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9 marzo 1999
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23 ottobre 2002
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24 giugno 2014
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Art. 3. Disposizioni in materia di societa' cooperative 1. La disposizione dell' articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ((ai soci cooperatori)) fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all' articolo 2536 del codice civile ed all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernente l'obbligo per le societa' cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all' articolo 2536 del codice civile ed all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernente l'obbligo per le societa' cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".
Commentari • 18
- 1. Unico SC 2003: adeguamento al diritto Ue del trattamento tributario delle cooperativehttps://www.fiscooggi.it/ · 8.348154
[…] Tale quota, sotto il profilo fiscale, è sottoposta: sia al regime giuridico delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge n. 904/1997, a condizione che ne sia esclusa la distribuzione tra i soci anche all'atto dello scioglimento sia al regime della parziale indisponibilità previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 28/1999, nel senso che l'utilizzo delle riserve indivisibili per la copertura di perdite non fa decadere il beneficio fiscale a condizione che fino alla loro ricostituzione non si proceda a distribuzione di utili. […]
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Giurisprudenza • 41
- 1. Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. II, sentenza 15/01/2021, n. 1Provvedimento: […] 2.4_. Ribadisce la non applicabilità al "maggiore utile accertato, dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 904 del 1977 e successivi aggiornamenti di cui all'articolo 3 della legge n. 28/1999. " La T. resiste con controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza opposta.Leggi di più...
- sopravvenienza attiva assimilata·
- costi deducibili·
- inerenza all'attività d'impresa·
- onere della prova