronti della sentenza pretorile, nella parte in cui, pur escludendo la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quanto risarcito dall'INAIL, aveva determinato nel trenta per cento il concorso di colpa della vittima. In effetti tale onere non sussisteva, atteso che la parte totalmente vittoriosa sul punto, in primo grado, ben poteva, in appello, riproporre la deduzione relativa ad un maggiore concorso di colpa della vittima.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del d. P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché vizio di motivazione, la difesa dei ricorrenti principali lamenta che il Tribunale ha apoditticamente ed erroneamente affermato che il risarcimento del danno morale è comunque dovuto, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo erogato dall'INAIL; deduce che, se pure è vero che il danno. morale non forma oggetto della copertura assicurativa INAIL, è altrettanto vero che quando il datore di lavoro sia stato costretto a rimborsare all'INAIL medesimo, per le indennità corrisposte, una somma maggiore di quella liquidata dal giudice per danno patrimoniale, il di più deve essere imputato a ristoro proprio del danno morale, poiché, diversamente opinando, si perverrebbe all'ingiusto ed assurdo risultato che il responsabile sarebbe esposto ad un esborso complessivo superiore a quello dovuto. Il motivo è inammissibile prima che infondato.
I ricorrenti principali non deducono, infatti, di essere stati costretti a pagare all'Inail, a seguito di azione di regresso, più di quanto accertato dal giudice quale danno patrimoniale. E, comunque, la censura è anche infondata, atteso che la giurisprudenza più recente di questa Corte ha chiarito che "in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte Cost., riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili da Corte Cost. n. 356/1991 e n. 485/1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro" (Cass., 20 ottobre 1998 n. 10405; 28 gennaio 1997 n. 859; 15 aprile 1996 n. 3516; 15 settembre 1995 n. 9761). A tali principi il Tribunale di AR si è correttamente attenuto. Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciato vizio di motivazione sui criteri seguiti per la quantificazione del danno morale.
Si deduce che il Tribunale si è limitato a richiamare la gravità della perdita e lo strettissimo legame familiare ed affettivo tra la vittima ed i danneggiati, ed "ogni altra circostanza nella specie concretamente rilevante" senza specificare tali circostanze e senza dar conto di averle concretamente valutate.
Si assume, ancora, che la liquidazione andava fatta con riferimento all'epoca dell'evento e nel suo ammontare complessivo, per poi procedere alla riduzione (del 30% per il concorso di colpa del lavoratore) e alla decurtazione di quanto già pagato a titolo di provvisionale.
Si aggiunge che non risulta che la provvisionale , corrisposta tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977, sia stata "attualizzata", per cui non vi è prova che la sottrazione sia stata fatta tra dati preventivamente resi omogenei.
Non avendo così proceduto, il Tribunale non si è reso conto di aver liquidato una somma eccessiva, corrispondente a 15 milioni del 1970, superiore a quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale (L. 13.565.552) e, rispettivamente, pari a due volte e mezzo o cinque volte quella determinata dal Tribunale di AR (lire sei milioni) e quella stabilita dalla Corte di Appello di L'Aquila (lire tre milioni) con le sentenze poi cassate per incompetenza dalla Corte di Cassazione.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la liquidazione del danno morale può avvenire solo con criteri equitativi;
ne consegue che il giudice del merito, nel motivare tale liquidazione, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo (Cass., 11 marzo 1998 n. 2677; 11 febbraio 1987 n. 1499; 19 febbraio 1981 n. 1036). Il Tribunale di AR ha tenuto certamente presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti nel processo, richiamando la "irrimediabile definitività della gravissima perdita subita da ciascuno dei danneggiati" lo "strettissimo legame familiare ed affettivo tra ciascun ricorrente ed il congiunto deceduto" ed "ogni altra circostanza nella specie concretamente rilevante". La rilevante gravità della perdita, il legame affettivo, oltre che familiare, ritenuto sussistente nella fattispecie, costituiscono elementi di giudizio sufficienti;
e tanto più la motivazione è indenne da censure quando si sia altresì fatto riferimento agli altri elementi acquisiti in causa, anche se non espressamente menzionati (nè i ricorrenti principali ne negano la acquisizione). Quanto alle altre censure contenute nel motivo, va osservato che il giudice del merito non è tenuto a descrivere particolareggiatamente tutte le operazioni compiute per determinare il danno attuale liquidato;
nel caso in esame il Tribunale ha chiarito che il danno morale equitativamente determinato, ridotto del 30% per la concorrente responsabilità del lavoratore e decurtato delle somme già ricevute dai danneggiati a titolo di provvisionale, ammontava, "ai valori odierni", a lire 100.000.000.
Da tale dato è possibile risalire - e i ricorrenti deducono infatti di avere compiuto tale operazione - al valore monetario dell'epoca dell'evento dannoso.
Niente poi induce a ritenere che la sottrazione tra l'importo complessivo del danno e quanto già ricevuto a titolo di provvisionale sia avvenuto tra valori non omogenei;
si deve invece presumere che la liquidazione equitativa ai "valori odierni" sia stata accompagnata dalla riduzione (del 30%) e dalla sottrazione (della provvisionale) anch'esse ai "valori odierni". Nulla induce, si ripete, a ritenere il contrario.
Le censure relative alla dedotta eccessività della somma liquidata, in quanto superiori all'importo del danno patrimoniale e a quanto a suo tempo liquidato con sentenze emesse da giudici poi ritenuti incompetenti, attengono poi al contenuto del giudizio espresso dal giudice territoriale e non denunciano veri e propri vizi di motivazione;
sicché risultano inammissibili in un giudizio di legittimità.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa dei tre congiunti di MA Di EG denuncia violazione dell'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, e dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
nonché vizio di motivazione.
Rileva che il Tribunale, nel determinare il danno patrimoniale, confermando la decisione sul punto del Pretore, non ha dato rilievo, in quanto ius superveniens, al nuovo regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danno in dipendenza di rapporto di lavoro.
In questo modo il Tribunale non ha tenuto conto che la nuova normativa è applicabile anche alle situazioni, come quella in esame, sorte anteriormente ma non ancora definite (art. 16, secondo comma, del d.P.R. 917/86 nella formulazione attuale); e, di conseguenza, non ha considerato che è venuta meno la ragione della determinazione del danno patrimoniale sulla base del reddito netto dell'infortunato, che era giustificata appunto con l'esenzione da imposta della somma percepita a titolo di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene poi denunciata violazione dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché vizio di motivazione.
Si lamenta che il Tribunale ha calcolato il danno patrimoniale sulla scorta del contratto collettivo del settore trasporti, mentre avrebbe dovuto applicare il contratto dell'edilizia, atteso che l'infortunio era avvenuto durante la costruzione di un capannone. Se, poi, l'imprenditore esercitava più attività, andava applicato il contratto relativo a ciascuna di esse. Si deduce che il datore di lavoro non aveva dimostrato neppure di applicare l'uno piuttosto che l'altro contratto, atteso che il Di EG era stato assunto da pochi giorni e non aveva ricevuto ancora alcuna busta paga. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizio di motivazione, la difesa dei ricorrenti incidentali muove più censure relative alla determinazione del danno patrimoniale operata dai giudici di appello:
a) sostiene che erroneamente è stato attribuito alla vittima dell'infortunio un concorso di colpa del trenta per cento, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dagli atti penali risultava che "unica e doverosa protezione" per evitare incidenti sarebbe stato "un impalcato" per cui di nessuna utilità risultavano, nella specie, le cinture di sicurezza;
b) deduce che la quota di reddito che il Tribunale ha ritenuto che il defunto avrebbe destinato al fabbisogno personale (un terzo) è eccessiva, dovendo reputarsi che in una famiglia di quattro persone (padre, madre e due figli minorenni), con un'unica modesta fonte di guadagno, la quota che il padre può destinare a se stesso non è certo superiore ad un quarto;
c) assume, infine, che lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, operato dal Tribunale, è un criterio di valutazione obsoleto, in quanto superato dall'allungamento della vita media e di quella lavorativa.
Sostiene che il danno patrimoniale, ove determinato sulla base della retribuzione lorda e/o del contratto collettivo dell'edilizia e/o senza concorso di colpa della vittima, riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, con fabbisogno personale non superiore ad un quarto, ammonta ad importo superiore alla rendita erogata dall'INAIL, come risulta dalle pagine 9 e 10 della relazione suppletiva del CTU in primo grado, laddove si rileva che il danno patrimoniale supera la rendita INAIL capitalizzata, ad esempio di L. 62.747.546 (punto 3), oppure di L. 120.582.521 (punto 7), o ancora di L. 104.373.880 (punto 12), con valori riferiti al 1993. I tre motivi sopra riportati, che si trattano congiuntamente perché tutti diretti a censurare la determinazione del danno patrimoniale operata dal Pretore e confermata dal Tribunale, non sono fondati. Iniziando dal concorso di colpa del trenta per cento accollato al lavoratore, rileva la Corte che i giudici di appello hanno confermato la percentuale di colpa del lavoratore ritenuta dal primo giudice, ritenendo "del tutto condivisibile l'imputazione allo stesso lavoratore, della mancanza relativa all'omessa utilizzazione delle cinture di sicurezza nell'esecuzione della delicata e pericolosa operazione lavorativa cui fu adibito in occasione dell'infortunio per cui è causa: dispositivo antinfortunistico, quest'ultimo, sulla cui concreta ed assoluta inutilità (in questa sede solo adombrata dagli appellanti) non risultano esser stati acquisiti, al processo, elementi sicuri di giudizio dotati di adeguata certezza ed attendibilità, e la cui mancata utilizzazione appare congruamente interpretabile in chiave di difettosa diligenza, da parte del lavoratore, tale da giustificare la descritta attribuzione, a carico dello stesso, di una percentuale di colpa, nella causazione dell'evento infortunistico, pari al 30%".
Si tratta di una motivazione congrua ed esaustiva, priva di errori logici o giuridici, cui i ricorrenti incidentali si limitano, inammissibilmente in questa sede di legittimità, ad opporre un diverso apprezzamento fondato su un passo di una sentenza penale acquisita agli atti del processo. Ma, se è vero che gli atti del processo penale acquisiti al processo civile possono essere utilizzati dal giudice di quest'ultimo processo come fonte del proprio convincimento, non è però possibile censurare in cassazione la mancata condivisione totale delle affermazioni contenute in un passo della sentenza penale, peraltro non passata in giudicato perché travolta dalla prescrizione pronunciata a seguito di ricorso per cassazione, limitandosi a valorizzare, appunto, soltanto quel passo.
Quanto alla percentuale di reddito che il lavoratore deceduto avrebbe destinato al fabbisogno personale, si tratta di una valutazione riservata al giudice del merito e necessariamente affidata a criteri presuntivi ed equitativi. E pertanto inammissibile la censura con la quale si oppone alla percentuale ritenuta dal giudice territoriale (un terzo) una minore percentuale (un quarto), anch'essa basata su criteri presuntivi riferiti ad una famiglia di quattro persone - padre, madre e due figli minorenni - della quale si assume che il reddito lavorativo del padre fosse l'unica modesta fonte di sostentamento.
Anche lo scarto tra vita fisica e lavorativa operato dal Pretore e condiviso dal Tribunale, sulla considerazione della non coincidenza dell'attività lavorativa e del relativo reddito con l'intero (presumibile) ciclo esistenziale del lavoratore, non costituisce affatto un criterio di valutazione obsoleto.
Questa Corte si è limitata a precisare che "al fine della liquidazione del danno derivante ai congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui, la percentuale di scarto fra vita fisica e vita lavorativa, da detrarsi dalla capitalizzazione del reddito annuo, è per sua natura variabile, in quanto si ricollega anche alla situazione particolare di ciascun soggetto ed al tipo di lavoro dal medesimo svolto" (Cass., 27 aprile 1995 n. 4642; 20 febbraio 1978 n. 815). Si è rilevato, in particolare, che nelle così dette libere professioni, detta percentuale deve ritenersi inferiore rispetto alle altre attività, tenendo conto della minore incidenza dell'usura fisica sulla intensità e produttività di prestazioni intellettuali che si affinano con l'esperienza e gli studi per l'aggiornamento professionale.
Di conseguenza l'applicazione di un minore o maggiore scarto tra vita fisica e lavorativa (come, al limite, la mancata applicazione di uno scarto) costituisce il risultato di un apprezzamento di merito, come tale insindacabile in questa sede ove, con riferimento alla particolarità dell'attività lavorativa esercitata (che ne può ridurre quella che è la normale incidenza), sia congruamente motivato.
Nella fattispecie in esame non si denuncia la mancata valutazione di un'attività lavorativa esercitabile più a lungo di quanto normalmente avviene, ma ci si limita a sostenere un generico allungamento della vita media e di quella lavorativa. Il che rende la censura inammissibile.
Da disattendere è anche la censura relativa alla applicazione, ai fini del calcolo del danno da perdita delle retribuzioni, del contratto collettivo del settore trasporto anziché di quello del settore edilizia.
Il Tribunale ha osservato che correttamente il Pretore aveva ritenuto applicabili - come parametro di determinazione del reddito del lavoratore al momento del decesso - i minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva del settore "trasporto", avendo il primo giudice richiamato "il valore probatorio sul punto spiegato dalla documentazione specificamente indicata in sentenza (non ultima la medesima documentazione societaria attestativa dell'oggetto sociale perseguito dalla DR Trasporti s.a.s., datrice di lavoro del Di EG) a fronte dell'assoluto difetto di allegazione probatoria non colmato dai ricorrenti con riguardo all'asserita riconducibilità, delle mansioni in concreto esercitate dal lavoratore deceduto, al settore 'edilizio', attesa l'assoluta insufficienza della descrizione del tipo di mansione svolta dal Di EG al momento del decesso, in assenza di prova (da rendersi con il dovuto rigore) circa l'eventuale natura 'non accessoria' di tale specifica attività nell'occasione prestata dal Di EG (rispetto alla comprovata appartenenza dell'impresa in esame al settore dei trasporti), ed in assenza di alcun riscontro circa il carattere 'normalè od 'ordinario' (e, pertanto, non meramente episodico) dell'esercizio delle mansioni 'edilizie da parte del Di EG". La motivazione dei giudici di appello appare ineccepibile e non viola affatto l'art. 2070 c.c. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina, ai sensi dell'articolo citato, secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore (primo comma); se poi l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività (secondo comma). Una volta che la DR Trasporti s.a.s. aveva dimostrato, secondo l'accertamento compiuto dai giudici del merito, di operare nel settore dei trasporti, avrebbero dovuto le controparti provare l'esistenza, accanto a tale attività, di altra autonoma attività nel settore dell'edilizia, a nulla rilevando, da sola, come esattamente rilevato dal Tribunale, la mera descrizione del carattere edilizio dell'opera cui era intento il lavoratore al momento dell'infortunio.
Rimane, a questo punto, la questione del riferimento alla retribuzione tabellare netta (come ritenuto dal Tribunale) o lorda (come volevano i familiari del signor Di EG, a seguito del regime di tassazione introdotto con la il d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, come convertito con la legge 22 marzo 1995 n. 85).
La censura risulta peraltro inammissibile, atteso che non è dedotto che, prendendo a riferimento la retribuzione lorda, solo per questo il danno patrimoniale sarebbe risultato superiore a quanto percepito dall'INAIL.
Il rilievo contenuto alle pagine 14 e 15 del controricorso e ricorso incidentale risulta del tutto insufficiente, atteso che si assume che "il danno patrimoniale, ove determinato sulla base della retribuzione lorda e/o del contratto collettivo della edilizia e/o senza concorso di colpa della vittima, riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, con fabbisogno personale pari a 1/3, ammonta a importo superiore alla rendita erogata dall'INAIL ai superstiti, come ha accertato il perito contabile d'ufficio in primo grado". Non si riporta, però, la somma determinata dal CTU sulla scorta della retribuzione lorda del settore trasporto, la somma risultante dopo la decurtazione del 30%, l'entità della capitalizzazione della rendita corrisposta dall'INAIL.
Si riporta, invece, solo il risultato contabile di alcuni calcoli del CTU, affermando che "l'entità del risarcimento riferita al 1993, esorbitante la rendita INAIL capitalizzata, ammonterebbe ad esempio a L. 62.747.546 (punto 3), oppure a L. 120.582.521 (punto 7), o ancora a L. 104.373.880 (punto 12)".
L'argomentazione risulta incompleta ed inammissibile, tanto più se si considera che in primo grado il Pretore aveva ritenuto che il danno totale da risarcire ai congiunti della vittima, pur comprensivo del danno morale, fosse inferiore alla capitalizzazione della rendita erogata dall'INAIL.
Con il quarto motivo la difesa dei ricorrenti incidentali denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c.).
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno biologico iure successionis "non essendo trascorso, tra le lesioni e il decesso del Di EG, un lasso di tempo adeguatamente apprezzabile".
Assume che il periodo di tempo trascorso - dal 30 gennaio al 5 febbraio 1970 - costituisce un periodo certamente "apprezzabile", durante il quale l'infortunato sostenne le prevedibili sofferenze fisiche ma anche quelle psichiche dovute alla consapevolezza di abbandonare la famiglia senza l'unica fonte di sostentamento. Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte precisato che "la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere" (cfr., fra le tante, Cass., 20 gennaio 1999 n. 491; 30 giugno 1998 n. 6404; 22 maggio 1998 n. 5136). Il pregiudizio della salute nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte, quindi, in tanto può dar luogo a risarcimento del danno trasmissibile agli credi, in quanto il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualità della vita (V: Cass., 30 giugno 1998 n. 6404; 10 febbraio 1999 n. 1131). E il giudizio sulla "apprezzabilità" della durata della vita è riservato al giudice del merito (Cass., 29 maggio 1996 n. 4991). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto che i cinque giorni intercorsi tra l'infortunio e la morte del lavoratore non costituissero un tempo apprezzabile per l'insorgenza, in capo all'infortunato, di un danno biologico trasmissibile agli eredi. I ricorrenti incidentale si limitano ad esprimere una differente valutazione, argomentando che il ferito, nel ricordato periodo, non solo ha subito sofferenze fisiche ma anche sofferenze morali, dovute alla consapevolezza della imminente morte e al conseguente abbandono della famiglia senza l'unica fonte di sostentamento. La censura, così come formulata, si risolve in un apprezzamento di fatto inammissibile in sede di legittimità; non viene infatti denunciato un vizio di motivazione ne' si lamenta l'omessa considerazione di deduzioni tempestivamente proposte, ma ci si limita, ripetesi, a contrapporre un diverso apprezzamento a quello espresso dal giudice di appello.
Per tutto quanto esposto entrambi i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001