2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all' articolo 2536 del codice civile ed all' articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , concernente l'obbligo per le societa' cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".