Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
La trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art. 2652 cod. civ., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, ne' può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione, ex art. 2668 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. EL GRIECO - Presidente -
" Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
" Ugo Riccardo PANEBIANCO >
" AR Gabriella LUCCIOLI >
" Giuseppe SALMÈ rel. >
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'GE AR SS, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Ugo da Como 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe AR Masullo che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
FALLIMENTO della IFIP IMMOBILIARE s.p.a., in persona del curatore dott. Luciano Cagnasso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 88 presso l'avv. Giorgio Barberis, rappresentato e difeso dall'avv. Tomaso Tabellini per procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente e
MONTE DEI PASCM DI SIENA s.p.a., in persona del direttore pro tempore della filiale di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, via Achille Papa 21 presso l'avv. AR Luisa Casotti Cantatore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Capuccilli per procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente e
BANCO di NAPOLI s.p.a, in persona del direttore e del direttore sostituto pro tempore della filiale di Chieti, elettivamente domiciliata in Roma, via del Serafico 43 presso l'avv. AR Rosaria Quaresima, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Quinzio, per procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente e
CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E LO PR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Cicerone 28 presso l'avv. Domenico Pansini, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Renzetti per procura speciale in calce al controricorso,
controricorso e
AV MO,
intimato avverso la sentenza della corte d'appello di L'Aquila del 11 giugno 1996 n. 277/96. Sentita la relazione svolta alla pubblica udienza del 31 marzo 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentiti gli avv.ti Masullo per la ricorrente;
l'avv. Barberis, con delega, per il fallimento della IFIP s.pa.; l'avv. Cappuccilli per il Monte dei Paschi di Siena;
l'avv. Quinzio, per la Banca di Napoli;
l'avv. Renzetti per la Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2 novembre 1989 AR TA D'EL ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa nei confronti del marito, LM IE, dalla IFIP Immobiliare e nella quale sono intervenuti il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino e il Monte dei Paschi di Siena, esponendo che, con ricorso del 30 agosto 1979, aveva chiesto al tribunale di Chieti che fosse pronunciata la separazione e che con sentenza n. 279 del 1984 il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la separazione addebitabile al marito e assegnandole la casa coniugale, oggetto dell'esecuzione. La D'EL ha anche esposto che, con atto di citazione del 30 agosto 1979, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, aveva convenuto in giudizio il IE chiedendo che fosse accertato che il complesso immobiliare, composto di tre piani con annesso laboratorio, sito in località Cona di Pretoro, che era oggetto dell'esecuzione forzata, anche se costruito su terreni intestati al marito era in realtà di proprietà comune di essa attrice, del proprio padre EL D'EL e del IE, in quanto i terreni stessi erano stati acquistati con il lavoro comune. La causa era stata cancellata dal ruolo nel marzo 1980, riassunta con atto di citazione del 21 aprile 1980 e nuovamente cancellata con provvedimento del 3 luglio 1984.
Infine, ha aggiunto l'opponente, con atto di citazione del 3 agosto 1989, debitamente trascritto, aveva chiesto la divisione del complesso immobiliare di cui si tratta e l'assegnazione di una quota di due terzi (un terzo in proprio e un altro terzo quale erede di EL D'EL, frattanto deceduto), richiamando le ragioni poste a base dell'atto di citazione del 1979. Questa causa era ancora pendente.
Tutto ciò premesso, la D'EL ha rilevato che, non ostante che la trascrizione, soprattutto del primo atto di citazione del 1979, fosse anteriore a qualsiasi trascrizione o iscrizione effettuata dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, non aveva ricevuto l'avviso di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. al c.p.c., e ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 601 o 624 c.p.c. Con ordinanza del 25 maggio 1990 il procedimento esecutivo è stato sospeso e con ordinanza collegiale del 13 maggio 1991 è stata disposta anche la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione della causa di divisione, iniziata con atto di citazione del 3 agosto 1989, ma successivamente il giudizio è stato ripreso, su istanza ex art. 297 c.p.c. della IFIP. Con sentenza del 21 maggio 1992 il tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione, revocando quindi la sospensione del procedimento esecutivo e compensando le spese.
La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di L'Aquila, la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha affermato che gli adempimenti previsti dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. al c.p.c. debbono essere eseguiti quando viene sottoposto a esecuzione forzata un immobile indiviso per debito di uno solo dei comproprietari, mentre, nella specie, il bene pignorato era di proprietà esclusiva del IE e la D'EL era semplicemente attrice di un giudizio di accertamento della sua eventuale comproprietà sullo stesso bene. Pertanto, la corte di merito ha anche escluso che potesse configurarsi pregiudizialità tra la causa di divisione iniziata nel 1989 e il presente giudizio, perché il pignoramento aveva avuto ad oggetto un bene appartenente ad un unico proprietario e l'accoglimento dell'opposizione poteva derivare solo dalla esistenza di un titolo di comproprietà preesistente al pignoramento e non dall'eventuale conseguimento di tale titolo in un diverso giudizio. D'altra parte, ha anche osservato la corte territoriale, era irrilevante la trascrizione dell'atto di citazione del 1979, perché tale trascrizione aveva perso ogni effetto a seguito della cancellazione della causa dal ruolo e della mancata riassunzione, mentre non aveva alcun effetto sul pignoramento eseguito nel 1988, la trascrizione della domanda proposta nel 1989, del tutto diversa e autonoma da quella proposta nel 1979. La corte d'appello ha anche rilevato, in punto di fatto, che con atto di citazione del 4 giugno 1981 la D'EL e il padre avevano chiesto che fosse accertata la loro comproprietà sui terreni sui quali era stato costruito il complesso immobiliare oggetto di esecuzione (e non come sostenuto dalla D'EL su terreni diversi siti in agro di Pretoro), in quanto compresi nella comunione legale coniugale e, comunque, perché acquistati con il loro denaro: questo giudizio era stato definito con sentenza del 23 dicembre 1982, passata in giudicato, con la quale le domande attrici erano state rigettate. Infine la corte territoriale ha negato che nella specie, l'esecuzione potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 601 c.p.c., in quanto la norma presuppone che la comproprietà sia già accertata, mentre nel caso di specie era oggetto di accertamento in un separato giudizio. Avverso la sentenza della corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo la D'EL. Resistono con controricorso la IFIP, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli e la Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.
Motivi della decisione
1) La ricorrente deduce la violazione degli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. al c.p.c., degli artt. 295 e 601 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 177 lettera a) e 2668 c.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente assume di aver dedotto con l'atto di appello che il complesso immobiliare oggetto di esecuzione, essendo stato realizzato dopo il matrimonio contratto il 16 ottobre 1963, rientrava ope legis nella comunione legale, perché il disposto dell'art. 177 lettera a) c.c. deroga al principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. Erroneamente questa deduzione era stata disattesa, peraltro senza alcuna motivazione.
Inoltre, lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto inefficace la trascrizione della domanda proposta nel 1979, perché tale trascrizione continuava a spiegare effetti nei confronti dei terzi fino a quando non ne fosse stata giudizialmente ordinata la cancellazione.
Infine, la ricorrente lamenta che sia stata disattesa senza motivazione la censura di contraddittorietà della sentenza di primo grado, per avere immotivatamente revocato la sospensione disposta in precedenza per la pendenza della causa di divisione. 2) Il ricorso è ammissibile, perché, contrariamente a quanto affermano le controricorrenti Monte dei Paschi di Siena e Banco di Napoli, le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata sono sufficientemente specifiche.
Tuttavia, il ricorso stesso non è fondato.
In ordine al primo profilo, con il quale la ricorrente lamenta l'omesso esame, e comunque l'erroneo rigetto, della tesi secondo cui il bene oggetto dell'esecuzione era ricompreso nella comunione legale, perché costruito dopo il matrimonio, deve rilevarsi che la corte territoriale ha implicitamente rigettata tale tesi, quando ha precisato, in punto di fatto, che con sentenza del 23 dicembre 1982, passata in giudicato, era stata respinta la domanda della D'EL e del padre diretta ad accertare che i terreni sui quali era stato costruito il complesso immobiliare in contestazione appartenevano alla comunione legale ai sensi dell'art. 177 lettera a) c.c. Infatti, il giudicato formatosi in ordine alla estraneità di tale terreno dall'oggetto della comunione legale dei coniugi, esclude anche, necessariamente, che il complesso immobiliare costruito su detto terreno possa considerarsi comune, perché, come è stato di recente ribadito dalla sezioni unite con sentenza 27 gennaio 1996, n. 651, la costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di "accessione", che non subiscono deroga ad opera della disciplina della comunione legale..
Ne può essere presa in considerazione l'affermazione fatta dalla ricorrente, nella discussione orale e nelle osservazioni scritte alla conclusioni del procuratore generale, secondo cui il terreno che la sentenza 23 dicembre 1982 ha dichiarato di proprietà esclusiva del IE sarebbe diverso da quello sul quale è stato costruito il complesso immobiliare oggetto di esecuzione, perché si tratta di circostanza di fatto contraria a quanto ha insindacabilmente accertato la corte territoriale.
Del pari infondata è la censura relativa al capo della sentenza impugnata con il quale la corte territoriale ha affermato che nessun valore poteva riconoscersi alla trascrizione della domanda del 1979, perché la causa, cancellata dal ruolo, non era stata tempestivamente riassunta e quindi si era estinta. Infatti, la corte territoriale ha esattamente osservato che la trascrizione delle domande giudiziale ha una funzione di prenotazione degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa mentre tale effetto non viene in considerazione quando il processo si estingue o, comunque, si conclude con una pronuncia diversa da quella di accoglimento, con la conseguenza che gli effetti della trascrizione non possono, in tal caso, essere fatti valere in un diverso e autonomo processo che non costituisca "riassunzione" di quello precedente. Tale affermazione della corte territoriale è del tutto corretta (v. nello stesso senso Cass. n. 2160/1980) e non è in contrasto con la circostanza che, nel caso di specie, non sia stata ordinata giudizialmente la cancellazione della trascrizione, perché, come è stato osservato (Cass. n. 1682/82),in ipotesi di estinzione del processo non ha rilievo l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c. È infine, infondata anche la censura di omessa motivazione sulla dedotta contraddittorietà della sentenza di primo grado, in relazione alla revoca della sospensione del processo, in quanto la corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali non sussisteva pregiudizialità tra la causa di divisione e la causa di opposizione di terzo all'esecuzione.
Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 31 marzo 1998 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999