Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 779/2023
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 15.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 779/2023
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Parte 1 C.F. "
Locantore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 89/A,
giusta procura in atti
RICORRENTE
Controparte_1 C.F. P.IVA 1 in
, ,
persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2 - società di cartolarizzazione dei crediti CP 1 C.F. P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Moscariello elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura in atti
RESISTENTI
NONCHE'
و ,, C.F. P.IVA_3 in persona del suo legale Controparte_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mongillo, presso il cui studio in Napoli alla
Via Salita Arenella n. 51/B ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2023 il ricorrente esponeva:
- che in data 05.12.2022 riceveva notifica a mezzo p.e.c., all'indirizzo della società AIR'S FLOWER
DI L. ZI & C. S.A.S. di cui è socia, l'avviso di addebito n. 37120220015043990000,
relativo a iscrizione ruolo degli importi ivi indicati - contributi previdenziali IVS sul reddito
-la sussistenza dell'efficacia immediata e diretta della sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli n. 12087/15/2021 depositata il 9.11.2021 che ha definito il processo R.G.N.
1434/2020, introdotto con ricorso avverso avviso di accertamento n. TF3020802028 notificato il
9.7.2019 alla società AIR'S FLOWER S.A.S. DI RE ZI E C. S.A.S., di cui è
socia, riguardante l'accertamento ai fini IRAP e IVA, anno d'imposta 2014 - inscindibilità tra la posizione della società AIR'S FLOWER S.A.S. DI RE ZI E C. S.A.S. alla quale si riferisce la pretesa tributaria di cui all'accertamento n. TF3020802028 notificato alla società e la sua posizione personale cui si riferiscono le pretese tributarie di cui al conseguente accertamento n.
TF3020802033/2019, notificatole il 9.7.2019;
- che l' Controparte_3 di Napoli Direzione Provinciale I notificava alla AIR'S FLOWER s.a.s. di LO AN e C. s.a.s. l'avviso di accertamento n. TF3020802028, con il quale rettificava il reddito d'impresa della AIR'S FLOWER s.a.s. di LO AN e C. s.a.s., per l'anno 2014,
e lo determinava in € 116.849,00;
- che dallo stesso accertamento erano scaturiti i due ulteriori avvisi di accertamento notificati alle due socie, segnatamente, n. TF3020802033/2019 (LO AN) e n. TF3020802039/2019
( Persona_1 );
- che con tali due avvisi erano stati rettificati, unicamente sul presupposto del primo avviso di accertamento, i redditi di partecipazione dichiarati dalle socie per l'anno 2014;
- che il suo reddito di partecipazione dichiarato per quell'anno era stato pari a € 39.517,00 e, tenuto conto che l'art. 5 del d.p.r. 917/86 prevede l'imputazione dei redditi prodotti in forma associata, in capo a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, era stato rettificato in
€ 64.267,00;
- che per effetto di tali rettifiche, le veniva intimato il pagamento delle seguenti maggiori imposte i.r.p.e.f.: € 10.674,00, oltre sanzioni per € 9.606,60 e interessi per € 1.760,48;
- che la decisione giudiziale che annullava l'accertamento principale si rifletteva automaticamente e direttamente sugli ulteriori accertamenti “derivati” nei confronti delle socie;
- che per l'effetto, l'annullamento giudiziale dell'avviso di accertamento originario (riferito alla società) comportava la caducazione dei successivi avvisi di accertamento, tra cui l'avviso n.
TF3020802033/2019 richiamato nell'avviso di addebito impugnato e sul quale si sarebbe fondata la pretesa creditoria dell' Controparte_4 ;
- che l'avviso di addebito veniva emesso in presenza di una sentenza favorevole non solo alla società ma anche nei suoi confronti per effetto estensivo di quel giudicato;
- che con tale sentenza, pertanto, veniva annullata la pretesa tributaria sulla quale l' Controparte_5 fondava, del tutto illegittimamente, la sua pretesa contributiva;
- che avverso tale sentenza l' Controparte_3 proponeva appello, attualmente pendente innanzi alla Corte Tributaria di secondo grado della Campania e che nel giudizio relativo per il quale è stata fissata l'udienza del 11.1.2023, si costituiva in quanto litisconsorte necessaria.
Alla luce di quanto premesso, parte ricorrente concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'On.le
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di cui all'avviso di addebito, dichiararsi insussustente il credito previdenziale comprensivo di accessori (sanzione, interessi di mora, spese di notifica) di € 9.955,02, di cui all'avviso di addebito n. 371 2022 00150439 90 000 di cui in premessa, e dichiararsi nullo il già richiamato avviso di addebito. Con vittoria delle spese di lite. In via cautelare chiede disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso impugnato".
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano l'CP_1 e la CP_2 le quali contestavano la fondatezza dell'opposizione nel merito, eccepivano il difetto di legittimazione passiva della CP_2 l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione, nonché la revoca della sospensione, concludendo nel modo seguente: "a) in via principale, preliminare ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 e l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione;
b) in subordine, e previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3 rigettare l'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e "
diritto e condannare controparte al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito;
c) in
.CP ogni caso condannare controparte al pagamento, in favore dell' delle spese di giudizio". deducendo la carenza diSi costituiva, altresì, l' Controparte_6
legittimazione passiva, essendo l'ente impositore l'unico soggetto legittimato passivo. Concludeva nel modo seguente: "1) Revocare il provvedimento di sospensione perché non sussistenti i presupposti di legge;
2) Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3 in relazione all'avviso di addebito impugnato;
3) Rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) Con vittoria di spese e competenze".
La causa veniva rinviata all'odierna udienza, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e a seguito del deposito nei termini delle note scritte, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, decisa con la presente sentenza.
CP In via preliminare va rigettata l'eccezione dell' di inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione dell'avviso di addebito, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità
(vd. ordinanza Cass n.17280 del 16.06.23), trova applicazione il comma 5 dell'art. 155 c.p.c., secondo cui "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”. Essendo il termine di scadenza di deposito del ricorso coincidente con sabato 16.01.2023, esso risulta tempestivo. Ancora in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2 Invero la cessione e
CP cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre
2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Per effetto della citata norma sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto
2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 13. Nel caso di specie, trattandosi di credito successivo non sussiste la legittimazione CP_2
Si deve, altresì, evidenziare che per quanto riguarda il convenuto CP 7 che nel caso in cui la contestazione attiene al merito della pretesa, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, riaffermato anche con la sentenza n. 708/2016, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi spetta unicamente al titolare della relativa potestà sanzionatoria. (nel caso della sentenza richiamata si trattava dell' CP_1) La formulazione originaria del comma 5 dell'art. 24 del dlgs 46/99, secondo cui "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario” è stata modificata dall'articolo 4, comma 2-quater, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265 per cui in base al testo vigente ratione temporis del comma 5, è venuta meno la notifica al concessionario in quanto “il ricorso va notificato all'ente impositore”. La perdurante vigenza del comma 7 impone al ricorrente solo di notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. Diverso è il discorso nell'eventualità in cui sia fatto valere un vizio della notifica della cartella, giacché in tale evenienza, per effetto dell'art. 29 dlgs
46/99 e 617, 1° comma c.p.c., la legittimazione passiva è del concessionario (trattandosi di opposizione che investe non l'an, bensì il quodomo). In proposito, Cassazione civile sez. lav.,
28/07/2020, n.16138 "L'opposizione per vizi di forma della cartella invece va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del
2016) nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10)".
Nel caso di cu ci si occupa il ricorrente non lamenta vizi di forma e pertanto non sussiste la legittimazione passiva dell' CP_7
Nel merito il ricorso va rigettato. Il ricorrente, come unico motivo di opposizione, allega in ricorso l'efficacia immediata e diretta sull'avviso di addebito oggetto di impugnazione, della sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli n. 12087/15/21 depositata il 09.11.21 e oggetto di appello. Allega, inoltre, che la controversia tributaria si è comunque definita, in pendenza del gravame, con adesione alla 66
definizione delle liti pendenti ex L.197/22" con relativo pagamento (cfr. note di trattazione in atti).
Sul punto questo Giudicante ritiene di aderire al principio di diritto emesso in subiecta materia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 23930/2019), cui presta adesione, richiamando altresì i numerosi precedenti conformi di merito di Sezione di Corte d'Appello (ex multis sentenza n.872\20 dell'11.2.2020, Corte di Appello di Napoli 651/22). Pertanto si ritiene che la definizione agevolata è prevista per premiare il contribuente, che rinuncia incondizionatamente al contenzioso tributario, avvalendosi di una facoltà di pagamento ridotto rispetto all'importo originario, senza che tale definizione abbia effetto sulla connessa pretesa contributiva, la quale risulta invece definitivamente riconosciuta nell'accertamento senza modifica del reddito posto a base della contribuzione pretesa, di CP talché l' ha diritto a riscuotere l'intero credito contributivo derivante dall'atto impositivo (cfr.
Corte di Appello Milano, sez. lav., sentenza n. 2081/2017).
Inoltre, nel caso di specie, è inammissibile il motivo aggiunto riguardante la ripartizione dell'onere probatorio, in quanto tardivamente allegato dal ricorrente solo nelle note di trattazione e non nel ricorso (cfr. atti).
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti convenute che liquida in 1312,00 ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia