Art. 3.
Per la liquidazione delle spese di cui alla, presente legge e' autorizzato lo stanziamento della somma di lire 18 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la liquidazione delle spese di cui alla, presente legge e' autorizzato lo stanziamento della somma di lire 18 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.