Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 794
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art. 2652 cod. civ., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, ne' può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione, ex art. 2668 cod. civ.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 794
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

    Testo completo