Art. 11. (Campo di applicazione del contributo per lavori
diversi dalle nuove costruzioni navali)
Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste.
Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
diversi dalle nuove costruzioni navali)
Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste.
Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".