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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2636/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
31/08/1974, con l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] l'Ill.mo Tribunale adito Voglia con Sentenza omologare e prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare sul medesimo congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per le quali le Parti potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta.
2. la casa familiare in Acqui Terme, Regione Valloria, 6/R, è assegnata, con le relative pertinenze e gli arredi che la compongono, alla madre IG , che vi vivrà unitamente al figlio che vi Parte_1
manterrà la residenza anagrafica.
3. Facendo in ogni caso salvi differenti migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto del primario interesse del minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori concordano il seguente calendario di frequentazione/permanenza del figlio con ciascun di essi nel seguente modo: nella settimana A: trascorrerà con la madre Per_1
i giorni dal lunedì al giovedì; con il padre dal giovedì sera (ore 19,30) fino alla domenica sera (ore
[... 19,30) per poi essere accompagnato a casa della madre per passarvi la notte. Nella settimana
trascorrerà con la madre la giornata del lunedì; con il padre dal lunedì sera (ore 19,30) al Per_2
giovedì sera (ore 19,30), per poi trascorrere con la madre il pernottamento del giovedì nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica. Nelle feste natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tempi paritari seguendo, nella loro determinazione, il regime ordinario ma con l'espressa specificazione che i singoli giorni di festa (25, 26, 31 dicembre, 1 e 8 gennaio) siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Si indica pertanto che trascorrerà il 25 e 26 dicembre 2024 Per_1
con la madre fino all'orario concordato o indicativamente le 19,30, mentre il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il padre. Il giorno dell'Epifania seguirà il regime ordinario. I genitori si impegnano ad individuare una data congiunta per l'apertura dei regali, indicativamente il giorno 24 dicembre, presso l'una o l'altra abitazione. Laddove intervenissero disaccordi o non si raggiungesse un accordo entro l'8 dicembre, i genitori faranno riferimento all'anno precedente e, applicando il principio dell'alternanza rispetto all'anno passato, la prima metà delle festività –dalla fine della scuola- verrà trascorsa un genitore, la seconda -fino al rientro a scuola- con l'altro. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi integralmente con l'uno o l'altro genitore, con alternanza per
l'anno successivo, gli eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica seguiranno il regime ordinario. Si dà atto che Pasqua e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 verranno trascorsi da Per_1
con il papà. Il compleanno verrà trascorso da con entrambi i genitori, laddove non possibile Per_1 vigerà il criterio dell'alternanza. Le festività minori, laiche e religiose, seguiranno il regime ordinario. Nel periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo dovrà essere concordato tra i Per_1 genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o mancato accordo, dall'1 al 15 agosto con la mamma;
dal 16 al 30 con il papà, ed inversione per l'anno successivo.
4. Per quanto concerne il mantenimento del figlio: i genitori si accordano per sostenere il mantenimento di , Per_1
ordinario (comprensivo, a titolo esemplificativo del vestiario, della biancheria intima, dei farmaci da banco, della mensa scolastica, del corredo scolastico ordinario) e straordinario al 50% ciascuno,
a tal fine mantengono in essere il conto cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella su cui accrediteranno la somma di 200 (duecento/00) Euro ciascuno entro il 21 di ogni mese (somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat), per complessivi 400,00
(quattrocento/00) Euro;
nonché la quota parte delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal protocollo presso il Tribunale di Alessandria, territorialmente competente che, per completezza si ritrascrive: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. In caso di spese straordinarie particolarmente gravose o comunque eccedenti € 500,00, i genitori si impegnano a procurarsi almeno 2 preventivi in modo da potersi confrontare e decidere quale spesa affrontare.
5. L'Assegno Unico verrà percepito dal padre al 100% e versato sul conto corrente comune per le spese relative a . 6. Entrambi i genitori Per_1
si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome del figlio minore.
7. Le Parti si impegnano altresì a versare sul conto corrente cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno per un totale di Euro 500,00 (cinquecento/00) complessivi, per l'adempimento del mutuo fondiario nr. F6E9393474450 contratto con Banca Sella, ancora gravante sulla casa familiare, entro il giorno 21 di ogni mese.
8. Le Parti si impegnano a mettere in vendita la casa familiare entro 3 anni dal deposito del presente ricorso, impegnandosi dopo i detti 3 anni a dare mandato ad un'agenzia immobiliare da individuarsi congiuntamente. In caso di disaccordo nella scelta, ciascun coniuge individuerà un agente di fiducia. La casa dovrà essere venduta entro i successivi due anni –coerentemente con il prezzo di mercato- alla migliore offerta e gli oneri relativi alla vendita (CPE, permessi etc..) dovranno essere corrisposti dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le Parti si riconoscono il diritto di prelazione sull'acquisto della quota dell'altro. Il ricavato della vendita verrà in primis utilizzato per estinguere il mutuo, la somma residua verrà corrisposta per il 50% al signor e per il 50% alla IG Controparte_1 Parte_1
. 9. Salvo quanto disposto nei precedenti punti, le Parti danno atto che ogni altra questione
[...]
economica tra Loro è stata risolta”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli;
le parti rappresentavano di aver convissuto in Acqui Terme (AL), Strada Valloria, 6/R fino al giugno 2024.
Dall'unione nasceva il figlio in Acqui Terme (AL), il 20 aprile 2013, riconosciuto Persona_1
alla nascita da entrambi i genitori.
I ricorrenti esponevano che la IG.ra è psicologa in regime privatistico con collaborazioni Pt_1 con l'ASL AL e con l'ASCA di Acqui Terme, percependo un reddito annuo di circa € 40.300 e che, in quanto libera professionista, non ha orari imposti ad esclusione delle collaborazioni di cui sopra
(le giornate di lavoro vengono determinate annualmente con gli Enti); il IG. è ingegnere Per_1 informatico elettronico e svolge l'attività di impiegato presso la Fabrick S.p.A. con sede legale a
Biella, percependo un reddito annuo di circa € 41.800. L'impegno lavorativo del padre prevede attualmente 4 giorni di smart working ed un giorno settimanale (solitamente il lunedì) in presenza.
Le parti rappresentavano che con il tempo il rapporto era venuto a deteriorarsi, e che a giugno 2024, il IG. si era trasferito nell'immobile di recente acquisto, in Acqui Terme (AL), Via Vittorio Per_1
Alfieri, 8/B, mentre la madre ed il figlio erano rimasti nella casa familiare di Acqui Terme (AL),
Strada Valloria, 6/R; stante l'impossibilità di una riconciliazione, i genitori pervenivano alla decisione di procedere congiuntamente per la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio, chiedendo il recepimento degli accordi sopra trascritti.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, ed appaiono conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare sul Persona_1
medesimo congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione, per le quali le parti potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
la casa familiare in Acqui Terme (AL), Regione Valloria, 6/R, viene assegnata, con le relative pertinenze e gli arredi che la compongono, alla madre IG.ra , che vi vivrà Parte_1
unitamente al figlio, che ivi manterrà la residenza anagrafica;
dispone che, facendo in ogni caso salvi differenti migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto del primario interesse del minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti,
i genitori seguiranno il seguente calendario di frequentazione/permanenza del figlio con ciascun di essi nel seguente modo: nella settimana A: trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì Per_1
al giovedì; con il padre dal giovedì sera (ore 19,30) fino alla domenica sera (ore 19,30) per poi essere accompagnato a casa della madre per passarvi la notte. Nella settimana Per_2
trascorrerà con la madre la giornata del lunedì; con il padre dal lunedì sera (ore 19,30) al giovedì sera (ore 19,30), per poi trascorrere con la madre il pernottamento del giovedì nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica. Nelle feste natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tempi paritari seguendo, nella loro determinazione, il regime ordinario ma con l'espressa specificazione che i singoli giorni di festa (25, 26, 31 dicembre, 1 e 8 gennaio) siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Si indica pertanto che trascorrerà il 25 e 26 Per_1 dicembre 2024 con la madre fino all'orario concordato o indicativamente le 19,30, mentre il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il padre. Il giorno dell'Epifania seguirà il regime ordinario. I genitori si impegneranno ad individuare una data congiunta per l'apertura dei regali, indicativamente il giorno 24 dicembre, presso l'una o l'altra abitazione. Laddove intervenissero disaccordi o non si raggiungesse un accordo entro l'8 dicembre, i genitori faranno riferimento all'anno precedente e, applicando il principio dell'alternanza rispetto all'anno passato, la prima metà delle festività - dalla fine della scuola - verrà trascorsa con un genitore, la seconda - fino al rientro a scuola - con l'altro. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi integralmente con l'uno o l'altro genitore, con alternanza per l'anno successivo, gli eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica seguiranno il regime ordinario. Si dà atto che Pasqua e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 verranno trascorsi da con il papà. Il compleanno verrà Per_1
trascorso da con entrambi i genitori, laddove non possibile vigerà il criterio Per_1 dell'alternanza. Le festività minori, laiche e religiose, seguiranno il regime ordinario. Nel periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori Per_1 entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o mancato accordo, dall'1 al 15 agosto con la mamma;
dal 16 al 30 con il papà, ed inversione per l'anno successivo;
dispone che i genitori sostengano il mantenimento di , ordinario (comprensivo, a titolo Per_1
esemplificativo del vestiario, della biancheria intima, dei farmaci da banco, della mensa scolastica, del corredo scolastico ordinario) e straordinario al 50% ciascuno, mantenendo a tal fine in essere il conto cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella, su cui accrediteranno la somma di € 200,00 (duecento/00) ciascuno entro il 21 di ogni mese (somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat), per complessivi € 400,00
(quattrocento/00); nonché la quota parte delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal protocollo presso il Tribunale di Alessandria. In caso di spese straordinarie particolarmente gravose o comunque eccedenti € 500,00, i genitori si impegneranno a procurarsi almeno 2 preventivi in modo da potersi confrontare e decidere quale spesa affrontare;
dà atto che l'Assegno Unico verrà percepito dal padre al 100% e versato sul conto corrente comune per le spese relative a;
Per_1
dà atto che entrambi i genitori si concederanno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome del figlio minore;
dà atto che le parti si impegneranno altresì a versare sul conto corrente cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) complessivi, per l'adempimento del mutuo fondiario nr.
F6E9393474450 contratto con Banca Sella, ancora gravante sulla casa familiare, entro il giorno
21 di ogni mese;
dà atto che le parti si impegneranno a mettere in vendita la casa familiare entro 3 anni dal deposito del ricorso, impegnandosi dopo i detti 3 anni a dare mandato ad un'agenzia immobiliare da individuarsi congiuntamente. In caso di disaccordo nella scelta, ciascun coniuge individuerà un agente di fiducia. La casa dovrà essere venduta entro i successivi due anni - coerentemente con il prezzo di mercato - alla migliore offerta e gli oneri relativi alla vendita (CPE, permessi etc..) dovranno essere corrisposti dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le parti si riconosceranno il diritto di prelazione sull'acquisto della quota dell'altro. Il ricavato della vendita verrà in primis utilizzato per estinguere il mutuo, la somma residua verrà corrisposta per il 50% al signor e per il 50% alla IG;
Controparte_1 Parte_1
dà atto che, salvo quanto disposto nei precedenti punti, le parti danno atto che ogni altra questione economica tra loro è stata risolta.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2636/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
31/08/1974, con l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. IVALDI PAOLA MARGHERITA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] l'Ill.mo Tribunale adito Voglia con Sentenza omologare e prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare sul medesimo congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per le quali le Parti potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta.
2. la casa familiare in Acqui Terme, Regione Valloria, 6/R, è assegnata, con le relative pertinenze e gli arredi che la compongono, alla madre IG , che vi vivrà unitamente al figlio che vi Parte_1
manterrà la residenza anagrafica.
3. Facendo in ogni caso salvi differenti migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto del primario interesse del minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori concordano il seguente calendario di frequentazione/permanenza del figlio con ciascun di essi nel seguente modo: nella settimana A: trascorrerà con la madre Per_1
i giorni dal lunedì al giovedì; con il padre dal giovedì sera (ore 19,30) fino alla domenica sera (ore
[... 19,30) per poi essere accompagnato a casa della madre per passarvi la notte. Nella settimana
trascorrerà con la madre la giornata del lunedì; con il padre dal lunedì sera (ore 19,30) al Per_2
giovedì sera (ore 19,30), per poi trascorrere con la madre il pernottamento del giovedì nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica. Nelle feste natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tempi paritari seguendo, nella loro determinazione, il regime ordinario ma con l'espressa specificazione che i singoli giorni di festa (25, 26, 31 dicembre, 1 e 8 gennaio) siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Si indica pertanto che trascorrerà il 25 e 26 dicembre 2024 Per_1
con la madre fino all'orario concordato o indicativamente le 19,30, mentre il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il padre. Il giorno dell'Epifania seguirà il regime ordinario. I genitori si impegnano ad individuare una data congiunta per l'apertura dei regali, indicativamente il giorno 24 dicembre, presso l'una o l'altra abitazione. Laddove intervenissero disaccordi o non si raggiungesse un accordo entro l'8 dicembre, i genitori faranno riferimento all'anno precedente e, applicando il principio dell'alternanza rispetto all'anno passato, la prima metà delle festività –dalla fine della scuola- verrà trascorsa un genitore, la seconda -fino al rientro a scuola- con l'altro. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi integralmente con l'uno o l'altro genitore, con alternanza per
l'anno successivo, gli eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica seguiranno il regime ordinario. Si dà atto che Pasqua e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 verranno trascorsi da Per_1
con il papà. Il compleanno verrà trascorso da con entrambi i genitori, laddove non possibile Per_1 vigerà il criterio dell'alternanza. Le festività minori, laiche e religiose, seguiranno il regime ordinario. Nel periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo dovrà essere concordato tra i Per_1 genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o mancato accordo, dall'1 al 15 agosto con la mamma;
dal 16 al 30 con il papà, ed inversione per l'anno successivo.
4. Per quanto concerne il mantenimento del figlio: i genitori si accordano per sostenere il mantenimento di , Per_1
ordinario (comprensivo, a titolo esemplificativo del vestiario, della biancheria intima, dei farmaci da banco, della mensa scolastica, del corredo scolastico ordinario) e straordinario al 50% ciascuno,
a tal fine mantengono in essere il conto cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella su cui accrediteranno la somma di 200 (duecento/00) Euro ciascuno entro il 21 di ogni mese (somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat), per complessivi 400,00
(quattrocento/00) Euro;
nonché la quota parte delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal protocollo presso il Tribunale di Alessandria, territorialmente competente che, per completezza si ritrascrive: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. In caso di spese straordinarie particolarmente gravose o comunque eccedenti € 500,00, i genitori si impegnano a procurarsi almeno 2 preventivi in modo da potersi confrontare e decidere quale spesa affrontare.
5. L'Assegno Unico verrà percepito dal padre al 100% e versato sul conto corrente comune per le spese relative a . 6. Entrambi i genitori Per_1
si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome del figlio minore.
7. Le Parti si impegnano altresì a versare sul conto corrente cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno per un totale di Euro 500,00 (cinquecento/00) complessivi, per l'adempimento del mutuo fondiario nr. F6E9393474450 contratto con Banca Sella, ancora gravante sulla casa familiare, entro il giorno 21 di ogni mese.
8. Le Parti si impegnano a mettere in vendita la casa familiare entro 3 anni dal deposito del presente ricorso, impegnandosi dopo i detti 3 anni a dare mandato ad un'agenzia immobiliare da individuarsi congiuntamente. In caso di disaccordo nella scelta, ciascun coniuge individuerà un agente di fiducia. La casa dovrà essere venduta entro i successivi due anni –coerentemente con il prezzo di mercato- alla migliore offerta e gli oneri relativi alla vendita (CPE, permessi etc..) dovranno essere corrisposti dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le Parti si riconoscono il diritto di prelazione sull'acquisto della quota dell'altro. Il ricavato della vendita verrà in primis utilizzato per estinguere il mutuo, la somma residua verrà corrisposta per il 50% al signor e per il 50% alla IG Controparte_1 Parte_1
. 9. Salvo quanto disposto nei precedenti punti, le Parti danno atto che ogni altra questione
[...]
economica tra Loro è stata risolta”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli;
le parti rappresentavano di aver convissuto in Acqui Terme (AL), Strada Valloria, 6/R fino al giugno 2024.
Dall'unione nasceva il figlio in Acqui Terme (AL), il 20 aprile 2013, riconosciuto Persona_1
alla nascita da entrambi i genitori.
I ricorrenti esponevano che la IG.ra è psicologa in regime privatistico con collaborazioni Pt_1 con l'ASL AL e con l'ASCA di Acqui Terme, percependo un reddito annuo di circa € 40.300 e che, in quanto libera professionista, non ha orari imposti ad esclusione delle collaborazioni di cui sopra
(le giornate di lavoro vengono determinate annualmente con gli Enti); il IG. è ingegnere Per_1 informatico elettronico e svolge l'attività di impiegato presso la Fabrick S.p.A. con sede legale a
Biella, percependo un reddito annuo di circa € 41.800. L'impegno lavorativo del padre prevede attualmente 4 giorni di smart working ed un giorno settimanale (solitamente il lunedì) in presenza.
Le parti rappresentavano che con il tempo il rapporto era venuto a deteriorarsi, e che a giugno 2024, il IG. si era trasferito nell'immobile di recente acquisto, in Acqui Terme (AL), Via Vittorio Per_1
Alfieri, 8/B, mentre la madre ed il figlio erano rimasti nella casa familiare di Acqui Terme (AL),
Strada Valloria, 6/R; stante l'impossibilità di una riconciliazione, i genitori pervenivano alla decisione di procedere congiuntamente per la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio, chiedendo il recepimento degli accordi sopra trascritti.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, ed appaiono conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare sul Persona_1
medesimo congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione, per le quali le parti potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
la casa familiare in Acqui Terme (AL), Regione Valloria, 6/R, viene assegnata, con le relative pertinenze e gli arredi che la compongono, alla madre IG.ra , che vi vivrà Parte_1
unitamente al figlio, che ivi manterrà la residenza anagrafica;
dispone che, facendo in ogni caso salvi differenti migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto del primario interesse del minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti,
i genitori seguiranno il seguente calendario di frequentazione/permanenza del figlio con ciascun di essi nel seguente modo: nella settimana A: trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì Per_1
al giovedì; con il padre dal giovedì sera (ore 19,30) fino alla domenica sera (ore 19,30) per poi essere accompagnato a casa della madre per passarvi la notte. Nella settimana Per_2
trascorrerà con la madre la giornata del lunedì; con il padre dal lunedì sera (ore 19,30) al giovedì sera (ore 19,30), per poi trascorrere con la madre il pernottamento del giovedì nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica. Nelle feste natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tempi paritari seguendo, nella loro determinazione, il regime ordinario ma con l'espressa specificazione che i singoli giorni di festa (25, 26, 31 dicembre, 1 e 8 gennaio) siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Si indica pertanto che trascorrerà il 25 e 26 Per_1 dicembre 2024 con la madre fino all'orario concordato o indicativamente le 19,30, mentre il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il padre. Il giorno dell'Epifania seguirà il regime ordinario. I genitori si impegneranno ad individuare una data congiunta per l'apertura dei regali, indicativamente il giorno 24 dicembre, presso l'una o l'altra abitazione. Laddove intervenissero disaccordi o non si raggiungesse un accordo entro l'8 dicembre, i genitori faranno riferimento all'anno precedente e, applicando il principio dell'alternanza rispetto all'anno passato, la prima metà delle festività - dalla fine della scuola - verrà trascorsa con un genitore, la seconda - fino al rientro a scuola - con l'altro. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi integralmente con l'uno o l'altro genitore, con alternanza per l'anno successivo, gli eventuali ulteriori giorni di sospensione scolastica seguiranno il regime ordinario. Si dà atto che Pasqua e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 verranno trascorsi da con il papà. Il compleanno verrà Per_1
trascorso da con entrambi i genitori, laddove non possibile vigerà il criterio Per_1 dell'alternanza. Le festività minori, laiche e religiose, seguiranno il regime ordinario. Nel periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori Per_1 entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o mancato accordo, dall'1 al 15 agosto con la mamma;
dal 16 al 30 con il papà, ed inversione per l'anno successivo;
dispone che i genitori sostengano il mantenimento di , ordinario (comprensivo, a titolo Per_1
esemplificativo del vestiario, della biancheria intima, dei farmaci da banco, della mensa scolastica, del corredo scolastico ordinario) e straordinario al 50% ciascuno, mantenendo a tal fine in essere il conto cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella, su cui accrediteranno la somma di € 200,00 (duecento/00) ciascuno entro il 21 di ogni mese (somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat), per complessivi € 400,00
(quattrocento/00); nonché la quota parte delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal protocollo presso il Tribunale di Alessandria. In caso di spese straordinarie particolarmente gravose o comunque eccedenti € 500,00, i genitori si impegneranno a procurarsi almeno 2 preventivi in modo da potersi confrontare e decidere quale spesa affrontare;
dà atto che l'Assegno Unico verrà percepito dal padre al 100% e versato sul conto corrente comune per le spese relative a;
Per_1
dà atto che entrambi i genitori si concederanno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità come documenti validi per l'espatrio a nome del figlio minore;
dà atto che le parti si impegneranno altresì a versare sul conto corrente cointestato nr. F652393474450 acceso presso Banca Sella la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) complessivi, per l'adempimento del mutuo fondiario nr.
F6E9393474450 contratto con Banca Sella, ancora gravante sulla casa familiare, entro il giorno
21 di ogni mese;
dà atto che le parti si impegneranno a mettere in vendita la casa familiare entro 3 anni dal deposito del ricorso, impegnandosi dopo i detti 3 anni a dare mandato ad un'agenzia immobiliare da individuarsi congiuntamente. In caso di disaccordo nella scelta, ciascun coniuge individuerà un agente di fiducia. La casa dovrà essere venduta entro i successivi due anni - coerentemente con il prezzo di mercato - alla migliore offerta e gli oneri relativi alla vendita (CPE, permessi etc..) dovranno essere corrisposti dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le parti si riconosceranno il diritto di prelazione sull'acquisto della quota dell'altro. Il ricavato della vendita verrà in primis utilizzato per estinguere il mutuo, la somma residua verrà corrisposta per il 50% al signor e per il 50% alla IG;
Controparte_1 Parte_1
dà atto che, salvo quanto disposto nei precedenti punti, le parti danno atto che ogni altra questione economica tra loro è stata risolta.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto