Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2012, n. 12218
CASS
Sentenza 17 luglio 2012

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In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato quest'ultima, a norma dell'art. 389 c.p.c.

È viziata da extrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda di ristoro del danno patrimoniale, condanni il convenuto a risarcire anche quello non patrimoniale, a nulla rilevando che l'attore avesse domandato, in via subordinata, la condanna del convenuto al pagamento della "somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2012, n. 12218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12218
    Data del deposito : 17 luglio 2012

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