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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15444 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29471/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata a [...], San Paolo, Parte_1
Brasile, il 18 dicembre del 1978; , nato a Controparte_1
San Paolo, Brasile, il 9 novembre del 2018 e Parte_2
nata a [...], Brasile, il 28 giugno del 2021, minori
[...]
rappresentati nel presente giudizio dalla madre Parte_1
nata a [...], San Paolo, Brasile, il 18 dicembre del 1978 e
[...]
dal padre , nato a [...], San Paolo, Brasile, Persona_1
l'8 aprile del 1980; , nata a Parte_3
Piracicaba, San Paolo, Brasile, l'11 aprile del 1980; Parte_4
, nato a [...], Brasile, il 21 giugno del 2013 e
[...]
, nata a [...], Brasile, il 18 Parte_5
novembre del 2014, minori rappresentati nel presente giudizio dalla madre nata a [...], San Paolo, Brasile, l'11 Parte_3
aprile del 1980 e dal padre , nato a [...], Persona_2
San Paolo, Brasile, l'11 novembre del 1971; Controparte_2
, nato a [...], San Paolo, Brasile, il 7 dicembre del 1984;
[...]
, nata a [...], San Paolo, Controparte_3
Brasile, il 2 maggio del 1988; nato a Controparte_4
pagina 1 Piracicaba, San Paolo, Brasile, il 27 novembre del 2017, minore rappresentato nel presente giudizio dalla madre Controparte_3
, nata a [...], San Paolo, Brasile, il 2 maggio del 1988 e dal
[...]
padre, nato a [...], Brasile, il 14 Controparte_5
aprile del 1983, tutti elettivamente domiciliati in Milano, piazza IV
Novembre n.4, presso lo studio dell'Avv. Antonino Giorgianni che li rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_6 Controparte_7
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: -procedere al
riconoscimento dalla nascita dello status di cittadino italiano in favore dei
[ricorrenti]; e per l'effetto -dichiarare che [gli stessi] sono cittadini italiani
dalla nascita;
-ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_6
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana
dei [ricorrenti] altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
pagina 2 competenti. -voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto alla
rifusione di spese e compensi di giudizio'
Per parte resistente: '(…) che Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA In caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti instano affinché il Tribunale accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune diretta discendenza da nato in [...], nel Comune di Bolsena in provincia di Persona_3
Viterbo, il 23 novembre 1862, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_6 Controparte_7
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
pagina 3 il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
pagina 4 In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_6
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_6
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 5
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che , Parte_1 [...]
, Controparte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 4 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29471/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata a [...], San Paolo, Parte_1
Brasile, il 18 dicembre del 1978; , nato a Controparte_1
San Paolo, Brasile, il 9 novembre del 2018 e Parte_2
nata a [...], Brasile, il 28 giugno del 2021, minori
[...]
rappresentati nel presente giudizio dalla madre Parte_1
nata a [...], San Paolo, Brasile, il 18 dicembre del 1978 e
[...]
dal padre , nato a [...], San Paolo, Brasile, Persona_1
l'8 aprile del 1980; , nata a Parte_3
Piracicaba, San Paolo, Brasile, l'11 aprile del 1980; Parte_4
, nato a [...], Brasile, il 21 giugno del 2013 e
[...]
, nata a [...], Brasile, il 18 Parte_5
novembre del 2014, minori rappresentati nel presente giudizio dalla madre nata a [...], San Paolo, Brasile, l'11 Parte_3
aprile del 1980 e dal padre , nato a [...], Persona_2
San Paolo, Brasile, l'11 novembre del 1971; Controparte_2
, nato a [...], San Paolo, Brasile, il 7 dicembre del 1984;
[...]
, nata a [...], San Paolo, Controparte_3
Brasile, il 2 maggio del 1988; nato a Controparte_4
pagina 1 Piracicaba, San Paolo, Brasile, il 27 novembre del 2017, minore rappresentato nel presente giudizio dalla madre Controparte_3
, nata a [...], San Paolo, Brasile, il 2 maggio del 1988 e dal
[...]
padre, nato a [...], Brasile, il 14 Controparte_5
aprile del 1983, tutti elettivamente domiciliati in Milano, piazza IV
Novembre n.4, presso lo studio dell'Avv. Antonino Giorgianni che li rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_6 Controparte_7
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: -procedere al
riconoscimento dalla nascita dello status di cittadino italiano in favore dei
[ricorrenti]; e per l'effetto -dichiarare che [gli stessi] sono cittadini italiani
dalla nascita;
-ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_6
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana
dei [ricorrenti] altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
pagina 2 competenti. -voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto alla
rifusione di spese e compensi di giudizio'
Per parte resistente: '(…) che Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA In caso di
riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti instano affinché il Tribunale accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune diretta discendenza da nato in [...], nel Comune di Bolsena in provincia di Persona_3
Viterbo, il 23 novembre 1862, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_6 Controparte_7
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
pagina 3 il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
pagina 4 In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_6
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4
fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_6
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 5
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che , Parte_1 [...]
, Controparte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 4 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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