Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 764 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tina Marrone Parte_1
Attore Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Maria Teresa Tamborra Convenuto Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_2 mandataria in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Tamborra Terza chiamata in causa Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Tamborra Cessionaria/intervenuta ex art. 111 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 11.01.2019, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari il Controparte_1
Riferiva che, in data 17.12.2007, la società aveva stipulato con la Parte_2
Banca popolare di Novara spa (oggi il contratto di mutuo ipotecario a Controparte_1 rogito Notar rep. 1359, mutuo per il quale avevano Persona_1 prestato garanzia l'odierno attore e , concedendo ipoteca su un bene Controparte_6 immobile di loro proprietà, fino alla concorrenza di € 440.000,00. Successivamente, con atto a rogito Notar rep. n. 28153 racc. n. 15607 Persona_1 del 12.06.2012, e si accollavano il debito residuo relativo al Parte_1 Controparte_6 mutuo, pari alla somma di € 183.632,60. In data 05.05.2014 veniva modificato il piano di ammortamento, che prevedeva il versamento di n. 300 rate mensili posticipate, con proroga della scadenza al 31.12.2032 e sospensione delle n. 17 rate rimaste insolute, la cui scadenza veniva fissata al 31.05.2034.
alla datata dell'atto di citazione, era stata versata la somma di € 132.941,81 per rate effettivamente pagate e che, a fronte della dedotta usurarietà, la banca aveva indebitamente trattenuto la somma di € 77.858,33 che chiedeva portarsi in compensazione con il capitale ancora da restituire. Eccepiva l'abuso di posizione dominante da parte dell'istituto di credito per violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. Chiedeva, inoltre, la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; dichiararsi la parziale invalidità dell'ipoteca per la parte eccedente il capitale mutuato, e in ogni caso la riduzione della stessa, atteso l'intervenuto pagamento di oltre un quinto del debito. Con comparsa del 02.05.2019 si costituiva in giudizio il chiedendo CP_1
l'integrale rigetto della domanda attorea. Riferiva che, a seguito di cessione in blocco ex art. 58 TUB, intervenuta in data 28.12.2018, il aveva ceduto alla società una serie di CP_1 Controparte_2 crediti, tra cui quello oggetto di controversia, girato a sofferenza il 14.11.2017. Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle domande avanzate. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di relativamente alle somme Parte_1 versate dalla società originaria parte contraente, nonché, in ogni caso, Parte_2 la prescrizione di quanto corrisposto nel decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione. Asseriva la legittimità delle pattuizioni, evidenziando l'erroneità del calcolo effettuato da parte attrice, frutto dell'inclusione, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, di voci tra loro disomogenee e non cumulabili. Con comparsa del 20.04.2021 si costituiva in giudizio l'avv. Maria Tina Marrone, in qualità di nuovo difensore di associandosi a tutte le domande ed eccezioni già Parte_1 precedentemente formulate da parte attrice. Con note di trattazione scritta del 20.04.2021, chiedeva di essere autorizzato a Parte_1 chiamare in causa il terzo, preso atto dell'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva sollevata da parte convenuta. Autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del 22.04.2021, con comparsa del 23.11.2021 si costituiva in giudizio la società e per essa la mandataria Controparte_2
associandosi alle eccezioni di prescrizione e di difetto di Controparte_3
l . CP_1
Sosteneva la legittimità delle pattuizioni e l'erroneità del calcolo effettuato da parte attrice. Con comparsa del 23.09.2022 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in Controparte_7 qualità di cessionaria del credito, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB stipulata con in data 04.08.2022, associandosi a tutte le domande ed eccezioni Controparte_2 sollevate dalla cedente. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, svolta ctu tecnico – contabile, la causa istruita con prove documentali chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
come risulta dalla visura camerale relativo alla società depositata
[...] Parte_2 da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l'odierno attore, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di giudizio era socio e proprietario del 70% del capitale sociale. Successivamente, questi, in proprio si accollava il residuo del debito maturato dalla società mutuataria, così succedendo nella posizione originaria del debitore. Sussiste quindi la legittimazione attiva dell'odierno attore per le domande di ricalcolo del debito che originava dal mutuo poi accollatosi con atto a rogito Notar Persona_1 rep. n. 28153 racc. n. 15607 del 12.06.2012, e procedendo al pagamento delle rate successive. Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del convenuto si deve osservare che: nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535). Nella specie, risulta documentalmente provato che la società e la società Controparte_2 siano mere cessionarie del credito e che le i ni in blocco Controparte_7 hanno dato origine ad una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Pertanto, va riconosciuta la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla originaria parte con conseguente legittimazione passiva di quest'ultima con Controparte_1 riferimento alla domanda di restituzione e compensazione e non la terza chiamata in causa e dell'intervenuta, mere cessionarie del credito, cui resta riconosciuta la titolarità di tutti i poteri relativi alla tutela del credito, comprese le azioni a tutela. Parimenti va rigettata la sollevata eccezione di prescrizione. Infatti, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4232). Invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Tribunale Roma sez. XVII, 03/03/2020, n.4627). Nella specie, è pacifico tra le parti che il contratto di mutuo oggetto di controversia aveva la scadenza prevista al 31.12.2032: pur volendo considerare la data di passaggio a sofferenza del rapporto, ossia il14.11.2017, quale momento dal quale far decorrere il dies a quo, l'atto di citazione è stato notificato in data 11.01.2019, pertanto alcuna prescrizione può dirsi maturata. Circa l'eccepita usurarietà deve osservarsi che mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura non concorre al calcolo la commissione di estinzione anticipata: questa costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La commissione non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello: non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.) (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109). La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura (Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561). Dunque, il tasso strumentale all'accertamento della soglia di usura è il TEG e non il TAEG. Quest'ultimo, infatti, è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento (Tribunale Napoli sez. II, 07/06/2018, n.5618). Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Come accertato dal perito nominato, nel contratto di mutuo oggetto di controversia era stato pattuito un tasso del 6,24% e un tasso di mora aumentato di un punto percentuale rispetto al tasso convenzionale, quindi pari al 7,24%. Il TAEG applicato in contratto è pari al 6,63726%, mentre il Taeg indicato è pari al 6,6324%. Tale circostanza, in ogni caso, non assume rilevanza atteso che in tema di mutuo la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre Par specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di fi ziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo Par del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B (Tribunale Napoli sez. II, 05/05/2021, n.4240). Invero, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169). Dalla compiuta analisi effettuata dal ctu è emerso che il TEG applicato in contratto, includendo tutte le spese e commissioni, eccetto imposte, tasse e commissione di estinzione anticipata, è pari al 6,6311%, pertanto sotto soglia rispetto al TUS del 9,09% per la categoria ed il periodo di riferimento (mutui con garanzia reale a tasso fisso – trimestre 1 ottobre-31 dicembre 2007). Parimenti, è risultato sotto soglia il tasso di mora: il ctu ha, infatti, precisato che quand'anche si volesse applicare la maggiorazione del 2,1% al tasso soglia ministeriale, non si verificherebbe comunque il superamento (pag. 12 elaborato peritale). Quanto alla penale di risoluzione per inadempimento, anch'essa inclusa nel calcolo del TEG da parte attrice, deve osservarsi che la stessa non rappresenta un costo connesso all'erogazione del finanziamento, essendo applicabile solo in caso di mora del mutuatario ed essendo incompatibile -di per sé- con la fase fisiologica del rapporto. Pertanto, non va inclusa né conteggiata ai fini del superamento del tasso soglia. All'uopo è dirimente, ancora una volta, la nota sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 19597/2020, laddove ha statuito che l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso “astratto” (ossia potenziale) “cade” se “non applicato”, ossia che è, in definitiva, insufficiente la mera promessa a determinare l'usurarietà delle condizioni ed è invece necessario, al fine di elidere gli interessi e il complessivo “prezzo del denaro”, che lo scenario che importa il superamento del limite di legge si sia effettivamente verificato. Orbene, benché il perito nominato abbia rilevato l'usura in caso di risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento della prima rata, l'ipotesi non può essere considerata, atteso che l'ultimo pagamento è stato effettuato dall'odierno attore in data 02.12.2016 ed è circostanza accertata dallo stesso ctu che siano stati effettuati pagamenti per la somma di € 134.544,73, pertanto la prospettata usura per mancato pagamento della prima rata, nella specie, si è verificata. Accertata, dunque, la legittimità delle pattuizioni contrattuali, alcun ricalcolo dovrà essere operato, con conseguente rigetto della domanda attorea. Il rigetto della domanda principale consente di ritenere assorbite le altre domande proposte. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va rigettata. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente. Le spese di lite vanno liquidate in favore della convenuta, nei limiti delle fasi processuali cui quest'ultimo ha partecipato, e non della cessionaria intervenuta, poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie (cfr. Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986), ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.) e non avendo parte attrice determinato l'intervento in giudizio della cessionaria. Possono altresì essere compensate le spese di lite anche con la terza chiamata Parte considerando che questa è stata determinata dalle difese sollevate dalla convenuta;
terza chiamata che non sollevava alcuna censura sul proprio difetto di legittimazione passiva. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 11.01.2019, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante le spese processuali che 03,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti delle altre parti.
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 07.03.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 22/05/2025
Il Giudice Assunta Napoliello