Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 433 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di OR NN n. 1598/22, pubblicata il 28 Giugno 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata in data 23 Dicembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Marzo 2025), e pendente tra:
Avv. Sabato Criscuolo ( ), rappresentato e difeso (giusta procura in C.F._1
atti), dall'avv. Raffaele Chirico ( ), con il quale è elettivamente dom.to C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Augusto Longobardi ( ), con il quale C.F._3
è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
1
Appellato ed appellante incidentale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Dicembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis cpc, depositato il 12 Aprile 2018, l'avv. Sabato Criscuolo esponeva che, in data 19 Marzo 2012, l'ing. (all'epoca Dirigente del Sesto Settore Controparte_2
Tecnico del gli aveva conferito incarico, per la difesa nel procedimento Controparte_1
penale n. 9720/11 RGNR.
In tale procedimento l'ing. era indagato per ipotesi di reato (art. 323 cp), CP_2
nell'esercizio della funzione di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Il , prima di formalizzare l'incarico di patrocinio legale, aveva comunicato al CP_2 CP_1
la scelta dei suoi difensori di fiducia, avv. Sabato Criscuolo (esperto amministrativista) ed avv. Alfredo Sorge (esperto penalista), onde conseguire l'adesione della P.A. a tali nomine.
Appunto, il dipendente dell'ente pubblico intendeva affermare il suo diritto di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese del procedimento penale, nell'ipotesi di proscioglimento.
L'avv. Criscuolo, in esecuzione dell'incarico, aveva apprestato le difese in favore dell'ing.
. CP_2
Il procedimento penale, a carico del dipendente comunale, si era concluso con ordinanza di archiviazione, emessa dal GIP del Tribunale di OR NN in data 7 Maggio 2013
(appunto all'esito dell'udienza camerale del 07.5.2013); infatti, non erano emersi profili di penale responsabilità a carico dell'indagato . CP_2
2 Pedissequamente, l'avv. Sabato Criscuolo aveva avanzato richiesta di pagamento, con allegata nota specifica delle competenze professionali.
L'ing. aveva inoltrato la richiesta di compensi al CP_2 Controparte_1
L'ente territoriale (stante il definitivo proscioglimento) era obbligato al pagamento, ai sensi dell'art. 67 DPR n. 268/87, nonché considerato l'art. 28 del CCNL del 14 Settembre 2000, relativo ai dipendenti degli enti locali.
A questo punto, tra il (in persona del Dirigente del Settimo Settore) e Controparte_1
l'avv. Sabato Criscuolo era intervenuto un accordo transattivo.
L'accordo prevedeva il pagamento diretto, in favore dell'avv. Criscuolo, delle competenze professionali per la difesa dell'ing. (ormai prosciolto), nella misura di euro 5.512,50, CP_2
oltre accessori.
Ebbene, a fronte di tale accordo il on aveva versato alcunchè. Controparte_1
Pertanto l'avv. Sabato Criscuolo conveniva il inanzi al Tribunale di OR Controparte_1
NN, chiedendo, in accoglimento della domanda, di:
Accertarsi l'inadempimento del alle obbligazioni assunte nei confronti dell'avv. CP_1
Sabato Criscuolo;
di conseguenza, dichiararsi il diritto di quest'ultimo al conseguimento, a titolo di competenze professionali, dell'importo di euro 5.512,50, oltre oneri fiscali (oppure al conseguimento del diverso importo ritenuto di Giustizia), oltre interessi dal 13 Gennaio
2014;
per l'effetto, condannarsi il l pagamento di tale importo;
Controparte_1
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il resistente chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_1
L'ente territoriale eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'avv. Sabato Criscuolo.
Invero il Difensore non era legittimato a chiedere il rimborso delle spese legali;
ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il Rimborso delle spese legali (approvato con delibera del
Consiglio Comunale di . 44 del 25 Luglio 2007), unico legittimato a proporre istanza CP_1
3 di rimborso era il dipendente, dopo avere consegnato all'ente la fattura, attestante l'avvenuto pagamento delle competenze professionali.
Altresì il eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Osservava ulteriormente l'ente territoriale: la proposta transattiva, a firma del dirigente avv.
Vitiello, non vincolava l'ente, e non valeva come ricognizione del debito. Essa, infatti, era stata assunta in assenza di deliberazione autorizzativa di spesa, ed in assenza delle altre forme previste dalla Legge.
Ancora, il dipendente non aveva seguito l'iter procedimentale previsto dal CP_2
Regolamento ai fini della richiesta di rimborso. In particolare, non aveva presentato la richiesta di gradimento di conferimento dell'incarico professionale, prevista dall'art. 6 del
Regolamento.
Nel merito ed in via gradata (per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso ex art. 702 bis cpc), il chiedeva di contenersi l'importo spettante all'avv. Sabato Controparte_1
Criscuolo nella misura di euro 1.188,00 (conformemente ai parametri previsti dal D.M. n.
140/12 per le prestazioni giudiziali penali).
Il G.I., giusta ordinanza del 23 Giugno 2020, disponeva il mutamento del rito, da sommario ad ordinario.
Successivamente il G.I., con l'ordinanza resa all'udienza del 23 Settembre 2021 – in accoglimento di apposita istanza istruttoria, avanzata dall'attore avv. Sabato Criscuolo – ordinava al di esibire la comunicazione inoltrata dall'ing. Controparte_1 [...]
, n. protocollo 1527 del 15.3.2012 (con cui il dipendente aveva reso edotto l'ente CP_2
della nomina degli avv.ti Criscuolo e Sorge, quali suoi co-difensori di fiducia).
Il convenuto ottemperava all'ordine di esibizione, e quindi il documento veniva CP_1
acquisito al fascicolo processuale.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di OR NN n.1598/22, pubblicata il 28 Giugno 2022.
4 Il G.M. ha rigettato la domanda attorea ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudicante ha innanzitutto chiarito che lo speciale rito di cui all'art. 14 D. Lgs. n.
150/11 si applica esclusivamente alle spettanze professionali per la difesa nei giudizi civili.
Restano pertanto esclusi i compensi maturati per la difesa svolta nei procedimenti penali.
Da qui l'ammissibilità del proposto ricorso ex art. 702 bis cpc.
Il Tribunale non ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal
CP_1
Sul punto il G.M. ha osservato che l'art. 6 del Regolamento, laddove recita “La mancata accettazione per iscritto da parte dell'Ente della richiesta, entro trenta giorni dalla ricezione, implica che l'Ente medesimo intende procedere al rimborso, successivo all'esito dei risultati processuali”, si pone in contrasto con l'art. 28 del CCNL del 14 Settembre 2000.
Quest'ultimo dispone che “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi…...assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
La norma secondaria non prevede, quindi, la possibilità di un rimborso successivo del dipendente, quanto esclusivamente l'accollo, sin dall'apertura del procedimento, di ogni onere per la Difesa, nel comune interesse del dipendente e dell'Amministrazione.
Il Difensore è pertanto legittimato a richiedere il pagamento delle spese legali direttamente all'Ente.
Parimenti il Tribunale di OR NN non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sempre sollevata dal convenuto. CP_1
Ad avviso del G.M., proprio dal succitato art. 28 del CCNL del 14 Settembre 2000 deriva l'obbligo, a carico del di pagamento delle competenze spettanti al Difensore. CP_1
Il Tribunale di OR NN ha accertato come, nel caso di specie, sussistessero buona parte dei requisiti, necessari per l'accollo delle spese legali.
5 In particolare il dipendente aveva effettuato la comunicazione preventiva del CP_2
nominativo del Difensore di fiducia avv. Sabato Criscuolo, affinchè il Comune esprimesse il suo gradimento (cfr. la succitata nota del 15.3.2012).
La nomina era stata poi formalizzata nel procedimento penale, in data 19 Marzo 2012.
Altresì, non può revocarsi in dubbio che la condotta oggetto del procedimento penale, fosse stata posta in essere dal dipendente , nell'esercizio delle funzioni amministrative CP_2
che impegnano l'Ente verso l'esterno.
Ancora, il procedimento penale si era concluso con il proscioglimento pieno del dipendente
(appunto, il procedimento si era concluso con ordinanza di archiviazione, all'esito di udienza camerale, senza che fosse esercitata l'azione penale nei confronti dell'indagato).
Tuttavia, il G.M. ha rilevato un elemento ostativo all'accoglimento della domanda dell'avv.
Sabato Criscuolo, e cioè la sussistenza di un conflitto tra la condotta posta in essere dal dipendente e l'interesse dell'Amministrazione. CP_2
Il Tribunale ha valorizzato il seguente passaggio delle motivazioni dell'ordinanza di archiviazione del GIP:…le Leggi che si assumono violate non attengono al procedimento di rilascio del titolo abilitativo, avendo invece esse riguardo alle violazioni di Leggi disciplinari, pure compiute dagli indagati nell'ambito del rapporto di servizio (si veda l'omessa astensione dalla trattazione della pratica)...
Il G.M. altresì ha valorizzato la seguente circostanza: il GIP, nell'ordinanza di archiviazione, ha anche disposto la trasmissione degli atti al Segretario Comunale del Comune di CP_1
per l'eventuale erogazione delle sanzioni disciplinari.
Pertanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi tra il dipendente CP_2
e l'ente territoriale: da qui il rigetto della domanda di erogazione del compenso, avanzata dall'avv. Sabato Criscuolo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'avv. Sabato Criscuolo, con citazione notificata il 25 Gennaio 2023 nei confronti del Controparte_1
6 L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliersi la domanda già proposta in primo grado;
quindi accertarsi che il CP_1
obbligato al pagamento delle competenze professionali maturate dall'avv. Sabato
[...]
Criscuolo, in ragione della difesa tecnica sostenuta in favore del dipendente ing. CP_2
nel procedimento penale n. 9720/11 RGNR, definito con ordinanza di archiviazione del GIP di OR NN;
per l'effetto, condannarsi il al pagamento, in suo Controparte_1
favore, a titolo di competenze professionali, della somma di euro 5.512,50 (oppure della diversa somma ritenuta di Giustizia), oltre interessi legali dal 13.01.2014;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
A mezzo di comparsa depositata il 17 Marzo 2023 si è costituito l'appellato CP_1
chiedendo di rigettarsi il gravame principale.
[...]
Altresì il propone appello incidentale, con cui si duole del fatto che il Tribunale (pur CP_1
avendo rigettato la domanda dell'avv. Criscuolo) abbia comunque affermato la legittimazione passiva dell'ente territoriale.
Giusta ordinanza comunicata il 23 Dicembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre
2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale, proposto dall'avv. Sabato Criscuolo
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Di conseguenza, si impone l'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore avv. Sabato Criscuolo.
Invero, non si può prescindere da quanto accertato dal primo giudicante nell'impugnata sentenza: ad avviso del Tribunale di OR NN, sussistevano, nel caso di specie, tutti
7 i requisiti – perché potesse operare il diritto al rimborso degli oneri di difesa – ad eccezione di un'unica ragione ostativa, e cioè la ricorrenza di una situazione di conflitto di interessi.
Infatti, nell'ottica del primo giudicante, saremmo dinanzi ad un fattore che vizia il rapporto di immedesimazione organica tra attività del dipendente ed attività dell'ente pubblico territoriale.
Dunque, prima di affrontare la questione se effettivamente ricorra o meno il conflitto di interessi affermato dal Tribunale, è d'uopo ribadire l'infondatezza di tutte le ulteriori eccezioni, sollevate in primo grado dal convenuto. CP_1
In punto di diritto, la materia è disciplinata dall'art. 28 del CCNL (Comparto Regioni ed
Autonomie Locali) del 14 Settembre 2000:….l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per i fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio…
Pertanto, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, sorge l'obbligo dell'ente di assumere gli oneri di difesa del proprio dipendente, fin dall'inizio del procedimento.
Dunque, l'obbligo dell'ente nasce per espressa previsione normativa.
Peraltro, si osserva come la norma secondaria non affermi l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;
piuttosto, è prevista l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un
Difensore di comune gradimento (Cass. civ., n. 32258/21; SS.UU., n. 6227/09).
Da qui la piena legittimazione del Difensore a chiedere direttamente all'ente le spettanze per l'attività svolta.
8 Il ha anche lamentato la circostanza del mancato perfezionamento CP_1 CP_1
dell'iter procedimentale, previsto per il rimborso dal Regolamento Comunale.
In particolare il osserva quanto segue:….come risulta dalla nota protocollo n. 1527 CP_1
del 15 Marzo 2012, il sig. , dopo avere provveduto alla nomina del proprio Difensore, CP_2
si è limitato solo a comunicarla al ed inoltre ha provveduto a depositare Controparte_1
la nomina nel procedimento penale n. 9720/11 RGNR in data 23 Marzo 2012, senza rispettare i termini previsti dall'art. 6 del Regolamento Comunale, venendo a perdere il diritto al rimborso delle spese legali sostenute….
L'art. 6 del suddetto Regolamento comunale recita testualmente:….il dipendente, sottoposto
a procedimento giudiziario, deve comunicare al Servizio Contenzioso immediatamente e senza indugio: l'inizio del relativo procedimento giudiziario; il nominativo del legale di fiducia di cui intende avvalersi, ed il Foro di appartenenza. Entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del legale, l'Ente potrà dare riscontro alla medesima, notiziando il dipendente interessato del comune gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14 Settembre 2000, relativamente al legale indicato. In mancanza di riscontro la scelta si considera di gradimento dell'Ente….
Dunque, con tutta evidenza il termine di 10 giorni viene assegnato dal Regolamento all'ente, perché ex ante possa valutare il suo gradimento rispetto al Difensore indicato dal dipendente. Giammai siffatto termine grava sul dipendente;
nel caso di specie l'ing. CP_2
correttamente ha dapprima comunicato la scelta del Difensore al e solo Controparte_1
successivamente ha depositato la sua nomina nel procedimento penale.
Peraltro, il non ha riscontrato la scelta, quale Difensore, dell'avv. Sabato Criscuolo;
CP_1
ergo, tale inerzia deve considerarsi quale espressiva di un gradimento della scelta.
A dire del neanche le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del già citato Controparte_1
Regolamento Comunale sarebbero state osservate. L'art. 9 del Regolamento prevede che l'avente diritto, per ottenere il rimborso, deve presentare istanza in carta semplice corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 10... L'art.10 stabilisce: il richiedente deve allegare all'istanza……: 1) copia della sentenza passata in giudicato;
2) progetto di notula
9 dettagliata per ogni voce del tariffario applicato corredato dalle ricevute delle spese esenti se dovute;
3) un'autocertificazione ai sensi della normativa vigente a firma del professionista legale, con annessa fotocopia del tesserino di iscrizione al Consiglio dell'Ordine, attestante di avere applicato i minimi tariffari;
4) un'autocertificazione a firma del richiedente attestante l'assenza di conflitti di interesse con l'Ente….
Ebbene, è in atti la richiesta di rimborso;
essa appare conforme alle formalità richieste dal operando i dovuti correttivi alla luce della diversa figura di legittimato attivo, e cioè CP_1
il Difensore che si affianca alla figura del dipendente.
In tale contesto, l'appello principale dell'avv. Sabato Criscuolo (e pedissequamente la domanda proposta da quest'ultimo in primo grado) è fondato, e pertanto meritevole di accoglimento.
Vale a dire, non ricorre il conflitto di interessi ritenuto dal primo giudicante.
Il Tribunale si è rifatto ad alcuni passaggi dell'ordinanza di archiviazione del GIP di OR
NN, emessa il 7 Maggio 2013.
Il GIP accenna a profili di responsabilità disciplinare dell'indagato ing. , in quanto si CP_2
sarebbe dovuto astenere in una pratica edilizia.
Orbene, significativamente nessun procedimento disciplinare è stato avviato dal CP_1
ei confronti dell'ing. .
[...] CP_2
Peraltro, nel novero delle eccezioni sollevate in primo grado dal resistente, non CP_1
rientra quella inerente al supposto conflitto di interessi (vale a dire, trattasi di circostanza valorizzata e rilevata d'ufficio dal primo Giudice).
E' d'uopo ribadire come la posizione del dipendente ing. sia stata archiviata in sede CP_2
di indagini preliminari.
Il Giudice Monocratico di OR NN, nella sentenza di primo grado, scrive come non sia stata prodotta documentazione, inerente al procedimento penale a carico del CP_2
(né è stata prodotta documentazione, relativa alla pratica edilizia, a “monte” del procedimento penale).
10 Dall'originaria istanza di liquidazione del 3 Giugno 2013, trasmessa dall'avv. Criscuolo al suo cliente (e poi da quest'ultimo inoltrata al , si evince come il Pubblico CP_2 CP_1
Ministero avesse elevato una “imputazione provvisoria” all'indagato, in sede di emissione e notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis cpp.
Tuttavia tale capo di imputazione provvisoria non è stato allegato agli atti (quindi, non è dato di comprendere appieno di che cosa fosse accusato il;
né è stata allegata la CP_2
denuncia, che ha dato luogo al procedimento penale).
In ogni caso, dalle motivazioni dell'ordinanza di archiviazione, risulta che il procedimento penale sia derivato dalla denuncia del cittadino , che si lamentava del Parte_1
mancato accoglimento della domanda di condono edilizio, presentata presso il CP_1
Il GIP scrive che giammai il avrebbe potuto ottenere il condono, poichè il
[...] Parte_1
suo immobile abusivo non era ultimato alla data del Primo Ottobre 1983 (evidentemente il aveva presentato la domanda di condono di cui alla Legge 47/85). Parte_1
Alla luce di questi elementi, è d'uopo concludere come l'ing. avesse adottato il CP_2
provvedimento corretto sotto il profilo amministrativo, e cioè il diniego alla domanda di condono.
Su queste premesse, il Collegio non ravvisa in alcun modo profili di eventuale responsabilità disciplinare del dipendente , e quindi l'eventuale conflitto di interessi (si ribadisce CP_2
come il on abbia avviato alcun procedimento disciplinare a carico del Controparte_1
, a fronte della trasmissione degli atti al Segretario Comunale, statuita dal GIP CP_2
nell'ordinanza di archiviazione del 7 Maggio 2013).
Il non ha mai contestato la condotta assunta dal dipendente , Controparte_1 CP_2
nell'episodio oggetto del procedimento penale.
Né ha ritenuto che l'attività del dipendente si ponesse in contrasto con la sua attività.
L'Amministrazione – anche a seguito della descritta trasmissione degli atti al Segretario
Comunale – non ha ritenuto di emettere sanzioni disciplinari;
evidentemente ha ritenuto la condotta dell'ing. non confliggente con i suoi interessi. CP_2
11 Si ribadisce come il dipendente (nelle vesti di Responsabile p.t. dell'Ufficio Tecnico CP_2
Comunale) abbia denegato una domanda di condono edilizio ex Lege 47/85, in una fattispecie in cui la domanda non poteva in alcun modo essere accolta;
quindi, alcun danno può essere lamentato dall'istante , poi denunciante in sede penale (e Parte_1
parimenti non è stato arrecato alcun danno all'ente, di cui l'ing. era dipendente). CP_2
Da qui l'insussistenza del preteso conflitto di interessi.
Nè si può trascurare un'ulteriore circostanza, e cioè che si erano avviate ipotesi di accordo tra le parti, sui compensi da riconoscere all'avv. Sabato Criscuolo.
Si è ritenuto l'accordo non vincolante, poiché non era stato “consacrato” nelle forme ordinamentali previste. In ogni caso, trattasi di ipotesi di accordo che era stata valorizzata dal Tribunale nell'impugnata sentenza, ai fini dell'integrale compensazione delle spese del giudizio (a fronte del rigetto della domanda).
Dunque, in accoglimento dell'appello principale, ed in riforma della sentenza di prime cure, deve essere accolta la domanda proposta in primo grado dall'avv. Sabato Criscuolo nei confronti del Controparte_1
Vale a dire, va dichiarato che il è obbligato al pagamento delle Controparte_1
competenze professionali maturate dall'avv. Sabato Criscuolo, in ragione della difesa tecnica, sostenuta in favore del dipendente ing. nel procedimento penale Controparte_2
n. 9720/11 RGNR, definito con ordinanza di archiviazione del GIP di OR NN (a seguito di udienza camerale ex art. 409 cpp).
Sotto il profilo del quantum debeatur, la Corte ritiene congrua e corretta la nota spese, indirizzata dall'avv. Sabato Criscuolo il 3 Giugno 2013 al proprio assistito ing. (e che CP_2
quindi quest'ultimo a sua volta ha provveduto ad inoltrare all'ente).
In quella sede il professionista (avuto riguardo ai parametri previsti per le prestazioni dinanzi alla A.G. penale di cui al D.M. n. 140/12) ha liquidato i compensi nella misura di euro
7.875,00 (e cioè euro 7.000,00 per onorari, oltre euro 875,00 per spese generali imponibili).
Altresì, con riferimento alla succitata ipotesi transattiva, è in atti la missiva del 4 Dicembre
12 2013, a firma dell'avv. Vitiello, Dirigente del Settore VII del indirizzata Controparte_1
sia all'ing. che all'avv. Sabato Criscuolo. CP_2
Nella lettera del 4 Dicembre 2013 il Dirigente Vitiello proponeva, in via transattiva, la decurtazione del 30 %, rispetto all'importo richiesto dall'avv. Criscuolo.
Sottraendo il 30 % dal succitato importo di euro 7.875,00, si ottiene la cifra di euro 5.512,50.
Ebbene l'avv. Sabato Criscuolo, fin dal primo grado, a titolo di compensi professionali, ha sempre chiesto la liquidazione dell'importo di euro 5.512,50, oltre oneri fiscali (in adesione all'ipotesi transattiva formulata dal succitato Dirigente del . Controparte_1
La cifra è senz'altro da ritenersi equa e congrua.
Il in via subordinata (e cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda dell'avv. Sabato Criscuolo), chiede di quantificarsi il compenso nella misura di euro
1.188,00.
Al contrario, ritiene il Collegio che l'importo invocato dall'odierno appellante principale (pari ad euro 5.512,50) sia più adeguato alla qualità della resa prestazione professionale. Infatti, non può trascurarsi come la Procura avesse notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis cpp, nei confronti dell'ing. , assistito dall'avv. Criscuolo. CP_2
Dunque, anche a seguito dell'attività defensionale (successiva alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp), il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione, anziché esercitare l'azione penale;
altresì l'avv. Sabato Criscuolo ha perorato le ragioni del suo assistito all'udienza camerale ex art. 409 cpp del 7 Maggio 2013, dinanzi al GIP di OR NN (udienza conclusasi con l'emissione dell'ordinanza di archiviazione).
Dunque, si ribadisce come l'importo invocato dall'attore avv. Sabato Criscuolo sia proporzionale e rispondente al pregio della resa prestazione professionale (diversamente dal minore importo, prospettato in via subordinata dall'ente territoriale).
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale e della domanda, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento, a titolo di spettanze professionali, in favore dell'avv.
Sabato Criscuolo, della somma di euro 5.512,50, oltre oneri fiscali, ed oltre interessi legali
13 dalla domanda.
Sul gravame incidentale, proposto dal Controparte_1
Come già accennato, il aveva spiegato un proprio appello incidentale. Controparte_1
Infatti l'ente territoriale – pur chiedendo la conferma della sentenza del G.M. di OR
NN, di rigetto della domanda attorea – si lamentava del passaggio argomentativo del Giudice oplontino, in cui era stata affermata la sua legittimazione passiva.
Il Collegio si è già soffermato sull'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal Controparte_1
In ogni caso, sotto il profilo processuale, si ritiene di dover dichiarare assorbito l'appello incidentale del a seguito dell'accoglimento dell'appello principale e della Controparte_1
domanda dell'avv. Sabato Criscuolo).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento del gravame principale comporta di dover statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Orbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza del pertanto, esse vengono poste integralmente a carico di Controparte_1
quest'ultimo.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa corrisponde al credito professionale oggetto della domanda, e che in questa sede viene riconosciuto al professionista odierno appellante principale, vale a dire euro 5.512,50; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
14 Nell'ambito dello scaglione di riferimento, in ordine alla quantificazione dei compensi, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi di scaglione
(considerato che il valore di euro 5.512,50 gravita intorno ai minimi dello scaglione medesimo).
Pertanto, non si condivide la prospettazione dei valori medi, di cui alla nota spese (per il presente grado) esibita dalla Difesa dell'impugnante principale.
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'avv. Sabato Criscuolo,
i seguenti importi:
euro 2.540,00 per il primo grado;
euro 2.906,00 per il presente grado.
In ordine al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.
Appunto, nulla quaestio sulla liquidazione anche del compenso per la fase istruttoria, in adesione al più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., n. 29857/23). Infatti, si è ormai affermata una nozione unitaria della fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Con specifico riferimento al grado di appello, i Supremi Giudici scrivono del carattere “ineludibile” della fase di trattazione, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc.
Per quel che concerne gli esborsi del primo grado, si liquida, in favore dell'avv. Sabato
Criscuolo, l'importo di euro 118,50 (corrispondente al versato contributo unificato).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, va liquidato l'importo di euro 382,50
(pari alla sommatoria del versato contributo unificato di euro 355,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00). Il tutto, in conformità all'importo prospettato (a titolo di esborsi) nella succitata nota specifica per il presente grado.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo pari al Controparte_1
contributo unificato.
15 Infatti, siamo dinanzi ad una declaratoria di assorbimento del gravame incidentale del senz'altro assimilabile ad una pronuncia di rigetto (nel contesto Controparte_1
dell'integrale soccombenza dell'ente territoriale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Sabato Criscuolo nei confronti del in persona del Controparte_1
nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da quest'ultimo, CP_3
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di OR NN n. 1598/22, pubblicata il 28
Giugno 2022, così provvede:
A) Accoglie l'appello principale;
per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ed in accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'avv. Sabato Criscuolo nei confronti del Controparte_1
A1) Dichiara che il è obbligato al pagamento delle competenze Controparte_1
professionali maturate dall'avv. Sabato Criscuolo, in ragione della difesa tecnica, sostenuta in favore del dipendente ing. nel procedimento penale n. 9720/11 RGNR, Controparte_2
definito con ordinanza di archiviazione del GIP di OR NN;
A2) Condanna il al pagamento, a titolo di spettanze professionali, in Controparte_1
favore dell'avv. Sabato Criscuolo, della somma di euro 5.512,50
(cinquemilacinquecentododici/50), oltre oneri fiscali, ed oltre interessi legali dalla domanda;
B) Dichiara assorbito il gravame incidentale;
C) Condanna il l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore dell'avv. Sabato Criscuolo – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
16 D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Controparte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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